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No pain no gain
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Anatocismo
Nonostante non si senta parlare più di anatocismo continuano ad esserci sentenze favorevoli ai correntisti.
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/...B-21-01-05.htm Da manuale l'interpretazione della decorrenza del dies a quo del termine prescrizionale. Un saluto al Genio che ha molto a cuore la faccenda!
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la borsa e la vita
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Citazione:
Martin o Villa??? che sei nuovo vedo qua... ma par che mi conosci gia'... it.economia.banche??? cerca di spiegarmi questa qua... che la sentenza di la' l'avevo gi' letta un'ora fa'. Telepatia??? http://www.kipling90.com/riteg_bank1.htm Ultima modifica di genioarcipelago : 10-04-05 alle ore 16:27 |
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la borsa e la vita
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Citazione:
Martin un'altra che ci da ragione... milione dopo milione qua portiam a casa miliardi...poi...noi. Ma mi sa che sarem in pochi di quelli. Io te e gli altri solo. Anatocismo, banche ancora ko (21/04/2005) Ancora una vittoria per i correntisti. Il Tribunale di Napoli ha condannato un istituto di credito campano per aver applicato l'anatocismo: la prassi di capitalizzare gli interessi a favore della banca ogni tre mesi (a marzo, a giugno, a settembre e a dicembre) e quelli a favore del cliente solo annualmente. La sentenza va così ad aggiungersi alle altre già emesse negli scorsi mesi. La storia è nota. Il titolare di una società commerciale si è visto recapitare dal Giudice Unico del Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo con il quale si richiedeva il pagamento di 177.283,60 euro in favore del Banco di Napoli, per scoperti sul conto corrente e relativi interessi. Ma di fronte alla richiesta - spiega il Codacons, l'associazione dei consumatori che lo ha assistito - il correntista ha intentato una causa al Tribunale di Napoli che gli ha dato ragione, riconoscendo "l'erroneità dei conteggi effettuati, in quanto erano stati richiesti interessi a tasso usurario, e l'applicazione della prassi anatocistici , in quanto gli interessi passivi erano applicati ogni trimestre solare anziché soltanto alla scadenza dell'anno solare. In particolare, nella sentenza si legge che: "le emergenze evincibili dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio hanno consentito di accertare, in maniera pacifica ed inequivocabile, che sui conti correnti era stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con addebito del relativo costo a carico del correntista". E per queste ragioni il Tribunale ha ritenuto che l'importo richiesto dal Banco di Napoli era superiore a quanto effettivamente dovuto, condannando l'istituto non solo a restituire oltre 8.700 "indebitamente percepiti", ma risarcendo anche il correntista con 77.468,55 euro per i danni cagionati. |
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No pain no gain
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[QUOTE=genioarcipelago]
Martin un'altra che ci da ragione... milione dopo milione qua portiam a casa miliardi...poi...noi. Ma mi sa che sarem in pochi di quelli. Io te e gli altri solo. Avrai sicuramente visto anche questa : E’ del 29 marzo 2005 la Sentenza N° 128/05 emessa dal Giudice Istruttore Dr. Nicola Colantonio del Tribunale di Larino, in materia di anatocismo bancario... secondo me questo è il massimo che si può ottenere: 1) Nulla la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.. e va bene 2) L’inapplicabilita di qualsiasi forma di capitalizzazione (trimestrale, semestrale o annuale) in luogo di quella trimestrale dichiarata illegittima a seguito della nullità della clausola anatocistica (ponendosi in linea con la Sentenza n. 64 del 21.01.2002 della Corte di Appello di Torino, Sez. III). questo è molto importante, di solito ricapitalizzano annualmente! 3) che il divieto di anatocismo incide anche sulle Commissioni di Massimo Scoperto che pure dovranno essere restituite al correntista. sembrano poca cosa ma sul lungo periodo "cubano" mica male. 4) che la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente percepite dall’istituto bancario è decennale, e decorre dalla chiusura del conto o dall’ultima operazione effettuata dal correntista. fondamentale perchè prende in considerazione tutto il rapporto e non solo gli ultimi 10 anni. 5) il principio del riconoscimento in favore della banca del solo tasso legale e senza capiitalizzazione quando nel contratto di conto corrente è prevista la clausola "uso piazza". E questa è la voce che fa la differenza...solo l'anatocismo sono pochi spiccioli, ma se riprendi anche gli interessi ultralegali la musica si fa diversa.
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No pain no gain
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La serie si allunga sempre....
Cassazione Civile, Sez. I, 25 febbraio 2005 – CRISCUOLO Presidente – FELICETTI Estensore - Società Cooperativa C. P. JONICA a r. l. (Avv. Tanza) c/ Banco di Napoli Spa. Contratti bancari – Conto corrente bancario – Tasso convenzionale di interesse – riferimento al tasso praticato su piazza in contratto ante legge 154/92 – art. 8 della legge n. 64 del 1986 -Nullità della clausola - Contratti bancari – Conto corrente bancario – Anatocismo – Norme Bancarie Uniformi – Uso negoziale e non normativo - Nullità della clausola - Contratti bancari – Conto corrente bancario – Anatocismo – Disciplina applicabile – individuazione - Contratti bancari – Conto corrente bancario – Anatocismo – Chiusura del conto – Natura dell’interesse – Mancanza di usi – Non debenza - Contratti bancari – Conto corrente bancario – Opposizione a Decreto Ingiuntivo – Mancata specifica contestazione dell’estratto conto certificato ai sensi dell’art. 50 del d. lgslv. n. 385 del 1993 – irrilevanza - Cron. 4095/05 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alessandro CRISCUOLO - Presidente Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Società Cooperativa C. P. JONICA a r. l., in persona dei legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA VIA FARINI 62 (Adusbef), presso l’avvocato ANTONIO TANZA, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso; - ricorrente - contro BANCO DI NAPOLI S.P.A., - intimata - avverso la sentenza n. 955/00 del Tribunale di TARANTO, depositata il 13/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2005 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARRACONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo La soc. coop. CO.P. Jonica a r.l., con atto di opposizione a ingiunzione notificato il 19 settembre 1997, conveniva dinanzi al Giudice di pace di Taranto il Banco di Napoli chiedendo la revoca di un decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto il pagamento di lire 2.421.258, oltre interessi convenzionali di mora al tasso dei 15,75% annuo a partire dall’1 aprile 1997, in relazione al saldo debitore di conto corrente aperto in data 25 giugno 1991. L’opponente chiedeva che fosse dichiarata nulla la clausola dell’art. 57 del contratto di conto corrente, relativa al calcolo degl’interessi ultralegali ed anatocistici e la revoca del decreto ingiuntivo non essendo dovuta la somma richiesta. Il Banco di Napoli s.p.a. ai costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione, che veniva rigettata. L’opponente proponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace e il Tribunale di Taranto, con sentenza depositata il 13 giugno 2000, rigettava il gravame. Avverso tale sentenza la soc. cop. C.O.P. Jonica a r.l. ha proposto ricorso a questa Corte, formulando 6 motivi d’impugnazione. La parte intimata non ha controdedotto. