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Mobbing piu' tutele
1 aprile 2005 da ITALIA OGGI
Il testo del disegno di legge unificato n. 3255 presentato in senato concretizza e amplia le possibilità di protezione. Contro il mobbing arrivano più tutele per il lavoratore Si concretizzano e si ampliano le possibilità di protezione per i lavoratori sottoposti a mobbing dopo il testo unificato n. 3255 presentato dalla commissione lavoro del senato. Il mobbing sta ricevendo particolare attenzione da parte del parlamento europeo, che raccomanda l'adozione di provvedimenti legislativi per arginarlo, mentre il ministero della sanità lo annovera tra le emergenze alle quali dare priorità assoluta, ma attualmente manca una norma specifica. Il testo, che raccoglie diverse proposte di legge, prevede una particolare forma di tutela civilistica: il giudice del lavoro, nei cinque giorni successivi al ricorso, convoca le parti e, assunte sommarie informazioni, può attuare una tutela inibitoria ordinando la cessazione del comportamento e il ripristino della situazione precedente. Il datore riconosciuto colpevole è punito con la reclusione fino a quattro anni (aumentata in casi particolari). Le misure disciplinari saranno attivate sia per gli autori delle azioni persecutorie sia per coloro che denunceranno atti inesistenti, con possibilità di pubblicità dei provvedimenti di condanna o di assoluzione (nel rispetto della privacy dell'interessato). Qualora i lavoratori portino a conoscenza del datore atti e comportamenti scorretti (accertamento non giurisdizionale), lo stesso ha l'obbligo di verificarne la fondatezza e di prendere i provvedimenti necessari per superare la situazione (dlgs n. 626/94). Onere della prova e danni risarciti. La garanzia contro eventuali sfruttamenti di situazioni per trarne vantaggio deve essere assicurata dal giudice che, dall'esame accurato delle prove e delle risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio (neuropsichiatra, psicologo ecc.), dovrà decidere se il lavoratore ha diritto a essere indennizzato del danno professionale e del danno biologico (danno all'integrità psicofisica), forse anche del danno alla vita di relazione (danno esistenziale definito anche doppio mobbing). Ambedue i danni devono essere integralmente addebitati in maniera personale e diretta agli autori del mobbing. Nel nuovo testo unificato, solo ove la vittima dimostri la fondatezza della sua pretesa, l'onere di provare la non sussistenza degli atti di persecuzione o violenza è a carico di colui che viene accusato di operare il mobbing. Sono nulli gli atti e le decisioni del lavoratore o del datore (dimissioni, licenziamento, variazioni di mansioni ecc.) e i trasferimenti del lavoratore riconducibili a violenza o persecuzione psicologica. Studi sul mobbing. Il mobbing consiste in un comportamento sistematico e immotivato, con reiterata messa in atto di condotte volte a offendere, mettere soggezione, emarginare, molestare o spaventare con intimidazioni, o comunque danneggiare chi ne è vittima. Si tratta di una pratica di violenza morale, ma non basta affermarne i danni, occorre provare il nesso causale tra danni e fatti. Dagli studi effettuati emergono cinque tipologie di iniziative: ¥ quelle incidenti sulla possibilità della vittima di comunicare adeguatamente in azienda (le viene imposto il silenzio, è soggetta ad attacchi e critiche sul lavoro assegnato e i sui risultati); ¥ quelle volte a precludere il mantenimento dei contatti sociali (i colleghi si rifiutano di parlare con la vittima o la stessa viene isolata in una stanza); ¥ quelle per impedire al lavoratore di mantenere integra la propria reputazione personale (ridicolizzazione o enfatizzazione di alcuni handicap o caratteristiche del comportamento); ¥ quelle pregiudizievoli della posizione occupazionale (mancato conferimento di incarichi o assegnazione di sole incombenze insignificanti); ¥ quelle pregiudizievoli della salute psichica (attribuzione di funzioni o lavori pericolosi o insopportabili, minaccia o aggressione fisica, molestia sessuale ecc.). Il testo unificato elenca una serie di atti e comportamenti ostili che assumono le caratteristiche della violenza o della persecuzione psicologica. Ultimo intervento della Cassazione. La recente sentenza di Cassazione n. 6326/05 prevede che il mobbing possa avere rilievo anche se non contestato immediatamente (nel caso specifico era emerso solo dopo il deposito della sentenza impugnata dal datore di lavoro). Il demansionamento del lavoratore può portare alla richiesta di risarcimento del danno biologico e psichico e il mancato intervento del datore di lavoro, volto a sanare una situazione di mobbing della quale è a conoscenza, aggrava la sua posizione in quanto omette di porre in essere le misure necessarie alla tutela dell'integrità fisica e morale del suo dipendente. Legge regionale Lazio. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 359/03 ha, invece, dichiarato costituzionalmente illegittima la legge della regione Lazio n.16/02 che detta disposizioni per prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione del fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro. La Corte ritiene lecite le iniziative volte a studiare e prevenire il fenomeno, ma le stesse dovranno tenere conto del divieto per le regioni di intervenire dettando norme che incidano il terreno dei principi fondamentali. Indennizzo Inail. Il mobbing (o bullying) è stato riconosciuto come fattore d'infortunio e come malattia professionale dopo la delibera del consiglio d'amministrazione dell'Inail dell'agosto 2001. Dal settembre dello stesso anno l'Istituto ha creato un comitato scientifico per individuare i protocolli diagnostici, e il primo lavoratore che ha ricevuto un indennizzo Inail a causa delle conseguenze provocate da mobbing risale all'ottobre 2002, la commissione medica ha registrato i danni causati dagli insulti volontari subiti sul posto di lavoro. Solo il 15% delle denunce è stato riconosciuto dall'Istituto, pochissimi i casi indennizzati. L'Inail indennizza i danni derivanti da azioni di mobbing (circolare n. 71/03) purché il lavoratore supporti la richiesta con idonea documentazione attestante sia il rischio e sia la malattia. Al lavoratore spetta l'onere della prova, ma l'Istituto ha il potere-dovere di verificare l'esistenza dei presupposti tramite proprie indagini ispettive. http://www.assinews.it/rassegna/arti...010405pr2.html |
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13 aprile 2005 LA REPUBBLICA
Milano, è la somma più alta mai pagata in Italia in questo tipo di cause Trecentomila euro per mobbing risarcimento record a una giornalista MILANO - Il risarcimento più alto nella storia italiana dei processi per mobbing: trecentomila euro. Lo ha determinato il giudice Pietro Martello, della sezione Lavoro del tribunale di Milano. La causa per mobbing era stata intentata dalla giornalista di un periodico della Mondadori: «Questa è una storia che mi ha devastato», ha raccontato la donna. Professionista dal 1980, era diventata inviato lavorando in diversi giornali del gruppo milanese. Poi, dal 1995, i suoi compiti erano stati progressivamente ridotti: in sette anni la giornalista ha scritto 122 articoli, poco più di uno al mese. Fino alla causa. E alla decisione del giudice che ha ordinato il reintegro della giornalista nelle sua mansioni e la cancellazione di tutti i provvedimenti disciplinari assunti nei suoi confronti. Oltre a un risarcimento record che potrebbe innescare migliaia di cause gemelle in tutta Italia http://www.assinews.it/rassegna/arti...p130405ri.html |
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