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La pertinenza non è soggetta a Ici
La pertinenza non è soggetta a Ici
L’area che costituisce, di fatto, pertinenza di un fabbricato non è soggetta a Ici, come area edificabile, anche se iscritta autonmamente al Catasto. La Corte di cassazione, con la sentenza 5755 del 16 marzo 2005, ha stabilito, infatti, che quando si tratta di pertinenza di un fabbricato non contano le risultanze catastali, ma la destinazione di fatto. Nel caso che è stato preso in esame, la Commissione tributaria di secondo grado di Trento aveva accolto l’appello del Comune di Nogaredo proposto contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado, che aveva dichiarato l’illegittimità degli avvisi di accertamento Ici per la non assoggettabilità dell’area del tributo in quanto pertinenza di fabbricato. Il giudice di appello aveva ritenuto, infatti, legittimo il tributo richiesto per assenza di accorpamento dell’area al contiguo fabbricato, costituenti unità catastali separate. L’autonomo accatastamento rendeva irrilevante l’uso di fatto del terreno come pertinenza e legittimava la richiesta dell’Ici.In questa procedura si è inserita poi, la sentenza 5755/2005 della Corte di cassazione che ha chiuso la controversia introducendo un principio innovativo, prendendo come base le disposizioni del decreto legislativo 504/1992, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili, e quelle del Codice civile, dalle quali derivano le indicazioni sul regime delle pertinenze. Una combinazione dalla quale è derivata la scelta della Cassazione.
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