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Vecchio 26-03-05, 11:36   #1 (permalink)
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Per il mobbing contestazione anche retroattiva

Per il mobbing contestazione anche retroattiva




ROMA • Il mobbing può avere rilevo anche se non contestato immediatamente. Lo precisa la Corte di cassazione nella sentenza n. 6326 della Sezione lavoro, depositata il 23 marzo. Anche se il lavoratore, nell'atto introduttivo del giudizio, non ha ricondotto esplicitamente il comportamento del datore alle fattispecie di mobbing, questo può comunque essere rilevato dai giudici. Tanto più che, nel caso esaminato, il dipendente aveva posto la lesione della sua integrità psicofisica in relazione non solo al demansionamento, ma al « globale comportamento antigiuridico del datore di lavoro » .
All'epoca della sentenza impugnata in davanti alla Suprema corte, inoltre, il mobbing rappresentava un concetto di carattere meta giuridico senza che ne esistessero riconoscimenti di natura giuridica.
Il mobbing aveva iniziato a essere preso in considerazione solo dopo il deposito della sentenza impugnata da un istituto di credito, relativa al riconoscimento del danno subito da un dipendente per dequalificazione e comportamenti vessatori da parte dei colleghi, tollerati da parte dell'azienda. E anche se manca una specifica disciplina normativa, l'inserimento del mobbing trova conferma nel Piano sanitario nazionale 2003 2005 e nella risoluzione del Parlamento europeo nella quale si sollecitava la Commissione a estendere il campo di applicazione della direttiva quadro per la salute e la sicurezza sul lavoro al fine di combattere il fenomeno delle molestie.
Scendendo poi nel merito della questione, la Cassazione osserva che la corte di appello ha accertato non solo il demansionamento, ma anche il globale comportamento antigiuridico del datore di lavoro ( sufficiente, in quanto tale, per i giudici, alla contestazione del mobbing). I rapporti personali con gli altri dipendenti da parte dell'interessato si erano fatti particolarmente tesi, visto che il lavoratore era continuamente soggetto « a scherzi verbali, azioni di disturbo, via via app e s a n t i t i s i nel tempo e di cui era certamente a conoscenza il capo contabile della ragioneria, il quale non si adoperò perché cessassero » . E a nulla è valsa l'obiezione della difesa dell'istituto di credito che aveva fatto notare come i comportamenti dovessero essere attribuiti a semplici collaboratori. La Cassazione ha fatto notare come, proprio per la molteplicità degli episodi, i responsabili aziendali non potevano non essere a conoscenza dei fatti ed erano, anzi, pienamente coinvolti da comportamenti scorretti dei loro collaboratori, sia per l'obbligo ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, sia in base ai principi costituzionali che invitano a salvaguardare la dignità e i diritti fondamentali del dipendente.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...e260305mo.html
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