ItaliaOggi - Diritto e Fisco - Numero 075, pag. 23 del 30/3/2005
17a Un parere dell'Abi sull'indicazione della firma. - Srl, assegni nulli con vecchio nome
Illegittimi gli assegni firmati da una srl utilizzando la vecchia denominazione sociale. La firma di traenza per una persona giuridica infatti deve contenere: la denominazione dell'ente, e il nome e il cognome, leggibili, del soggetto che lo rappresenta. È quanto emerge dal parere n. 900 del 16 marzo 2005 con cui l'Abi si è pronunciata in merito alla legittimità che una società a responsabilità limitata che ha variato la propria denominazione sociale continui a emettere assegni utilizzando come firma di traenza l'antica denominazione (oggi divenuta insegna). Al riguardo è costante il riferimento giurisprudenziale alla denominazione sociale e ai suoi tratti distintivi. Così la Corte di cassazione (sentenza n. 4367 del 28 giugno 1988) ha avuto modo di precisare che: ´Per la firma di un ente collettivo, non è sufficiente l'indicazione della ragione o denominazione, occorrendo il nome (anche abbreviato o con la sola iniziale) e il cognome della persona fisica che sottoscrive per l'ente, pur senza necessità di una specifica formula da cui risulti il rapporto di rappresentanza'. Nel caso di specie l'insegna non è un elemento idoneo a identificare l'impresa (ovvero l'attività imprenditoriale) bensì un bene aziendale presso il quale o mediante il quale un prodotto viene commercializzato. La denominazione sociale può tuttavia essere identificata, secondo quanto specificato dalla sentenza della Corte di appello Trieste, del 29 luglio 1998, anche attraverso ´una pluralità di abbreviazioni o sigle che non comportino il venir meno dell' identità della denominazione completa e anzi ne garantiscano l'unitarietà e l'identificabilità'. In tal senso quindi secondo l'Abi qualora la precedente denominazione sociale dell' impresa consista: I) in una abbreviazione o, II) in una sigla idonea a garantire l'identificabilità della denominazione sociale della srl (anche prescindendo dal fatto che sia divenuta ´insegna') a condizione che tale sigla sia espressamente menzionata nello statuto questa potrà continuare a essere utilizzata anche come firma di traenza. Autore: di Francesco Pau
http://www.fabi.it/rassegna/index.htm