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione de gli artt. 1418, 1284, 1346 e 2697 cod. civ. in relazione alla ritenuta validità della clausola del contratto di conto corrente bancario intrattenuto fra le parti relativa alla determinazione degli interessi ultralegali con riferimento “alle condizioni usualmente pratica ho aziende di. credito sulla piazza”. Si deduce che erroneamente il Tribunale ha affermato la validità di detta clausola, Si citano al riguardo i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte secondo i quali, per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 154 dal 1992 e del D. 1gev. n. 385 del 1993, la convenzione relativa agl’interessi ultralegali è validamente stipulata solo ove il relativo tasso risulti determinato in base a criteri oggettivi indicati nella convenzione. Cosicché una clausola di generico riferimento “alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza” può ritenersi valida solo sa coordinata all’esistenza di discipline vincolanti fissate su scala nazionale con accordi interbancari e non anche quando tali accordi contengano riferimenti a tipologia di tassi praticati su scala locale e non consentano per la loro genericità di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare riferimento. Inoltre la determinazione di interessi differenziati per piazza, secondo la società ricorrente, sarebbe stata vietata dall’art. 8 della legge n. 64 del 1986. Infine, dovendo gl’interessi extralegali essere stabiliti per iscritto, anche il rinvio per la loro determinazione ad un dato esterno, secondo la società ricorrente doveva riguardare un dato certo e dotato della stessa forma. Il motivo fondato. La legge n. 64 del 1986 stabilì, all’art. 8 (poi abrogato dall’art. 4 della legge n. 488 del 1992, con decorrenza dall’1 maggio 1993) che “le aziende e gl’istituti di credito, salve le disposizioni della presente legge, debbono praticare, in tutte la proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessorie, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti, ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro località di insediamento o della loro località di insediamento o della loro operatività territoriale”. Tale norma, inserita in un testo legislativo riguardante l’intervento straordinario nel Mezzogiorno, ebbe quindi a vietare, con una prescrizione non derogabile in quanto volta alla tutela dell’interesse pubblico alla parità di trattamento da gli utenti del credito bancario su tutto il territorio nazionale, la differenziazione dei tassi d’interesse in relazione alle singole zone del territorio stesso, con salvezza solo dei tassi più favorevoli espressamente previsti dalla stessa legge per le zone svantaggiate. Successivamente, già prima dell’abrogazione della legge n. 488 del 1986, entrò in vigore la legge n. 154 del 1992 la quale, all’art. 3, rese obbligatoria la forma scritta per i contratti bancari, statuendo espressamente all’art. 4 che “le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte” (norma trasfusa poi nel più ampio tasto dell’art. 117 del d. lgsl. n. 385 del 1993, contenente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Considerato che, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata il contratto di conto corrente in relazione al quale si controverte è stato aperto il 25 giugno 1991, ne deriva che erroneamente il Tribunale non ha tenuto conto, in relazione alla clausola di rinvio agli usi su piazza per la determinazione degl’interessi, della normativa sopra indicata e delle relative previsioni di nullità con riferimento al rinvio agli usi su piazza. 2 Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1410, 1283, 1831, 1857 a 2697 cod. civ., in relazione alla ritenuta validità, da parte della sentenza impugnata, della clausola di applicazione della capitalizzazione trimestrale degl’interessi sui conti passivi. Si deduce al riguardo che il Tribunale ha errato nell’affermare la validità di tale clausola: ciò in quanto essa é ricollegabile a un uso negoziale e non normativo, come tale inidoneo a derogare i limiti di ammissibilità dell’anatocismo stabiliti dall’art. 1283 cod. civ. Non esisterebbe infatti un uso normativo in proposito, che oltre tutto per essere valido dovrebbe essere anteriore al 1942, anno di entrata in vigore del codice civile, non potendo successivamente formarsi un uso in contrasto con il disposto dell’art. 1283 cod. civ. Né avrebbe alcun significato l’inserimento di un simile uso in alcune raccolte di usi di alcune Camere di commercio, poichè riguarda l’accertamento di un uso ricavabile dalle c.d. norme bancarie uniformi in vigore dal 1952 e, comunque, tali raccolte comprendono sia usi normativi che usi negoziali Erronea é anche, secondo la società ricorrente, la tesi, prospettata nella sentenza impugnata, dell’inapplicabilità dell’art. 1283 ai rapporti di conto corrente bancario, sostanzialmente fondata sull’applicazione del disposto dell’art. 1831, dettato per il contratto di conto corrente ordinario, al contratto di conto corrente bancario. La norma, in fatti, non é richiamata dall’art. 1857 e la differenze di natura e struttura fra i due contratti non ne consentirebbero in alcun modo l’applicazione al contratto di conto corrente bancario. Il motivo è fondato. In proposito questa Corte ha affermato l’applicabilità dell’art. 1283 cod. civ. ai rapporti di conto corrente bancario, nonché il principio - al quale questo collegio non rinviene ragioni per non uniformarsi - che in tema di capitalizzazione trimestrale la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degl’interessi dovuti dal cliente, deve ritenersi nulla, in quanto si basa su un uso negoziala e non su un uso normativo, come invece esige l’art. 1283 cod. civ., laddove prevede che l’anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e dalla convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi in mancanza di usi contrari (Cass. 1 febbraio 2002, n. 1281, 12 dicembre 2001, n. 15706, 4 maggio 2001, n. 6263, 11 novembre 1999, n. 12507; 30 marzo 1999, n. 3096; 16 marzo 1999, n. 2374). Ha parimenti affermato in tema di capitalizzazione trimestrale dagl’interessi sui saldi passivi di conto corrente bancario, a carico dei clienti delle banche, che a seguito della sentenza dalla Corte costituzionale n. 425 del 2000, con la quale stata dichiarata costituzionalmente illegittima la norma contenuta nell’art. 25, comma 3, del d. lgslv. n. 342 dal 1999, di salvezza e di validità degli effetti - sino all’entrata in vigore della deliberazione CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione della leggi nel tempo, dalla normativa in precedenza in vigore, alla stregua della quale esse, in quanto basate su di un uso negoziale e non normativo, sono da considerare nulle, perché stipulate in violazione dell’art. 1283 cod. civ. (Cass. 18 settembre 2003, n. 13739, 20 agosto 2003, n. 12222, 28 marzo 2002, n. 4490). Tale orientamento è stato di recente ribadito anche dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza 4 novembre 2004, n. 2109) che ha riaffermato l’inesistenza di un uso normativo al riguardo anche precedentemente al 1999 e deve pertanto essere confermato in questa sede. Ne deriva la fondatezza del motivo, non essendo la motivazione dalla sentenza impugnata conforme a tali principi. 3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dagli artt. 1418, 1283 e 1325 cod. civ. in relazione alla ritenuta validità della capitalizzazione trimestrale degl’interessi dei conti passivi dopo la chiusura del rapporto. Si deduce al riguardo che la chiusura del conto determina comunque l’inapplicabilità della clausola contrattuale (peraltro illegittima) agli ulteriori interessi dovuti, non esistendo alcuna previsione contrattuale né alcun uso normativo in tal senso, con la conseguente erroneità della contraria statuizione contenuta nella sentenza impugnata. Il motivo è fondato, dovendosi ribadire il principio, già affermato da questa Corte con la sentenza 17 aprile 1999, n. 3845, secondo il quale la capitalizzazione trimestrale degl’interessi è da escludere per il periodo successivo alla chiusura del conto, avendo tali interessi natura moratoria e non compensativa e non esistendo alcun uso normativo che preveda la capitalizzazione trimestrale di tali interessi sui conti correnti bancari chiusi. 4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 1418 e 1325 cod. civ. in relazione alla legittimità degli addebiti delle cd. commissioni di massimo scoperto. Si deduce al riguardo che il Tribunale ha erroneamente affermato la operatività di tali addebiti con cadenza trimestrale, poiché la convenzione intercorsa fra la parti non conteneva tale previsione, bensì unicamente quella di commissioni da computarsi sulla chiusura contabile di fine dicembre. Tali commissioni, comunque, secondo la società ricorrente, in relazione alla sua funzione di corrispettivo di un’apertura di credito, per la messa a disposizione da parte della banca della somme non utilizzate dal correntista, andrebbe corrisposta solo in tale ipotesi e non andrebbe calcolata sulle somme utilizzate, ma solo su quelle non utilizzate dal correntista. Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha affermato che dette commissioni erano previste dall’art. 57 del contratto di conto corrente e che la relativa pattuizione poteva essere integrata, quanto alla misura delle commissioni, da successivi accordi, desumibili anche dalla semplice condotta delle parti, quale la mancanza di contestazione in ordine agli addebiti in conto corrente. Con il motivo non si contesta in diritto tale interpretazione dell’art. 57 - e quindi la ratio decidendi della sentenza sul punto - allegandosi la violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti, ma la si contesta sostanzialmente in fatto, senza neppure riportare (come richiede il principio di autosufficienza del ricorso) il testo della clausola in parte qua. Ne deriva l’inammissibilità del motivo. 5. Con il quinto motivo si denunciano la violazione degli artt. 1831, 1832, 1833, 1845, 1423. e 2697 cod. civ., degli artt. 633 a 645 c.p.c., dell’art. 50 del d.1gsv. n. 385 del 1993, nonché omessa motivazione in relazione alla ritenuta efficacia probatoria in sede di opposizione a decreto ingiuntivo della certificazione emessa ex art. 50 del d. 1gev. n. 385 del 1993. Si deduca al riguardo che il Tribunale erroneamente avrebbe affermato l’estraneità al thema decidandum del motivo d’impugnazione riguardante la mancanza, ritenuta dal giudice di primo grado, di un’adeguata contestazione dell’estratto conto, in quanto la sentenza di primo grado non si fondava su tale affermazione. In proposito nessuna preclusione, secondo la ricorrente, può essersi formata rispetto alla deduzione delle nullità della clausola contrattuale relativa al computo degl’interessi effettuata nel giudizio di opposizione, rilevabile anche di ufficio. Inoltre il documento in base al quale fu richiesto il decreto ingiuntivo non era un estratto conto - che deve contenere tutte le voci a credito e a debito ricadenti nell’arco di tempo considerato - ma un mero estratto di saldaconto, contenente un saldo consuntivo e non analitico e lo stesso estratto conto, a norma del 50 citato, non avrebbe valenza probatoria nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, né la mancata contestazione dei singoli estratti periodici esclude la possibilità di contestare in giudizio la validità dalla clausola contrattuale relativa al computo dagli interessi. Il motivo è fondato nei sensi appresso indicati. La sentenza di primo grado aveva basato la reiezione dell’opposizione, fra l’altro, sulla mancata specifica contestazione, in sede di. opposizione al decreto ingiuntivo, delle risultanze dell’estratto conto certificato ai sensi dell’art. 50 del d. lgslv. n. 385 del 1993 sul quale si fondava il decreto ingiuntivo. Erroneamente, pertanto, il Tribunale di Taranto ha ritenuto che il motivo di appello con il quale si. contestavano tali risultanze, deducendosi la illegittimità del computo di varie voci, fosse estraneo alla decisione impugnata. In accoglimento del motivo la sentenza va per tanto cassata anche sul punto. 6. Con il sesto motivo si denunciano la violazione degli artt. 1418, 1284 e 1346 cod. civ e vizi motivazionali relativamente alla validità della clausola di determinazione della valuta sulle operazioni riguardanti il contratto di conto corrente in oggetto. Si deduce in proposito l’insufficienza motivazionale da parte della sentenza impugnata in ordine al motivo di appello proposto al riguardo e si ribadisce che la clausola inserita nel contratto di conto corrente “valute d’uso” sarebbe generica a indeterminata, in relazione alla prescrizione dell’art. 1346 cod. civ. e non consentiva l’adozione in effetti praticata dalla controparte, di termini di decorrenza degl’interessi attivi a passivi fittizi, a lei più favorevoli di quelli dalla data effettiva degli addebiti e degli accrediti. Nel contratto di conto corrente bancario, infatti, ogni addebito e ogni accredito viene ad influire immediatamente sul saldo e gl’interessi debbono decorrere dal giorno dopo di ciascun saldo. La clausola contrattuale, in quanto indeterminata, non era idonea, secondo la ricorrente, a norma dell’art. 1346 cod. civ., a derogare al regime degl’interessi stabilito dall’art. 1284 cod. civ. Il motivo, formulato per la prima volta in appello, è inammissibile, in quanto contiene una censura meramente astratta, non indicandosi le operazioni in relazione alle quali era stata formulata ed alle quali era stata praticata una valuta diversa da quella che ai sarebbe dovuta praticare, al fine di consentire di valutarne la rilevanza nel giudizio a quo ed il concreto interesse alla sua formulazione. Il ricorso deve essere pertanto accolto in relazione al primo, al secondo, al terzo e al quinto motivo, mentre il quarto e il sesto motivo vanno dichiarati inammissibilità. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio anche per le spese ad altra sezione del Tribunale di Taranto. P. Q. M. La Corte di cassazione Accoglie il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo del ricorso. Dichiara inammissibili il quarto e il sesto motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione del Tribunale di Taranto. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2005, nella Camera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Felicetti Alessandro Criscuolo Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2005 |
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Contratto di conto corrente bancario- Interessi anatocistici trimestrali pattuiti in violazione dell’art. 1283 c.c.- Nullità - Sussistenza- Conseguenze della nullità- Capitalizzazione ex lege degli interessi con periodicità ultrasemestrale pur in mancanza delle condizioni di cui all’art. 1283 c.c. - Esclusione- Capitalizzazione semplice degli interessi- Sussistenza- Fondamento- Natura speciale ed inderogabile dell’art. 1283 c.c.- Natura peculiare del debito per interessi rispetto alle comuni obbligazioni pecuniarie.
