Torna indietro   Forum di Finanzaonline.com > Approfondimenti di Finanza > Officine Giuridiche : Legal Financial Forum

Vai al forum
Rispondi
 
LinkBack Strumenti discussione Valuta discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 02-04-05, 04:03   #1 (permalink)
Buy Made in China
 
L'avatar di asdrubbale99
 
Data registrazione: Jan 2005
Messaggi: 5,942
Popolarità: 0
asdrubbale99 has a reputation beyond reputeasdrubbale99 has a reputation beyond reputeasdrubbale99 has a reputation beyond reputeasdrubbale99 has a reputation beyond reputeasdrubbale99 has a reputation beyond reputeasdrubbale99 has a reputation beyond reputeasdrubbale99 has a reputation beyond reputeasdrubbale99 has a reputation beyond reputeasdrubbale99 has a reputation beyond reputeasdrubbale99 has a reputation beyond reputeasdrubbale99 has a reputation beyond repute
diritto di recesso e termine di arrivo della merce.

Ho esercitato il mio diritto di recesso per un articolo informatico la cui descrizione pubblicitaria -facilità di istallazione e compatibilità assoluta con altro hardware- almeno nel mio caso non collimava con la realtà.
L'esercente-Mr Price- ha accolto la mia richiesta in quanto presentata abbondantemente entro i termini previsti dalla legge per questi casi,ma mi ha pure informato che tale diritto sarà da lui considerato nullo SE l'articolo gli giungerà oltre i 10 giorni dalla loro autorizzazione a spedirglielo indietro.
In altre parole,se le poste italiane saranno lente nella consegna,io perderei il diritto al rimborso,sebbene abbia provveduto ad inoltrarlo sollecitamente appena loro mi hanno autorizzato a farlo.

A me non sembra legale tale modo di agire.
E' una clausola a mio avviso vessatoria,da considerarsi nulla in quanto andrebbe a comprimere un diritto-quello appunto di recesso- che non è limitato come da loro inteso dal nostro codice civile.

Che ne dite?
asdrubbale99 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02-04-05, 10:20   #2 (permalink)
Gennarino Fan's Club
 
Data registrazione: Mar 2000
Messaggi: 46,666
Popolarità: 42949684
Voltaire has a reputation beyond reputeVoltaire has a reputation beyond reputeVoltaire has a reputation beyond reputeVoltaire has a reputation beyond reputeVoltaire has a reputation beyond reputeVoltaire has a reputation beyond reputeVoltaire has a reputation beyond reputeVoltaire has a reputation beyond reputeVoltaire has a reputation beyond reputeVoltaire has a reputation beyond reputeVoltaire has a reputation beyond repute
Concordo. Per me è nulla.
Voltaire non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02-04-05, 12:48   #3 (permalink)
 
L'avatar di harley-law
 
Data registrazione: Jan 2001
Messaggi: 37,895
Popolarità: 42949684
harley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond repute
http://www.studioconsult.it/dirittorecesso3.html


Citazione:


DIRITTO RECESSO





LEGGE CVII
D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 185
pubblicato nella G.U. 21 giugno 1999, n. 143

Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza.


1. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) CONTRATTO A DISTANZA: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
b) CONSUMATORE: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all’attività professionale eventualmente svolta;
c) FORNITORE: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività professionale;
d) TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto è riportato nell’allegato I;
e) OPERATORE DI TECNICA DI COMUNICAZIONE: la persona fisica o giuridica, pubblica o provata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.

2. Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato nell’allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all’asta.




3. Informazioni per il consumatore

1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio; c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell’articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell’offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.

3. In caso di comunicazioni telefoniche, l’identità del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all’inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto.

4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all’articolo 4.



4. Conferma scritta delle informazioni

1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall’articolo 3, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un’informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 5, inclusi i casi di cui all’articolo5, comma 2;
b) l’indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un’unica soluzione e siano fatturati dall’operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell’indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter presentare reclami.


5. Esercizio del diritto di recesso

1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all’articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all’articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.



2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all’articolo 4, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.


3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.





4. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta all’indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.

5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene.

6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza.

7. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni del presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.


8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E’ fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il credito l’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.


6. Esecuzione del contratto

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l’ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l’ordinazione al fornitore.

2. In caso di mancata esecuzione dell’ordinazione da parte del fornitore, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il fornitore non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.


7. Esclusioni

1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell’articolo 6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all’atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo stabilito.


8. Pagamento mediante carta

1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo.

2. L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del Decreto Legge 03 maggio 1991, n. 143 (riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA), convertito, con modificazioni, dalla legge 05 luglio 1991, n. 197. L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.


9. Fornitura non richiesta

1. E’ vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.

2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.


