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Obbligazioni Cirio: contratto nullo per violazione degli obblighi di diligenza
Obbligazioni Cirio: contratto nullo per violazione degli obblighi di diligenza
Tribunale Palermo, sentenza 16.03.2005 http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=9500 Il Tribunale di Palermo, con sentenza depositata il 16.03.05, ha dichiarato la nullità della vendita di obbligazioni Cirio per avere la Banca convenuta violato le regole del know your merchandise rule, know your customer rule e suitability rule, codificate rispettivamente agli artt. 26 comma I lett. e), 28 comma I lett. a), 29 comma I reg. Consob 11522/98 e art. 21 comma I lett. b) T.U.F. Tali regole, che impongono all’intermediario autorizzato di acquisire un’adeguata conoscenza degli strumenti finanziari, di raccogliere informazioni riguardanti l’esperienza in materia di investimenti da parte del risparmiatore, la propensione al rischio, nonchè i suoi obiettivi di investimento, sono volte alla tutela di interessi superiori, di rango costituzionale, “identificabili nella tutela dei risparmiatori uti singuli, e del risparmio pubblico, come elemento di valore dell’economia nazionale”. Da ciò deriva la qualificazione in termini di norma imperativa di tutte le disposizioni che attengono a specifici criteri di comportamento degli intermediari autorizzati. Il Collegio giudicante ha, quindi, ritenuto l’operazione di acquisto di obbligazioni Cirio inadeguata in relazione al profilo dell’investitore (la cui pregressa esperienza riguardava titoli del debito pubblico italiano), nonchè alla natura altamente rischiosa del titolo in questione (anche in relazione alle caratteristiche dell’ente emittente, una società lussemburghese, non soggetta ai limiti imposti dalla normativa italiana, allora in vigore, per le emissioni obbligazionarie ). Infine, il Tribunale ha stabilito che l’obbligo di fornire adeguate informazioni al risparmiatore, in relazione all’operazione posta in essere, non può ritenersi assolto unicamente dalla consegna, da parte della Banca, del Documento sui Rischi Generali, stante la “genericità del contenuto” dello stesso. La sentenza ha disposto, altresì, l’obbligo di restituzione degli importi trattenuti dalla Banca per la custodia dei titoli. (Altalex, 20 aprile 2005. Nota a cura della Dott.ssa Angela Testa) TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO III SEZIONE CIVILE Composta dai Signori Magistrati 1. Angelo Monteleone, Presidente 2. Cristina Midulla, Giudice 3. Giulia Maisano, Giudice Relatore Riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7511 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2004 TRA A.S., elettivamente domiciliato in Palermo, Via P.pe di Granatelli n. 76, presso lo studio dell’Avv. Gaia Matteini che lo rappresenta e difende, insieme all’Avv. Filippo Di Pace. per mandato a margine dell’atto di citazione. ATTORE E XXXXXin persona del direttore generale, elettivamente domiciliata in Palermo, via XXXXX, presso lo studio degli Aw.ti XXXXXXX, che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati XXXX e XXXX del Foro di Milano, per mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione CONVENUTA Conclusioni dell’attore: In via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità del contratto di vendita dei band negoziati in contropartita diretta dalla convenuta in favore dell’attore, sig. A.S., per violazione del combinato disposto degli artt. 1418, 1439 e 1343 c.c., art. 21 Dlgs 58/98, artt. 26, 27, 28, 29, del. Consob 1.7.1998 e per l’effetto condannare la società convenuta alla restituzione del capitale investito in obbligazioni Cirio ed al risarcimento danni da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo; in linea subordinata, accertare e dichiarare che nelle operazioni di collocamento delle obbligazioni Cirio, la XXX ha tenuto per le motivazioni in narrativa, ed in particolare per l’omissione di informazioni doverose, una condotta violativa del dovere di buona fede precontrattuale e dell’obbligo di diligenza specifica (art. 23 comma 6 D.Lgs 58/98, art. 28 comma II e art. 96 comma II lett, c del, Consob 1.7.1998, art. 1337 c.c.); per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi da liquidarsi in misura pari all’investimento sollecitato, oltre interessi e danni da svalutazione monetaria, dal diritto a soddisfo, ai sensi dell’art. 1224 c.c.; in ogni caso, ritenere e dichiarare che i diritti di custodia per le obbligazioni Cirio Del Monte, percepiti dalla Banca dal novembre 2002, ossia dalla ufficializzazione della perdita di valore dei bond, non sono più dovuti, atteso che le dette obbligazioni sono prive di valore e, per l’effetto, condannare XXX alla restituzione degli importi percepiti e percependi a titolo di diritti di custodia, dal novembre 2002 alla data di effettivo soddisfo, ai sensi dell’art. 2033 c.c.; condannare la società convenuta alle spese e compensi del presente giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, i quali dichiarano di averle interamente anticipate. Conclusione del convenuto: respingere tutte le domande ex adverso formulate nel presente giudizio, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque sprovviste di supporto probatorio; per l’effetto, assolvere XXX da ogni avversa domanda e pretesa; con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. oltre IVA e CPA sulla parte imponibile, rimborso forfettario, sentenza e successive occorrende; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato a XXX il giorno 4.6.2004, e depositato presso la cancelleria del Tribunale di Palermo, unitamente al fascicolo ed alla nota di iscrizione a ruolo, nel termine prescritto dall’art. 3 comma I D.Lgs n. 5/03, S.A. esponeva di aver acquistato, su suggerimento di un promotore finanziario dell’istituto di credito convenuto, sig. XXX XXX, il quale si era fatto garante