Tribunale di Pescara- Sentenza del giorno 4.4.05- depositata in cancelleria il 7.4.2005- Giudice Unico G. Falco. La massima: La clausola anatocistica, pattuita in un contratto di conto corrente bancario, con la quale sia stata convenuta una capitalizzazione degli interessi a condizioni diverse da quelle di cui all’art. 1283 c.c., va dichiarata nulla per contrasto con tale norma, da ritenersi imperativa e non derogabile dalla volontà delle parti. Dalla predetta nullità della clausola anatocistica, che involge l’intero contenuto della clausola e non solo la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione, deriva la nullità della pattuizione dell’anatocismo concordata nel contratto, il quale di conseguenza deve ritenersi ab origine privo di qualsivoglia accordo negoziale di capitalizzazione degli interessi. Non vi è possibilità di sostituzione legale di una clausola anatocistica nulla, perché pattuita in contrasto con l’art. 1283 c.c., con meccanismi di capitalizzazione ex lege degli interessi ad una diversa periodicità, ancorché ultrasemestrale, in quanto da un lato l’anatocismo è consentito dal sistema, con norma eccezionale e protettiva del debitore pecuniario, soltanto in presenza delle condizioni di cui all’art. 1283 c.c., e dall’altro perché il debito di interessi non si configura, per la sua peculiare natura genetica e funzionale, come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla cui scadenza possa derivare il diritto del creditore agli ulteriori interessi di mora ovvero al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma II c.c.. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 2.1.2001 ritualmente notificato in pari data M. D. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1196/2000 con il quale il Tribunale di Pescara l’aveva condannato a pagare in solido con la Ditta K. S.P.A e con M. FRANCA MARIA ed in favore della Società CASSA DI RISPARMIO DI PESCARA e LORETO APRUTINO S.P.A la somma complessiva di £. 55.193.376, oltre interessi e spese,quale importo dei saldi debitori dei conti correnti bancari affidati nn. 18786 e 17674 del 1995 intestati alla Società K. S.P.A., assistiti da fideiussione dell’esponente e revocati con comunicazione del 19.1.1998. A sostegno dell’opposizione M. assumeva: · La carenza dei presupposti di legge per la valida instaurazione del procedimento monitorio, avendo la Banca ingiungente ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base di un mero “certificato di saldaconto” e non dell’estratto integrale di conto corrente di cui all’art. 50 D.lgs. n. 385/1993. · L’infondatezza della pretesa pecuniaria azionata dall’ingiungente in sede monitoria, in quanto pretesa connotata dalla illegittima applicazione di anatocismi trimestrali, di tassi di interessi ultralegali indeterminati perchè pattuiti “uso piazza”, nonché usurari ex L. n. 108/96. · L’illegittimità della pretesa pecuniaria monitoria di conteggiare gli interessi ultralegali di cui ai due contratti anche per il periodo successivo alla chiusura dei rapporti bancari. · La nullità delle pattuizioni poste a fondamento della pretesa creditoria della Banca, in ragione sia del difetto di prova della forma scritta dei contratti bancari azionati da controparte in sede monitoria, sia della qualificabilità giuridica della fideiussione prestata dall’esponente in favore della Banca nell’alveo delle fideiussioni omnibus da ritenersi inoperanti per le obbligazioni sorte- come nella specie- successivamente all’entrata in vigore del novellato art. 1956 c.c. Tanto premesso la parte opponente concludeva chiedendo la declaratoria della nullità ed inefficacia dei due contratti di apertura di credito relativi ai c/c intestati alla Società K. S.r.l. presso l’Istituto di Credito opposto, la declaratoria della nullità ed inefficacia delle clausole negoziali di essi relative agli interessi sia per indeterminatezza, sia per usurarietà e per illegittimo anatocismo trimestrale, sia per illegittimo computo delle valute, la declaratoria della nullità ed inefficacia della garanzia fideiussoria prestata con riferimento alla parte del credito costituita dai predetti illegittimi addebiti ovvero da altri addebiti non autorizzati dal garante, con conseguente determinazione giudiziale del giusto ed esatto saldo dei due conti correnti “garantiti” e della misura dell’obbligazione fideiussoria.Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Con comparsa di risposta depositata in data 15.2.2001 si costituiva in giudizio la Società CASSA DI RISPARMIO DI PESCARA e LORETO APRUTINO S.P.A., in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Dott. Nicola Mattoscio (di seguito BANCA) la quale, contestando la fondatezza della proposta opposizione e chiedendone il rigetto, insisteva nella propria pretesa pecuniaria già accolta in sede monitoria ed assumeva la pretestuosità delle avverse difese ed eccezioni, in particolare deducendo: · La legittimità dell’anatocismo trimestrale applicato sugli interessi passivi del correntista, esistendo un conforme uso normativo ex art. 1283 c.c.; · L’operatività, in ogni caso, della soluti retentio ex art. 2034 c.c. in favore della esponente con riferimento agli interessi composti già percepiti nel corso del rapporto; · In ogni caso, la ripetibilità nei limiti della prescrizione decennale degli interessi composti ad essa eventualmente non dovuti; la piena determinatezza numerica e non usurarietà dei tassi di interessi pattuiti nei contratti in questione nonché la sussitenza di una regolare forma scritta dei medesimi, come da documentazione versata in atti. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, espletata la trattazione della causa, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. per le motivazioni di cui alla relativa ordinanza, espletata una CTU contabile al fine della verifica dei rapporti di dare ed avere in essere tra le parti in relazione ai contratti oggetto della controversia, eseguiti su accordo delle parti alcuni differimenti del giudizio prima per pendenza di trattative di bonario componimento della vertenza e dopo per la sopravvenuta rinunzia del difensore dell’opponente al mandato difensivo, le parti medesime precisavano le rispettive conclusioni all’udienza del 7.10.2004, all’esito della quale il Giudice tratteneva la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L’opposizione proposta da M. D. avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1196/2000 risulta parzialmente fondata nella misura e per le considerazioni che di seguito vengono esposte. In primo luogo deve sottolinearsi come la preliminare eccezione, sollevata dall’opponente, di “illegittimità dell’emissione del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti per la valida instaurazione del procedimento monitorio”, fondata sulla insufficienza probatoria del mero certificato di saldaconto ( ossia della documentazione allegata a sostegno della domanda monitoria), debba considerarsi irrilevante ai fini del presente giudizio in quanto: · Trattasi di eccezione con la quale l’opponente deduce in via espressa che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso “in assenza di un requisito formale indispensabile espressamente previsto dalla normativa” di cui all’art. 50 T.U.B. (cfr. l’atto di citazione in opposizione). · È noto tuttavia che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. ex multis Cass. N. 5186/2003). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso (come nella specie dedotto dall’opponente) fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non puo' limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. ex multis Cass. N. 7188/2003). · Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione, non essendo mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituendo un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso "ex" artt. 633 e 638 cod. proc. civ. (cfr. Cass. N. 6421/2003) deve procedere alla verifica- sulla base della documentazione contabile versata in atti- della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall’ingiungente in sede monitoria, ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l’ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino (come nella specie) l’insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (Cass. N. 6663/2002). |
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Fatta questa necessaria premessa in ordine alla irrilevanza “nel merito” della summenzionata eccezione, si deve quindi a questo punto procedere alla verifica- sulla base delle risultanze processuali acquisite nel presente giudizio “a cognizione piena” ed in primis della esperita CTU contabile- della fondatezza o meno della pretesa sostanziale pecuniaria azionata dall’ingiungente in sede monitoria.
