![]() |
| Home | | | Notizie | | | Mercati | | | ETF | | | CFD | | | Forex | | | Forum | | | Quotazioni | | | Servizi | | | Approfondimenti | | | Education | | | Meteo |
|
|
|
|
#1 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolarità: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mutui e fisco
Sconti fiscali, ecco tutti i consigli per non avere sorprese spiacevoli
Sconti fiscali, ecco tutti i consigli per non avere sorprese spiacevoli ROSA SERRANO La detraibilità fiscale del mutuo è a rischio per quei contribuenti che dichiarano nel rogito notarile un valore dell’immobile inferiore a quello reale. Questa ed altre interessanti indicazioni sono contenute in un vademecum che è stato elaborato recentemente dal Consiglio Notarile di Venezia. Il documento mette in evidenza l’impossibilità di detrarre integralmente gli interessi passivi per i mutui che sono stati contratti per l’acquisto dell’abitazione principale se l’acquirente indica nell’atto di compravendita il valore catastale dell’immobile che, di regola, è inferiore a quello effettivamente pagato al venditore. In questi casi la conseguenza è precisa: la detrazione Irpef del 19% fino ad un importo massimo di spesa di 3.615,20 euro dovrà essere rapportata al valore dichiarato. In sostanza, se ad esempio si acquista un immobile del valore di 150.000 euro e si dichiara nell’atto un valore catastale di 100.000 euro, il mutuatario anche se ha stipulato un contratto di mutuo ipotecario di 120.000 euro, potrà al massimo richiedere, al momento della dichiarazione annuale dei redditi, di recuperare gli interessi passivi relativi all’importo che è stato indicato nel rogito notarile. «Abbiamo assunto questa iniziativa — afferma Carlo Bordieri, presidente del Consiglio Notarile di Venezia — per segnalare agli acquirenti i rischi che possono derivare loro dal dichiarare nel rogito notarile un importo non corrispondente a quello che è stato effettivamente pagato e, a tale scopo, abbiamo provveduto alla stampa di cinquantamila esemplari del depliant che poi è stato inviato a tutte le banche e alle agenzie immobiliari che operano nella provincia di Venezia». Paolo Piccoli, presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, sottolinea che dichiarare negli atti di compravendita valori non rispondenti alla realtà pone l’acquirente di fronte al pericolo di dover pagare pesanti sanzioni qualora l’amministrazione finanziaria venga, successivamente, in possesso di atti o documenti (ad esempio: il preliminare di vendita) dai quali risulti l’importo effettivamente pagato al venditore. In questi casi, scattano le sanzioni previste dalla normativa vigente per l’occultamento di corrispettivo. Carlo Bordieri segnala anche che nel caso il venditore venga dichiarato fallito, il curatore può ottenere entro il termine di due anni dalla data della compravendita la revoca dell’atto qualora il prezzo risulti inferiore al valore reale. In questi casi, l’acquirente diventa un creditore del fallito per l’importo risultante nel rogito notarile e, qualora voglia rimanere in possesso dell’appartamento, dovrà concorrere all’asta fallimentare. A suo avviso, per risolvere questo problema sarebbe sufficiente che un provvedimento legislativo stabilisse che la base imponibile di una compravendita è proprio il valore catastale dell’immobile, facendo sì che il prezzo effettivamente contrattato e pagato non abbia nessuna rilevanza ai fini dell’applicazione delle imposte indirette relative all’atto. http://www.repubblica.it/supplementi...43kornice.html Fisco più esoso non fa sconti alle prime case Continua e si rafforza l’aumento dell’imposizione fiscale sui mutui e sulle compravendite immobiliari. Dal primo febbraio 2005, le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastale sono aumentate da 129,11 euro ciascuna a 168 euro; conseguentemente, in caso di compravendita di "prima casa" fra persone fisiche, l’acquirente deve versare le imposte fisse ipotecaria catastale per un totale di 336 euro (in precedenza 258,22 euro, e cioè un trenta per cento in più). Per un acquisto sempre di una "prima casa" da un’impresa, si deve aggiungere anche l’imposta fissa di registro; pertanto, l’interessato dovrà pagare 504 euro (anziché 387,33 euro). Anche in questo caso, l’aumento dell’imposizione fiscale è del 30%. Dalla stessa data sono scattati altri aumenti. Ad esempio, i certificati ipotecari passano da 15,49 euro a 20 euro. L’imposta di bollo per la registrazione telematica dei rogiti notarili aumenta da 176 a 230 euro. Questi aumenti sono stati preceduti dal primo agosto 2004 dall’incremento dell’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, che non abbiano i requisiti per usufruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della cosiddetta "prima casa": essa è passata dallo 0,25% al 2% sull’ammontare totale del mutuo. Sempre per quanto concerne le compravendite immobiliari residenziali "non prima casa" è stato aumentato il moltiplicatore che deve essere utilizzato per determinare il valore "catastale" dell’unità immobiliare. In pratica, la rendita catastale di un appartamento (aumentata del 5%) dovrà essere moltiplicata per 120. Questo meccanismo viene utilizzato dall’acquirente che intende utilizzare la cosiddetta "valutazione automatica" degli immobili che permette di dichiarare nel rogito notarile il valore "catastale" dell’immobile (notevolmente inferiore a quello di mercato) senza che gli uffici finanziari possano contestarne la congruità. In caso di compravendite fra persone fisiche, al valore "catastale" andrà applicata la percentuale del 10% che corrisponde alla sommatoria delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Va sottolineato che dal primo gennaio 2004, il moltiplicatore era stato aumentato da 100 a 110 per tutte le compravendite di immobili residenziali. (r. s.)http://www.repubblica.it/supplementi.../044kioma.html |
|
|
|
![]() |
| Segnalibri |
| Strumenti discussione | |
| Modalità visualizzazione | Valuta questa discussione |
|
|
| Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits | ||
| © 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer. | ||