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Vecchio 11-04-05, 10:09   #1 (permalink)
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responsabilità del notaio

Un contratto a prova di responsabilità
Cassazione / Obblighi e prestazioni



L a Cassazione ha affermato che la responsabilità dei notai per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale è contrattuale. Il professionista è tenuto a una prestazione che, pur rivestendo il carattere di obbligazione di mezzi e non di risultato, non è circoscritta al mero accertamento della volontà delle parti e alla corretta compilazione dell'atto.
La responsabilità contrattuale.
L'attività richiesta al notaio si estende a tutte quelle fasi preparatorie e successive, necessarie ad assicurare non solo la serietà e certezza dell'atto giuridico, ma anche l'attitudine di questo a conseguire il risultato pratico voluto dalle parti ( Cassazione 5946/ 1999). La stessa Corte ( sentenza 1228/ 2003) ha ribadito che nelle obbligazioni relative all'esercizio di attività professionale la diligenza si deve valutare in relazione alla natura dell'attività esercitata. Il notaio è tenuto a una diligenza che è quella specifica del debitore qualificato: rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che, nel loro insieme, costituiscono conoscenza della professione.
Il notaio non è tenuto a un'obbligazione di risultato, e cioè a subire il rischio della mancata realizzazione del fine perseguito dal cliente. Semplicemente, i doveri della professione notarile sono assistiti in maniera particolarmente penetrante da quelle fonti che intervengono a integrare, costringendo a comportamenti non specificatamente previsti, gli obblighi che più prettamente fanno oggetto dell'accordo. Questo in virtù dell'articolo 1374 Codice civile, dove si prevede che « il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, gli usi o l'equità » .
Va detto anche che l'articolo 2236 Codice civile limita, nei casi di « speciale difficoltà » , la responsabilità per dolo o colpa grave. Il campo in cui maggiormente si riconosce questa speciale difficoltà è l'interpretazione delle norme, in materia di validità dell'atto o di adempimenti fiscali a esso collegati.
Il danno. Il cliente insoddisfatto della prestazione del notaio deve dimostrare di aver subito un danno e che quest'ultimo è stato provocato dal fatto del professionista. Ad esempio, per chi ha comprato un immobile ignorando, in difetto di visura ipotecaria, che era gravato di ipoteca, il danno è pari, in caso di espropriazione, al valore dell'immobile perduto. Se però l'acquirente si accorge dell'ipoteca, o di altro diritto reale ( servitù o usufrutto) soltanto dopo la stipula e senza essere espropriato, secondo un criterio generale, il notaio risarcirà la differenza esistente fra il valore dell'immobile libero da ogni diritto altrui e quello effettivo. Quando le circostanze del caso concreto lo consentano, potrà essere accordato un risarcimento « in forma specifica » , condannando, ad esempio, il notaio stesso a effettuare tutti i pagamenti e gli adempimenti necessari alla cancellazione dell'ipoteca ( Cassazione 6/ 1994).
Responsabilità extracontrattuale.
Il campo della responsabilità extracontrattuale un tempo ritenuto pressoché assorbente l'intera responsabilità civile del notaio riguarda oggi soltanto i casi in cui i danni arrecati dal notaio colpiscano persone diverse dal cliente: ad esempio il socio di società di capitali che sia danneggiato da una delibera di assemblea straordinaria contraria alla legge che il notaio abbia omesso di " bloccare". Contrariamente alla responsabilità contrattuale, dove la colpa si presume, le regole della responsabilità extracontrattuale impongono la prova positiva della negligenza, imperizia e imprudenza ovvero del dolo del notaio.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...e110405re.html
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