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Data registrazione: Nov 2004
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Le regole sulla privacy delle nuove tv
il sole 24 ore
Le regole sulla privacy delle nuove tv Decalogo del Garante: solo dati anonimi e necessari. Gli obblighi per chi rilascia fidelity card. di Nicoletta Cottone e Roberto Giuliante Vietato schedare i telespettatori. Il Garante della privacy ha varato un provvedimento che fissa i diritti di utenti e abbonati alle nuove forme di tv (satellitare, via cavo, digitale terrestre, acquisto di prodotti e servizi come partite di calcio e film) e detta le linee guida per la partecipazione via tv a sondaggi e indagini di mercato. “E’ necessario prevenire - spiegano all’ufficio del Garante - forme invasive di controllo su gusti e abitudini dei telespettatori”. Sono anche necessarie, da parte dei gestori, informazioni più chiare e complete ai clienti prima dell’acquisto. Due le regole base: privilegiare l’uso di dati anonimi ed evitare le informazioni non strettamente necessarie. Un esempio? Nella fatturazione di un film acquistato non deve comparire il titolo prescelto. Gli acquisti devono essere indicati per importo totale, data, costo e solo su specifica richiesta devono essere forniti titoli specifici. Illecito trattare dati su tempi di connessione, visione di programmi ed eventi, fasce orarie di utilizzo della tv, interruzioni di ascolto, cambi di canale e analisi del comportamento nel corso degli spazi dedicati alla pubblicità. Assolutamente vietato il trattamento di dati sensibili (relativi a salute, sesso, idee politiche, filosofiche o religiose), consentiti dall’Authority solo in casi eccezionali e previo consenso dell’interessato. Eventuali monitoraggi delle scelte o profilazioni dell’abbonato sono possibili sono previo consenso, che non può essere condizione per stipulare un contratto relativo ad altri servizi televisivi. In caso di televoto deve essere separato il voto dal nominativo del partecipante, mentre nelle ricerche di mercato e in quelle campionarie deve essere anche esclusa la comunicazione a terzi dei dati personali raccolti. Il Garante ritiene, inoltre, illecito il cosiddetto “catasto delle antenne”, cioè le banche dati di titolari di antenne televisive e satellitari. Le informazioni sugli abbonati possono essere conservate solo per il tempo indicato nel contratto. Comunque, ogni dato deve essere cancellato o trasformato rapidamente in forma anonima, mentre i dettagli sugli acquisti non possono essere conservati per più di 12 mesi. In caso di cessazione del rapporto dopo tre mesi deve essere cancellato tutto. Ricorsi al Garante La scorsa settimana è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento generale del Garante sui ricorsi dei cittadini, che ha determinato le ipotesi in cui è possibile sistemare i ricorsi irregolari, privi degli elementi previsti dalla normativa (dati completi, sottoscrizione del ricorrente, autenticazione della firma, copia della prima richiesta rivolta al gestore della banca dati). In questo modo è possibile non incorrere nella dichiarazione di inammissibilità e nell’onere di dover riproporre il ricorso. Può essere, dunque, sanato, per esempio, il ricorso non sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale o trasmesso all’ufficio dell’Authority con modalità diverse da quelle indicate dal Codice. Sanabili anche errori o lacune negli estremi identificativi del ricorrente. Il ricorso può essere presentato solo per far valere precisi diritti riconosciuti al cittadino: accesso ai dati personali, possibilità di integrarli, correggerli, cancellarli, opporsi anche per motivi legittimi alla loro utilizzazione. Fidelity card Il Garante ha fissato anche le linee guida per l’attivazione di carte fedeltà, che vanno rilasciate al consumatore anche se non acconsente a iniziative di profilazione o di marketing. Al cliente deve essere, comunque, sempre chiaro lo scopo della raccolta dei dati in caso di informazioni utilizzate per costruire profili dei consumatori, ricerche di mercato o per direct marketing. Primo obbligo di chi rilascia le card è informare in maniera chiara e completa i clienti sull’uso dei dati. L’informativa deve essere evidenziata nei modelli di sottoscrizione e deve essere facilmente individuabile rispetto alle altre clausole. Per il cliente deve essere chiara l’eventuale attività di profilazione o di marketing e deve essere evidente che il consenso è libero e facoltativo. L’adesione al programma di fidelizzazione non può essere condizionata dal consenso anche all’uso per profilazioni o marketing. L’utilizzo delle informazioni personali (pertinenti e non eccedenti) da parte delle aziende deve essere ridotto al minimo. 31 marzo 2005 http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=ar...rticolo&back=0 |
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