10. Limiti all’impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza

1. L’impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di un fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.

2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.


11. Irrinunciabilità dei diritti

1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo sono irrinunciabili. E’ nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo.


12. Sanzioni

1. Fatta salva l’applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui all’articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.

3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO). Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 (riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO), all’accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO), è presentato all’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell’operatore commerciale.


13. Azioni collettive

1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (riportata al n. CIII).


14. Foro competente

1. Per le controversie civili inerenti dall’applicazione del presente decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.


15. Disposizioni transitorie e finali

1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente decreto legislativo.

2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 (riportato al n. LXXXVII), alle forme speciali di vendita previste dall’articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 (riportato al n. LXXXVII), e degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riportato al n. CII), si applicano le disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto legislativo.

3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

harley-law non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02-04-05, 13:12   #4 (permalink)
 
L'avatar di harley-law
 
Data registrazione: Jan 2001
Messaggi: 37,895
Popolarità: 42949684
harley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond repute
Citazione:


Scritto da asdrubbale99


Che ne dite?

Visto ciò che ho postato nel messaggio precedente devi controllare alcune cose:

1) Devi controllare se Mr.Price ha soddisfatto l'art.4 ,conferma scritta delle informazioni.
Se non lo ha soddisfatto il tempo per il diritto di recesso non è più 10 giorni ma 3 mesi come dice l'art.5 punto 2.


2) Se Mr.Price ha soddisfatto l'art.4 allora il diritto di recesso è pari a 10 giorni lavorativi dal momento di ricevimento del bene ed è valido in quanto il tuo acquisto è inquadrabile nei termini di un contratto a distanza (art.1 punto 1 a).
A questo punto se tu hai soddisfatto l'art.5 punto 4 , puoi fare affidamento sull'art. 5 punto 5.


PS: siccome non hai scritto che tipo di bene hai acquistato e siccome non ho mai utilizzato Mr.Price, per scrupolo, leggi con attenzione l'art.1 punto 2 e anche l'art.5 punto 3.
harley-law non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02-04-05, 13:28   #5 (permalink)
Trenta Nodi da Est
 
L'avatar di saudade
 
Data registrazione: Feb 2004
Messaggi: 9,919
Popolarità: 42853876
saudade has a reputation beyond reputesaudade has a reputation beyond reputesaudade has a reputation beyond reputesaudade has a reputation beyond reputesaudade has a reputation beyond reputesaudade has a reputation beyond reputesaudade has a reputation beyond reputesaudade has a reputation beyond reputesaudade has a reputation beyond reputesaudade has a reputation beyond reputesaudade has a reputation beyond repute
Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185

Qualcuno sa se è valido anche fra privati (ebay)?
saudade non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02-04-05, 14:50   #6 (permalink)
 
L'avatar di harley-law
 
Data registrazione: Jan 2001
Messaggi: 37,895
Popolarità: 42949684
harley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond repute
Citazione:

Scritto da saudade



Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185

Qualcuno sa se è valido anche fra privati (ebay)?

A mio modo di vedere, visto l'art. 1 punto 1 , non dovrebbe essere valido nel caso di compravendita tra privati.
Infatti in una compravendita tra privati non si riesce a delineare la figura di fornitore inteso come attività professionale.

Questi link spiegano, in generale , come girano le cose con ebay...


http://pages.ebay.it/help/tp/inr-snad-process.html

http://pages.ebay.it/help/community/notabuse.html
harley-law non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02-04-05, 15:20   #7 (permalink)
Trenta Nodi da Est
 
L'avatar di saudade
 
Data registrazione: Feb 2004
Messaggi: 9,919
Popolarità: 42853876
saudade has a reputation beyond reputesaudade has a reputation beyond reputesaudade has a reputation beyond reputesaudade has a reputation beyond reputesaudade has a reputation beyond reputesaudade has a reputation beyond reputesaudade has a reputation beyond reputesaudade has a reputation beyond reputesaudade has a reputation beyond reputesaudade has a reputation beyond reputesaudade has a reputation beyond repute
Citazione:
Originalmente inviato da harley-law
A mio modo di vedere, visto l'art. 1 punto 1 , non dovrebbe essere valido nel caso di compravendita tra privati.
Infatti in una compravendita tra privati non si riesce a delineare la figura di fornitore inteso come attività professionale.