Orbene, l’esame della documentazione bancaria allegata agli atti rileva che nei contratti di apertura di c/c di cui è causa le parti hanno inizialmente pattuito per iscritto i tassi di interesse ( 18,75% per utilizzo S.B.F., per apertura di credito, per apertura di credito temporanea; 21,75% per scoperto di conto), la periodicità di capitalizzazione ( annuale per gli interessi creditori; trimestrale per gli interessi debitori), le spese unitarie per operazione, le modalità di computo delle valute. Quindi- in pendenza del rapporto- la Banca ha modificato ex art. 118 T.U.B. i tassi di interesse in senso favorevole al cliente e nei limiti dei tassi soglia di cui alla Legge. n. 108/96 nel frattempo sopravvenuta (cfr. la documentazione contrattuale; cfr. gli estratti conto). Ne consegue l’infondatezza della eccezione di indeterminatezza dei “costi” dei due contratti sollevata dall’opponente. Parimenti assolutamente pretestuosa risulta la pretesa di parte opponente di qualificabilità giuridica della fideiussione prestata dall’esponente in favore della Banca nell’alveo delle fideiussioni omnibus ( ad avviso dell’esponente da ritenersi inoperanti per le obbligazioni sorte successivamente all’entrata in vigore del novellato art. 1956 c.c.) posto che nella specie si è trattato di fideiussioni prestate per importi determinati (rispettivamente di £. 70.000.000 e di £. 50.000.000: cfr. la documetazione agli atti). Inoltre, dall’esame delle risultanze della esperita CTU ed a prescindere dalla legittimità o meno della capitalizzazione applicata, non sono ravvisabili nella contabilità dei contratti di conto corrente di cui è causa né anomalie contabili di altra natura rispetto alle pattuizioni negoziali (neanche in ordine al computo della valute avvenuto in conformità alle previsioni contrattuali: cfr. gli analitici allegati della CTU) né il superamento del tasso soglia ex L. n.108/96. Al riguardo, l’addebito da parte della Banca- nelle more del rapporto di cui è causa ed in variazione del tasso d’interessi originariamente pattuito ex art.118 TUB- di un interesse convenzionale pari al prime rate ABI e come tale rispettoso dei nuovi tassi soglia ex L. n. 108/96 sopravvenuti all’instaurazione del rapporto è stato riscontrato dal CTU nella documentazione contabile in atti. Inoltre, prescindendo in tale fase dal profilo della legittimità o meno del sistema di capitalizzazione pattuito in contratto ed affrontando in tale sede il diverso aspetto relativo alla legittimità o meno dell’applicazione in concreto operata dalla banca medesima, successivamente alla revoca del fido, dei tassi debitori fido ed extra fido convenzionali, come originariamente pattuiti, deve riconoscersi la piena legittimità di siffatta applicazione sulla base delle considerazioni che seguono. La Cassazione costante afferma che “quando il contratto di conto corrente bancario prevede, sulle esposizioni debitorie del cliente- come nella specie- la corresponsione di interessi ultralegali, l’obbligo dei maggiori interessi contrattualmente pattuiti continua anche per il periodo successivo al recesso della banca ed alla revoca dei fidi, in virtù dell’art.1224, comma I, c.c. per il quale, se prima della mora sono dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori vanno corrisposti anche successivamente nella stessa misura convenzionalmente concordata ( cfr. Cass. N. 5438/97; Cass. N.9791/94; Cass. N. 7571/92; Cass. N.3760/85). Inoltre, nel caso in cui il tasso d’interesse ultralegale sia pattuito in misura variabile, gli interessi moratori successivamente alla revoca dei fidi vanno corrisposti anche successivamente nella stessa misura variabile, in quanto l’art.1224 I comma c.c. si riferisce alla disciplina contrattuale dell’obbligazione, che così si perpetua anche dopo la scadenza ( cd.principio della “perpetuatio obligationis” ), e non al tasso di interesse ultralegale dovuto all’atto della scadenza dell’obbligazione; ne consegue che la disciplina di cui all’art. 1224 I comma c.c. è comprensiva delle variazioni del tasso d’interesse che, pur sopravvenendo durante la mora debendi, siano ricollegabili all’originario patto di quantificazione degli interessi oltre la misura legale ( cfr. Cass. N. 5438/97; Cass. N.9791/94; Cass. N. 7571/92; Cass. N.3760/85; Trib. Roma 20.9.1996). Peraltro, sotto diverso profilo, si deve puntualizzare che la revoca del fido e la chiusura del conto non vanno confuse con l’estinzione del rapporto contrattuale, in quanto il conto corrente di corrispondenza si estingue non già al momento della chiusura contabile del conto, con successivo passaggio a sofferenza, ma soltanto nel momento del pagamento delle somme utilizzate. Infatti, la chiusura del conto è un’operazione soltanto contabile, a fronte della quale il saldo viene “girato” a sofferenza, confluendo così in un altro conto soltanto per ragioni di gestione contabile e non già quale effetto di estinzione del rapporto. Lo stesso recesso della banca che precede questa operazione, se da un lato comporta il venir meno del potere di disporre dell’accreditato, non determina l’estinzione del rapporto che avverrà, invece, soltanto a restituzione avvenuta. Orbene, una volta riconosciuta, per le precedenti considerazioni, la legittimità dell’applicazione al saldo passivo di chiusura da parte della banca del tasso degli interessi convenzionali e delle altre competenze di cui si discute, deve a questo punto essere affrontata la diversa questione della legittimità o meno della capitalizzazione degli interessi passivi operata dalla banca durante il rapporto nella misura analiticamente ricostruita dal CTU. Si è già detto che nel rapporto bancario di cui è causa la capitalizzazione degli interessi debitori è avvenuta trimestralmente. Al riguardo questo Giudice condivide l’arresto interpretativo della costante giurisprudenza di legittimità, ormai consacrato anche dalle S.U. della Cassazione (sentenza n. 21095 del 7.10/4.11.2004) e, quindi da ritenersi definitivamente consolidatosi sul punto, il quale- com’è noto- ha statuito l’illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, con conseguente nullità ex tunc ex artt. 1283/1284/1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche in relazione ai periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999 ( cfr. Cass. S.U. n. 21095/2004; Cass. N. 2593/2003; Cass. N. 17813/2002; Cass. N. 8442/2002; Cass. N. 4490/2002; C.Cost. n. 425/2000; per la giurisprudenza di merito cfr. Trib Torino 7.1.2003; Trib. Napoli 27.11.2002; Trib Roma 8.11.2002; Corte App. L’Aquila 11.6.2002). Inoltre, tale conclusione appare legittima anche con riferimento al contratto di conto corrente bancario, non condividendosi le argomentazioni talvolta utilizzate da una giurisprudenza minoritaria ( cfr. Trib. Roma 27.1.2003; Trib. Palermo 6.9.2002) a sostegno dell’applicabilità a tale “tipo” negoziale dell’anatocismo cd “indiretto” ( in quanto mediato dal meccanismo di chiusura del conto) ex art. 1831 c.c. previsto per il conto corrente ordinario: in particolare si contesta l’applicabilità della norma appena menzionata al conto corrente bancario, sia per l’insuperabilità del dato testuale dell’art. 1857 c.c. (che non richiama tale norma per il conto corrente bancario), sia in quanto l’interpretazione analogica non può essere richiamata in ragione della profonda diversità di ratio tra il conto corrente ordinario-che prevede l’esigibilità a vista del saldo ex art. 1852 c.c., e conto corrente bancario, che prevede l’inesigibilità delle prestazioni ex art. 1823 c.c.. Per cui, se il saldo del conto corrente bancario è esigibile in ogni momento, non ha senso applicare l’art. 1831 c.c., in quanto tale norma ha la funzione di rendere esigibile il saldo per il conto corrente ordinario (per la indiscutibile applicazione della disciplina di cui all’art.1283 c.c. anche ai contratti bancari in c/c si veda la sentenza delle S.U. Cass. n. 21095/04 più volte citata; cfr. Cass. N. 6558/1997; C. App. Lecce n. 598/2001). La capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca nei rapporti di conto corrente garantiti di cui è causa deve pertanto essere dichiarata illegittima. Né una tale declaratoria di illegittimità è inibita -come invece sostenuto da parte opposta (peraltro soltanto in sede di comparsa conclusionale)- dalla mancata contestazione da parte degli opponenti degli estratti conto in pendenza di rapporto; infatti è noto che la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli addebiti soltanto sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto i profili della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano: in tal caso, infatti, l’impugnabilità investe direttamente il titolo ed è regolata dalle norme generali sui contratti ( cfr. Cass. N. 12507/1999; Cass. N. 1978/1996; Trib. Genova sent. 5.5.2002; C.App. Lecce n. 598/2001). A questo punto, va affrontata la questione relativa agli effetti della illegittimità della capitalizzazione degli interessi: in particolare, occorre stabilire se, al di là della sicura impossibilità di capitalizzare gli interessi con frequenza trimestrale, debba essere esclusa qualsiasi capitalizzazione ovvero possa individuarsi una diversa frequenza di legittima capitalizzazione degli interessi (a favore di entrambe le parti del rapporto). |
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Al riguardo una parte della giurisprudenza di merito, seguita anche da alcuni Giudici di questo Tribunale, si è più volte espressa in favore del riconoscimento, pur in presenza di una clausola anatocistica nulla ex art. 1283 c.c., di una capitalizzazione annuale degli interessi comunque ricavabile dal sistema normativo codicistico dettato per le obbligazioni pecuniarie, nel cui alveo e nella cui disciplina sarebbero pienamente riconducibili- secondo la tesi in discorso- anche le obbligazioni di interessi.
In particolare, questa posizione ermeneutica, partendo dalla premessa che “l’art.1283 c.c. non vieta il fenomeno dell’anatocismo in sé ( consentendo, pur nel concorso delle condizioni della convenzione posteriore ovvero della domanda giudiziale, l’applicazione del meccanismo anatocistico agli interessi maturati per almeno sei mesi) bensì vieta soltanto in assoluto una frequenza infrasemestrale di applicazione dell’anatocismo ed in mancanza di determinati requisiti l’anatocismo semestrale”, conclude sostenendo che la medesima norma permetterebbe un “fenomeno anatocistico con cadenza ultrasemestrale”. Al riguardo, si osserva che “sarebbe possibile individuare nell’art.1284 comma I c.c. la fonte di un fenomeno legale di anatocismo annuale ( ovvero di risarcimento forfettario, con cadenza annuale, del danno da inadempimento dell’obbligazione pecuniaria di interessi)”. Infatti- si osserva- tale norma, nel prevedere che “ il saggio degli interessi legali è determinato […] in ragione di anno”, individuerebbe, oltre ad un criterio di determinazione del tasso degli interessi dovuti, anche un principio generale di naturale scadenza ed esigibilità annuale degli interessi. Da tale scadenza conseguirebbe anche l’effetto, proprio della scadenza di ogni obbligazione, del risarcimento del danno da inadempimento, regolato, per le obbligazioni pecuniarie come quella di interessi, dall’art.1224 c.c.. Da tutto ciò dovrebbe quindi desumersi che “ex lege ( in mancanza di convenzione contraria nei limiti consentiti dall’ordinamento) gli interessi producono interessi con cadenza annuale”. Orbene, a parere di questo Giudice una siffatta tesi non appare condivisibile in quanto non sembra rispettosa di due fondamentali principi di diritto: da un lato della natura imperativa e non derogabile della disciplina codicistica dettata dall’aret. 1283 c.c. per regolare il fenomeno dell’anatocismo, e dall’altro della “specialità” dell’obbligazione di interessi rispetto al “genus” delle obbligazioni pecuniarie. Al riguardo assume assoluto rilievo quanto le stesse Sezioni Unite della Cassazione hanno chiaramente affermato nella sentenza n. 9653 del 17.7.2001 in relazione sia all’anatocismo sia alla natura dell’obbligazione di interessi. In particolare le Sezioni Unite- chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione della configurabilità o meno dell’obbligazione di interessi (anche quando sia stata adempiuta l’obbligazione principale) come una qualsiasi obbligazione pecuniaria dalla quale derivi quindi anche il diritto agli ulteriori interessi di mora nonché al risarcimento del maggior danno (ex art. 1224 comma II c.c.) ovvero come una obbligazione sui generis soggetta soltanto alla regola dell’anatocismo, ha affermato i seguenti principi di diritto: · “Il debito di interessi pur concretandosi nel pagamento di una somma di denaro, non si configura come una obbligazione pecuniaria qualsiasi, ma presenta connotati specifici, sia per il carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione relativa al capitale, sia per la funzione (genericamente remuneratoria) che gli interessi rivestono, sia per la disciplina prevista dalla legge proprio in relazione agli interessi scaduti. · In contrario non varrebbe opporre che il connotato di accessorietà concerne il momento genetico dell'obbligazione di pagamento degli interessi, destinata invece ad assumere nella c.d. fase dinamica una propria autonomia, palesata dall'apposita previsione di un termine di prescrizione (art. 2948, n. 4, cod. civ.), dalla possibilità di disporre separatamente del credito per interessi rispetto a quello di capitale, dalla possibilità di agire in giudizio indipendentemente dalla proposizione della domanda per il credito principale. Questi rilievi sono esatti ma, non incidono sull'obbligazione de qua in guisa tale da trasformarne la natura, perché non alterano la già segnalata funzione degli interessi e, soprattutto, non valgono a rimuovere le implicazioni desumibili dalla specifica disciplina degli interessi scaduti. · E lo stesso deve dirsi in relazione all'argomento secondo cui, quando l'obbligazione principale sia già estinta per adempimento da parte del debitore, l'obbligazione per interessi dovrebbe comunque assumere carattere autonomo. Pur postulando tale autonomia (che pero' non puo' portare a considerare irrilevante il momento genetico di quell'obbligazione), essa non è idonea a trasformare la causa (funzione) dell'obbligazione medesima fino a rendere il debito per gli interessi scaduti una obbligazione pecuniaria come tutte le altre. · Invero gli interessi scaduti, se equiparati in toto ad una qualsiasi obbligazione pecuniaria (credito liquido ed esigibile di una somma di denaro), sarebbero stati automaticamente produttivi d'interessi di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civile. · Tale effetto, invece, è escluso dal successivo art. 1283 (dettato a tutela del debitore ed applicabile per ogni specie d'interessi, quindi anche per gli interessi moratori), alla stregua del quale, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (c.d. anatocismo o interessi composti). · La citata disposizione non comporta soltanto un limite al principio generale di cui all'art. 1282 cod. civ., ma vale anche a rimarcare la particolare natura che, nel quadro delle obbligazioni pecuniarie, la legge attribuisce al debito per interessi, con la previsione di una disciplina specifica, che si pone come derogatoria rispetto a quella generale in tema di danni nelle obbligazioni pecuniarie, stabilita dall'art. 1224 cod. civile, e che proprio per il suo carattere di specialità deve prevalere su quest'ultima norma. (sulla natura “eccezionale” della norma di cui all’art. 1283 c.c., cfr. ex multis anche Cass. N. 14912/2001). · Se cosi' non fosse, del resto, l'art. 1224 c.c. verrebbe ad assorbire tutto il campo applicativo dell'art. 1283, che resterebbe circoscritto ai casi in cui il debito per interessi è quantificato all'atto della proposizione della domanda. Ma una simile limitazione dell'ambito applicativo del citato art. 1283 cod. civ. non emerge da tale norma e viene anzi a porsi con essa in contrasto, perché trascura la peculiare natura del debito per interessi sopra segnalata ed elude, almeno in parte, la finalità di tutela per la posizione del debitore che la norma ha previsto stabilendo in quali casi e con quali presupposti gli interessi scaduti possono essere produttivi di altri interessi. · D'altro canto, non sarebbe neppure conforme al principio di ragionevolezza un approdo ermeneutico che, in presenza di obbligazioni di pagamento aventi natura e contenuto identici (interessi), rendesse applicabile al debitore che ha già pagato il debito principale l'art. 1224 cod. civ. ed al debitore totalmente inadempiente, e quindi convenuto per il pagamento del capitale e degli interessi, l'art. 1283 in relazione a questi ultimi. |
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· Conclusivamente, il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma II cod. civ., ma resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura” (per il conseguente corollario per cui gli interessi non perdono la loro natura, ai fini della loro eventuale capitalizzazione, per effetto della loro inclusione nei ratei di ammortamento dei mutui, cfr. ex multis Cass. N. 2593/2003).
