Torna indietro   Forum di Finanzaonline.com > Approfondimenti di Finanza > Officine Giuridiche : Legal Financial Forum

Vai al forum
Rispondi
 
Strumenti discussione Valuta discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 25-03-05, 09:22   #1 (permalink)
Member
 
L'avatar di FaGal
 
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolarità: 0
FaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond repute
Sinistro infortuni e principio indennitario

Sinistro infortuni e principio indennitario
25/03/2005

Come gli assicuratori tentano di applicare il principio indennitario affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione

A cura di Honny

Un'associazione di difesa dei consumatore ci informa di un'incredibile e assai maldestro tentativo di applicazione del principio indennitario, affermato da Cassazione SS.UU. n. 5119 del 10 aprile 2002, secondo la quale tale principio riguarda non solo l'assicurazione contro i danni a cose ma anche all'assicurazione contro gli infortuni non mortali, ovvero quelli da cui derivano un'invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Il caso.
Tizio ha in corso due polizze infortuni presso due diverse compagnie. La prima quantifica il danno da "permanente" nell'1%, mentre la seconda lo stima più generosamente nel 2%. Senonché quest'ultima, tenuto conto che il primo assicuratore aveva liquidato l'1%, fa questo "ragionamento": il danno è del 2%, dal quale però devo detrarre quanto hai già riscosso dall'altro assicuratore, per cui ti pago soltanto il residuo 1%.

Cassazione Sezioni Unite.
Già era aberrante la conclusione di Cass. SS.UU., perché l'assicurazione contro gli infortuni è ed è sempre stata un'assicurazione di tipo previdenziale, con la quale le parti (Compagnia e Contraente) stipulano il contratto per somme convenzionalmente determinate, così com'è sempre stato, in Italia ed all'estero e perché, fino a prova contraria, vige ancora in Italia il principio della libertà contrattuale. A meno che non si affermi che il principio indennitario è norma di diritto pubblico la cui violazione renderebbe nullo qualsiasi contratto.

Valore a nuovo e principio indennitario.
Ma in tale caso, chi sostiene questa tesi dovrebbe essersi da alcuni decenni accorto che nell'assicurazione incendio, ad esempio, l'assicurazione è stipulata per il valore a nuovo, per cui anche se una cosa, considerata al suo valore al momento del sinistro, viene regolarmente indennizzata a nuovo.

Agli inizi della seconda metà del secolo scorso, quando apparve sul mercato la prima polizza incendio con la clausola "valore a nuovo", sorsero numerose dispute dottrinarie sulla legittimità di tale clausola che confliggeva macroscopicamente col citato principio indennitario, ma tale disposta non portò ad alcun risultato, né, per quanto edito, mai un tribunale ebbe a pronunciarsi in merito, perché mai nessun assicuratore si sognò di contestare il contratto con tale clausola, contratto da lui stesso liberamente formulato.

L'applicazione corretta di un principio ingiusto.
Precisato questo, torniamo al nostro liquidatore, anzi liquidatrice. Avesse voluto attenersi alla citata sentenza della Cassazione e, quindi, applicare il principio indennitario all'assicurazione infortuni, avrebbe dovuto determinare il valore dei due punti di "permanente" riconosciuti secondo criteri civilistici, sulla scorta delle tabelle in uso da anni presso i diversi tribunali per il calcolo del danno biologico, considerato che tale micropermanente non può dare origine ad altro risarcimento, salvo eventualmente il danno morale, ma escluso in ogni caso qualsiasi risarcimento a titolo di danno patrimoniale. Dopo di che detrarre da questo quanto pagato, in cifra, dal primo assicuratore, per determinare il limite oltre il quale non poteva arrivare l'indennizzo dovuto a termini della polizza infortuni.
Non certo fare 2-1=1 e, cioè, una cervellotica interpretazione della sentenza della Cassazione.

Solo eccesso di zelo? C'è solo da sperare che il caso riferito rappresenti soltanto l'ennesimo esempio di un'inopinata decisione dettata da eccesso di zelo, nell'intento di fare gli interessi della compagnia, e non dell'applicazione, pur maldestra, di istruzioni della superiore direzione sinistri.
C'è pure da sperare che la questione si risolva riconoscendo al malcapitato assicurato il 2% che gli spetta secondo la polizza.

Un preordinato imbroglio su scala industriale?
Ma se così non fosse, dovremo tristemente concludere che, malgrado i reiterati inviti a parlar chiaro di ASSINEWS, il totale ed assordante silenzio dell'ANIA e di tutti gli assicuratori sulla più volte citata sentenza della Cassazione aveva un preciso significato. Continuare a promettere agli assicurati una precisa cosa, riservandosi, a sinistro avvenuto di tagliare l'indennizzo richiamando la sentenza. Insomma di realizzare i frutti un preordinato imbroglio su scala industriale.

Correttezza, diligenza e trasparenza. Con buona pace del principio di buona fede che deve informare sia la fase precontrattuale che quella riguardante l'esecuzione del contratto, come recita il Codice civile e che la circolare ISVAP n. 533/D, così come la recentissima n. 551/D sull'assicurazione vita, ha il pregio di ricordare ad assicuratori ed intermediari assicurativi imponendo loro di uniformarsi ai principi di correttezza, diligenza e trasparenza.

http://www2.assinews.it:8080/testi/hon270_250305pa.html
FaGal non  è collegato   Rispondi citando
Rispondi

Segnalibri
Annunci 4wnet

Strumenti discussione
Modalità visualizzazione Valuta questa discussione
Valuta questa discussione:

Regole messaggi
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato

Vai al forum


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:52.

Powered by vBulletin® versione 3.8.7
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0

Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits
© 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer.