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#1 (permalink) |
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Buy Made in China
Data registrazione: Jan 2005
Messaggi: 5,942
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diritto di recesso e termine di arrivo della merce.
Ho esercitato il mio diritto di recesso per un articolo informatico la cui descrizione pubblicitaria -facilità di istallazione e compatibilità assoluta con altro hardware- almeno nel mio caso non collimava con la realtà.
L'esercente-Mr Price- ha accolto la mia richiesta in quanto presentata abbondantemente entro i termini previsti dalla legge per questi casi,ma mi ha pure informato che tale diritto sarà da lui considerato nullo SE l'articolo gli giungerà oltre i 10 giorni dalla loro autorizzazione a spedirglielo indietro. In altre parole,se le poste italiane saranno lente nella consegna,io perderei il diritto al rimborso,sebbene abbia provveduto ad inoltrarlo sollecitamente appena loro mi hanno autorizzato a farlo. A me non sembra legale tale modo di agire. E' una clausola a mio avviso vessatoria,da considerarsi nulla in quanto andrebbe a comprimere un diritto-quello appunto di recesso- che non è limitato come da loro inteso dal nostro codice civile. Che ne dite? |
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#3 (permalink) | |
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Data registrazione: Jan 2001
Messaggi: 37,895
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http://www.studioconsult.it/dirittorecesso3.html
Citazione:
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#4 (permalink) | |
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Data registrazione: Jan 2001
Messaggi: 37,895
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Citazione:
Visto ciò che ho postato nel messaggio precedente devi controllare alcune cose: 1) Devi controllare se Mr.Price ha soddisfatto l'art.4 ,conferma scritta delle informazioni. Se non lo ha soddisfatto il tempo per il diritto di recesso non è più 10 giorni ma 3 mesi come dice l'art.5 punto 2. 2) Se Mr.Price ha soddisfatto l'art.4 allora il diritto di recesso è pari a 10 giorni lavorativi dal momento di ricevimento del bene ed è valido in quanto il tuo acquisto è inquadrabile nei termini di un contratto a distanza (art.1 punto 1 a). A questo punto se tu hai soddisfatto l'art.5 punto 4 , puoi fare affidamento sull'art. 5 punto 5. PS: siccome non hai scritto che tipo di bene hai acquistato e siccome non ho mai utilizzato Mr.Price, per scrupolo, leggi con attenzione l'art.1 punto 2 e anche l'art.5 punto 3. |
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#6 (permalink) | |
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Data registrazione: Jan 2001
Messaggi: 37,895
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Citazione:
A mio modo di vedere, visto l'art. 1 punto 1 , non dovrebbe essere valido nel caso di compravendita tra privati. Infatti in una compravendita tra privati non si riesce a delineare la figura di fornitore inteso come attività professionale. Questi link spiegano, in generale , come girano le cose con ebay... http://pages.ebay.it/help/tp/inr-snad-process.html http://pages.ebay.it/help/community/notabuse.html |
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#7 (permalink) | |
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Trenta Nodi da Est
Data registrazione: Feb 2004
Messaggi: 9,919
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#8 (permalink) | ||
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Data registrazione: Jan 2001
Messaggi: 37,895
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Citazione:
Troppo complicato per dare una risposta certa. Costui ha una ditta che vende prodotti usati. Su ebay vende prodotti usati della sua ditta ? Se la risposta è sì, è normale che abbia avuto la possibilità di iscriversi come privato ? In ogni caso, senza comunque dare una risposta certa, ritengo per mio personale giudizio che anche in questo caso non sia valido il D.Lgs. n°185 del 1999 in quanto non mi sembra che soddisfi la parte in neretto dell'art.1 punto 1 a) . Citazione:
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#9 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
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#10 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
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E-commerce: le istruzioni del Ministero per aprire un negozio virtuale
di Annarita Gili Pubblicate le istruzioni per la compilazione del modello Com 6-bis. La comunicazione relativa all'apertura di un'attività di commercio elettronico non è soggetta a bollo e va compilata in tre copie. Il modulo deve contenere l'indicazione precisa del sito Web sul quale viene svolta l'attività http://www.apogeonline.com/webzine/2...oneModello.pdf Il Ministero dell'industria ha recentemente diffuso le istruzioni per la compilazione del modello Com 6-bis, che deve essere utilizzato per effettuare la prevista comunicazione al comune per l'apertura di un esercizio di vendita al dettaglio online. Le istruzioni fanno seguito alla circolare del Ministero dell'industria, commercio e artigianato del 1° giugno 2000, n. 3487/C - di cui si è parlato in questo sito - in materia di vendita di beni tramite mezzo elettronico. La circolare aveva chiarito che il commercio elettronico è una attività soggetta a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 18 del d.lgs. 114/98, di riforma della disciplina del settore del commercio, in quanto deve essere considerato una forma speciale di vendita al dettaglio. Le istruzioni prevedono, innanzitutto, che l'inizio dell'attività deve essere preceduto da una comunicazione indirizzata al comune nel quale l'esercente ha la residenza - o la sede, se è una persona giuridica - contenente una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività e al settore merceologico di riferimento. Effettuata tale comunicazione, l'imprenditore deve attendere 30 giorni prima di iniziare l'attività indicata. Il modello deve essere compilato in triplice copia - per il comune, per l'impresa e per la camera di commercio - e non è soggetto a bollo. Qualora l'interessato sia un cittadino extracomunitario, dovrà indicare gli estremi del proprio domicilio in Italia - o della propria residenza all'estero se non soggiorna in Italia - e allegare una fotocopia del permesso di soggiorno che consenta l'esercizio di un lavoro autonomo. Il sito Web, che deve essere necessariamente indicato, deve essere quello sul quale il soggetto svolge effettivamente l'attività di vendita. Inoltre, se il sito è inserito in un portale, deve essere indicato anche il nome di quest'ultimo. Devono essere chiaramente indicate anche tutte le informazioni richieste relative al deposito merci utilizzato da chi svolge attività di e-commerce e all'individuazione del locale di stoccaggio dei prodotti commercializzati. È opportuno ricordare, infine, che la sanzione prevista dall'art. 22, 1° comma, del d.lgs. 114/98, per chi non effettua la comunicazione richiesta, va dai 2.582, 28 ai 15.493,71 Euro. |
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