L’attualità e l’autorità di siffatto precedente ha orientato nello stesso senso la giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cass n. 2439/2002; Cass. N. 2771/2002; Cass. N. 4133/2003). Orbene, dai predetti chiari e generali principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione, da coordinarsi con gli altri definitivi arresti ermeneutici effettuati dalla Giurisprudenza di Legittimità nella materia bancaria di cui quivi si discute e con una debita considerazione della ratio dell’art. 1283 c.c., derivano- ad avviso di questo Giudice e pur nella consapevolezza di discostarsi dall’orientamento più volte accolto anche da altri Giudici di questo Tribunale- le seguenti obbligate conclusioni: · L’art. 1283 c.c- norma espressamente dettata dal legislatore per disciplinare il fenomeno dell’anatocismo- è norma imperativa e di natura eccezionale che ammette la capitalizzazione degli interessi soltanto a determinate condizioni, prevedendo che gli interessi scaduti possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale (purché questa sia in modo specifico rivolta ad ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi scaduti, non essendo a ciò sufficiente la domanda dei soli interessi principali: cfr. ex multis Cass. N. 22565/2004 in motivazione; Cass. nn. 5271/2002; 15838 e 7407/2001; 8377/2000; 5035/1999;Cass. N. 2381/1994; Cass. N. 9311/1990; Cass. N. 4088/1988) o per effetto di una convenzione fra le parti successiva alla scadenza degli stessi, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno un semestre, salvo usi contrari ( per le ragioni per cui il codice vigente, con l'art. 1283, mentre ha conservato il requisito della domanda giudiziale ha ridotto, rispetto alla disciplina del codice civile abrogato, l'entità degli interessi scaduti- sui quali si applicano gli interessi anatocistici- a sei mesi, si veda il rilievo risultante dalla relazione sul progetto ministeriale per cui" il valore odierno della moneta consente di ritenere che con l'importo di un semestre di interessi si può costituire una somma rilevante che il creditore potrebbe utilizzare come capitale", rilievo debitamente sottolineato da Cass. N. 9311/1990). · Ciò- come più volte ribadito dalla stessa Giurisprudenza di Legittimità- onde prevenire fenomeni usurari e consentire al debitore di conoscere i maggiori costi comportati dal suo inadempimento (onere della domanda giudiziale) e comunque di calcolare, al momento della stipula della convenzione, l’esatto ammontare del suo debito. Richiedendo che l’apposita convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi, il legislatore mira anche ad evitare che l’accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve necessariamente accettare per poter accedere al credito (così Cass. N. 2593/2003; Corte d’Appello Milano, sent. del 28.1.2003). · Infatti, la disposizione limitativa di cui all'art. 1283 cod. civ. trova la propria ragione nella natura del debito di interessi e nel particolare sfavore con cui il legislatore- nel solco di una tradizione di avversità ad un fenomeno percepito quale forma di esercizio dell'usura - ha inteso considerare la capitalizzazione degli interessi, in coerenza con le altre restrizioni previste per gli interessi superiori a quelli legali (così testualmente Cass. N. 2381/1994). · Il tenore letterale e la ratio dell'art. 1283 c.c. consentono di ravvisare nella norma in esame un principio di carattere generale, derogabile soltanto dagli usi contrari (configurati come usi normativi) (così Cass. N. 2381/1994 in motivazione). · Gli usi contrari di cui all’art. 1283 c.c. sono usi normativi, inesistenti nella specifica materia bancaria di cui si tratta. · In mancanza di usi contrari e delle condizioni imperative alla cui effettiva sussistenza la norma di cui all’art. 1283 c.c. consente l’anatocismo, la clausola anatocistica pattuita (non per effetto di una “convenzione fra le parti successiva alla scadenza degli interessi” ex art. 1283 c.c. ma) in via anticipata e (non in relazione a “interessi dovuti per almeno un semestre ex art. 1283 c.c.“ ma) prima della scadenza di qualsivoglia interesse, va dichiarata nulla per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c. (cfr. negli stessi termini Corte d’Appello Milano, sent. del 28.1.2003 citata; cfr. Trib. Mantova sentenza 16.1.2004; cfr. App. Torino 21.1.2002). · Atteso che la contrarietà alla norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c. involge- ovviamente- l’intero contenuto della clausola (e non solo, quindi, la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione), è la pattuizione in contratto dell’anatocismo ad essere nulla, onde secondo i principi generali, trattasi di contratto ab origine privo di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione, trimestrale come annuale come di diversa periodicità. · Non vi è possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l’anatocismo è consentito dal sistema – con norma eccezionale e derogatoria (cfr. le citate Sezioni Unite della Cassazione)- soltanto in presenza di deteminate condizioni (quelle di cui all’art. 1283 c.c.), in mancanza delle quali esso rimane giuridicamente non pattuito tra le stesse. · Ricavare dal sistema- pur in presenza di pattuizione di anatocismo violativa delle condizioni imperative di cui all’art. 1283 c.c.- una capitalizzazione con periodicità più lenta quale quella annuale “rinvenuta” nel “sistema di cui agli artt. 1282/1284/1224 c.c. vorrebbe dire sia derogare alla natura imperativa ed inderogabile di cui all’art. 1283 c.c., norma dettata “ad hoc” per prevedere a quali condizioni l’interesse semplice può diventare interesse composto, sia “frustrare” la citata ratio di tutela del debitore pecuniario ad essa sottesa (per la quale l’art. 1283 c.c. ha dettato le precise condizioni della capitalizzazione), sia “immaginare” un anatocismo generale e “di sistema” ulteriore e “di riserva” (residuale) rispetto all’anatocismo “di cui all’art. 1283 c.c. (così degradato da anatocismo “esclusivo”, ossia il solo previsto dal sistema, ad anatocismo speciale rispetto a quello “generale” annuale), sia privare di senso e di funzioni la stessa previsione della disciplina di cui all’art. 1283 c.c., sia ed in definitiva assimilare in toto l’obbligazione di interessi alla “remuneratività” delle comuni obbligazioni pecuniarie pur nella riferita differenza ontologica delle stesse. · Solo in mancanza della previsione legislativa della norma speciale di cui all’art. 1283 c.c., gli interessi scaduti, in quanto costituenti a loro volta un credito liquido ed esigibile di una somma di danaro avrebbero potuto ritenersi in ogni caso produttivi automaticamente di interessi legali di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282 (così Cass. N. 9311/1990 in motivazione, la quale ha affrontato per la prima volta la questione del saggio degli interessi anatocistici ). · La disciplina dell'art. 1283 c.c. ha inciso sulla stessa natura degli interessi anatocistici: essi non solo sono previsti dalla legge per ogni specie di interessi e quindi anche per gli interessi moratori (sent. n. 3500/86), ma a loro volta, proprio perché la norma esplica una funzione sostanzialmente protettiva della sfera giuridica del debitore, essi non sono ammessi in ogni caso, ma soltanto alle due condizioni di cui alla norma citata (cosi ancora Cass. N. 9311/1990 citata). |
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· L’unica forma di legittimo collegamento e coordinamento tra l'art. 1283 c.c. ed il successivo art. 1284 c.c. è quella per cui sugli interessi scaduti almeno per un semestre (art. 1283 c.c.) sono dovuti dalla domanda giudiziale gli interessi anatocistici al tasso legale (art. 1284 comma 1 c.c.), a meno che le parti abbiano convenuto per iscritto un saggio di interessi extralegali posteriormente alla loro scadenza (artt. 1224/1284 c.c.) (cfr. Cass. N. 9311/1990): in altri termini, dall’art. 1284 (e dall’art.1224 c.c.) c.c. si può ricavare soltanto il saggio degli interessi anatocistici, qualora questi siano dovuti ex art. 1283 c.c., non anche una debenza degli stessi pur in mancanza delle condizioni di cui all’art. 1283 c.c..