Questi link spiegano, in generale , come girano le cose con ebay...


http://pages.ebay.it/help/tp/inr-snad-process.html

http://pages.ebay.it/help/community/notabuse.html
D'accordo. Però in questo caso il venditore è titolare di una ditta che vende prodotti usati, anche se si è registrato come privato. Difficile inquadrare il caso...
saudade non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02-04-05, 15:57   #8 (permalink)
 
L'avatar di harley-law
 
Data registrazione: Jan 2001
Messaggi: 37,895
Popolarità: 42949684
harley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond reputeharley-law has a reputation beyond repute
Citazione:

Scritto da saudade

D'accordo. Però in questo caso il venditore è titolare di una ditta che vende prodotti usati, anche se si è registrato come privato. Difficile inquadrare il caso...

Troppo complicato per dare una risposta certa.
Costui ha una ditta che vende prodotti usati. Su ebay vende prodotti usati della sua ditta ? Se la risposta è sì, è normale che abbia avuto la possibilità di iscriversi come privato ?

In ogni caso, senza comunque dare una risposta certa, ritengo per mio personale giudizio che anche in questo caso non sia valido il D.Lgs. n°185 del 1999 in quanto non mi sembra che soddisfi la parte in neretto dell'art.1 punto 1 a) .

Citazione:


1. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) CONTRATTO A DISTANZA: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;


harley-law non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02-04-05, 16:22   #9 (permalink)
Member
 
L'avatar di FaGal
 
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolarità: 0
FaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond repute
Citazione:
Originalmente inviato da saudade
D'accordo. Però in questo caso il venditore è titolare di una ditta che vende prodotti usati, anche se si è registrato come privato. Difficile inquadrare il caso...
se sei nei termini mandagli subito una email dicendo se è un operatore professionale, che negozio ha, dicendogli che chiederai info alla camera di commercio ed eventualmente alla guardia di finanza. io una volta l'ho fatto e solerte mi ha risposto
FaGal non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02-04-05, 16:25   #10 (permalink)
Member
 
L'avatar di FaGal
 
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolarità: 0
FaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond repute
E-commerce: le istruzioni del Ministero per aprire un negozio virtuale
di Annarita Gili

Pubblicate le istruzioni per la compilazione del modello Com 6-bis. La comunicazione relativa all'apertura di un'attività di commercio elettronico non è soggetta a bollo e va compilata in tre copie. Il modulo deve contenere l'indicazione precisa del sito Web sul quale viene svolta l'attività

http://www.apogeonline.com/webzine/2...oneModello.pdf

Il Ministero dell'industria ha recentemente diffuso le istruzioni per la compilazione del modello Com 6-bis, che deve essere utilizzato per effettuare la prevista comunicazione al comune per l'apertura di un esercizio di vendita al dettaglio online.

Le istruzioni fanno seguito alla circolare del Ministero dell'industria, commercio e artigianato del 1° giugno 2000, n. 3487/C - di cui si è parlato in questo sito - in materia di vendita di beni tramite mezzo elettronico. La circolare aveva chiarito che il commercio elettronico è una attività soggetta a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 18 del d.lgs. 114/98, di riforma della disciplina del settore del commercio, in quanto deve essere considerato una forma speciale di vendita al dettaglio.

Le istruzioni prevedono, innanzitutto, che l'inizio dell'attività deve essere preceduto da una comunicazione indirizzata al comune nel quale l'esercente ha la residenza - o la sede, se è una persona giuridica - contenente una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività e al settore merceologico di riferimento. Effettuata tale comunicazione, l'imprenditore deve attendere 30 giorni prima di iniziare l'attività indicata.

Il modello deve essere compilato in triplice copia - per il comune, per l'impresa e per la camera di commercio - e non è soggetto a bollo.

Qualora l'interessato sia un cittadino extracomunitario, dovrà indicare gli estremi del proprio domicilio in Italia - o della propria residenza all'estero se non soggiorna in Italia - e allegare una fotocopia del permesso di soggiorno che consenta l'esercizio di un lavoro autonomo.

Il sito Web, che deve essere necessariamente indicato, deve essere quello sul quale il soggetto svolge effettivamente l'attività di vendita. Inoltre, se il sito è inserito in un portale, deve essere indicato anche il nome di quest'ultimo.

Devono essere chiaramente indicate anche tutte le informazioni richieste relative al deposito merci utilizzato da chi svolge attività di e-commerce e all'individuazione del locale di stoccaggio dei prodotti commercializzati.

È opportuno ricordare, infine, che la sanzione prevista dall'art. 22, 1° comma, del d.lgs. 114/98, per chi non effettua la comunicazione richiesta, va dai 2.582, 28 ai 15.493,71 Euro.
FaGal non  è collegato   Rispondi citando
Rispondi

Segnalibri
Annunci 4wnet

Strumenti discussione
Modalità visualizzazione Valuta questa discussione
Valuta questa discussione:

Regole messaggi
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato

Vai al forum


Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:45.

Powered by vBulletin® versione 3.8.4
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.5.2

Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits
© 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer.