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Vecchio 04-04-05, 13:10   #1 (permalink)
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Aste on line: decreto competitività

Aste fuorilegge? Sale la temperatura

Quel decreto legge proprio non va giù: presi di mira i consumatori ma anche le piattaforme del commercio elettronico. L'analisi di eBay, le critiche degli esperti e dell'opposizione

01/04/05 - News - Roma - C'è chi parla di fine del commercio elettronico, chi di clamorosa svista, chi di rotta da correggere ma c'è anche chi teme che, come già accaduto, le correzioni arrivino tardi, o non siano fatte, siano travolte dalle urgenze. La questione è quella delicatissima del decreto legge del 14 marzo, un provvedimento che sembra a tutti gli effetti rendere fuorilegge le aste online oltre a caricare gli utenti di un enorme fardello e nuove responsabilità. Su tutto, l'urgenza di un decreto legge e il peso di sanzioni economiche, che sembrano davvero cozzare con le speranze del commercio elettronico oltreché evidentemente con i diritti digitali.
Dopo la denuncia di FPM, in molti iniziano a prendere le distanze dal decreto, una normativa che rischia di essere approvata così com'è in via definitiva, vista la natura e l'urgenza del provvedimento in cui è inserita,cioè un decreto anti-contraffazione. Altre pesantissime normative, come la notissima Legge Urbani, furono approvate nei tempi ristretti dell'iter di un decreto legge, con tutti i guasti di un'approvazione frettolosa.

A Punto Informatico, eBay Italia, la maggiore casa d'aste online, ha espresso preoccupazione per il comma 7 del primo articolo del decreto che, come noto, punisce con multe chi compra senza accertarsi della legittima provenienza di un bene ma anche chi "favorisce" questa forma di commercio.

"Tutto ciò - ha spiegato a PI Marco Pancini, legal manager di eBay Italia - è in contrasto con lo spirito della legge comunitaria che disciplina il commercio elettronico e i servizi internet. Infatti, chi fornisce un servizio online non può essere considerato responsabile per il contenuto fornito da terzi e sul quale non ha alcun controllo. Al contrario, è necessario rimanere a disposizione delle Autorità competenti per rimuovere i contenuti illeciti e combattere in questo modo la pirateria online".

La normativa è ancora più sorprendente se si considera che eBay, come altre società del settore, mette in campo una serie di strumenti pensati per ridurre il più possibile l'impatto della contraffazione. "Il nostro programma VeRO - continua Pancini - è stato creato proprio per affrontare situazioni di questo genere", un programma che consente ai "titolari di diritti di identificare e richiedere la rimozione di inserzioni potenzialmente pericolose". A fronte degli alti numeri di un sito d'aste, ovvero una piattaforma che "memorizza informazioni fornite da un destinatario del servizio", come tiene a sottolineare eBay, è pacifico che ci possa essere qualcosa che sfugga al controllo degli utenti del sito, oltreché del sito stesso. Da qui ad attribuire le responsabilità ai siti, però, il salto è grande e la questione sempre quella: la posizione giuridica di chi offre uno spazio rispetto a chi di quello spazio abusa.

Secondo Andrea Lisi, legale di Scint.it esperto delle cose della rete, il nuovo decreto si può definire "ammazza internet" e tende a criminalizzare il commercio elettronico. "Secondo tale disposizione - spiega Lisi - non possono stare tranquilli neanche tutti gli acquirenti di "aste on line". "È la fine di Internet e del Commercio Elettronico?" - chiede provocatoriamente Lisi.

Critiche stanno piovendo in queste ore sul decreto anche dall'opposizione. In una nota congiunta del senatore dei Verdi Fiorello Cortiana e del candidato verde nel Lazio Maurizio Zammataro si parla di una "pietra" tombale posta sul commercio elettronico italiano "visto che, ad esempio, eBay sarebbe responsabile se qualcuno vende tali prodotti, e si rimette mano alla legislazione sul filesharing sulla quale una commissione interministeriale ha lavorato per un anno e che il Parlamento ha ratificato pochi giorni fa. Siamo di fronte ad un Governo schizoide". Secondo i due Verdi "non e’ possibile che chi legifera non tenga da conto delle conseguenze sulla rete delle proprie azioni. Siamo fermamente contrari a questo ulteriore proibizionismo, che nella formulazione odierna del testo capovolge il principio di innocenza. Ormai abrogare la legge Urbani non basta piu’, visto che ad ogni ora, con decretazioni che di urgente non hanno nulla, si mette a soqquadro la rete senza il minimo discernimento. L’opposizione dei Verdi sara’ durissima: siamo d’accordo con la tutela dei marchi, ma questa non puo’ essere un alibi per una criminalizzazione di massa degli utenti della rete. Non ci interessa sapere se sia ignoranza o malafede: questo Governo, dopo averci portato al 44simo posto nella classifica WEF sull’innovazione, dimostra ogni giorno di piu’ quanti danni faccia per le liberta’ e lo sviluppo della Società dell’Informazione".

Punto Informatico ha chiesto anche un parere sulla questione al dipartimento all'Innovazione che, non appena giungerà, avremo cura di pubblicare su queste pagine.
http://punto-informatico.it/p.asp?i=52171


Pirateria, un nuovo bel decreto legge
Le nuove norme contro la contraffazione presentano un singolare pericolo non solo per i consumatori e gli utenti ma anche per i gestori di aste online. Norme già in vigore
30/03/05 - News - Roma - Sono già in vigore a tutti gli effetti le disposizioni contenute nel decreto legge 35/2005 contro la contraffazione e la pirateria, norme che come spesso accaduto in questo settore negli ultimi anni contengono alcuni clamorosi punti oscuri, che si risolvono in una ulteriore incertezza del diritto, ergo in pericoli per utenti e gestori di servizi Internet.
Lo spirito con cui è stato prodotto il decreto legge è quello che da tempo anima le istituzioni italiane, ossia la protezione della proprietà intellettuale delle industrie contro la copia o la contraffazione, integrata in provvedimenti che si occupano anche di moltissime altre cose. I contenuti del decreto, almeno in alcuni passaggi, creano molti più problemi di quanti il Governo probabilmente aveva inteso risolvere nel varare il decreto.

All'articolo 1, comma 7, si legge:

"Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza".

Due i problemi che saltano agli occhi. Il primo è legato alla responsabilità diretta dell'utente-consumatore, che però non sempre in rete è nella condizione ideale per valutare la possibilità che un bene che intende acquistare sia frutto di contraffazione: una normativa, dunque, che potrebbe influire sulla disposizione degli italiani all'e-commerce.

Ma forse ancora più grave è il secondo problema, quello che tira in ballo "coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere", una locuzione che coinvolge direttamente i siti d'aste online e più in generale le piattaforme di e-commerce che svolgono un servizio a favore di chi vende e chi compra senza interessarsi direttamente dell'origine dei beni scambiati.

Che la situazione sia delicata lo ha segnalato in queste ore anche la Federazione contro la pirateria musicale (FPM), un'organizzazione da lungo tempo impegnata contro l'industria del falso, secondo cui "le norme del decreto potranno colpire anche i siti che favoriscono aste o vendite di beni usati senza aver prima accertato che si tratti di contraffazioni, siano essi cd, dvd o altri prodotti che sono offerti in rete senza controllo".
http://punto-informatico.it/p.asp?i=52133
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Vecchio 04-04-05, 13:11   #2 (permalink)
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Aste online? Pochi rischi molti diritti
Lo sostiene il presidente di ASSECOM, secondo cui il decreto legge approvato di recente dal Governo non è poi così preoccupante. Ecco le sue ragioni

04/04/05 - Lettere - Roma - Gentile redazione di Punto Informatico, in merito al vostro articolo dal titolo Aste fuorilegge? Sale la temperatura vorrei approfondire alcuni aspetti che, a mio avviso, possono fornire una chiave di lettura differente alla normativa presentata. Inoltre, penso che questo mio intervento possa aiutare a chiarire alcuni dubbi sollevati dai vostri lettori.

Inizio col dire che le vendite fra privati non sono contemplate nell'ordinamento giuridico italiano ed europeo come commercio elettronico. Il DPR 114/98 che regola in Italia il settore - compresa "la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione"- specifica che il commercio è quello svolto "da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende". Pertanto le vendite fra privati non sono commercio nè, tantomeno, commercio elettronico. Se così non fosse, tutti i clienti di siti che consentono la vendita all'asta su internet violerebbero l'art. 18 comma 5 che recita: "Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate."

Dunque è senza dubbio sviante dichiarare che questo decreto possa "cozzare con le speranze del commercio elettronico" in quanto gli operatori professionali ed i relativi clienti nulla hanno da temere da questa nuova normativa che ha come fine la tutela di legittimi diritti. Appunto per questo è chiaro perchè parlare di "fine di commercio elettronico" è certamente fuori luogo.

L'Art. 1 Comma 7 del decreto legge tanto bistrattato è abbastanza chiaro. Non tutti quelli che comprano prodotti illeciti (contraffatti, rubati, ecc.) incorrono nelle sanzioni, è necessario che siano prodotti che "per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale".

È un po' come acquistare un CD musicale a 5 euro al mercato da un venditore con una coperta stesa in terra: si puo' essere ragionevolmente certi che si tratti di un prodotto contraffatto e quindi di una vendita illegale.

Continuando con l'esempio: è' altrettanto plausibile pensare che sia una vendita autorizzata se, nello stesso mercato, andiamo ad acquistare lo stesso CD - venduto al suo prezzo regolare e con tanto di bollino SIAE - presso un venditore con un furgone attrezzato. Qualora anche questo CD fosse in realtà contraffatto l'acquirente non potrebbe in alcun modo essere ritenuto colpevole della violazione.

Allo stesso modo ci si puo' muovere online.

I siti di commercio elettronico professionali devono rispettare determinate leggi e, soprattutto, debbono fornire dei riferimenti certi ai propri acquirenti (ragione sociale, partita iva, recapiti fisici e telefoni, etc.). Qualora il consumatore ricevesse un prodotto su cui nutre dei dubbi, le forze dell'ordine potrebbero facilmente effettuare le debite verifiche.

Diverso è invece comprare attraverso siti, anche famosi, che di fatto sono estranei e non responsabili dell'atto di compravendita. In questo caso si compra da un terzo, da qualcuno di cui si vengono a sapere solo informazioni frammentarie. Non di rado, al momento dell'acquisto, della controparte si conosce solo un nick name. Risulta pertanto difficile accertarsi della liceità dei prodotti venduti. Di fatto già la descrizione dichiarata e il prezzo di vendita possono a volte far nascere dei sospetti. Se poi al momento del ricevimento della merce questa non corrisponde alle caratteristiche promesse è sempre possibile rivolgersi alle autorità e denunciare l'accaduto dimostrando facilmente che si è vittima dell'illecito e non coautore come segnala la legge.

Quindi, online, come nella vita di tutti i giorni, chi agisce rispettando le leggi (che peraltro già c'erano, ad esempio quelle che regolano l'incauto acquisto e la ricettazione) non ha nulla da temere. Nel caso si trovi ad essere vittima puo'con fiducia rivolgersi alle autorità competenti. E, come nella vita reale, è bene prestare particolare attenzione nei confronti di coloro che ci offrono a condizioni assolutamente fuori mercato prodotti di cui non possiamo verificare qualità, origine e provenienza.

Saluti
Stefano Scardovi
Presidente ASSECOM
http://punto-informatico.it/p.asp?i=52197
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Vecchio 05-04-05, 18:11   #3 (permalink)
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Aste online, quel decreto è un problema
Si sviluppa il dibattito intorno al decreto legge: l'avvocato Lisi risponde alle osservazioni di Scardovi (Assecom) sulla responsabilità di siti d'aste e utenti

05/04/05 - Lettere - Roma - Spett.le Redazione, sono fuori studio a Milano per tenere delle lezioni ad un Corso postuniversitario in materia di "Legislazione su Commercio Elettronico e Internazionale" e non ho potuto fare a meno di sobbalzare sulla sedia quando ho letto la lettera Aste online? Pochi rischi molti diritti a firma del Presidente di tal Assecom, Stefano Scardovi.