della sicurezza e del buon rendimento dell'investimento, obbligazioni Cirio Del Monte al 6,625% con scadenza nel maggio dell’anno 2006, per un controvalore di € 10.000. Deduceva che gli era stato fatto intendere che l’emissione obbligazionaria provenisse da una solida impresa nazionale e che, avendo manifestato la propria indisponibilità ad investimenti rischiosi, gli fosse stato assicurato il recupero, alla scadenza, del capitale investito. Lamentava la mancata consegna del documento informativo sui rischi generali correlati agli investimenti finanziari, del contratto di apertura del dossier titoli, della scheda relativa al profilo di rischio dell’investitore. Rappresentava che, ricevuta copia dell’ordine di acquisto e poi del fissato bollato, si era avveduto che questa era stata eseguita da XXXX in contropartita diretta, ovvero tramite cessione di titoli già presenti nel proprio paniere. Proseguiva riferendo che nel novembre 2002 una società di trustee inglese aveva dapprima dichiarato il default della emittente i titoli – la quale, si apprendeva solo allora, non aveva sede in Italia, ma in altro paese europeo, il Lussemburgo – in quanto resasi inadempiente alla restituzione dei prestiti alla scadenza, e poi il cross default in relazione ad altri prestiti obbligazionari emessi da società facenti parte del gruppo Cirio e parimenti inadempiuti. Fallito l’investimento e compromessa non solo la possibilità di percepire gli interessi, ma addirittura di recuperare il capitale investito, l’attore chiedeva la condanna dell’istituto di credito alla restituzione dell’importo riversato nell’acquisto, al risarcimento dei danni conseguenti, alla ripetizione, infine, degli indebiti prelievi per spese di custodia dei titoli. Censurava, invero, sotto diversi angoli visuali il contegno della banca che assumeva contrario alle disposizioni di legge (D.Lgs n, 24.2.1998 n. 58, c.d. TUF) e regolamentari (delibera Consob 1.7.1998 n.11522) disciplinanti la materia con pari forza imperativa, in quanto poste a presidio di interessi generali, taluni di rango costituzionale, facendone discendere il corollario dell’invalidità ed inefficacia del contratto concluso. Imputava, in particolare, alla banca: di non aver raggiunto un apprezzabile livello di conoscenza dei prodotti finanziari compravenduti; di aver contravvenuto agli obblighi preliminari alla prestazione dei servizi di investimento proponendo ad un risparmiatore inesperto -senza renderlo edotto del rischio connesso all'investimento, senza segnalargli l’inadeguatezza dell’operazione rispetto alle sue propensioni ed anzi fornendogli dolosamente dichiarazioni fuorvianti- l’acquisto di titoli emessi da una società straniera in uno stato estero ove non vigevano gli stringenti limiti all’emissione di prestiti obbligazionari dettati dal codice civile italiano a garanzia della restituzione, non quotati nei mercati regolamentati e negoziati solo neî servizi di scambi organizzati, privi di prospetto informativo in quanto destinati ad un pubblico di investitori professionali, non assistiti da alcuna valutazione circa il merito di credito della società emittente; di avere agito in conflitto di interessi, cedendo al cliente strumenti finanziari già in suo possesso, senza informarne per iscritto l’investitore e senza acquisirne il consenso; di non avere informato il risparmiatore della precipitosa riduzione del valore dei titoli e dunque del patrimonio investito. Ritualmente costituitasi, con comparsa notificata il 16.9.2004 e depositata il successivo 23 settembre, contenente istanza di fissazione di udienza, XXX chiedeva il rigetto delle domande. Confutava, documentalmente, talune affermazioni dell’attore, evidenziando come dal contratto da costui sottoscritto il 14/2/2001 emergesse non solo la eseguita rilevazione del profilo dell’investitore, la sua situazione finanziaria, le sue esperienze, il grado di propensione al rischio e dei suoi obiettivi di investimento, ma anche l’avvenuta consegna del documento esplicativo dei rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, ed ancora come l’ordine di acquisto del 22/1/2002 – una copia del quale era stata consegnata al cliente – questi era stato reso edotto delle modalità di esecuzione dell’acquisto operate dalla banca per conto proprio. Segnalava come ciò non implicasse che i titoli fossero stati tratti dal proprio paniere ed assumeva, anzi, di averne regolato l’acquisizione in misura strettamente necessaria, per tempi e quantità a soddisfare gli ordini impartiti dalla clientela. Negava, infatti, di aver preso parte al consorzio di banche incaricate del collocamento dei titoli, e rappresentava come le informazioni reperibili sul mercato all'epoca dei fatti per cui è causa non delineavano il titolo come altamente rischioso, non imponevano di qualificare l’operazione come inadeguata, né lasciavano presagire il crollo. Riprendendo le osservazioni sviluppate in una nota curata dai servizi studi della Banca d’Italia, affermava la legittimità della negoziazione del titolo -articolata nelle due fasi dell’assunzione a fermo e della negoziazione sul mercato secondario- anche rispetto alle norme del testo unico delle leggi finanziarie disciplinanti la divulgazione del prospetto informativo verso i risparmiatori. Con decreto di fissazione di udienza depositato il 22.11.2004, il giudice relatore disponeva il libero interrogatorio delle parti e rigettava. in quanto tardive, le istanze istruttorie della convenuta. A11’udienza collegiale di discussione del 17.12.2004. espletato il libero interrogatorio delle parti. tentata. con esito negativo, la conciliazione e confermato il decreto di fissazione, la causa veniva posta in decisione con assegnazione al relatore del termine di cui all’art. 16 comma V D.Lgs 5/03. |
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Joker&Lando ®
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