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Vecchio 11-04-05, 15:30   #1 (permalink)
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Clausole Vessatorie

Ecco il vademecum contro le clausole vessatorie
(07/04/2005)


L’auto, l’arredo di casa, gli elettrodomestici o i viaggi. Beni di prima necessità ma anche quelli considerati di lusso con una caratteristica comune: vengono acquistati a rate. Il fenomeno dei finanziamenti risulta infatti sempre più diffuso. Ma occorre fare attenzione perché può celare delle insidie per i consumatori che stipulano i contratti di credito al consumo in cui sono presenti le clausole vessatorie, vale a dire quelle pattuizioni che stabiliscono obblighi o limitazioni a carico della parte accettante e vanno in favore di chi ha materialmente predisposto il contratto.

Così per tutelare l’esercito rappresentato dagli italiani che acquista a rate, la Camera di Commercio di Milano, congiuntamente alla Camera di commercio di Roma, ha deciso di offrire uno strumento di tutela: i consumatori potranno ricorrere alla Camera di commercio quando sono presenti le clausole vessatorie.

La volontà di rivedere il contratto - hanno sottolineato dalla Camera di Commercio di Milano - è scaturita anche da un’importante riflessione: “non bisogna addossare sempre al consumatore la posizione giuridica di colui che propone il contratto, lasciando al finanziatore sempre quella dell’offerente”. Per questo è stato creato un vademecum rivolto ai consumatori.

In particolare - si legge nella guida - il diritto di revoca del contratto esiste anche per il consumatore; quello di modifica, invece, lo ha solo il finanziatore. Tuttavia, se i cambiamenti riguardano le condizioni economiche e si rivelano a svantaggio del consumatore, quest’ultimo ha tempo 15 giorni per recedere.

Inoltre - prosegue la Camera di Commercio - bisogna fare attenzione al tipo di contratto a tre, quello cioè che considera il convenzionato, il finanziatore e il cliente. In questo caso può capitare che il finanziamento sia stato già erogato e il consumatore è quindi tenuto al suo rimborso, anche se il bene acquistato non sia stato consegnato.

Modifica che dovrà essere recepita da subito e che porterà quindi ad adeguare i contratti che riportano le clausole ritenute vessatorie. Il mancato adeguamento ai nuovi parametri previsti potrebbe, infatti, tradursi in azioni inibitorie da parte della Camera di Commercio.

Ecco il vademecum che analizza le clausole vessatorie nei contratti di credito al consumo.

1)Le condizioni di contratto generiche?
Non vanno bene. Data la diversità delle operazioni si tende a generalizzare le condizioni di contratto: una disciplina introduttiva, una specifica per i diversi tipi di rapporto e alcune disposizioni finali comuni. Questo è fonte di poca chiarezza.
2)Chi è l’offerente e chi il proponente.
Proponente è il consumatore che intende stipulare un contratto di finanziamento, personale o finalizzato; l’offerente è il finanziatore.
3)C’è il diritto di revoca?
Sì. È vessatoria la clausola che sostiene che una volta effettuata l’erogazione il consumatore non possa più revocare la domanda. Il rapporto contrattuale deve essere vincolante per entrambe le parti.
4)E il diritto di modifica?
Ce l’ha solo il finanziatore. Sono però vessatorie quelle clausole che non dichiarano espressamente i motivi che potrebbero indurre il professionista alla modifica unilaterale del contratto. Ma se le variazioni riguardano le condizioni economiche e sono sfavorevoli al cliente, questo avrà diritto a recedere dal contratto entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di variazione, senza penalità e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
5)Dove vanno riportate le clausole di modifica?
Tra le disposizioni generali di contratto. È necessario renderle facilmente visibili.
6)Soluzioni/conclusione del contratto.
È vessatorio che la domanda si concluda con l’erogazione totale/parziale unitamente all’accettazione o che si concluda il contratto mediante erogazione del finanziamento entro un determinato periodo dalla presentazione della domanda facendo sì che all’erogazione equivalga l’accettazione. Il contratto si deve considerare concluso a partire dal momento in cui il consumatore riceve l’accettazione da parte del finanziatore, mediante conferma scritta.
7)E il principio di buona fede?
Nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede, a norma dell’art. 1337 c.c.
8)Finanziamento finalizzato o diretto?
Il professionista deve spiegarlo bene al consumatore. I professionisti, in sede di presentazione della domanda da parte del consumatore devono far notare la differenza tra finanziamento finalizzato (al quale è associata la clausola contrattuale di autorizzazione preventiva all’erogazione al fornitore) e finanziamento direttamente alla persona che poi impiega negli acquisti a lui necessari.
9)Attenzione al contratto a tre (convenzionato-finanziatore-cliente).
È vessatorio scindere il contratto di finanziamento da quello di compravendita. Il consumatore si può trovare in una situazione di svantaggio: il finanziamento può essere già stato erogato e lui quindi tenuto al suo rimborso anche se il bene acquistato non è stato mai consegnato.
10)Si richiedono garanzie al consumatore?
Sì, il garante in genere è il coniuge del consumatore. Accertarsi che nelle condizioni generali del contratto siano espresse con chiarezza le conseguenze di una firma congiunta o di una firma a titolo di fideiussione.
11)Foro competente.
Il foro per le controversie tra professionista e consumatore diverso da quello del consumatore è vessatorio.

http://www.miaeconomia.it/retrieval/...MUTUI&cat=News
tegio non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12-04-05, 14:39   #2 (permalink)
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http://www.mi.camcom.it/show.jsp?page=409297

PS quello sui contratti di credito al consumo, dell'aprile di quest'anno (c'è stato convegno pochi giorni fa x illustrarlo), on line nel sito della CdC di Milano ancora non c'è, non l'ho trovato almeno..
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Vecchio 12-04-05, 18:02   #3 (permalink)
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Probabilmente è ancora troppo presto.
Si è tenuto il 5/4/05...

http://www.mi.camcom.it/upload/file/...da_07_2005.doc
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Vecchio 12-04-05, 18:16   #4 (permalink)
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Eheheheheeh lo metterai sul tuo blog

http://masterfinance.splinder.com
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Vecchio 12-04-05, 18:27   #5 (permalink)
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Già...
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