Prima di tutto, chiedo perdono se non sarò particolarmente preciso nel presente modesto contributo al dibattito, ma essendo fuori studio dovrò affidarmi più che altro alla memoria e ai tanti studi giuridici effettuati nel settore... e tra poco dovrò rientrare in aula e la fretta è cattiva consigliera, ma l'articolo citato merita una risposta immediata e decisa! In quell'articolo, infatti, si è affermato candidamente che "le vendite fra privati non sono contemplate nell'ordinamento giuridico italiano ed europeo come commercio elettronico", ai sensi dell'"unica disciplina" italiana ed europea in materia, il D.Lgs. 114/1998!

Occorre riferire che in Italia e in Europa, al commercio elettronico in senso lato sono potenzialmente applicabili tantissime normative (anche troppe!), tra le quali ricordo il D.Lgs. n. 70/2003 (di recepimento della direttiva 2000/31/CE), nel quale si parla genericamente di "servizi della Società dell'Informazione", ricomprendendo servizi di varia natura e anche solo indirettamente "economici".

Sulla base di queste tante normative, la dottrina è concorde nel ritenere che oggi vi sia un commercio elettronico B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumers), C2C o P2P (Consumer to Consumer oppure Person to Person). Si parla di commercio elettronico ormai anche per i processi e-government e di e-procurement propri della P.A.

Il sig. Scardovi nel suo articolo, fa riferimento al D.Lgs 114/1998 e alle problematiche delle aste on line B2C (e, quindi, all'art. 18 comma 5), problematiche queste lungamente dibattute in dottrina... ma da questo a riferire che per la legge italiana ed europea il commercio elettronico è solo quello contenuto nella definizione data dall'art. 4 del D.Lgs. 114/2003 ce ne corre. Mi sembra quanto meno una affermazione avventata, per non dire profondamente sbagliata.

Inoltre, l'articolo 1 comma 7 del Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 dice espressamente questo: "Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza"... dove il legislatore ha fatto riferimento al D.Lgs. 114/1998 in questa norma? Perché quest'articolo andrebbe interpretato secondo i dettami del Decreto legislativo contenente "La Riforma sul Commercio"?

Nell'articolo 1 del citato D.L. si descrive un nuovo illecito amministrativo che si verifica in caso di "acquisto", ma anche di semplice "accettazione" di cose delle quali non si è accertata sia la legittima provenienza sia la conformità alla legge italiana sulla proprietà intellettuale. Come si fa a farlo oggi "in maniera consapevole e corretta" su certi siti web di scambio, senza rischiare, quindi, una sanzione di 10.000 euro (che non sono proprio "bruscolini")?

L'illecito è riferibile, inoltre, anche a coloro che "si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza"! Stiamo scherzando? Perchè il legislatore (il Governo, in verità) con un altro Decreto Legge si occupa nuovamente (in maniera così generica e controversa) di diritto d'autore all'interno di un articolo dedicato all'internazionalizzazione e mentre si sta discutendo ancora del famigerato "Decreto Urbani"?

Combattere la contraffazione rimane ovviamente e teoricamente giusto... ma i mezzi devono essere adeguati e ragionati, magari in maniera condivisa con tutti gli attori del mercato virtuale, e non favorendo, direttamente o indirettamente gli interessi di qualcuno!

Avv. Andrea Lisi
www.studiodl.it

P.S. - Vi prego di indicare ai Vs. numerosi lettori il mio breve articolo "Una nuova norma "ammazza internet": ma perchè si continua a criminalizzare il commercio elettronico in Italia?" pubblicato su scint.it, dal quale si può meglio evincere il mio ragionamento sull'articolo 1 comma 7 del Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35.

http://punto-informatico.it/p.asp?i=52211
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