· Che questo, e questo soltanto, sia il coordinamento tra le due norme trova piena conferma dal raffronto tra l'art. 1283 c.c. ed il corrispondente art. 1232 del codice abrogato · L'art. 1232 comma 1 c.c. 1865 così statuiva: "Gli interessi scaduti possono produrre altri interessi o nella tassa legale in forza di giudiziale domanda e dal giorno di questa, o nella misura che verrà pattuita in forza di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi". · L'art. 1283 c.c. vigente è così concepito: "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi". · La Cassazione al riguardo ha già osservato (cfr. Cass. N. 9311/1990 citata) come la ragione per la quale il codice vigente non ha riprodotto letteralmente la locuzione "interessi al tasso legale" del codice abrogato non risiede in una esigenza di innovazione della disciplina anteriore, ma nella circostanza che mentre l'art. 1232 aveva distinto gli interessi anatocistici in interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale o nella misura pattuita con convenzione posteriore alla loro scadenza, il nuovo testo, nel riprodurre sostanzialmente la precedente disciplina (con la sola riduzione da un anno, di cui al 3 comma dell'art. 1232 a sei mesi degli interessi scaduti), non ha più fatto riferimento al tasso degli interessi, ritenendo che questi trovassero la loro disciplina nel successivo art. 1284. · L'art. 1283, in realtà, nella nuova formulazione, sintetizzando il concetto già espresso dal corrispondente art. 1232, lungi dal voler modificare il tasso degli interessi anatocistici, l'ha del tutto confermato secondo la disciplina anteriore. La norma, con la nuova formulazione non poteva più fare riferimento agli interessi anatocistici come interessi al tasso legale sugli interessi scaduti perché nel contesto dello stesso periodo ha fatto anche riferimento agli interessi anatocistici convenzionali per i quali non è estensibile il tasso degli interessi legali che può valere soltanto per gli interessi anatocistici legali (cfr. Cass. N. 9311/1990 citata), Ne deriva quindi ed in definitiva, che in mancanza, come nella specie, di una valida pattuizione anatocistica, nessuna capitalizzazione, né annuale, né semestrale, può essere riconosciuta alla BANCA. Nessun adempimento spontaneo di un’obbligazione naturale (con conseguente irrepetibilità di quanto pagato) può infine ed ovviamente rinvenirsi nel comportamento del correntista che abbia versato somme maggiori in pagamento di anatocismi pattuiti in contratto, quindi in adempimento di un’obbligazione giuridica, ancorché in forma invalida e non già di un mero dovere \morale o sociale. Infine, nessuna prescrizione (decennale) del diritto di ripetizione di somme versate in eccedenza- prescrizione peraltro dedotta dalla opposta in modo assolutamente generico- può rinvenirsi nella specie, posto che i rapporti bancari di cui è processo sono sorti nel 1995 e la domanda giudiziale di parte opponente è stata presentata nel 2001. Pertanto, nella rideterminazione del saldo debitore dei conti correnti depurati di qualsivoglia capitalizzazione degli interessi convenzionali, detto saldo va individuato, alla data della domanda monitoria, nella misura di € 22.840,66. a debito del correntista e quindi anche del fideiussore. Pertanto, essendo di tale entità l’ammontare del debito di cui deve rispondere l’ingiunto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo impugnato, essendo il medesimo stato emesso per una somma di denaro (£. 55.193.376 pari ad € 28.504,99) superiore a quella oggetto dell’effettivo credito esistente in capo alla banca ingiungente. La considerazione sia del fatto che il credito di parte opponente come giudizialmente accertato è inferiore in misura non irrilevante rispetto al credito azionato in sede monitoria, sia della novità della soluzione quivi accolta anche rispetto alla giurisprudenza di questo Tribunale, legittima la compensazione integrale delle spese processuali, mentre le spese vive di CTU devono porsi definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, nella misurea del 50%, in ragione della loro soccombenza reciproca, con i conseguenti conguagli in favore di quella che ne abbia anticipato gli importi durante il giudizio. Si precisa infine che il deposito della presente sentenza oltre i termini di cui all’art. 281 quinquies c.p.c. è dipeso dal congedo temporaneo giustificato dal lavoro del Giudicante nel periodo dicembre 2004/febbraio 2005. P.Q.M. il Tribunale, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione iscritto al R.G. N. 85/2001 promosso da M. D. con atto di citazione notificato in data 2.1.2001 nei confronti della Società CASSA DI RISPARMIO DI PESCARA e LORETO APRUTINO S.P.A., in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Dott. Nicola Mattoscio, con sede in Pescara, avverso il decreto ingiuntivo n.1196/2000 emesso dal Tribunale di Pescara, così decide : in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dall’opponente DICHIARA Che il debito che parte opponente ha nella veste di fideiussore nei confronti di parte opposta relativamente al saldo debitore dei due contratti di conto corrente bancario nn. 18786/95 e 17674/95 meglio indicati in motivazione, depurato delle capitalizzazioni d’interessi vietate, alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, era pari ad € 22.840,66. Per l’effetto REVOCA Il decreto ingiuntivo impugnato CONDANNA Parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 22.840,66, oltre interessi convenzionali di mora, nella misura del prime rate Abi tempo per tempo vigente , dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino al saldo effettivo. RIGETTA Tutte le altre domande ed eccezioni. COMPENSA Integralmente le spese del giudizio, salvo le spese della esperita CTU che pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, nella misura del 50% per ciascuna, con i conseguenti conguagli in favore di quella che ne abbia anticipato gli importi durante il giudizio. http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/...F-04-04-05.htm |
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