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Vecchio 26-03-05, 11:37   #1 (permalink)
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Interessi, trasparenza vincolata (nuova tassazione transnazionale)

Interessi, trasparenza vincolata
ARMONIZZAZIONE • Lo scambio di informazioni obbliga i contribuenti italiani a comportamenti lineari




Il via libera del Consiglio dei ministri ( si veda « Il Sole 24 Ore » di ieri) al decreto legislativo di attuazione della nuova regolamentazione comunitaria sulla tassazione del risparmio transfrontaliero ( direttiva 2003/ 48/ CE) riguarda essenzialmente gli adempimenti che intermediari finanziari e agenzia delle Entrate devono porre in essere per rendere effettivo a livello europeo lo scambio di informazioni sugli interessi pagati a non residenti; tuttavia, il provvedimento rende anche più chiaro il comportamento che verrà tenuto dalle altre amministrazioni fiscali nei confronti delle persone fisiche residenti in Italia che hanno in altri Stati Ue investimenti che producono interessi.
Da qui l'opportunità di comprendere le conseguenze operative sui soggetti persone fisiche residenti nazionali ( che definiremo contribuenti nazionali) dell'adozione a livello europeo delle nuove regole sulla tassazione del risparmio.
Le regole comuni. La direttiva 2003/ 48/ CE, che probabilmente sarà operativa in tutti gli Stati membri e in alcuni Stati convenzionati ( Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra e Usa) dal 1 ? luglio 2005, impone, almeno nel lungo periodo, che tutti gli interessi pagati da uno Stato membro o da uno Stato convenzionato a una persona fisica non residente in questo Stato, ma residente in un altro Stato membro siano oggetto di un'automatica informazione all'amministrazione finanziaria dello Stato di residenza.
Lo scambio automatico di informazioni non opererà dal 2005 per tutti gli Stati. La regola sarà immediata per tutti gli Stati della Ue, con eccezione di Austria, Lussemburgo e Belgio che adotteranno, almeno fino al 2011, un meccanismo alternativo che prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte sugli interessi.
Per i Paesi convenzionati la regola principale sarà quella dell'applicazione della ritenuta alla fonte. In particolare, questa regola sarà seguita dalla Svizzera che ha stipulato con la Ue un accordo il 19 maggio 2004.
Le conseguenze per i risparmiatori nazionali. Il meccanismo dello scambio di informazioni, delineato per l'Italia dall'articolo 7 del decreto legislativo, consentirà, almeno in prima battuta, a ben 22 amministrazioni fiscali dell'Unione europea di conoscere, attraverso uno scambio di informazioni automatico, tutti gli investimenti produttivi di interessi detenuti all'estero dai propri residenti. Investimenti che finora potevano essere sconosciuti al Fisco italiano perché coperti dal cosiddetto « segreto bancario » .
Le conseguenze per i risparmiatori nazionali potrebbero essere anche particolarmente gravi, sia per chi ha investito all'estero senza correttamente adempiere agli obblighi dichiarativi sia per chi ha investito, dichiarando in Italia il relativo reddito, in uno dei Paesi soggetti al meccanismo alternativo della ritenuta alla fonte. Più in dettaglio, in riferimento alle persone fisiche residenti in Italia, si potrà essere in presenza di quattro situazioni.
• Soggetto che ha investito in uno Stato membro con cui opererà lo scambio d'informazioni, ma non ha dichiarato in Italia investimento e interesse. Per questi contribuenti le conseguenze potrebbero giungere all'applicazione di una sanzione che può andare dal 5 al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati e alla confisca di beni per un corrispondente valore.
• Soggetto che ha investito in uno Stato membro nel quale opererà il meccanismo della ritenuta, ma non ha dichiarato in Italia investimento e interesse. In questo caso le conseguenze saranno del tutto simili a quelle viste in precedenza; non saranno automatiche, ma potranno derivare solo da accertamenti mirati. Naturalmente rispetto al passato questi soggetti subiranno l'applicazione della ritenuta alla fonte.
• Soggetto che ha investito in uno Stato membro con cui opererà lo scambio d'informazioni e ha denunciato l'investimento o ha fatto ricorso allo « scudo fiscale » le somme detenute all'estero. Non vi saranno conseguenze sanzionatorie, ma il contribuente dovrà rispettare gli obblighi dichiarativi.
• Soggetto che ha investito in uno Stato membro dove opererà il meccanismo della ritenuta, e ha dichiarato in Italia investimento e interesse. Il contribuente dovrà richiedere allo Stato italiano, in base all'articolo 9 del decreto legislativo, un certificato per ottenere dallo Stato in cui ha operato l'investimento la disapplicazione della ritenuta alla fonte.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...e260305in.html
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