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Vecchio 24-03-05, 17:04   #1 (permalink)
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Ultimo atto per la liquidazione: cala il sipario sull' Ambrosiano

Corriere della sera 23 marzo 2005

Ultimo atto per la liquidazione: cala il sipario sull' Ambrosiano

Con la morte di Roberto Calvi emerse un buco di 1,5 miliardi di dollari dell' epoca
Si è chiusa ieri a Lussemburgo la vicenda di uno dei maggiori scandali finanziari italiani scoppiato 23 anni fa
MILANO - Banco Ambrosiano, ultimo atto. Ieri a Lussemburgo, nello studio legale Arendt & Medernach, è stata messa ufficialmente la parola fine su una delle vicende bancarie più complesse e misteriose dell' ultimo mezzo secolo. Dopo 23 anni si è chiusa infatti definitivamente la liquidazione della holding che controllava l' antica istituzione creditizia milanese. La società, sopravvissuta fino a ieri, aveva come azionisti 109 banche e istituzioni finanziarie creditrici del vecchio Banco. Scende il sipario, dunque, su una pagina di storia. Un crack non solo finanziario; una storia che ha visto come protagonisti esponenti della finanza internazionale, lo Ior (la banca vaticana) guidato allora da Paul Marcinkus, un disinvolto prelato frequentatore di salotti e campi da golf, ma anche ambienti malavitosi e, soprattutto, la loggia massonica P 2 di Licio Gelli. Era il 18 giugno del 1982 quando a Londra, appeso a una campata del ponte dei frati neri, veniva ritrovato il cadavere di Roberto Calvi. Il banchiere era scomparso tre giorni prima da Milano, lasciando il Banco Ambrosiano, di cui era presidente, con un «buco» di bilancio di circa 1,5 miliardi di dollari dell' epoca. Il giorno precedente si era suicidata, lanciandosi da una finestra del proprio ufficio, la segretaria di Calvi, Graziella Corrocher. Sospeso il titolo in Borsa, commissariata la banca, cominciava così la lunga strada della liquidazione. O meglio, delle liquidazioni. Perché seguendo il filo delle numerose società, alcune delle quali domiciliate in paradisi fiscali, che controllavano il capitale dell' Ambrosiano, i commissari si imbattevano ogni giorno in nuove realtà. Gli altri filoni, quelli italiani, si sono già chiusi. Rimaneva quello lussemburghese, che ieri appunto ha trovato la conclusione. In Italia il vecchio Banco Ambrosiano fu salvato, con una operazione-lampo, condotta nel breve spazio di un weekend, da un pool di banche. Nacque allora il Nuovo Banco Ambrosiano, poi diventato Banca Intesa attraverso successive aggregazioni. Alcuni personaggi di quella vicenda sono tuttora sulla breccia. Uno dei principali protagonisti fu per esempio Carlo Azeglio Ciampi, allora governatore della Banca d' Italia e oggi capo dello Stato. Il secondo si chiama Giovanni Bazoli, il professore bresciano che proprio in quella circostanza si improvvisò banchiere, interpretando talmente bene quel ruolo da rappresentare un punto di riferimento negli anni seguenti per il sistema bancario italiano (oggi è presidente del gruppo Intesa). Ciampi era alla guida dell' istituto centrale da appena un anno. Era subentrato a Paolo Baffi, costretto alle dimissioni dalle oscure manovre di quella stessa loggia massonica che aveva avuto un ruolo proprio nella gestione del Banco Ambrosiano di Calvi e che aveva contribuito a saccheggiarlo. Il terzo «regista» dell' operazione salvataggio fu l' allora ministro del Tesoro Beniamino Andreatta. Gli azionisti furono risarciti con dei warrant, mentre i depositanti vennero rimborsati fino all' ultima lira. Parallelamente le vecchie società venivano liquidate. E ieri, appunto, è arrivato anche l' ultimo tassello.
Ferrari Giacomo

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Vecchio 24-03-05, 17:18   #2 (permalink)
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La sentenza di Cassazione repetita iuvant

Cassazione Penale Sent. n. 8327 del 14-07-1998





Svolgimento del processo



Il procedimento ha tratto origine dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza del Banco Ambrosiano pronunciata il 25 agosto 1982 dal Tribunale di Milano, confermata poi, in appello, il 27 dicembre 1985, e resa definitiva dalla prima sezione della Corte di Cassazione il 7 luglio 1988.



Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la circostanza che aveva formalmente giustificato lo scioglimento degli organi amministrativi del Banco Ambrosiano era rappresentata dall'improvvisa scomparsa di Roberto Calvi, presidente ed amministratore delegato della stessa banca, allontanatosi da Milano la sera del 9 giugno 1982, ma la causa sostanziale andava ravvisata nel grave ed irreversibile dissesto dell'azienda.



Diffusasi la notizia della scomparsa di Calvi, il 13 giugno 1982, su sollecitazione della Banca d'Italia, si riuniva il Consiglio di Amministrazione del Banco Ambrosiano ed in quella sede venivano delegati il vice presidente, Orazio Bagnasco ed i consiglieri Ruggero Mozzana ed Elviro Arosio a prendere contatti con la Banca d'Italia per ogni doverosa informazione e per le conseguenti determinazioni.



Senonché, perdurando l'assenza di Calvi, il 17 giugno 1982 il consiglio d'amministrazione del Banco Ambrosiano approvava la proposta formulata dal vicepresidente, Roberto Rasone, e cioè quella di chiedere, ai sensi del comma 1, dell'art. 57 della legge bancaria - legge 7 marzo 1938, n. 141 -, lo scioglimento di tutti gli organi amministrativi e la nomina di un commissario.



A questa deliberazione, approvata da tutti i componenti del consiglio d'amministrazione, eccezion fatta per Giacomo Di Mase, perché assente alla riunione, e per Orazio Bagnasco, astenutosi nel corso della votazione, per aver giudicato non soddisfacenti i chiarimenti da lui richiesti e forniti sulle esposizioni debitorie del Banco Ambrosiano nei confronti delle consociate estere, si era pervenuti non solo a causa della protrattasi assenza di Calvi, ma soprattutto perché, attraverso le indicazioni offerte dal dr. Rasone e dai funzionari dell'ufficio esteri della stessa Banca, ai componenti del consiglio d'amministrazione era stato confermato che effettivamente si era consolidato un ingente indebitamento delle consociate estere del Banco Ambrosiano, indebitamento in larga misura dovuto ai numerosi e, talvolta, anche reiterati finanziamenti concessi a favore di società estere, perlopiù panamensi, e lussemburghesi, alcune delle quali patrocinate dall'Istituto per le Opere Religiose (IOR), diretto da Paul Marcinkus.



Il dr. Rasone, nel corso di quella stessa riunione, rivelava di aver avuto contatti con i dirigenti dello lor, nel tentativo di ottenere un suo risolutivo intervento finanziario, ma che, purtroppo, aveva dovuto prendere atto della posizione intransigente dello lor, in quanto i rappresentanti di quell'istituto avevano a lui chiarito che non potevano riconoscere alcun obbligo scaturente dal rilascio delle lettere di "patronage", in quanto Roberto Calvi in epoca successiva aveva sottoscritto una dichiarazione ampiamente liberatoria con la quale lo IOR veniva affrancato da qualsiasi impegno in relazione ai finanziamenti concessi dal Banco Ambrosiano, attraverso le consociate estere, alle società menzionate nelle lettere di "patronage", con la conseguenza che il rischio di tutte quelle operazioni ricadeva sulla banca che le aveva disposte.



Il Ministro del Tesoro, preso atto del contenuto di quella deliberazione, immediatamente disponeva lo scioglimento degli organi amministrativi del Banco Ambrosiano e ne ordinava l'amministrazione straordinaria.



Quindi, con successivo decreto del 6 agosto 1982, revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito, il Banco Ambrosiano veniva sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 67 della legge bancaria (legge n. 141 del 1938).



In una riunione svoltasi il 1° luglio 1982, e, quindi, anterIORmente alla dichiarazione dello stato d'insolvenza, ed alla quale avevano partecipato il commissario straordinario, il comitato di sorveglianza ed alcuni funzionari della Banca d'Italia, si era proceduto ad una prima ricognizione della situazione debitoria e si era dovuto prendere atto che non esisteva soltanto la perdita dei crediti diretti del Banco Ambrosiano verso le consociate estere, crediti che superavano gli ottocento milioni di dollari, ma vi era anche l'indebitamento dello stesso banco verso altre banche estere, indebitamento che ammontava ad oltre un miliardo e 450 milioni di dollari, e che, pertanto, si era accertato che non esistevano, nel patrimonio del Banco Ambrosiano, adeguate risorse per far fronte a tali consistenti impegni finanziari, posto che quasi tutti i crediti verso le consociate estere dovevano considerarsi irrecuperabili.



Quindi, allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio del credito, si addiviene, con la mediazione della Banca d'Italia, alla costituzione di una società per azioni, con la partecipazione di sette istituti di credito, che fu denominata "Nuovo Banco Ambrosiano", la quale subentrò nell'esercizio di tutti gli sportelli della banca insolvente e ne rilevava le attività e le passività, eccezion fatta, per queste ultime, di alcune partite che concernevano esclusivamente le consociate estere del Banco Ambrosiano.



I sette istituti di credito che avevano dato vita a questa nuova banca avevano anche erogato al Banco Ambrosiano, e perché questo potesse far fronte alle più urgenti necessità di valuta, un finanziamento di 530 miliardi di lire; a sua volta, la Banca d'Italia aveva disposto lo svincolo di 140 miliardi, prelevandoli dalla riserva obbligatoria, ed aveva concesso un credito di 126 miliardi, mentre il Ministero per il Commercio Estero aveva ordinato lo svincolo di depositi infruttiferi per oltre 42 miliardi.



Sulla base di tali risultanze, nel procedimento instauratosi dinanzi al Tribunale di Milano per la dichiarazione dello stato d'insolvenza, si perveniva alla conclusione che il Banco Ambrosiano aveva completamente perduto il capitale sociale e che, pur considerandosi le plusvalenze potenziali, vi era uno sbilancio di oltre 480 miliardi, sbilancio che era destinato ad aumentare, a causa dell'inevitabile calo dei depositi, conseguente all'ormai compromesso rapporto di fiducia tra la clientela e l'azienda, ed ai saldi negativi della stanza di compensazione, tant'è che se si era potuto far fronte alla gestione della banca sino al 6 agosto 1982, e cioè sino a quando il Banco Ambrosiano era stato posto in liquidazione coatta amministrativa, ciò era stato reso possibile solo per effetto degli aiuti delle banche sovvenzionatrici.



E si affermava altresì che la cessione dell'azienda al "Nuovo Banco Ambrosiano" non aveva affatto sanato l'insolvenza della banca ceduta, non solo perché era comunque residuata una notevole eccedenza delle poste passive su quelle attive, ma soprattutto perché lo stato d'insolvenza andava valutato nelle sue effettive dimensioni soltanto con riferimento al 6 agosto 1982, e cioè al gIORno in cui il Banco Ambrosiano era stato posto in liquidazione coatta amministrativa, sicché del tutto irrilevanti andavano giudicate le vicende successive a tale provvedimento.



Tale conclusione veniva giudicata legittima dalla prima sezione civile di questa Corte con la citata sentenza del 7 luglio 1988, nella quale si dava anche atto che lo stato d'insolvenza per un'impresa bancaria non poteva identificarsi con la cessazione materiale dei pagamenti, né con la chiusura degli sportelli, ma andava desunto dai criteri sintomatici previsti nell'art. 5 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), essendoci una perfetta equiparazione tra la dichiarazione di fallimento e la dichiarazione d'insolvenza.



Tali conclusioni sono state recepite dalla Corte d'Appello di Milano nell'impugnata sentenza, e si è considerata la dichiarazione dello stato d'insolvenza del Banco Ambrosiano un elemento costitutivo dei reati di bancarotta ascritti agli amministratori ed ai loro correi, con la conseguenza che la data di consumazione di tali reati ha coinciso con la data del provvedimento che quello stato di insolvenza accertò e dichiarò; sulla base di tali premesse, si è ritenuto che tutti tali reati si erano perfezionati il 25 agosto 1982, e si è, quindi giudicata non necessaria la rinnovazione del dibattimento che era stata richiesta da alcuni imputati, sia in relazione alla prova della persistenza delle condizioni che avevano giustificato la dichiarazione dello stato d'insolvenza, e sia nella prospettiva di dimostrare che alcune delle contestate attività distrattive conseguenti ad operazioni non si erano esaurite prima del 25 agosto 1982, e cioè all'atto della dichiarazione dello stato d'insolvenza, ma in epoca successiva ed avevano avuto una conclusione positiva per l'azienda.



Quanto all'analisi delle cause del dissesto, la sentenza impugnata, confermando l'ampia ed articolata rappresentazione fornita dal primo giudice, ha ribadito che preminente rilevanza andava attribuita all'indebitamento di tutte le consociate estere del Banco Ambrosiano, e cioè, il "Banco Ambrosiano Holding" di Lussemburgo, il "Banco Ambrosiano Overseas Limited" di Nassau, l'"Ambrosiano Group Banco Commercial" di Managua, il "Banco Ambrosiano Andino" di Lima, e l'"Ambrosiano Services" di Lussemburgo.



Tutte queste consociate estere erano state affiancate da una serie di società, costituite o utilizzate per la ricezione di cospicui finanziamenti, società che avevano sede nella Repubblica del Panama, a Lussemburgo, e nel principato del Liechtenstein: alcune di esse erano state menzionate nelle lettere di "patronage" rilasciate dallo IOR, ma tutte erano controllate, se non addirittura gestite dalle consociate estere del Banco Ambrosiano, ed erano sottoposte alle direttive che, di volta in volta, venivano loro impartite nell'ambito di una complessa strategia, affidata all'accorta direzione di Roberto Calvi.



Il "Banco Ambrosiano Holding" era la holding estera del gruppo, la principale fornitrice di fondi per il "Banco Ambrosiano Andino" e per l'"Ambrosiano Group Banco Commercial": era posseduta per oltre il 69% dal Banco Ambrosiano ed esercitava soltanto un'attività di acquisizione e di gestione delle partecipazioni, ma non poteva effettuare finanziamenti a terzi.



Esercitò, quindi, costantemente la funzione di raccogliere finanziamenti da banche estere, per dirottarli alle altre consociate, tant'è vero che all'atto della dichiarazione dello stato d'insolvenza del Banco Ambrosiano aveva un indebitamento di 510 miliardi e 148 milioni di dollari.



Presidente della holding era sempre rimasto Roberto Calvi, e del suo consiglio di amministrazione avevano fatto parte, sino al 5 luglio 1982, Luigi Costa, preposto alla direzione dell'Ufficio esteri del Banco Ambrosiano, nonché Roberto Rasone, Carlo Von Castelberg e Mario Davoli.



Dalle risultanze acquisite emergeva, secondo le conclusioni alle quali pervenivano i giudici di merito, che il "Banco Ambrosiano Holding", non aveva alcuna autonomia nella gestione della sua attività, tant'è che alcuni finanziamenti venivano comunicati quando già erano stati eseguiti, e d'altronde le stesse fideiussioni che la holding doveva rilasciare alle varie banche estere, erogatrici del denaro, venivano predisposte presso l'ufficio esteri del Banco Ambrosiano, a Milano: tali fideiussioni erano delle apparenti garanzie, perché giammai la holding sarebbe stata in grado di far fronte agli impegni assunti, in quanto non disponeva di autonome risorse, ma viveva soltanto di luce riflessa, dipendendo completamente dalle scelte operative del Banco Ambrosiano.



Era sempre rimasta in perdita, e ciò sia per la scarsa redditività delle sue partecipazioni, che per il suo progressivo indebitamento, determinato dalla necessità di distribuire i fondi ottenuti alle altre consociate estere del Banco Ambrosiano.



Ma poiché la sua funzione era quella di raccogliere finanziamenti delle banche estere, occorreva far sì che i suoi bilanci risultassero sempre in attivo, altrimenti le linee di credito si sarebbero interrotte e tutto il sistema sarebbe crollato: ed a tal fine Calvi aveva escogitato di far attribuire alla holding, da parte delle consociate estere, prima della chiusura di ciascun bilancio, un ricavo aggiuntivo di tale entità da coprire il previsto tasso di passività di ciascun esercizio finanziario, in modo tale da creare sempre dei fittizi margini di utili.



E quasi sempre a tale onere provvedeva l'"Ambrosiano Group Promotion" di Panama, una società posseduta al 100% dalla holding, amministrata dalle stesse persone ed alimentata, in via indiretta, dal Banco Ambrosiano.



Invece il "Banco Ambrosiano Overseas Limited", nato nel 1971 con una diversa denominazione ("Cisalpine Overseas Bank'), destinato inizialmente ad operare soltanto come banca "off shore", il 1° luglio 1980, in coincidenza con il cambio di denominazione, ottenne dalla Banca Centrale delle Bahamas l'autorizzazione a servirsi della clientela locale, e quindi assunse la struttura e la funzione di una vera banca.



La sua costituzione era stata suggerita da Michele Sindona, come da questi dichiarato nel procedimento instauratosi a suo carico in seguito al dissesto delle banche da lui dirette, nella prospettiva di realizzare una politica di espansione internazionale.



A tale scopo era stato lo stesso Sindona a proporre a Calvi che lo IOR acquisisse una consistente partecipazione azionaria nel Banco Ambrosiano Overseas Limited, perché tale accorgimento avrebbe favorito la diffusione delle linee di credito.



Il suggerimento dato da Sindona a Calvi fu da questi recepito, e lo IOR in breve tempo divenne uno degli azionisti principali della banca, il cui consiglio di amministrazione fu sempre affidato alla presidenza di Roberto Calvi.



Al fine di accreditarne l'immagine nel campo finanziario internazionale, i suoi uffici erano stati organizzati in un lussuoso edificio di Nassau, ma soprattutto si aveva avuto cura di porla al riparo da operazioni rischiose, sicché quando si profilava la probabilità o la sola possibilità che un'operazione non sarebbe andata a buon fine, questa veniva trasferita al "Banco Ambrosiano Andino" ovvero all'"Ambrosiano Group Promotion": ed infatti, per tale ragione, il "Banco Ambrosiano Overseas Limited" era stata la consociata che aveva subito le meno gravi conseguenze del dissesto che aveva colpito l'intero gruppo.



Il trasferimento delle operazioni a rischio, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, era avvenuto con modalità alquanto sofisticate: il "Banco Ambrosiano Overseas Limited" vendeva il credito conseguente al finanziamento concesso con i fondi accreditati dalla banca estera, quando il suo recupero era previsto come poco probabile, al "Banco Ambrosiano Andino" ovvero all"Ambrosiano Group Banco Commercial" e questi, a loro volta, per disperderne le tracce, lo rivendevano, alcune volte per l'intero importo, altre volte per importi frazionati, alle società panamensi, lussemburghesi o del Liechtenstein, le quali società, per tali acquisti, ormai privi di qualsiasi speranza di realizzazione, utilizzavano fondi erogati direttamente dal Banco Ambrosiano.



Viceversa, i fondi raccolti dal "Banco Ambrosiano Overseas Limited" venivano destinati al "Banco Ambrosiano Andino, ovvero all'"Ambrosiano Group Banco Commercial", direttamente oppure attraverso il "Banco Ambrosiano Holding", ma venivano tutti utilizzati per finanziare le società panamensi e lussemburghesi, destinatarie effettive del denaro erogato.



Un inscindibile nesso collegava, poi, secondo la ricostruzione dell'impugnata sentenza, il "Banco Ambrosiano Overseas Limited "alle società patrocinate dallo lor, non solo perché le somme raccolte da quella banca venivano poi destinate a quelle società, ma anche perché allorquando lo IOR aveva rilasciato al Banco Ambrosiano le lettere di patronage quelle società erano domiciliate presso quella banca ed era questa a scegliere, tra i suoi dipendenti, i vari componenti dei consigli di amministrazione.



Inoltre il Banco Ambrosiano per consentire al Banco Ambrosiano Overseas Limited un'ampia operatività, aveva concesso la possibilità di fruire di un massimale per depositi diretti di 1000 milioni di dollari; un massimale aggiuntivo per due miliardi di lire era stato deliberato il 14 febbraio 1979; un altro massimale per 50 milioni di dollari era stato concesso dalla Banca Cattolica del Veneto, ed un altro, infine, per 25 milioni di dollari, dal Credito Varesino, cioè da banche controllate dal Banco Ambrosiano.



L'"Ambrosiano Group Banco Commercial" di Managua, costituito nell'ottobre del 1977, in coincidenza con la creazione della società "Astolfine", preposta al controllo delle azioni del Banco Ambrosiano, era sostanzialmente una finanziaria "off shore" che aveva la possibilità di effettuare qualsiasi operazione, eccetto che nei confronti dei residenti, ai quali però poteva concedere finanziamenti: non aveva una propria struttura organizzativa, ma si avvaleva di quella messale a disposizione dal "Banco Ambrosiano Overseas Limited", nei cui confronti era stata rilasciata una procura generale.



L'"Ambrosiano Group Banco Commercial" finì per fruire della protezione offerta a Calvi dal Presidente del Nicaragua, Anastasio Somoza, suo amico personale, e fornì prestiti senza ritorno a società riconducibili alla famiglia Somoza, nonché a Federico Cassio, nominato da Calvi revisore dei conti della stessa società finanziaria: essa raccolse fondi soltanto dal "Banco Ambrosiano Holding" e dal "Banco Ambrosiano Overseas Limited" ed esaurì ogni sua attività nel 1979, contestualmente alla fine del governo Somora nel Nicaragua.



Il suo posto fu assunto, nel luglio del 1979, dal "Banco Ambrosiano Andino", il quale rilevò tutte le attività e le passività dell'"Ambrosiano Group Banco Commercial", e quindi nacque già con il pesante fardello dei crediti vantati nel confronti delle società patrocinate dallo lor, privi di garanzie ed irrecuperabili, per un importo di oltre 60 milioni di dollari.



Anche il "Banco Ambrosiano Andino" era una banca "off shore", abilitata ad operare solo in divisa estera e neppure sottoposta ai controlli dell'autorità peruviana, perché considerata "multinazionale".



Del suo consiglio di amministrazione facevano parte Leoni e Costa, dell'ufficio esteri del Banco Ambrosiano; la sua contabilità era custodita a Lussemburgo e tutte le decisioni in relazione alle singole operazioni venivano assunte presso la sede milanese del Banco Ambrosiano.



In base agli accertamenti espletati dagli inquirenti era emerso che inesistente era stata la sua operatività sul mercato locale, e, viceversa, imponente quella diretta ad incamerare liquidità dalle altre consociate per dirottarle secondo le direttive di Calvi e dei suoi fidati collaboratori.



L'operatività del "Banco Ambrosiano Andino", secondo l'impugnata sentenza, era strettamente correlata all'ispezione che dal 17 aprile al 17 novembre 1978 era stata eseguita dall'ispettorato di vigilanza della Banca d'Italia presso la sede del Banco Ambrosiano, ispezione conclusasi con una negativa relazione sottoscritta dal dr. Giulio Padalino, dirigente del servizio ispettivo, giacché da quel momento in poi Calvi mutò strategia, evitando gli accreditamenti diretti al "Banco Ambrosiano Andino".



Infatti, nella relazione del dr. Padalino, sottoposta all'esame del Consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano, venivano segnalate delle serie perplessità e delle gravi preoccupazioni sull'attività di tutto il gruppo estero, ed in particolare del Banco Andino, e si affermava l'assoluta insufficienza delle informazioni ottenute dalla direzione del Banco Ambrosiano, nonché si giudicava "eccessiva" e pericolosa" la concentrazione dei poteri decisori sulla sola persona di Roberto Calvi, inconveniente questo, che, a giudizio del dr. Padalino, finiva per limitare le funzioni consultive, deliberative e di controllo degli organi sociali.



A questi rilievi il consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano, riunitosi il 14 marzo 1979, approvava all'unanimità la proposta di Calvi, con la quale si delegava all'amministratore delegato della banca, cioè allo stesso Calvi, di inviare una lettera alla Banca d'Italia con la quale bisognava contestare la fondatezza di quei rilievi, ribadendosi che le informazioni richieste non erano state fornite unicamente perché esse concernevano operazioni estere, avvenute tra banche estere, e, come tali, vincolate al rispetto del segreto bancario, e che l'ampiezza dei poteri decisori conferiti all'amministratore delegato non aveva in alcun modo ostacolato il corretto esercizio delle molteplici funzioni degli organi sociali del Banco Ambrosiano.



Una seconda relazione, pur essa sottoscritta dal dr. Padalino, veniva trasmessa, in via riservata, alla direzione della Banca d'Italia oltre che allo stesso ispettorato centrale ed in essa si segnalava l'opportunità di intensificare l'opera di vigilanza soprattutto in relazione al reparto estero, giudicandosi eccessivo il rischio assunto dal Banco Ambrosiano in relazione al finanziamenti concessi alle consociate estere, e in particolare al "Banco Ambrosiano Andino".



Tale seconda relazione verrà acquisita il 15 luglio 1980 agli atti del procedimento penale che la Procura presso il Tribunale di Milano aveva instaurato a carico di Roberto Calvi, di Mario Valeri Manera e di Carlo Von Castelberg, in relazione al trasferimento all'estero, attraverso la finanziaria del Banco Ambrosiano, e cioè la S.p.a. "La Centrale", di ingenti disponibilità valutarie.



Comunque, benché fosse una relazione destinata a rimanere riservata, ampi stralci del suo contenuto erano apparsi sulla stampa, in coincidenza della diffusione delle notizie concernenti quel procedimento, nel corso del quale il 20 maggio 1981 veniva eseguito l'arresto di Calvi, su ordine di cattura della Procura di Milano.



Tale evento, unitamente alla diffusione del contenuto della relazione riservata del dr. Padalino, ripercuotendosi negativamente sull'affidabilità di Calvi nella gestione dell'azienda, indussero, secondo i giudici di mento, i componenti del consiglio di amministrazione a verificare, nella riunione del 17 giugno 1981 se era opportuno provvedere alla sostituzione di Calvi, detenuto nel carcere di Lodi - ove rimarrà sino al 20 luglio successivo -, ma il consiglio di amministrazione si orientò per un'opposta soluzione, e tutti i partecipanti espressero solidarietà a Calvi, auspicando un suo immediato ritorno alla guida della banca.
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a) Comunque, secondo la sentenza impugnata, l'arresto di Calvi aveva prodotto alcuni rilevanti effetti;



b) innanzitutto, aveva determinato nell'ambiente economico- finanziario una crisi di fiducia sulla correttezza della gestione di Calvi, crisi di fiducia che provocò una riduzione della liquidità disponibile a breve e medio termine;



c) Leoni, Botta e Costa rassegnarono le loro dimissioni dalle cariche che ricoprivano nei consigli di amministrazione del Banco Ambrosiano Andino e dell'Ambrosiano Group Banco Commercial, temendo il loro personale coinvolgimento nelle infrazioni valutarie;



d) Marcinkus si recava a Lugano, presso la sede della Banca del Gottardo, dov'era custodita tutta la documentazione che riguardava le società patrocinate dallo IOR e si accorgeva che Calvi aveva inserito tra queste società altre che lo IOR non aveva mai garantito;



e) ma la conseguenza più importante fu che la Banca d'Italia si attivò in una maggiore opera di vigilanza.



Già dopo l'ispezione del 1978 la Banca d'Italia aveva inviato al Banco Ambrosiano due lettere, una il 16 aprile 1980 e l'altra il 22 luglio dello stesso anno: entrambe, portate a conoscenza dei componenti del consiglio d'amministrazione del Banco Ambrosiano nelle riunioni svoltesi, rispettivamente il 21 maggio ed il 15 settembre 1980, recepite le perplessità del rapporto del dr. Padalino, sollecitavano gli organi direttivi del banco perché fornissero le informazioni già richieste sui finanziamenti alle consociate estere.



Ad esse il Banco Ambrosiano forniva risposte rassicuranti, senza però offrire elementi specifici, idonei a giustificare quelle conclusive e positive certezze.

Una posizione più decisiva assunse la Banca d'Italia nell'anno successivo, allorquando venne a conoscenza della lettera di dimissioni dalle cariche di vice presidente e di componente del consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano di Carlo De Benedetti, dimissioni rassegnate il 22 gennaio 1982.



In quella lettera De Benedetti affermava che, a suo parere, non avendo ottenuto un'adeguata informazione soprattutto riguardo al comparto estero, era stato messo nella materiale impossibilità di svolgere le sue funzioni. Inoltre, già verso la fine del 1981, sul quotidiano "La Repubblica" e sul settimanale "Panorama" erano state pubblicate interviste rilasciate dallo stesso De Benedetti ed articoli vari che facevano esplicito riferimento alla cattiva gestione del reparto estero nonché all'eccessiva concentrazione dei poteri di gestione, tant'è che il loro contenuto era stato vivamente deplorato nella successiva riunione del consiglio di amministrazione, allorquando Carlo Olgiati propose addirittura di assumere concrete iniziative giudiziarie contro chi offendeva l'immagine del Banco Ambrosiano.



Comunque, dopo le dimissioni di De Benedetti, ed esattamente il 16 febbraio 1982 la Banca d'Italia inviava a tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale del Banco Ambrosiano una lettera con la quale veniva loro chiesto se erano in grado "di esercitare liberamente e compiutamente le loro funzioni".



Il giorno successivo si riuniva il consiglio di amministrazione e tutti i consiglieri presenti, dopo aver preso atto del contenuto di quell'insolita richiesta, respingevano i dubbi prospettati dalla Banca d'Italia e si associavano a quanto in quella riunione aveva sostenuto il consigliere Giuseppe Prisco, il quale aveva qualificato quella richiesta un'insinuazione inopportuna ed offensiva.



Inoltre, sia prima che dopo il febbraio 1982, la Banca d'Italia aveva sollecitato un piano di riassetto delle partecipazioni del Banco Ambrosiano ed in tale circostanza erano emerse, con maggiore evidenza, secondo le concordi valutazioni dei giudici di merito, due contrapposte esigenze: quella della Banca d'Italia, volta ad una sollecita soluzione del problema, che, per poter giudicare della congruità di qualsiasi piano di riassetto, mirava a far cadere il segreto bancario di cui sino ad allora si era avvalso il Banco Ambrosiano per eludere ogni richiesta di informazioni; e l'altra, diametralmente opposta, perseguita da Calvi, che vedeva nel segreto bancario il più efficace strumento al quale ricorrere per occultare la reale consistenza di numerose operazioni finanziarie.



Ne era seguito un imponente scambio di lettere, nelle quali tali contrapposti interessi trovavano la loro concreta esplicazione. Già nella lettera del 16 febbraio 1982 la Banca d'Italia aveva rilevato, censurandone il comportamento, che il Banco Ambrosiano non aveva effettuato alcuna valutazione analitica sulle partecipazioni del "Banco Ambrosiano Holding"; il successivo 11 marzo sollecitava una risposta a tal riguardo ed il 31 marzo ribadiva che, in mancanza delle schede informative delle società estere, non poteva essere formulato alcun giudizio sul piano di riassetto ed ancora il 10 aprile rinnovava il giudizio negativo sul comportamento degli organi direttivi ed amministrativi del Banco Ambrosiano, rilevando che le informazioni fornite erano così generiche da non poter essere prese in considerazione, ed, infine, il 31 maggio, pur in mancanza dei dati richiesti, la Banca d'Italia giudicava "eccessivo" e "non giustificato" il rischio di una esposizione debitoria di un miliardo e 400 milioni di dollari verso le consociate estere indicato, in tale misura, nel progetto di riassetto proposto dal Banco Ambrosiano e ritenuto anche difforme rispetto alle direttive del Comitato Interministeriale del Credito.



È questo il lungo e laborioso "iter" che precedette la riunione del consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano del 7 giugno 1982, nel corso della quale, per la prima volta, Calvi vide crollare la solidarietà che sino a quel momento, gli era sempre stata manifestata da quell'organo collegiale e da tutti i suoi componenti: in quella riunione i criteri seguiti nella gestione della banca, e, soprattutto, del comparto estero, vennero posti in discussione ed il consiglio, a maggioranza, approvò la proposta fatta da Orazio Bagnasco, in virtù della quale ciascun consigliere poteva direttamente acquisire tutta la documentazione concernente le operazioni delle consociate estere ed esaminarla anche fuori dalla sede della banca, con ciò manifestandosi che più non ci si fidava delle assicurazioni di Calvi e dei funzionari del servizio esteri, e che si preferiva acquisire autonome verifiche anche attraverso l'utilizzazione dei propri consulenti tecnici.



Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Milano dedicavano particolare attenzione al comportamento della Banca d'Italia non solo al fine di fornire la visione completa degli eventi che portarono alla deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano del 7 giugno 1982, che, a sua volta, costituì la premessa per la successiva deliberazione del 13, allorquando, cioè, si decise lo scioglimento degli organi amministrativi, traendo occasione dalla sopravvenuta assenza di Calvi, ma soprattutto perché in entrambe le sentenze dei giudici di merito si è fatto più volte riferimento alle iniziative della Banca d'Italia sia per collegarle al comportamento di coloro che erano preposti all'amministrazione del Banco Ambrosiano, e sia per individuare gli indici rilevatori della cattiva gestione, che, più di qualsiasi altro, erano destinati alla diretta percezione di coloro che, per legge, avevano il compito di controllare quella gestione. In tale quadro si inseriva, ed in parte si dissociava, secondo la sentenza impugnata, il giudizio espresso il 17 luglio 1981, e cioè quando ancora Calvi è detenuto nel carcere di Lodi, dal dott. Felice Scordino della Banca d'Italia, il quale rassicurava l'organo di vigilanza che in seguito all'avvenuto aumento del capitale deliberato ed attuato dal Banco Ambrosiano, l'insufficienza dei mezzi patrimoniali ravvisata nel corso della precedente ispezione del 1978, poteva considerarsi superata, e che anche migliorata era apparsa all'autore di quella segnalazione l'informativa generale sul reparto estero, pur se persistevano numerose zone d'ombra.



La Corte di Appello di Milano, confermando le conclusioni alle quali era già pervenuto il primo giudice, riteneva che il giudizio positivo espresso dal Dr Scordino aveva avuto un ruolo decisivo per indurre la Consob a convincersi dell'opportunità di quotare in borsa le azioni del Banco Ambrosiano: esse avevano già formato oggetto di un'ampia negoziazione, ed inoltre quell'operazione, una volta eseguita, avrebbe comportato una serie di adempimenti che avrebbero potuto riportare la gestione della banca nell'alveo di una maggiore trasparenza se quest'intento non fosse stato deliberatamente e sistematicamente frustrato con ogni possibile accorgimento: per le società con azioni quotate in borsa si applicava già il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, emanato in attuazione della legge delega del 7 giugno 1974, n. 216, ed esso prescriveva che il controllo della regolare tenuta della contabilità e del bilancio era devoluto ad una società di revisione, iscritta in un albo particolare, la quale, a sua volta, era tenuta a certificare la corrispondenza del contenuto del bilancio rispetto a tutte le altre risultanze contabili, sicché al controllo interno, affidato al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, si sovrapponeva quello esterno, affidato ad un soggetto particolarmente qualificato e, nel contempo, lontano da interessi di parte.



Fu così che il 18 maggio 1981 il governatore della Banca d'Italia esprimeva parere favorevole alla richiesta e le azioni del Banco Ambrosiano furono quotate in borsa, per essere poi sospese il 17 giugno 1982, allorquando intervenne il commissariamento della banca.



Inoltre la sentenza impugnata, nel contestare alcuni rilievi dei ricorrenti in ordine alla sussistenza di univoci elementi sintomatici della cattiva gestione del Banco Ambrosiano, osservava che il rapporto del dr. Scordino non solo non smentiva, nel suo complesso, il giudizio negativo reiteratamente espresso dalla Banca d'Italia, dal 1978 in poi, perché in esso si continuava a parlare di "zone d'ombra" che mal si conciliavano con l'esigenza di una completa trasparenza nell'amministrazione di una società quotata in borsa e di una società che gestiva l'altrui risparmio, ma addirittura della sua esistenza gli imputati erano venuti a conoscenza solo dopo la dichiarazione dello stato d'insolvenza del Banco Ambrosiano, quando l'istruttoria del procedimento penale si era già conclusa e gli atti erano stati depositati in cancelleria.



Inoltre la sentenza impugnata dava atto che il Presidente della Consob, nel 1984, aveva presentato un esposto alla Pretura di Roma nei confronti della Banca d'Italia, non avendo questa trasmesso il rapporto del dr. Padalino nel momento in cui esprimeva parere favorevole alla quotazione in borsa delle azioni del Banco Ambrosiano, ma rilevava che tale esposto era stato archiviato, in quanto si era accertato che quell'omissione non aveva inciso su quella scelta, ed inoltre i controlli della Banca d'Italia erano stati pressanti proprio nel 1981 e nel 1982 e nessun'altra iniziativa avrebbe potuto avere risultati diversi, una volta accertatosi che tutti gli organi amministrativi e di controllo del Banco Ambrosiano erano stati sempre solidali con Calvi sino al 7 giugno 1982, quando ormai il dissesto si era consolidato.



Quanto poi ai rapporti intercorsi con lo lor, la sentenza impugnata ribadiva quanto già affermato dal primo giudice, e cioè che quell'istituto aveva offerto a Calvi, sistematicamente, un rilevante contributo, non solo nel tentativo di accreditare un'immagine già compromessa dagli eventi del 1981, ma soprattutto nel predisporre una vasta ed impenetrabile rete protettiva, concordata direttamente tra Calvi e Marcinkus, per occultare la destinazione dei fondi erogati dal Banco Ambrosiano attraverso le consociate estere e, da queste, alle varie società panamensi, lussemburghesi e del Liechtenstein.



Lo IOR, peraltro, era non solo uno degli azionisti principali del Banco Ambrosiano, ma anche del Banco Ambrosiano Holding e del Banco Ambrosiano Overseas Limited e Marcinkus addirittura faceva parte del consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano Overseas Limited, e cioè proprio di quella consociata estera che più di ogni altra aveva effettuato depositi a favore dello IOR, depositi che poi venivano trasferiti, attraverso la Banca del Gottardo, amministrata da Calvi, ad una società patrocinata dallo IOR, costituita a Panama nel 1974, ed acquistata dalla Banca del Gottardo, su mandato dello stesso lor, e cioè la "United Trading Corporation", società che si differenzierà da tutte le altre per il fatto che lo IOR aveva conferito il mandato per la sua gestione alla Banca del Gottardo, ma, di fatto, le istruzioni per le singole operazioni venivano impartite dal Banco Ambrosiano, tant'è che la contabilità era tenuta dall'ufficio esteri.



La "United Trading Corporation" sin dal 1975 aveva cominciato a svolgere le funzioni di una vera e propria holding nell'ambito del gruppo delle società estere che facevano capo al Banco Ambrosiano ed era stata anche utilizzata, secondo le conclusioni dei giudici di merito, per trasferire rilevanti somme sui conti delle banche svizzere intestati a Umberto Ortolani e Licio Gelli.



Un'altra holding nella costellazione di queste società patrocinate dallo IOR era stata la "Manic" costituita nel Lussemburgo nel 1973, anch'essa gestita dalla Banca del Gottardo: aveva assolto la funzione di una vera e propria cassaforte estera del pacchetto azionario del Banco Ambrosiano, ed aveva sempre operato utilizzando finanziamenti ottenuti da quest'ultimo. In questa sua funzione aveva sostituito l'"Anli", anch'essa strumento operativo, nella strategia di Calvi, ai fini della detenzione e dello smistamento delle azioni, allorquando la utilizzazione di quest'ultima era divenuta pericolosa, avendo la Banca d'Italia già percepito dei sospetti sulla sua funzione nel corso dell'ispezione del 1978.
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Altra società patrocinata dallo IOR era la "Zitropo", un'altra holding costituita a Lussemburgo nel 1972 e ceduta da Sindona a Calvi: è una società che riceverà cospicui finanziamenti, alcuni dei quali trasferiti all'"Union Trading Corporation" e mai più restituiti.



Una società panamense, pur essa patrocinata dallo IOR, ed utilizzata per l'acquisto del pacchetto azionario della società "Rizzoli Editore", fu la "Bellatrix", controllata a sua volta dalla società Manic: all'atto della dichiarazione dello stato d'insolvenza del Banco ambrosiano il debito della "Bellatrix" verso il Banco Ambrosiano Andino superava i 184 miliardi di dollari, a fronte del quale vi era , secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'irrisorietà di una garanzia, rappresentata da 189.000 azioni della società Rizzoli.



Tutte e tre le operazioni di questa società erano stare predisposte dall'ufficio esteri del Banco Ambrosiano sulla base di direttive impartite da Calvi ed erano tutte riconducibili ai rapporti intercorsi nel 1981 tra il Banco Ambrosiano ed il gruppo Rizzoli.



La prima operazione, risalente al 6 febbraio 1981, fu ricostruita dai commissari liquidatori sulla base di un telex che l'Ambrosiano Services di Lussemburgo inviò al Banco Ambrosiano Andino e con il quale si informava quest'ultimo che il Banco Ambrosiano Overseas Limited aveva avuto l'ordine di accreditare 46 e mezzo milioni di dollari sul conto della Rothschild Bank di Zurigo presso la Manhattan Bank di New York, per conto della società "Bellatrix", società alla quale il Banco Ambrosiano Andino aveva concesso un prestito di uguale importo.



Contemporaneamente un altro telex veniva trasmesso alla Rothschild Bank di Zurigo per informarla di quell'accredito e si spiegava che la somma doveva servire per l'acquisto di 189 mila azioni della società Rizzoli, pari al 6,3% del capitale sociale di questa società: ma di quella somma solo una parte venne destinata a quello scopo.



Ma la più rilevante operazione distrattiva realizzata attraverso le società patrocinate dallo IOR fu ravvisata dal giudici di mento in quella risalente al giugno 1981, quando dal conto che il Banco Ambrosiano Andino aveva presso il Banco Ambrosiano Overseas Limited vennero prelevati 95 milioni di dollari per effettuare un prestito alla società "Bellatrix", prestito non assistito da alcuna garanzia e privo di qualsiasi giustificazione.



La somma, secondo la ricostruzione del giudice istruttore, condivisa dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Milano, finirà poi sul conti esteri di Bruno Tassan Din, Umberto Ortolani e Licio Gelli.



La terza ed ultima operazione venne eseguita nel gennaio del 1982, allorquando 11 milioni e 800 mila dollari furono concessi in prestito dalla Rothschild Bank alla società Rizzoli, prestito garantito da un deposito di pari importo effettuato presso la Rothschild dal Banco Ambrosiano Andino.



Pertanto, quando si dovette provvedere all'aumento di capitale della Rizzoli, si ricorse ad un giro contabile, mediante il quale il Banco Ambrosiano Andino trasformava una parte del suo credito verso la Rothschild Bank (per circa otto milioni di dollari) in capitale Rizzoli: così tutta l'operazione figurava compiuta dalla Rothschild Bank, ma in realtà questa aveva agito da fiduciaria e il Banco Ambrosiano Andino aveva fornito le istruzioni affinché il denaro, attraverso la società "Bellatrix" fosse utilizzato per la sottoscrizione di 378 mila azioni nuove della Rizzoli, sicché apparentemente era la Rothschild Bank a sottoscrivere quelle azioni che però venivano trasferite nel dossier del Banco Ambrosiano Andino, a titolo di garanzia.



Altre due società, strettamente collegate tra loro, e pur esse menzionate nelle lettere di patronage dello lor, furono l'"Astolfine" e la "Nordeurope": la prima fu costituita nel Liechtenstein, per incamerare disponibilità finanziarie dal Banco Ambrosiano.



Il debito "Nordeurope" verso il Banco Ambrosiano Andino, per oltre 258 milioni di dollari fu trasferito all'"Astolfine" e così si fece apparire che quell'obbligazione dalla "Nordeurope" era stata estinta.



Un'analoga funzione era stata esercitata da un'altra società panamense, la "Belrosa", la quale acquisterà con un finanziamento da parte dell'Ambrosiano Group Banco Commercial la società "Capitalfine": il prestito ottenuto dalla "Belrosa" per questa operazione era stato estinto nei confronti della banca finanziatrice, ma per tale estinzione la società si era servita, attraverso lo lor, di un finanziamento di pari importo concessole dal Banco Ambrosiane Overseas Limited; altri finanziamenti la "Belrosa" aveva ottenuto dalla società "Manic", per circa 72 milioni di dollari, tanto che la sua totale esposizione verso il Banco Ambrosiano, quando fu dichiarata l'insolvenza di quest'ultima, raggiunse gli 88 milioni di dollari e nessuno dei prestiti concessi verrà più restituito.



Alla stessa funzione di occultamento di precedenti operazioni distrattive fu adibita la società "Erin" di Panama, controllata a sua volta dalla società "Manic", ed utilizzata per acquisire, attraverso i fondi del Banco Ambrosiano, sia le azioni del Credito Varesino che i crediti del gruppo Genghini che non potevano essere più soddisfatti.



Per l'acquisto delle azioni del Credito Varesino il Banco Ambrosiano aveva accreditato 44 milioni di dollari al Banco Ambrosiano Andino e questo aveva trasferito la somma alla società Erin, ma non avendo questa restituito quanto era dovuto al Banco Andino, ne derivò che questo non corrispose quanto doveva al Banco Ambrosiano che così subì tutte le conseguenze negative di quell'operazione.



Quanto poi al debito del gruppo Genghini, conseguente a tre finanziamenti ottenuti dal Banco Ambrosiano Overseas Limited per circa 18 milioni di dollari, poiché il credito della controllata era divenuto irrecuperabile, esso fu ceduto alla società "Enin", utilizzando un finanziamento della stessa banca cedente, con la conseguenza che il debito non si era estinto, il credito non si era realizzato, ma dal bilancio del Banco Ambrosiano Overseas Limited risultava, contrariamente al vero, che la posizione era stata appianata.



Ad una ben diversa funzione fu preposta invece la società Laramie, pur essa controllata dalla Manic e amministrata, formalmente, dal Banco Ambrosiano Overseas Limited, dalle cui casse ottenne un prestito di 20. milioni di dollari per acquistare dallo IOR le azioni della società Vianini, di cui lo IOR voleva disfarsi.



Senonché, una volta ottenuto il prestito, lo IOR si rifiutò di consegnare quelle azioni, trattenendole a garanzia di ulteriori crediti, con la conseguenza che tutta l'operazione si risolse con una perdita secca di 20 milioni di dollari per il gruppo del Banco Ambrosiano.



Le lettere di patronage erano state rilasciate dallo IOR il 1° settembre 1981: si trattava di due lettere di identico contenuto inviate al Banco Ambrosiano Andino e all'Ambrosiano Group Banco Commercial, nelle quali si affermava che lo IOR controllava direttamente o indirettamente le suddette società e si riconosceva di essere a conoscenza del loro indebitamento verso le consociate estere del Banco Ambrosiano e lo IOR si impegnava a non alienare il controllo di tali società senza il consenso delle banche creditrici.



Tentativi per convincere lo IOR a rispettare tali impegni furono fatti sia prima che dopo la dichiarazione dello stato d'insolvenza del Banco Ambrosiano.



Prima aveva tentato Rosone, con la mediazione di Alessandro Mennini, condirettore centrale del servizio esteri del Banco Ambrosiano, ma Marcinkus aveva rifiutato la richiesta, osservando che quelle lettere avevano un carattere del tutto fiduciario, prive di qualsiasi impegno formale, perché dopo il loro rilascio Calvi aveva sottoscritto una dichiarazione ampiamente liberatoria con la quale si riconosceva che nulla era dovuto dallo IOR per effetto della sottoscrizione di quelle lettere.



Dopo la dichiarazione d'insolvenza del Banco Ambrosiano ben più pressanti tentativi furono fatti dai commissari liquidatori, con la mediazione della Banca d'Italia e del Ministero del Tesoro e dopo lunghe trattative si pervenne ad un accordo tra il governo italiano ed il Vaticano (c.d. accordo di Ginevra) il 21 dicembre 1982: si costituì una commissione paritetica i cui lavori si conclusero il 25 maggio 1984.



Lo IOR, pur escludendo ogni sua responsabilità, diretta o indiretta, nel dissesto del Banco Ambrosiano e delle sue consociate estere, offriva un contributo di 250 milioni di dollari, rinunciando altresì ad ogni pretesa nei confronti della Banca del Gottardo.



Nel frattempo, anche le consociate estere, abbandonate dalla capogruppo, furono travolte dal dissesto: il Tribunale di Lussemburgo pose in gestione controllata il Banco Ambrosiano Holding; per il Banco Ambrosiano Andino e per l'Ambrosiano Group Banco Commercial scattò la clausola d'insolvenza e, quanto al Banco Ambrosiano Overseas Limited venne addirittura revocata l'autorizzazione al prosieguo di qualsiasi attività finanziaria.



Il procedimento, dopo le preliminari indagini da parte della Procura di Milano, veniva rimesso al giudice istruttore per la formale istruttoria.



A tutti coloro che avevano fatto parte del Consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano e del collegio sindacale venivano attribuite tre distinte ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (Capi 1-A - B - C per i componenti del consiglio di amministrazione) e (Capi 2-A - B - C per i componenti del collegio sindacale), in relazione ai depositi diretti, a quelli fiduciari e ai fidi concessi in Italia.



Quanto ai depositi diretti, cioè ai finanziamenti concessi direttamente dal Banco Ambrosiano alle consociate estere, l'accusa evidenziava che nel confronti del solo Banco Ambrosiano Andino i finanziamenti diretti, in breve tempo, erano passati da 15 a 250 milioni di dollari, tant'è che il credito del Banco Ambrosiano alla data del 17 giugno 1982 ammontava a 338 milioni di dollari.



E l'ultimo aumento del massimale, per altri 50 milioni di dollari, era stato deliberato un mese prima della dichiarazione dello stato d'insolvenza, e cioè il 19 maggio 1982.



Quanto al Banco Ambrosiano Overseas Limited già nel 1977 gli era stato concesso un massimale per depositi per 100 milioni di dollari, aumentato poi il 18 maggio 1982 di altri 7 milioni e mezzo di dollari.
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Dagli accertamenti espletati dal commissari liquidatori emergeva che il ricorso ai depositi diretti era diventato più frequente dopo l'arresto di Calvi, e cioè tra la metà del 1981 ed il 1982, essendosi registrata una flessione nella capacità di raccolta di capitali sul mercato internazionale, con la conseguenza che il patrimonio del Banco Ambrosiano era stato direttamente coinvolto per sostenere le consociate estere, le quali non disponevano di un'autonoma capacità di raccolta di capitali, né di un proprio patrimonio.



Inoltre, già nel rapporto Padalino, si era messo in evidenza che il Banco Ambrosiano presentava un'anomalia rispetto a tutto il sistema bancario, nel senso che prevaleva l'intermediazione secondaria, cioè i rapporti interbancari, rispetto a quella primaria, costituita dai rapporti con la clientela ordinaria, e l'incidenza della prima rispetto alla seconda era superiore al doppio dei valori normali: tra il 1979 ed il 1981 la raccolta interbancaria era cresciuta rispetto ai depositi della normale clientela passando dal 58 al 71%.



Ma ciò che più connotava negativamente tale situazione era rappresentato dal fatto che gli impieghi dei depositi diretti che il Banco Ambrosiano aveva fatto alle consociate estere erano per la maggior parte riconducibili a finanziamenti erogati a società del gruppo, e, quindi, maggiormente esposti al rischio della dispersione.



Nel ritenere fondata tale accusa, entrambi i giudici di merito osservavano, recependo le conclusioni alle quali era pervenuta questa Suprema Corte allorquando aveva respinto i ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la dichiarazione dello stato d'insolvenza del Banco Ambrosiano, che allorquando le consociate estere avevano impiegato il capitale della capogruppo, avevano dimostrato, per ciò solo, di non poter disporre di autonome risorse ed inoltre la loro interposizione non interrompeva il rapporto di causalità che avvinceva la condotta degli amministratori del Banco Ambrosiano che quei finanziamenti avevano deliberato, approvato o comunque avallato, rispetto alla distrazione di quelle somme, posto che la regia di ciascuna operazione, dall'inizio alla fine, era sempre rimasta nelle mani del Banco Ambrosiano, non certamente ignaro né dell'insolvenza delle banche sovvenute, né della definitiva destinazione che quei finanziamenti avrebbero avuto.



E che quel depositi diretti alle consociate estere si erano rivelati dannosi per il Banco Ambrosiano era, secondo l'impugnata sentenza, il risultato di una constatazione obbiettiva, in quanto del credito complessivo ceduto, dopo la dichiarazione d'insolvenza, il Nuovo Banco Ambrosiano riuscì a recuperare, e con molte difficoltà, soltanto il 15%.



Non meno rilevante, ai fini del dissesto del Banco Ambrosiano, veniva giudicato il ricorso ai depositi indiretti o fiduciari, deciso da Calvi ed eseguito con la compiacente accettazione di quanti avevano condiviso le sue iniziative.



Osservava in particolare il Tribunale di Milano e la Corte d'Appello, nell'impugnata sentenza, non perveniva a diversa conclusione, che ai depositi fiduciari aveva già fatto ricorso Michele Sindona nella gestione della Banca Privata Italiana, ma Calvi perfezionò quella strategia, garantendo, ed in modo più efficace, la copertura di ciascuna operazione, presentata formalmente come una normale operazione di finanziamento interbancario.



Dopo l'ispezione compiuta dalla Banca d'Italia, Calvi non solo non potè potenziare il sovvenzionamento diretto delle consociate estere, ma neppure può fare a meno di ridurlo: i depositi diretti erano già caduti sotto la preoccupata attenzione dell'organo di vigilanza e le continue richieste di acquisire informazioni rappresentavano una costante e progressiva preoccupazione. Inoltre, le nuove disposizioni valutarie avevano introdotto per quelle operazioni l'obbligo della preventiva autorizzazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi, obbligo la cui inosservanza era penalmente sanzionata.



Ed allora non restava che ricorrere all'intervento delle banche estere, le quali, una volta ricevuto l'accredito dal Banco Ambrosiano, lo dovevano trasferire ad una delle consociate estere, sui tanti conti che erano stati aperti a favore di società di comodo: ne conseguiva che le banche estere trattenevano un "fhunding", rappresentato dal rimborso delle spese di commissione e dalla differenza tra il tasso attivo e quello passivo, e quindi percepivano un utile, e le consociate estere del Banco Ambrosiano ottenevano i fondi necessari per i finanziamenti da erogare, sicché l'utilizzo del rapporto fiduciario divenne lo strumento di copertura della reale portata dell'operazione.



E mentre Sindona, nell'effettuare i depositi fiduciari aveva dato rilievo alla necessità di ottenere formali impegni, tali da scongiurare di inadempienze, Calvi, invece, affidava tutto al solo rapporto fiduciario che precede e condiziona ciascuna operazione di finanziamento, tant'è che in molti casi neppure si fece ricorso alla garanzia fideiussoria da parte del Banco Ambrosiano Holding: la banca depositante, cioè il Banco Ambrosiano, restava il dominus dell'operazione ed assumeva su di sè ogni rischio, sicché si è parlato di depositi "back to back", cioè di depositi nel quali l'obbligo del successivo trasferimento al reale destinatario era la condizione essenziale ed irrinunciabile che, da sola, giustificava il finanziamento alla banca estera, la quale, quindi, riceveva perché doveva dare.



Un ulteriore argomento, sintomatico di una raffinata strategia, era rappresentato dal fatto che frequentemente la somma depositata presso la banca estera non veniva da questa trasferita immediatamente al reale destinatario, ma dopo essere rimasta nella sua disponibilità per un certo periodo veniva poi frazionata e accreditata su conti diversi, sicché la copertura dell'operazione era maggiormente garantita attraverso il dissolvimento del rapporto di identità quantitativo tra il ricevuto ed il distribuito.



Rilevavano i giudici di merito che tutti i depositi fiduciari furono erogazioni senza ritorno: si fece ad essi ricorso per corrompere compiacenti revisori dei conti nei luoghi di insediamento delle consociate estere, o per finanziare determinati regimi politici, nel Perù e nel Nicaragua, ovvero per distribuire danaro, secondo le volontà di Calvi nell'ambito di un vasto scenario di rapporti intersoggettivi che, proprio tra il 1981 ed il 1982 si era manifestato con progressiva accentuazione anche per effetto dell'appartenenza dei beneficiari alla loggia massonica denominata P2.



Molte furono le banche che avevano accettato di offrire la loro collaborazione a Calvi per far pervenire alle consociate estere del Banco Ambrosiano, e soprattutto al Banco Andino - che fu il principale beneficiario dei depositi fiduciari - i relativi finanziamenti, ma quelle alle quali si era fatto più frequente ricorso erano: il Banco de la Nation di Lima, l'Artok Bank di Nassau, l'Arab Bank pur essa di Nassau, il Banco Cafetero di Panama, l'Inter Alpha Asia di Hong-Kong ed il Banco de la Provincia di Buenos Ajres; e circa la metà di tutti i depositi fiduciari erano stati fatti utilizzando il Banco de la Nation a Lima e da questa Banca erano stati tutti trasferiti al Banco Ambrosiano Andino.



Utilizzando gli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza, i giudici di merito pervenivano alla conclusione che l'esposizione del Banco Ambrosiano per questi depositi fiduciari superava i 250 miliardi, una somma di poco inferiore a quella impiegata per i depositi diretti.



Decisivo rilievo veniva altresì attribuito alle dichiarazioni rese dal dr. Desario Vincenzo, direttore dell'istituto di vigilanza presso la Banca d'Italia, nominato commissario straordinario del Banco Ambrosiano; questi, nel pur breve periodo in cui aveva espletato quelle funzioni, aveva constatato e riferito che il servizio esteri del Banco Ambrosiano, diretto da Costa, Botta e Leoni - imputati tutti che hanno già definito il procedimento a loro carico nelle forme previste dall'art. 599 c.p.p. nuovo - operava in assoluta autonomia, e del suo operato rispondeva soltanto a Calvi e che gli accordi riservati con le banche estere concernenti i depositi fiduciari risultavano da appunti manoscritti su minuscoli fogli di carta inseriti nei fascicoli intestati alle banche depositarie.



Le stesse circostanze venivano poi confermate dai commissari liquidatori, i quali inoltre ebbero modo di accertare in relazione ad un deposito di 7 milioni e mezzo meno di dollari fatto a favore del Banco Cafetero di Panama nel maggio 1981 e rinnovato sino al 29 novembre 1982, e trasferito sul Banco Ambrosiano Andino, al funzionario del Banco Ambrosiano che aveva materialmente trasmesso il telex al Banco Cafetero allorquando aveva chiesto spiegazioni sulla destinazione da dare a quella somma, era stato impartito l'ordine di distruggere quella banda del telex dalla quale risultava il contenuto della risposta.



E tale episodio, ricostruito nel corso della formale istruttoria, evidenziava, secondo i giudici di merito, con quanta cura veniva tutelata la riservatezza di queste operazioni.



Ciononostante, sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Milano ritenevano di poter affermare la responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano e di Mario Davoli, sindaco effettivo presso la stessa banca, perché quelle operazioni, pur se circondate da tanta riservatezza, proprio in quanto inscindibili dal rapporto fiduciario che ne giustificava la stessa esistenza, presentavano aspetti particolari che, se fossero stati vagliati da chi a tale onere era preposto avrebbero dissolto ogni possibile diaframma protettivo: in ciascuna pratica vi erano appunti manoscritti e relazioni dell'ufficio esteri che palesavano il rapporto fiduciario sottostante a ciascun deposito interbancario, e soprattutto non trascurabile era il fatto che tutte quelle operazioni di finanziamento erano per importi rilevanti e destinati ai paesi a basso sviluppo economico e quindi apparivano sproporzionati, e perciò anomali rispetto ai corretti criteri con i quali va esercitato il credito da parte di qualsiasi impresa bancaria. Inoltre sia in relazione al rischio che il Banco Ambrosiano si era già assunto con i suoi finanziamenti diretti alle consociate che con riguardo all'incidenza sproporzionata dell'intermediazione secondaria, erano proprio tutte le operazioni con l'estero quelle che andavano tenute sotto un più attento controllo, in un periodo come quello che va dal 1980 al 1982 durante il quale molti erano stati i segnali dai quali si coglieva che certamente non irreprensibile era stata la gestione di quella banca, specie per quanto concerneva proprio il comparto estero.



Quanto poi alle distrazioni conseguenti ai finanziamenti concessi dal Banco Ambrosiano in Italia, la sentenza impugnata dopo aver ricordato che il regolamento interno del Banco Ambrosiano approvato nel 1974 riservava al consiglio di amministrazione l'autorizzazione all'erogazione di finanziamenti per importi superiori a quattro miliardi di lire e poi, nel 1976, a dodici miliardi, osservava che numerosi erano stati i fidi concessi senza che ne ricorressero le condizioni: le garanzie erano perlopiù assolutamente inidonee, o soltanto apparenti; spesso il denaro era stato utilizzato per fini diversi rispetto a quelli dichiarati; ed in numerosi casi i beneficiari erano persone legate a Calvi da particolari rapporti, ed iscritti anch'essi alla P2.



Alla data della dichiarazione dello stato di insolvenza del Banco Ambrosiano i fidi concessi in Italia superavano i 291 miliardi di lire ed il credito pur svalutato una volta ceduto al Nuovo Banco Ambrosiano fu solo in parte realizzato. Uno dei più rilevanti finanziamenti, importante secondo i giudici di merito anche per le sintomaticità della sua abnormità era quello a favore della società Voxon di Umberto Ortolani, affiliato anche lui alla P2.



La società Voxon che sin dal 1976 aveva una pesante esposizione nel confronti dei Banco Ambrosiano (uno "scoperto" di 20 miliardi sul c/c e di un altro miliardo per lo sconto di portafoglio commerciale), in brevissimo tempo ottenne l'autorizzazione ad un ulteriore sconfinamento di 500 milioni; inoltre il Banco Ambrosiano concedeva una fideiussione di quattro miliardi all'Interbanca in relazione ad un mutuo concesso da quest'ultima alla Voxon.



E nel rapporto Padalino oltre ad evidenziarsi come fosse eccessiva quell'esposizione debitoria in relazione alla consistenza economica della società che fruiva di quei generosi finanziamenti, si faceva altresì rilevare che il Banco Ambrosiano aveva accettato in pegno, dalla Voxon merce che non era stata neppure sottoposta a perizia, per verificarne il valore dichiarato dalla società offerente.



Ciononostante in epoca successiva venivano approvati dal consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano e con il parere favorevole dei sindaci, altri fidi a favore della stessa società per altri 30 miliardi.



La Voxon, rimasta insolvente, nel 1980 veniva sottoposta ad amministrazione controllata e dalla motivazione del provvedimento che aveva accertato l'insolvenza della stessa società emergeva che vi era stata un'enorme sproporzione tra la consistenza patrimoniale della società ed i finanziamenti ottenuti.



Un altro abnorme finanziamento veniva individuato dal giudici di merito in quello concesso a Giuseppe Battista, anche lui affiliato alla P2: il Banco Ambrosiano gli aveva concesso una linea di credito nel 1976 sino a 250 milioni, portata poi, alla scadenza, ed una volta rinnovata, a 300 milioni nel 1978 e, nel 1980, a tre miliardi e 750 milioni. Ed a fronte di tali finanziamenti al Banco Ambrosiano erano state date in pegno le azioni della società assicurativa "Il Globo", azioni già pignorate a favore della società Rizzoli, con la conseguenza che una volta intervenuta la dichiarazione dello stato d'insolvenza del Banco Ambrosiano, il credito, rimasto insoluto, superava, tra somma capitale e interessi maturati, i sei miliardi di lire.



Analoghe operazioni erano avvenute con la società "Fideico" di Giuseppe Ciarrapico, in relazione ad un finanziamento concesso per l'acquisto dell'Ente Fiuggi, nonché con le società denominate "Prato Verde" ed "Etruria 71", riconducibili a Flavio Carboni ed utilizzate per soddisfare esigenze personali dello stesso Carboni, nonché di Roberto Calvi e di coloro che, come Maurizio Mazzotta e Francesco Pazienza, alla realizzazione di tali vicende avevano in vario modo contribuito.



In relazione a tali vicende, sia il Tribunale che la Corte di Appello di Milano, riterranno di poter affermare anche la responsabilità dei beneficiari di tali finanziamenti, quali Ciarrapico, Mazzotta, Carboni e Pazienza, nonché degli amministratori delle società del gruppo Carboni, Emilio Pellicani e Gennaro Cassella.



Quanto al delitto di cui all'art. 216, primo e secondo comma, e all'art. 219 ultimo comma, della legge fallimentare, contestato al capo 34 della rubrica sia a Ciarrapico che a Mazzotta, la sentenza impugnata ricordava che il tentativo fatto da Ciarrapico di acquistare l'Ente Fiuggi, direttamente, attraverso la Fideico, dopo un aumento di capitale, era fallito e che la prima richiesta fatta al Banco Ambrosiano per utilizzare uno scoperto di conto corrente non aveva avuto successo, ricostruiva analiticamente tutta l'operazione, dando rilevanza al fatto che l'imputato aveva fatto acquistare dall'Ente Fiuggi le azioni della partecipata alla società Fideico cioè quelle della "Freddindustria" ed aveva offerto tali azioni in garanzia al Banco Ambrosiano.



Quindi, il 30 dicembre 1981, venne approvato il fido, da utilizzare attraverso uno scoperto di conto corrente per un importo di 4 miliardi e 160 milioni, con scadenza al 30 aprile 1982.



Senonché prima della scadenza, e cioè il giorno 11 marzo 1982, la linea di credito venne portata a 39 miliardi e 160 milioni in quanto venne autorizzato, dopo l'intervento di Mazzotta, un ulteriore scoperto di 35 miliardi ed alle seguenti condizioni: lo scoperto di 4 miliardi e 160 milioni doveva essere appianato entro l'originaria scadenza, e cioè entro il 30 aprile 1982; la maggior somma di 356 miliardi doveva essere divisa in due parti e la prima doveva essere rimborsata entro la stessa data, e cioè entro il 30 aprile 1982, mentre la seconda entro il 30 settembre 1992.



Senonché a fine marzo il conto Fideico presentava un saldo passivo di oltre 6 miliardi e ne derivò che il 30 aprile 1982 non venne effettuato alcun rimborso, né in relazione al primo affidamento né per quanto riguardava la prima parte del secondo. Bisognerà attendere il 24 giugno 1982 perché la Fideico faccia pervenire al Banco Ambrosiano 4 miliardi e 411 milioni, a titolo di rimborso per il primo affidamento,



Comunque, all'atto della liquidazione coatta amministrativa del Banco Ambrosiano, la Fideico era ancora debitrice di 31 miliardi e 168 milioni, e sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Milano hanno determinato in tale somma l'oggetto della distrazione attribuita a Ciarrapico e Mazzotta.



I commissari liquidatori cederanno il credito verso la Fideico al Nuovo Banco Ambrosiano, svalutandolo del 30%, perché considerato "in sofferenza"".



Ed infatti il Nuovo Banco Ambrosiano, dopo vari solleciti, il 17 settembre 1982 riduceva il fido a 20 miliardi, ed il 2 novembre successivo lo revocava.



Seguirono lunghe e laboriose trattative che si conclusero con la concessione di una proroga di cinque anni per il rientro dell'affidamento e con l'abbassamento del tasso degli interessi.
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Rilevavano i giudici di merito nelle loro conformi decisioni che tutta l'operazione era stata abnorme, perché era stata concessa una linea di credito ad una società che non aveva l'intrinseca capacità economica di poter godere di una così generosa fiducia: non vi era stata un'esauriente istruttoria della pratica; erano state offerte in garanzia le azioni dell'Ente Fiuggi, ed inoltre era stata rilasciata una fideiussione da parte dello stesso ente, dopo però che la linea di credito era stata concessa, e nonostante il parere contrario dell'Ufficio legale del Banco Ambrosiano che aveva evidenziato la violazione dell'art. 2358 c.c., posto che tutto l'onere dell'operazione veniva trasferito sull'Ente Fiuggi, e cioè sulla società che doveva essere acquistata dalla Fideico.



Essi concludevano, quindi, che quel finanziamento era stato concesso per favorire Ciarrapico, su sollecitazione di Mazzotta: Ciarrapico era stato particolarmente vicino a Calvi quando questi era stato arrestato su ordine di cattura della Procura di Milano per le infrazioni valutarie; lo stesso imputato aveva ammesso di essere a conoscenza di molte vicende che riguardavano il Banco Ambrosiano, allorquando era stato sentito dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla P2, sicché anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, si riteneva ampiamente provata la sua colpevolezza.



Analoga conclusione veniva tratta in relazione alla posizione del Mazzotta, posto che l'imputato si era reso promotore di quell'operazione, nella consapevolezza dello stato di dissesto della banca dalla quale veniva distratta una così rilevante somma.



Quanto poi a Carboni Flavio, Cassella Gennaro e Pellicani Emilio, l'accusa contestata nei loro confronti ai capi 28, 29, 30, 31 e 32 concerneva entrambe le ipotesi previste dall'art. 216 comma 1, n. 1 e n. 2, della legge fallimentare, per avere in concorso tra loro e con Roberto Calvi, ottenuto due finanziamenti dal Banco Ambrosiano, il primo di 6 miliardi a favore della S.P.A. "Prato Verde", ed il secondo, di un miliardo e 700 milioni a favore della S.p.A. "Etruria 71", denaro che veniva invece destinato ad altri scopi, diversi da quelli dichiarati e che nessuna relazione avevano con le necessità aziendali delle due società, nonché per avere esposto nelle comunicazioni sociali e nel bilanci fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società Prato Verde, dichiarata fallita il 10 maggio 1984, ed infine per aver tenuto la contabilità della stessa società in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.



Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, Pellicani Emilio era l'amministratore unico della società Etruria 71 e procuratore generale della Prato Verde, mentre Cassella Gennaro risultava essere l'amministratore di altre società che avevano offerto apparenti garanzie per il conseguimento di quei finanziamenti, ottenuti attraverso l'interposizione di quelle due società.



Al solo Carboni, altresì, era stata contestata un'autonoma ipotesi di bancarotta per distrazione (capo 27), in relazione all'accreditamento di 19 milioni di dollari che Calvi aveva disposto sul conti dell'imputato e ad opera di due consociate estere del Banco Ambrosiano, il Banco Ambrosiano Overseas Limited e l'Ambrosiano Group Banco Commercial, dal febbraio al giugno 1982.



In relazione alla ricostruzione di tutte queste vicende, i giudici di merito davano particolare rilevanza ad un memoriale fatto pervenire da Pellicani e nel quale si riconosceva come i finanziamenti concessi alle due società - la Prato Verde e l'Etruria 71 - fossero finiti nella disponibilità personale di Carboni e dello stesso Calvi.



Pellicani poi, instaurato un rapporto di collaborazione con gli inquirenti, aveva loro indicato il luogo in cui era stata nascosta quella parte della contabilità che riguardava, in particolare alcune operazioni distrattive, e cioè un locale di pertinenza dello studio notarile del dr. Lollio, a Roma, dove effettivamente poi quella contabilità fu rinvenuta.



Carboni, una volta estradato dalla Svizzera con il suo consenso, spiegava nel corso dell'istruttoria che si era trovato in un momento di gravi difficoltà finanziaria sia per alcune rilevanti spese di carattere voluttuario che per alcune iniziative edilizie che aveva voluto intraprendere ad Olbia ed a Castiglioncello: ad Olbia la società Prato Verde stava costruendo edifici residenziali, mentre a Castiglioncello l'Etruria 71 aveva acquistato dei terreni nella prospettiva di costruire degli immobili. E dal suo abituale finanziatore, Fausto Annibaldi, nel corso di un breve soggiorno in Sardegna, aveva appreso che sarebbe stato possibile ottenere un finanziamento dal Banco Ambrosiano attraverso la Prato Verde; la circostanza gli era stata confermata dallo stesso Pazienza, il quale gli aveva anche riferito che Calvi in quel periodo, e cioè nell'estate 1981, aveva bisogno di disporre di una rilevante somma di denaro in Italia, perché doveva affrontare alcune rilevanti spese, riferibili, in gran parte, alle vicende giudiziarie nelle quali era stato coinvolto, perché Calvi avrebbe garantito la restituzione del denaro che sarebbe stato elargito dalla banca che dirigeva.



Dubitando che tutto ciò non fosse vero, si era affrettato a chiedere conferma a Calvi, e ricevuta una risposta rassicurante, si era predisposta nel giro di pochi giorni tutta la documentazione necessaria: Cassella aveva firmato la richiesta nella veste di amministratore della Prato Verde e prima ancora che venissero offerte le garanzie, il finanziamento era stato concesso: l'iscrizione ipotecaria sugli immobili ad Olbia era stata offerta il 4 dicembre 1981, quando si era dovuto ricorrere ad un aumento dello scoperto di conto di cui fruiva la Società presso il Banco Ambrosiano sino a 4 miliardi e mezzo, e quando già il conto della Prato Verde presentava un saldo a debito di oltre un miliardo e mezzo.



Calvi autorizzò personalmente tutta l'operazione contro il parere del comitato di direzione che aveva giudicato rischioso il prestito, perché concesso ad una società i cui cantieri risultavano smantellati sin dal maggio 1981.



La Prato Verde verrà poi dichiarata fallita nel 1984, con un passivo di oltre venti miliardi e dei sei miliardi concessile dal Banco Ambrosiano solo 136 milioni finirono realmente nelle casse della società.



Altrettanto avvenne in relazione al finanziamento concesso all società Etruria 71: secondo le stesse ammissioni di Carboni, 800 milioni furono consegnati a Calvi e 700 milioni furono trattenuti da lui per le sue personali esigenze. La richiesta del finanziamento era stata predisposta e firmata da Emilio Pellicani e fu accolta dalla banca due giorni dopo la sua presentazione.



Secondo i giudici di merito, sussistevano quindi sufficienti motivi per affermare la responsabilità di tutti e tre gli imputati: Carboni era stato il beneficiario diretto delle compiute distrazioni, e sia Pellicani che Cassella avevano offerto il loro determinante contributo per la realizzazione di quel fraudolento programma e per l'occultamento dell'effettiva destinazione delle somme riscosse.



Quanto a Francesco Pazienza, rimasto latitante sino al 4 marzo 1985, allorquando verrà tratto in arresto negli Stati Uniti per essere poi estradato in Italia per rispondere dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione sia in danno del Banco Ambrosiano che della società "Prato Verde", in relazione al finanziamento di 6 miliardi concesso, con la sua mediazione, a quest'ultima società, non solo entrambe le sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto l'imputato colpevole di entrambi tali reati, ma analoga pronuncia è stata assunta in relazione ad altre due analoghe imputazioni, contestate al capi 23 e 24 della rubrica, concernenti le distrazioni di 5 milioni di dollari versati alla società "Andros" di Panama e di altri 8 milioni e 800 mila dollari accreditati sul conto "Realfin".



Rilevava la sentenza impugnata che vero era che l'estradizione era stata concessa soltanto per i reati contestati al capi 28 e 29 della rubrica e riguardanti entrambi il finanziamento concesso dal Banco Ambrosiano alla società "Prato Verde", ma ciò non precludeva l'esercizio dell'azione penale per le altre due ipotesi di bancarotta, in quanto il principio di specialità dell'estradizione ha un tale effetto paralizzante solo quando la presenza fisica dell'imputato nel territorio dello Stato sia considerata come condizione di punibilità e che, comunque, l'imputato, interrogato il 4 luglio 1986, aveva espressamente rinunciato ad avvalersi del principio di specialità dell'estradizione.



Nel merito, poi, la sentenza impugnata, nel recepire le conclusioni del primo giudice, riteneva, in linea di massima attendibili le rivelazioni di Pazienza sul ruolo da lui avuto per l'operazione "Prato Verde", per la predisposizione di un piano per l'espatrio di Calvi nella repubblica panamense, e per l'acquisizione di rilevanti profitti personali.



Quanto all'operazione "Realfin" (capo 24 della rubrica), la sentenza impugnata osservava che trattavasi di un vero e proprio deposito fiduciario: il Banco Ambrosiano aveva fatto un accredito di 5 milioni di dollari ad una finanziaria, la società "Conseil" e questa, attraverso l'Ambrosiano Group Banco Commercial aveva accreditato la somma sul conto della società "Realfin", di pertinenza di Francesco Pazienza: del resto, lo stesso imputato, lungi dal contestare tali modalità esecutive, espressamente riconoscerà che tutta l'operazione era stata preordinata da Calvi e che gran parte di quella somma era stata poi trasferita nella personale disponibilità dello stesso Calvi.



Quanto poi al finanziamento "Andros", di cui al capo 23 della rubrica, non dissimile era stata la difesa prospettata dall'imputato: aveva affermato che gran parte di quella somma era servita per ottenere dal Dipartimento per l'Immigrazione di Panama, nell'autunno del 1981, la certificazione attestante che Calvi, per cinque anni, e cioè dal 1978 in poi, aveva dimorato in quel Paese e per le ulteriori spese che aveva dovuto affrontare durante il suo soggiorno a Panama ed a Costarica.



Pertanto, in entrambe le ipotesi, venivano ritenuti sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato contestato.



Ad analoghe conclusioni la sentenza impugnata perveniva quanto alle altre imputazioni contestate a Mazzotta , in concorso con Pazienza (capi 23 e 24 della rubrica), posto che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, i conti "Realfin" e "Andros" erano nella materiale disponibilità dei due imputati, e, quanto all'accredito, presso una banca di Ginevra, attraverso il Banco Ambrosiano Holding, di altri 3 milioni di dollari (capo 25), lo stesso imputato aveva ammesso che si trattava di un compenso personale elargitogli da Calvi, per l'opera di consulenza da lui offerta al banchiere, in relazione alla cessione del pacchetto azionario della Rizzoli, operazione questa ritenuta dal giudici di merito dannosa per il Banco Ambrosiano, predisposta ed attuata nell'ambito di un disegno che privilegiava agli aspetti economici e finanziari quelli di carattere politico, riconducibili direttamente al programma perseguito dalla P2.
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Altri beneficiari dei finanziamenti concessi al Banco Ambrosiano, attraverso le consociate estere, e mercè il personale intervento di Roberto Calvi, venivano ritenuti da entrambi i giudici di merito, e con conformi valutazioni, sia Umberto Ortolani che Licio Gelli: le loro posizioni sono state ritenute strettamente connesse, posto che entrambi sono stati ritenuti concorrenti nell'esecuzione dell'operazione distrattiva più rilevante accertata nel corso delle complesse indagini, e cioè quella dalla quale era scaturito un danno per il Banco Ambrosiano di oltre 182 miliardi di lire: trattasi dei reati contestati al capi 10 e 12 della rubrica, concernenti i due finanziamenti pervenuti alla società "Bellatrix", patrocinata dallo IOR e costituita a Panama nel 1979 su istruzioni e per conto del Banco Ambrosiano Overseas Limited.



La prima operazione, concernente l'accredito di 46 milioni e 537.683 dollari fu subito trasferito dalla società Bellatrix sul conto della società "Telada Corporation", presso la Rothschild Bank di Zurigo e poi, ripartito in quattro parti, fu distribuito sui conti "Recioto", "Betros", "Antonino 13" e "Crizia 3", tutti conti che erano nella disponibilità di Gelli ed Ortolani.



Il conto "Recioto", intestato ad un'omonima società costituita nel 1980 e posta in liquidazione nel 1982, era stato aperto da Ortolani e da Bruno Tassan Din, la cui posizione, separata dal presente procedimento, è stata definita nelle forme di cui all'art. 599 c.p.p.



Il conto "Crizia 3" era stato aperto dalla nuora di Ortolani, Mercedes Trujllo.



Il secondo finanziamento, avvenuto nell'aprile 1981, a distanza di due mesi dal primo, per il maggior importo di 95 milioni di dollari fu dalla società Bellatrix trasferito sul conto della società "Zirka", costituita a Monrovia nel 1981 ed il cui principale azionista era tale Marco Odermatt, dominus della Rothschild Bank e fiduciario di Umberto Ortolani.



La provvista per questo finanziamento, secondo la ricostruzione del primo giudice, recepita dall'impugnata sentenza, era stata fornita al Banco Ambrosiano Andino, dallo stesso Banco Ambrosiano, dal Credito Varesino e dalla Banca Cattolica del Veneto e quando il denaro passa dalla "Bellatrix" alla "Zirka" viene diviso in tre parti ed accreditato su tre conti, presso l'Unione Banche Svizzere di Ginevra (conti Crizia, Mazut 6 e n. 809001), tutti appartenenti ad Ortolani. Sette milioni di dollari il 4 maggio 1981 venivano trasferiti dal conto "Mazut 6" al conto personale di Licio Gelli presso la stessa banca; ed altrettanto accadde il 16 maggio 1981 per l'ulteriore somma di un milione e 500.000 dollari.



In relazione ai motivi che avevano indotto il Banco Ambrosiano ad effettuare quei due finanziamenti, entrambi i giudici di merito li individuavano nelle complesse vicende dell'azionariato "Rizzoli": peraltro non lo contestavano gli imputati e risultava da un telex trasmesso il 6 febbraio 1981 dell'Ambrosiano Services di Lussemburgo al Banco Ambrosiano Andino nel quale si affermava esplicitamente che quel primo accredito alla società Bellatrix riguardava l'acquisto di 189 mila azioni Rizzoli circolanti all'estero ed appartenenti alle sorelle di Angelo Rizzoli.



Si dava altresì rilievo ad una singolare coincidenza, e cioè al fatto che l'operazione Bellatrix si concluse contemporaneamente all'acquisto, in Italia, da parte della "Centrale" - la finanziaria del Banco Ambrosiano - del 40% del pacchetto azionario della Rizzoli. Infine, una prova decisiva veniva definita la documentazione rinvenuta nella villa di Licio Gelli, in seguito alla perquisizione eseguita dalla Guardia di Finanza il 17 marzo 1981 a Castiglion Fibocchi: Gelli, infatti, conservava alcuni progetti per la ricapitalizzazione della Rizzoli e ciascuno prevedeva un premio per coloro che vi avessero partecipato.



Il più rilevante tra questi progetti era quello risalente al 18 settembre 1980, denominato "Pattone" e sottoscritto da Tassan Din, Gelli ed Ortolani: in esso si prendeva atto della situazione dell'azionariato e si prevedeva di conservare ad Angelo Rizzoli il 40% delle azioni per almeno 10 anni, mentre l'altro 60% doveva subire una più articolata distribuzione, in modo da far sì che il 10,2% del pacchetto, in possesso di Tassan Din, fungesse da ago della bilancia nella gestione della Rizzoli e nel conseguente controllo del "Corriere della Sera".



Nel "Pattone" si dichiarava altresì che un premio per questa operazione andava riconosciuto "a noi", cioè ai sottoscrittori del documento, e doveva essere di 180 milioni di dollari, così ripartiti: "35 × 3 = 105 più 75 a C:": da tale annotazione i giudici di merito traevano la conclusione che a Calvi dovevano essere attribuiti 75 milioni di dollari e che gli altri artefici dell'operazione che avevano attuato la sostituzione sostanziale della proprietà della Rizzoli, finita praticamente nella disponibilità della P2, e cioè di Gelli, Ortolani e Tassan Din, si sarebbero ripartiti, in parti uguali, gli altri 105 milioni di dollari.



Osservava la Corte di Appello di Milano che nell'aprile 1981, quando già nel consiglio di amministrazione della Rizzoli era entrato a far parte l'avv. Giuseppe Prisco, in sostituzione di Tassan Din, Angelo Rizzoli aveva ceduto 1.200.000 azioni alla "Centrale", ma nello stesso giorno ne aveva acquistato il doppio attraverso una fiduciaria con un prestito ottenuto dallo lor.



Inoltre, numerosi finanziamenti erano stati fatti al gruppo Rizzoli direttamente dal Banco Ambrosiano, per acquisire il controllo dell'editoriale del "Corriere della Sera": già nel 1974 la società Rizzoli aveva versato 50 miliardi per acquistare i pacchetti azionari delle società che detenevano la proprietà del giornale, utilizzando a tal fine finanziamenti del Banco Ambrosiano.



E dal 1974 in poi ci fu un progressivo impegno finanziario della stessa banca, tanto che nel 1980 la linea di credito raggiunse gli ottanta miliardi, nonostante il parere negativo dell'Ufficio Fidi.



Analoghi e massicci impegni erano stati assunti dall'Ambrosiano Group Banco Commercial e dal Banco Ambrosiano Overseas Limited.



Del resto, interrogato Angelo Rizzoli il 6 agosto 1982, dichiarava che tutto ciò era stato reso possibile per l'intervento di Ortolani, il quale, una volta perfezionata ciascuna operazione di finanziamento, pretendeva ed otteneva rilevanti "tangenti"'e che tutte le decisioni sulla ristrutturazione della società erano state assunte da Ortolani e Calvi, e che Gelli era stato il "braccio destro" di Ortolani in tutta quella vicenda.



Sulla base delle dichiarazioni rese da Tassan Din e da Angelo Rizzoli i giudici di merito pervenivano alla conclusione che l'acquisto del "Correre della Sera" si era rivelato un'operazione "disastrosa" per la Rizzoli ed il prestito ottenuto dalla Montedison per tale acquisto era stato rilevato dal Banco Ambrosiano Holding, previa consegna di un terzo delle azioni del Corriere.



Infine, con l'aumento di capitale della Rizzoli, operazione pur essa finanziata dal Banco Ambrosiano, Calvi aveva preteso ed ottenuto che due componenti del consiglio di amministrazione da lui designati - l'avv. Giuseppe Prisco e Gianfranco Zampogna - avessero un diritto di veto su qualsiasi deliberazione, tant'è che per esaudire la sua richiesta si dovette modificare lo statuto della società.



Pertanto, secondo le concordi conclusioni alle quali sono pervenuti sia il Tribunale che la Corte di Appello di Milano, Calvi, Ortolani e Gelli avevano, di comune accordo, deciso di effettuare quel finanziamenti non già nell'interesse economico finanziario del Banco Ambrosiano, ma soltanto nella prospettiva di un piano strategico polifunzionale: da un lato si ottenevano "tangenti" sul denaro che affluiva alla Rizzoli, accollando a questa società l'onere di operazioni economicamente dannose, ma se ne traeva l'occasione per favorire affiliati alla P2: non era una coincidenza fortuita se Maurizio Costanzo, iscrittosi alla P2, dopo solo sette giorni assumeva - secondo la ricostruzione dei giudici di merito - la carica di direttore della "Domenica del Corriere" e se un'analoga carica assumeva il giornalista Di Bella, pure lui iscritto alla stessa loggia massonica, presso il "Corriere della Sera".



A sua volta, Ortolani aveva assunto la vice presidenza della "Rizzoli Internazionale" che aveva sede a Ginevra e Tassan Din diventava il vero protagonista della gestione dell'intero gruppo, una volta confinato Angelo Rizzoli nel ruolo marginale di rappresentante "formale" dell'azienda.



Sia Gelli che Ortolani, quindi, venivano ritenuti colpevoli di entrambe le ipotesi previste dagli artt. 216, comma 1, n. 1, e 223 comma 2, n. 2, della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), trattandosi di un'operazione dolosa che, attesi sia l'enorme rilevanza della somma impiegata, che il momento in cui ciò avveniva, non si esauriva in una mera condotta distrattiva, ma assurgeva alla rilevanza penale di un'attività illecita che aveva contribuito, in maniera determinante, alla causazione dell'insolvenza del Banco Ambrosiano.



Gelli veniva tratto in arresto il 13 settembre 1982, presso l'Unione Banche Svizzere di Ginevra, mentre tentava di liberare le ingenti somme che presso quella banca la polizia elvetica aveva sequestrato in seguito alla denuncia che nell'agosto dello stesso anno, dopo la dichiarazione di insolvenza del Banco Ambrosiano, il Banco Ambrosiano Overseas Limited aveva presentato in relazione alla dissipazione delle sue attività.



Presso l'Unione Banche Svizzere Gelli disponeva di un conto intestato a Luciano Gori ed aperto utilizzando un falso passaporto. Presso poi la "società Banche Svizzere" aveva altri due conti, sui quali vi erano fondi per oltre 55 milioni di dollari e presso l'Unione Banche Svizzere disponeva di una cassetta di sicurezza contenete 250 chilogrammi in lingotti d'oro, disponibilità queste che venivano tutte sequestrate.



Una volta tratto in arresto e perquisito, verrà trovato in possesso di appunti manoscritti, nel quali, anche in base alle sue esplicite ammissioni, veniva rappresentata la partecipazione azionaria nella società "Rizzoli" di tutti e quattro, e cioè di Calvi, Tassan Din, Ortolani e dello stesso Gelli.



Interrogato l'imputato dall'autorità elvetica sulla provenienza di quel denaro e dei lingotti d'oro, dirà che si trattava di disponibilità finanziarie che gestiva per conto di altre persone e delle quali si rifiutava di fornire indicazioni.



Quanto poi al versamento di sette milioni di dollari e del successivo accredito di un milione e mezzo di dollari effettuati da Ortolani nel maggio 1981 sul suoi conti personali, Gelli dichiarava trattarsi di compensi per l'opera di mediazione da lui svolta in alcune operazioni.



Il Tribunale di Lugano, ritenendo inattendibili tali giustificazioni, disponeva la confisca del denaro e di tutte le altre attività sequestrate: nel corso del procedimento si era accertato, sulla base della documentazione bancaria sequestrata in Svizzera, che numerosi accrediti erano pervenuti a Gelli dal Banco Ambrosiano Overseas Limited, per un importo complessivo di oltre 57 milioni di dollari; presso poi la "Bafisud" di Montevideo, la banca appartenente ad Ortolani disponeva di altri 14 milioni di dollari, trasferiti poi sul conto aperto dallo stesso Gelli presso l'Unione Banche Svizzere.



Inoltre, secondo la ricostruzione effettuata dalla Guardia di Finanza e condivisa dai giudici di merito, Gelli, dal 1979 al 1982 aveva fruito di accrediti riferibili al Banco Ambrosiano per oltre 77 milioni di dollari e di questi oltre 32 erano stati effettuati nel 1981.



Veniva altresì rilevata una coincidenza temporale tra gli accrediti fatti ad Ortolani e quelli diretti a Gelli, circostanza che non era passata inosservata ai funzionari dell'Unione Banche Svizzere, ed, infine si era accertato che presso la stessa banca anche Calvi disponeva di un suo conto personale che aveva lo stesso numero del conto di cui disponeva Gelli: quello di Gelli veniva individuato con il numero 593.607 e quello di Calvi con il numero 593.608, circostanza che indicava come entrambi quei conti fossero stati aperti contemporaneamente.



Il 17 settembre 1982 la Procura di Milano emetteva un ordine di cattura contro Gelli, confermato poi dal Tribunale del riesame.



Altro mandato di cattura, concernente la sola distrazione che era stata perpetrata, secondo l'accusa, attraverso l'operazione "Bellatrix" veniva emesso dal G.I. il 1° giugno 1983, ed anch'esso veniva confermato in sede di riesame.



I ricorsi per Cassazione proposti dall'imputato avverso le due ordinanze del Tribunale di Milano venivano respinti da questa Corte il 7 aprile 1983 ed il 14 aprile 1987.



Successivamente all'evasione di Gelli dal carcere di Champ Dallon, la Corte elvetica il 19 agosto 1983 respingeva l'opposizione che l'imputato aveva presentato avverso la richiesta di estradizione inoltrata dal governo italiano; quindi, dopo quattro anni di latitanza, l'imputato nel settembre 1987 si costituiva in Svizzera ed, estradato in Italia nel dicembre 1987, veniva giudicato colpevole di tutte e tre i reati a lui ascritti, e cioè sia della bancarotta per distrazione conseguente alle due operazioni nelle quali era stata utilizzata la società "Bellatrix" (capi 10 e 12), che dell'analoga imputazione (capo 16) conseguente al concorso con Calvi nella distrazione di oltre 82 milioni di dollari e di due milioni e mezzo di franchi svizzeri, somme che, come già si è precisato, erano state a lui accreditate presso l'Unione Banche Svizzere di Ginevra dal Banco Ambrosiano Overseas Limited e da Bafisud, a sua volta finanziata dalle consociate estere del Banco Ambrosiano.



Ortolani, a sua volta, veniva ritenuto colpevole anche della distrazione della somma complessiva di 103 milioni di dollari e di 15 milioni di franchi svizzeri (capo 17 della rubrica) somme che, attraverso complesse operazioni finanziarie, erano finite sui suoi conti personali.



I primi due accrediti ricevuti dall'imputato sui suoi conti svizzeri - 750 mila dollari il 7 agosto 1975 e 534 mila dollari il 10 ottobre 1975 - passarono entrambi attraverso la società "Fineco" e la giustificazione fornita fu quella secondo la quale trattavasi in entrambi i casi del compenso corrispostogli da Calvi per l'attività di intermediazione da lui svolta per indurre Sindona a cedere a Calvi quella società, sicché quegli accrediti dovevano ritenersi comprensivi anche del prezzo versato da Calvi a Sindona per tale operazione.
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Vecchio 24-03-05, 17:32   #8 (permalink)
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Tale giustificazione veniva disattesa dal giudici di merito, non solo perché non provato era che la società "Fineco" fosse appartenuta a Sindona, ma era addirittura emerso che dopo quegli accrediti Ortolani era diventato il presidente del consiglio di amministrazione della società, il cui pacchetto azionario era riferibile all'ANSA e poi acquistato, attraverso un finanziamento del Banco Ambrosiano, da un consigliere della stessa Ansa, Giuliano Salvatori.



Quindi, secondo la sentenza impugnata, si era comunque trattato di un'operazione estranea agli interessi del Banco Ambrosiano, perché si sarebbero acquisite, pur dando per scontato che fosse vero quanto affermato da Ortolani, partecipazioni in una società panamense che nulla aveva a che vedere con le prospettive finanziane della banca erogatrice di quelle somme, il cui importo era anche sproporzionato, considerato che quella società, pur dopo l'avvenuto aumento del suo capitale, nel 1980 fu ceduta per complessivi 725 mila dollari.



Un altro accredito di un milione e duecentomila dollari Ortolani otteneva il 3 marzo 1977 presso l'Unione Banche Svizzere, per poi trasferirne 500 mila sui conti di Licio Gelli.



Secondo l'imputato anche tale accredito concerneva il compenso riconosciutogli da Calvi per l'opera di mediazione da lui espletata in relazione alla cessione della società "Capitalfin" dalla Banca del Lavoro al gruppo Ambrosiano.



Ma dalle indagini espletate emergeva, secondo i giudici di merito, che quella somma accreditata sui conti di Ortolani faceva parte dei 6 milioni e 270 mila dollari utilizzati dall'Ambrosiano Group Promotion per l'acquisto delle azioni della "Capitalfin", ma soltanto 3 milioni e 900 mila dollari erano stati effettivamente impiegati per tale scopo, perché la somma residua, pari a 2 milioni e 340 mila dollari il giorno 11 febbraio 1977 era finita sul conti della società "Manic", e fu da questa tranche che furono prelevati un milione e 200 mila dollari accreditati ad Ortolani. Inoltre si accertava che nel novembre del 1977, utilizzando un finanziamento di 25 milioni di dollari da parte dell'Ambrosiano Group Promotion, la società panamense "Belrosa" acquistava le azioni della "Capitalfin" dal Banco Ambrosiano Overseas Limited e dallo stesso Ambrosiano Group Promotion; successivamente, ed esattamente il 30 giugno 1978, la stessa società Belrosa acquisterà, con un finanziamento della "Nordeurope", un credito che aveva la società "Capitalfin"; il 10 luglio successivo Nordeurope accorderà un altro finanziamento a Belrosa, utilizzando somme accreditate dall'Ambrosiano Group Banco Commercial e Belrosa trasferirà il finanziamento alla Capitalfin: quindi, BeIrosa, debitrice di Nordeurope, estinguerà il debito con un finanziamento dell'Ambrosiano Group Banco Commercial, e, comprando azioni della Capitalfin, ingoierà una passività consistente. Pertanto, secondo la sentenza impugnata, tutta l'operazione si era rivolta a danno del Banco Ambrosiano, perché tutte le passività confluirono nella società "Belrosa" che era gestita dal Banco Ambrosiano Overseas Limited.



Quindi la somma percepita da Ortolani rappresentava un danno aggiuntivo e, per essere uguale ad un terzo del prezzo di acquisto delle azioni della Capitalfin, era anche oggettivamente sproporzionata rispetto alla dedotta attività di mediazione.



Altri 15 milioni e 780 mila dollari erano stati accreditati il 2 marzo 1979 dall'Ambrosiano Group Banco Commercial al Banco Financiero, a Montevideo, appartenente ad Ortolani.



Spiegherà l'imputato in un suo memoriale che la somma era stata impiegata perché la società "Montreal" acquistasse un immobile a Buenos Aires che Calvi voleva adibire a sede per una filiale del Banco Ambrosiano: senonché si accertava che per tale acquisto erano stati impiegati meno di 7 milioni di dollari e la somma residua era stata poi trasferita presso l'Unione Banche Svizzere, sui conti personali dello stesso Ortolani, ed 1 milione e 600 mila dollari, sul conto di Licio Gelli.



Infine, nel settembre del 1978, una finanziaria della banca di Ortolani, a Montevideo, acquistava le azioni del Credito Varesino che erano possedute dal Banco Ambrosiano attraverso la Centrale, utilizzando però un finanziamento di 37 milioni di dollari dall'Ambrosiano Group Banco Commercial, e così La Centrale potè chiudere l'esercizio in attivo. Ma secondo le valutazioni espresse dai giudici di merito sulla base degli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza, quelle azioni erano state pagate 33 milioni di dollari, e cioè esattamente il doppio rispetto alla loro quotazione in borsa e l'onere per tale acquisto fu accollato al Banco Ambrosiano attraverso l'utilizzazione di cospicui prestiti, mai più restituiti da chi li aveva ricevuti.



L'imputato Ortolani è stato anche ritenuto colpevole della distrazione di 21 milioni di dollari in relazione al finanziamento ottenuto a favore della società "Sudan" (capo 19 della rubrica).



Questa società, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, era stata costituita a Panama nel 1978, d'intesa tra Calvi ed Ortolani e nel 1980 ottenne un finanziamento dal Banco ambrosiano Overseas Limited per l'ammontare di 21 milioni di dollari; alla scadenza il prestito venne rinnovato e diviso in due parti: una, di 6 milioni di dollari, regolarmente poi restituita alla banca creditrice; l'altra, di 15 milioni di dollari, subì una ben diversa sorte.



Il credito che aveva verso la Sudan la banca finanziatrice fu da questa ceduto all'Ambrosiano Group Banco Commercial, utilizzato, di solito, come il ricettore dei crediti irrecuperabili. Tutta l'operazione di cessione fu finanziata dal Banco Ambrosiano, ma non venne registrata nei libri contabili.



Spiegherà Ortolani che tutta l'operazione era stata escogitata per due finalità: Calvi, preoccupato per l'esposizione debitoria della società Voxon, appartenente alla famiglia Ortolani, non potè fare a meno di finanziarla, e pertanto dei 21 milioni di dollari accreditati alla Sudan, 6 erano finiti alla Voxon e 15 furono restituiti allo stesso Calvi, interessato ad un investimento immobiliare nel Sud America.



Nelle conformi sentenze dei giudici di merito si perveniva alla conclusione che, pur prestando fede alle giustificazioni offerte dall'imputato, tutta l'operazione aveva i connotati tipici di un'attività distrattiva, in quanto il finanziamento concesso sarebbe stato utilizzato a favore di una società, la Voxon, già fortemente indebitata verso il Banco Ambrosiano, e per interessi che nulla avevano a che vedere con le necessità operative della banca finanziatrice, bensì per appagare esigenze personali di Calvi e dello stesso Ortolani.



Concludendo, quindi, risultava dalla documentazione acquisita in Svizzera dall'avv.to Fulvio Pelli, che tutelava, in quel Paese, gli interessi dei commissari liquidatori, che Ortolani, pur prescindendo dalle operazioni "Sudan" e "Bellatrix", aveva ricevuto, dal Banco Ambrosiano, direttamente o indirettamente, dal 1975 al 1981, oltre 1000 milioni di dollari e 15 milioni di franchi svizzeri e di questi, la maggior parte proprio nel 1981, quando cioè il dissesto del Banco Ambrosiano si era consolidato.



Rilevava altresì la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Milano che allorquando Calvi era stato arrestato per infrazioni valutarie, era stato anche interrogato sul rapporti con Ortolani e Gelli ed aveva in quella sede affermato che era stato Ortolani a presentargli Gelli, a convincerlo perché finanziasse il gruppo Rizzoli e perché aprisse una linea di credito con la società "Sudari", operazione quest'ultima definita dallo stesso imputato come del tutto "anomala", perché compiuta senza la previsione di alcuna garanzia e senza neppure conoscere la definitiva destinazione da dare a quella così rilevante somma.



Nella stessa sentenza si dà atto che nel corso dell'istruttoria si era accertato che Ortolani era rimasto in Italia sino alla fine del marzo 1981: a Roma disponeva di un ufficio legale, di una segretaria e di un autista; nel 1978, a sua richiesta, gli era stato rilasciato il passaporto, rinnovato poi il 23 marzo 1981, subito dopo la perquisizione subita da Licio Gelli, a Castiglione Fibocchi. Era poi partito da Roma alla volta di Montevideo e d'allora non aveva più fatto ritorno in Italia, sino al 20 giugno 1989, giorno in cui si costituiva.



Il 21 ottobre 1985, a conclusione di una rogatoria internazionale, era stato interrogato in Brasile, ma si era avvalso della facoltà di non rispondere, consegnando agli inquirenti una memoria. che riguardava l'operazione Rizzoli.



L'11 gennaio 1989, invece, faceva pervenire un'ampia memoria illustrativa di tutte le operazioni alle quali, secondo la prospettazione accusatoria, egli aveva partecipato.



Sulla base di tali risultanze, sinteticamente esposte in questa sede nella prospettiva funzionale all'esame dei numerosi motivi di ricorso proposti alla valutazione del Collegio, entrambi i giudici di merito ritenevano di poter affermare la responsabilità non solo dei beneficiari dei finanziamenti erogati dal Banco Ambrosiano e dalle varie consociate estere, bensì anche di coloro che avevano fatto parte del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e dell'ufficio esteri del Banco Ambrosiano: si tratta dei ricorrenti Bagnasco Orazio, Prisco Giuseppe, Valeri Manera Mario, Von Castelberg Carlo, Di Mase Giacomo, Davoli Mario, Bianchi Adriano e Mennini Alessandro.



Ai componenti del consiglio di amministrazione, e quindi ai ricorrenti Bagnasco, Prisco, Valeri Manera, Von Castelberg e Di Mase, sia il Tribunale che la Corte di Appello di Milano hanno attribuito, a titolo di dolo eventuale, una responsabilità diretta nelle distrazioni conseguenti a tutte e tre le forme di deposito contestate dall'accusa, e cioè i depositi diretti a favore di società estere, possedute attraverso le consociate estere (capo 1-A), quelli fiduciari, effettuati attraverso altre banche estere (capo 1-B) ed i fidi concessi in Italia a vani beneficiari (capo 1-C).



Gli stessi imputati erano stati ritenuti colpevoli anche del reato previsto dall'art. 216 comma 1, n. 2, della legge fallimentare, per aver esposto nelle relazioni, nei bilanci e nel rendiconto presentato ai commissari liquidatori il 20 luglio 1982 fatti non rispondenti al vero in ordine alle effettive condizioni dell'azienda (capo 1-D).



In entrambe le sentenze dei giudici di merito si è affermato il principio che costituisce distrazione la destinazione dei beni di un'impresa a finalità diverse rispetto a quelle compatibili con l'oggetto sociale allorquando vi è l'accettazione preventiva, esplicita o implicita, del risultato negativo di una determinata operazione.



E pur riconoscendo l'autonomia giuridica delle consociate estere del Banco Ambrosiano, in entrambe le decisioni dei giudici di merito si è sostenuto che lo storno dei fondi dal patrimonio delle stesse consociate estere aveva inciso direttamente e negativamente sulla consistenza patrimoniale del Banco Ambrosiano, sicché, una volta distratti, il credito verso le consociate estere era irrecuperabile, e poi perché il dissesto delle stesse consociate comportava, come conseguenza diretta, la diminuzione del valore delle partecipazioni azionarie che il Banco Ambrosiano disponeva.



Quanto poi all'elemento psicologico del reato, i giudici di merito affermavano che ai fini della configurabilità del reato di bancarotta per distrazione è sufficiente il dolo generico, insito nella consapevole volontà del fatto distrattivo, implicante l'accettazione delle conseguenze della condotta: quindi, si riteneva dimostrata, per ciascuno degli imputati, la sussistenza del dolo eventuale, perché essi, accettando passivamente e sistematicamente tutte le iniziative assunte da Roberto Calvi, avevano offerto un determinante contributo al dissesto del Banco Ambrosiano, approvando operazioni senza un'adeguata istruttoria, senza assicurarsi della congruità delle garanzie, né della solubilità dei debitori, ma soprattutto avevano avallato operazioni non compatibili con gli interessi della banca, accettando il rischio della perdita patrimoniale come conseguenza della loro condotta che si era realizzata in aperta violazione dei loro doveri d'ufficio.



Analoga conclusione è stata assunta nel confronti di Davoli Mario, componente del collegio sindacale, osservandosi che il controllo dei sindaci, così come delineato nell'art. 2403 c.c., non è esauribile in una mera verifica formale, ma investe il riscontro effettivo tra la realtà e la sua apparente rappresentazione, senza sconfinare nelle libere scelte imprenditoriali.



In entrambe le sentenze si è altresì osservato che per dimostrare il dolo eventuale degli amministratori in relazione alle contestate distrazioni sussistevano numerosi elementi sintomatici della percepita consapevolezza della loro illiceità, elementi definiti "segnali di allarme", i quali andavano valutati nella loro convergente rilevanza probatoria, pur se incidenti, in varia misura, in relazione alle diverse posizioni dei singoli imputati.



Tra tali "segnali d'allarme" un posto di primaria importanza è stato attribuito all'ispezione della Banca d'Italia, conclusasi con il rapporto del dr. Padalino, ed ai successivi e reiterati inviti a fare chiarezza sulle esposizioni debitorie delle consociate estere e sulle loro cause.



Si erano poi susseguiti, ed in rapida successione:



1) l'arresto di Calvi per le gravi infrazioni valutarie connesse alla gestione della finanziaria del Banco Ambrosiano, e cioè della società "La Centrale";



2) la pubblicazione, sulla stampa, degli elenchi degli affiliati alla P2, dai quali si desumeva non solo che molti destinatari di finanziamenti erano a quella loggia iscritti, ma che personaggi autorevoli di quella organizzazione frequentavano Calvi con particolare assiduità proprio nell'ultimo periodo, e cioè tra la fine del 1981 ed il 1982;



3) le dimissioni di Carlo De Benedetti, motivate attraverso l'esplicito riferimento alla materiale impossibilità di svolgere le sue funzioni;



4) le dimissioni di Leoni, Botta e Costa dal consigli di amministrazione delle consociate;



5) numerosi e reiterati rilievi critici erano apparsi sulla stampa, sia prima che dopo le dimissioni di De Benedetti, che ponevano in discussione i criteri di gestione dell'azienda, già negativamente caratterizzata dall'elevata incidenza dell'intermediazione secondaria.
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Vecchio 24-03-05, 17:37   #9 (permalink)
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noltre la Corte di Appello di Milano, disattendendo alcuni rilievi critici prospettati nei motivi di appello, dalla difesa degli imputati, escludeva che potesse avere efficacia esimente la delega che, di fatto, era stata concessa a Calvi nella gestione della banca, posto che sui componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale incombeva, comunque, l'obbligo di vigilare su quella gestione, e tale obbligo non era certo delegabile.



Quanto poi alla bancarotta documentale (Capo 1-D), la sentenza della Corte di Appello, richiamandosi ad una giurisprudenza di questa Suprema Corte, osservava che le regole desumibili dagli artt. 2423 c.c. e segg., regole che sono alla base della disciplina del bilancio di una società per azioni, si riflettono essenzialmente sul "principio di verità" ed il limite alla discrezionalità tecnica nell'esposizione delle varie poste risiede nella fedeltà dell'informazione, con la conseguenza che l'ipotesi contestata agli imputati era pienamente configurabile, una volta accertatosi che il pareggio del conto profitti e perdite era avvenuto attraverso l'utilizzazione di un espediente che alterava la realtà, e cioè attraverso un'eccessiva rivalutazione del patrimonio; inoltre, la stessa appostazione riguardante le partecipazioni azionarie era stata fatta tenendo conto solo del costo storico delle azioni e non della loro mutata quotazione sul mercato.



Quanto poi alla ricerca e valutazione dell'elemento psicologico di tale reato, la stessa sentenza evidenziava che il dolo degli imputati si identificava nella volontà di determinare un erroneo convincimento presso gli azionisti e presso i terzi sull'effettiva situazione in cui versava il Banco Ambrosiano, volontà che non era stata disgiunta, almeno per i beneficiari di alcuni finanziamenti senza possibilità di restituzione, dal proposito di acquisire rilevanti profitti.



Irrilevanti, anche sotto il profilo della valutazione dell'elemento psicologico del reato, veniva giudicato il fatto che qualche componente del consiglio di amministrazione avesse fatto esaminare le bozze dei bilanci, prima della loro approvazione, ad alcune società di revisione, posto che gli "indici di allarme" che gli imputati avevano percepito dovevano imporre ben più specifici accertamenti, che non si esaurissero nella verifica formale delle apparenze contabili.



Quanto al bilancio del 1981, entrambe le sentenze dei giudici di merito davano atto che si erano registrate previsioni di perdite solo con riferimento alle posizioni di sofferenza, che ammontavano a 66 miliardi di lire, ma non si erano considerati i crediti per gli interessi di mora.



Quanto ai "crediti incagliati", cioè di difficile esigibilità, pari a 216 miliardi, si era previsto un fondo rischi per soli 81 miliardi, senza neppure considerare che quel crediti, più che di difficile esigibilità, erano ormai irrecuperabili. Inoltre il valore della partecipazione nella holding era stato determinato solo sulla base del bilancio, senza tener conto dei crediti immobilizzati dal Banco Ambrosiano Holding nei confronti delle altre consociate estere, e non si era registrata la passività potenziale di 54 miliardi, conseguente alla notificazione della citazione da parte della Procura Generale della Corte dei Conti che aveva chiesto il risarcimento dei danni, quantificandolo in tale cifra, in seguito alle infrazioni valutarie commesse da Calvi nella gestione della società "La Centrale".



Falsi venivano ritenuti anche i bilanci precedenti all'esercizio 1981, a partire da quello del 1978, perché i crediti verso le banche estere che si erano prestate a fare da intermediarie nello smistamento dei fondi erano dei veri e propri immobilizzi, ed il fondo rischi era sempre rimasto immutato: non si era tenuto conto della progressiva svalutazione delle partecipazioni, ma queste erano state rivalutate sulla base della modifica del cambio.



In appello veniva altresì confermata per gli stessi imputati, tranne che nei riguardi di Orazio Bagnasco, assolto da tale accusa per non aver commesso il fatto, la condanna per le false indicazioni contenute nel "rendiconto" che, ai sensi dell'art. 60 della legge bancaria, era stato presentato ai commissari liquidatori: in quel documento contabile, che aveva la peculiare funzione di rappresentare la reale situazione economica della società in quel momento, non si era fatto riferimento all'esposizione debitoria verso le consociate estere e tutti i crediti erano stati indicati al valore nominale, senza avere riguardo al fatto che molti erano inesigibili.



Si era poi fatta apparire una differenza attiva di 28 miliardi, senza conteggiare le minusvalenze, gli accantonamenti.



Sugli ammortamenti e sul debito complessivo delle consociate, che superava i 512 miliardi, non si era fatta alcuna valutazione, anzi si erano calcolati gli interessi, dando con ciò per scontato che tutti i crediti erano recuperabili.



Per quanto, invece, riguarda l'altra, autonoma ipotesi di bancarotta contestata agli stessi imputati al capo 1-E e, per il solo Davoli, al capo 2-E, sotto il profilo della violazione dell'art. 223 dlla legge fallimentare in relazione ai reiterati finanziamenti fatti dal Banco Ambrosiano alla società "Suprafin", costituita nel 1971 per il controllo costante delle azioni del Banco Ambrosiano, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del primo giudice, confermava la condanna solo nei confronti dell'imputato Mario Valeri Manera, perché soltanto costui, per aver ricoperto ininterrottamente la carica di componente del consiglio di amministrazione dal 1973 al 17 giugno 1982, aveva partecipato alle riunioni nelle quali si era deliberata la costituzione e l'ampliamento della linea di credito che era stata aperta nel confronti di tale società, e che aveva comportato l'assunzione di un impegno finanziario per oltre 65 miliardi, per la negoziazione di azioni proprie.



Viceversa, era confermata la condanna per i due funzionari dell'ufficio esteri del Banco Ambrosiano, Bianchi Adriano e Mennini Alessandro, ritenuti entrambi responsabili di due distinte ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione (capi 3-A e 3-B) in relazione alla concessione di fidi e depositi a favore delle consociate estere del Banco Ambrosiano e delle società da queste possedute o controllate, nonché a favore delle banche estere che avevano offerto la loro collaborazione per i numerosi depositi fiduciari.



Entrambi gli imputati facevano parte del "comitato di credito" presso il Banco Ambrosiano ed avevano lo specifico compito di predisporre le "schede informative" in relazione a ciascuna operazione che avesse comportato la concessione di finanziamenti, e pur essendo gerarchicamente sottoposti a Leoni, Botta e Costa, non avevano mansioni meramente esecutive, ma anch'essi godevano della piena fiducia di Calvi.



Entrambi, inoltre, avevano fatto parte del consiglio di amministrazione dell'Artok Bank di Nassau; ed un analogo incarico aveva rivestito Mennini presso l'Inter Alpha, una holding lussemburghese della quale faceva parte anche il Banco Ambrosiano Overseas Limited, incarichi che, da un lato, esaltavano la competenza tecnica di chi li ricopriva e, dall'altro, deponevano, secondo le concordi valutazioni formulate dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Milano, per la loro responsabile adesione alla strategia di Calvi, posto che l'osservatorio privilegiato di cui disponevano non consentiva di ignorare né l'esistenza dei depositi fiduciari, né i finanziamenti senza possibilità di ritorno alle consociate estere ed alle società che a quelle consociate erano collegate.



Del tutto autonoma, rispetto alla posizione degli altri componenti del consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano, è quella di Carlo De Benedetti, al quale è stato contestato il reato previsto dagli artt. 216, primo comma, n. 1, e 219, primo comma, della Legge Fallimentare (capo 33 della rubrica), perché quale Vice presidente del Banco Ambrosiano, in concorso con Roberto Calvi, poneva in essere un accordo per definire la sua uscita dal Banco Ambrosiano, mediante il quale le azioni acquistate da due sue società., la "Clr" e la "Finco", venivano cedute al prezzo fissato nel momento in cui l'imputato era entrato a far parte del Banco Ambrosiano, oltre agli interessi ed alle spese, e, contemporaneamente, le società "CIR" e "Temsa" venivano liberate dall'obbligo dell'acquisto delle emittende azioni Briaschi, del valore di 32 miliardi di lire, attraverso l'assunzione di un uguale impegno da parte della società finanziaria del Banco Ambrosiano, "La Centrale", che versava all'imputato, utilizzando finanziamenti del Banco Ambrosiano, 27 miliardi di lire.



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano il 24 settembre 1982 notificava a De Benedetti una comunicazione giudiziaria nella quale faceva riferimento alle indagini che si stavano svolgendo dopo la dichiarazione d'insolvenza del Banco Ambrosiano, indagini che avrebbero potuto condurre alla configurazione, nei suoi confronti, quale componente del consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano, dei reati previsti dagli artt. 216, primo comma, n. 1 e n. 2, 223, primo e secondo comma, e art. 219 della legge fallimentare e art. 2621 c.c.



L'imputato, presentatosi al pubblico ministero, il 6 giugno 1983 veniva interrogato: in quella sede, dopo aver escluso di aver potuto in qualche modo partecipare all'amministrazione del Banco Ambrosiano, spiegava al pubblico ministero che vani erano stati tutti i tentativi da lui fatti per una riorganizzazione dell'azienda e, quindi, manifestati il suo dissenso e la sua protesta, era stato invitato da Calvi, attraverso l'avv.to Luigi Chiaraviglio, ad abbandonare senza indugio il Banco Ambrosiano; aveva quindi dovuto subire tale perentorio invito e poiché per entrare nel Banco Ambrosiano aveva acquistato un milione di azioni, allorquando si era dimesso aveva ottenuto il rimborso di quanto aveva speso, somma alla quale erano stati aggiunti gli interessi e le spese.



L'istruttoria veniva formalizzata e dopo l'acquisizione di alcune testimonianze, nonché di altri interrogatori dell'imputato da parte del giudice istruttore e di alcune memorie della difesa che si soffermavano sull'analisi delle modalità con le quali, contestualmente alle dimissioni, si erano regolati i rapporti patrimoniali tra le parti, gli atti venivano dal giudice istruttore restituiti al pubblico ministero perché "formulasse le sue richieste in ordine alle contestazioni".



Ed il pubblico ministero il 31 marzo 1987 chiedeva che venisse contestato a De Benedetti, con mandato di comparizione, il reato previsto dall'art. 629 c.p., perché nel contesto di una sua decisa contrapposizione a Roberto Calvi, circa i criteri di gestione della banca, aveva imposto, come condizione essenziale per dimettersi dall'azienda, ed aveva ottenuto, il rilevamento delle azioni acquistate con il prezzo versato all'atto dell'acquisto, maggiorato degli interessi e delle spese, nonché l'esonero dall'onere di acquistare le emittende azioni Brioschi, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto ed avvalendosi dell'intimidazione da lui esercitata su Calvi attraverso la prospettava che un'ulteriore sua permanenza nel Consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano, per i contrasti che si erano già manifestati, con particolare riferimento alla situazione estera, avrebbero comportato la scoperta dell'occulto meccanismo e del Dissesto del Banco, fatti che Calvi aveva interesse a nascondere.



Nella stessa richiesta del 31 marzo 1987 il pubblico ministero, nel chiedere la contestazione di tale reato, aveva altresì chiesto l'audizione di tutti coloro che avevano partecipato alle trattative conseguenti alla richiesta di dimissioni, "al fine di accertare se De Benedetti fosse stato consapevole della provenienza dal Banco Ambrosiano del denaro versatogli per l'acquisto delle azioni del Banco Ambrosiano e per il pagamento delle azioni Brioschi" giacché, in caso affermativo, "si sarebbero profilati ulteriori aspetti suscettibili di apprezzamento penale".



Il giudice istruttore, riottenuta la disponibilità degli atti, il 4 maggio 1987 inviava una nuova comunicazione giudiziaria a De Benedetti, informandolo che si procedeva nel suoi confronti anche per il delitto di estorsione.



L'imputato, presentatosi al giudice istruttore il 1° giugno 1987, escludeva di avere usato intimidazioni o pressioni di alcun genere per ottenere quello che gli era stato riconosciuto e ribadiva che tutta l'operazione si era conclusa in pochi giorni, per volontà di Calvi, e con il conseguimento di quanto da lui speso per entrare a far parte del Banco Ambrosiano.



Restituiti gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni, questi in data 8 novembre 1987 insisteva per l'emissione del mandato di comparizione per il delitto di estorsione, e, preso atto che il supplemento di istruttoria era stato espletato, così come richiesto, osservava che "l'ulteriore sviluppo istruttorio aveva evidenziato che non esistevano ragioni atte ad inficiare le argomentazioni poste a fondamento dell'originaria richiesta del 31 marzo 1987", concernenti la contestazione del reato di estorsione.



La fase istruttoria si concludeva dinanzi al giudice istruttore il 7 aprile 1989 con un provvedimento complesso: l'imputato veniva prosciolto dal delitto di estorsione, perché il fatto non sussiste e, con la stessa sentenza, si dichiarava I'improbabilità dell'azione penale in relazione al reato di bancarotta.



Avverso tale sentenza proponeva appello il pubblico ministero, ma soltanto in relazione al proscioglimento del delitto di estorsione.



Nelle more del procedimento entrava in vigore il nuovo codice di procedura penale, ed, al sensi dell'art. 25 delle Norme Transitorie, una volta trasferite le funzioni della Sezione Istruttoria alla Corte di Appello, il procedimento veniva assegnato ad una sezione a tale scopo predisposta e questa il 21 febbraio 1990 conferiva al suo presidente il compito di emettere a carico di De Benedetti un mandato di comparizione per il reato di cui agli artt. 110 e 203, primo comma, c.p., e all'art. 216, primo comma, n. 1, della legge fallimentare, nel termini indicati al capo 33 della rubrica, mandato che veniva emesso il 5 marzo 1990.



La difesa dell'imputato proponeva immediato ricorso per cassazione, ritenendolo un provvedimento "abnorme", ma il ricorso, deciso da questa Sezione il 26 agosto 1990, veniva respinto, escludendosi che quel mandato potesse essere ricompreso nella categoria degli "atti abnormi".



Quindi l'istruttoria formale, su difforme parere del pubblico ministero, si concludeva con il rinvio a giudizio dell'imputato per il reato di bancarotta e con la conferma del proscioglimento per il reato di estorsione.



Ed il procedimento che era stato superato da quello principale, per la sua particolare complessità, alla quale non erano state estranee le vicende istruttorie, il 30 aprile 1991 veniva riunito presso il Tribunale di Milano, nel corso della istruttoria dibattimentale e si concludeva con la condanna dell'imputato ad anni sei e mesi quattro di reclusione; in appello la condanna era confermata, ma all'imputato venivano concesse le attenuanti generiche, giudicate equivalenti all'aggravante di cui all'art. 219, primo comma, della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) e la pena era ridotta ad anni quattro e mesi sei di reclusione.



Quanto al rilievi prospettati dalla difesa in relazione all'ordinanza del Tribunale del 30 aprile 1991 e con la quale era stata disposta la riunione dei procedimenti, la Corte di Appello di Milano osservava ch'essi erano infondati, in quanto la riunione si era resa necessaria ed era stata disposta con tempestività, perché numerosi imputati del procedimento principale si erano riferiti proprio a De Benedetti nel contestare le accuse nelle quali erano coinvolti.



Rilevava altresì la Corte che anche in relazione alla posizione di De Benedetti andava applicata la disciplina del codice di procedura penale del 1930, non essendo il mandato di comparizione compreso tra gli atti idonei a giustificare l'immediata applicazione delle nuove disposizioni.



Quanto, invece, alle censure dedotte dalla difesa in ordine all'esercizio dell'azione penale, osservava la Corte di Appello di Milano, riproponendo sostanzialmente le stesse argomentazioni del primo giudice, che non solo l'appello istruttorio è sottratto ai limiti conseguenti al rispetto del principio devolutivo dell'appello, e del divieto della "reformatio in peius", ma che si era anche in presenza di un'ipotesi in cui il "fatto" contestato era rimasto immutato nel suo nucleo essenziale, e cioè la sottrazione di attività in danno del Banco Ambrosiano, e che, comunque, vi era un rapporto di vera e propria identità tra il delitto di estorsione e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto le "varianti" erano rappresentate solo da modalità marginali ed esecutive della condotta, non certo idonee a precludere la possibilità di attribuire al fatto contestato, nella sua completezza, quella diversa qualificazione giuridica.



Nel merito, infondate venivano giudicate le osservazioni critiche formulate dalla difesa in ordine alla motivazione della sentenza del Tribunale.



Osservava in particolare la Corte di Appello di Milano che De Benedetti, nominato su proposta di Calvi, il 18 novembre 1981, membro del consiglio di amministrazione e vice presidente del Banco Ambrosiano, si era poi dimesso il 22 gennaio 1982; ma già in data 12 gennaio 1982, nel corso di una riunione presso il "Comitato di Finanza" della banca, organo del quale egli faceva parte, aveva preteso che fosse dato atto, a verbale, che nonostante le sue insistenti e numerose richieste, non era stato informato del reparto estero, né delle cause che potevano giustificare il disastro.



E subito dopo quella riunione, quella stessa sera, Calvi aveva dato un ampio mandato all'avvocato Chiaraviglio perché inducesse De Benedetti a lasciare il Banco Ambrosiano, prospettandogli che nel caso avesse rifiutato, egli sarebbe riuscito nella ormai prossima riunione del consiglio di amministrazione a fargli revocare ogni incarico.



Le trattative per convincere De Benedetti si conclusero in cinque giorni, in quanto il 17 dicembre 1981 egli sottoscrisse, alla presenza dell'avvocato Chiaraviglio la lettera di dimissioni.



Ma siccome per entrare a far parte del Banco Ambrosiano De Benedetti aveva dovuto acquistare un milione di azioni della stessa banca, intestandole a due società del suo gruppo, la "CIR" e la "Finco" per l'importo di 51.992.250.000 lire, non disponendo di tale ingente somma in contanti, aveva provveduto, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, in questo modo: 24 miliardi li aveva versati cedendo obbligazioni convertibili, e 27 miliardi, in contanti, attraverso lo sconto concessogli dal Credito Commerciale di alcune cambiali - tratte, accettate dalla società "Sogea" del gruppo Giorgio Cabassi, cambiali che erano finite in possesso dell'imputato allorquando due sue società, la "CIR" e la "Temsa" avevano ceduto alla "Sogea" la totalità delle azioni di altre due società, la "Sella" e la "Fusac" che più non interessavano alla strategia imprenditoriale perseguita da De Benedetti.



La vendita di tali azioni era stata fissata in 20 miliardi, ma a questa somma andavano aggiunti altri 12 miliardi per i crediti che la CIR vantava nei confronti della Sella e della Fusac.



A sua volta la società Sogea, acquirente di quelle azioni, non disponendo dell'intera somma di 32 miliardi, rilasciava quelle tratte, scadenti il 30 novembre 1982, con l'impegno da parte di De Benedetti che si sarebbero dovute convertire nell'acquisto di azioni della società Brioschi, di prossima emissione, impegno che De Benedetti aveva trasferito alla finanziaria del Banco Ambrosiano, e cioè alla Centrale, allorquando aveva deciso di far parte di quell'istituto bancario.



Quando poi, due mesi dopo, a De Benedetti viene comunicato che doveva abbandonare il Banco Ambrosiano, l'avvocato Chiaraviglio lo rese partecipe del fatto che Calvi era disponibile ad acquistare le azioni del Banco Ambrosiano di cui De Benedetti era in possesso, pagandogli immediatamente 51.315.219.826 lire, e cioè la somma versata per quell'acquisto, maggiorata degli interessi e delle spese, e quanto all'impegno per le emittende azioni Brioschi, esso sarebbe rimasto a carico della Centrale.



Senonché De Benedetti, non riponendo più alcuna fiducia in Calvi e nelle società che, come la Centrale erano da lui dirette, chiese ed ottenne che quest'ultima società si sostituisse alla CIR dando immediata esecuzione all'impegno assunto con la Sogea: quindi la Centrale versava 27 miliardi, ottenendo in compenso le tratte Sogea che scadevano nel novembre 1982, e quanto all'acquisto delle azioni del Banco Ambrosiano, provvedeva un'altra società fiduciaria, la Cofircont, la quale poi nello stesso giorno e cioè il 22 gennaio 1982 le cedeva allo stesso prezzo ad una società di Pesenti Carlo, l'"Italmobiliare": dalle indagini espletate era emerso che il 22 gennaio 1982 il Banco Ambrosiano aveva fatto un bonifico al Credito Commerciale di 81.479.898.000, ed a favore della società Cofircont, la quale, a sua volta, faceva accreditare 54.479.890.000 sul conti delle società CIR e Finco ed altri 27 miliardi sul conti della sola CIR, in relazione al ritiro delle tratte Sogea e la Centrale si impegnava all'acquisto delle azioni Brioschi al prezzo originariamente pattuito, e cioè per 32 miliardi.



Secondo le concordi conclusioni dei giudici di merito, tutta l'operazione aveva avuto una connotazione "ripristinatoria" della situazione preesistente all'ingresso di De Benedetti nel Banco Ambrosiano, ma ciò nonostante essa si era risolta a danno di quest'ultimo: le azioni non erano state cedute al prezzo di mercato, bensì a quello versato all'atto di acquisto e con una maggiorazione di circa due miliardi e mezzo, sia pure a titolo di interessi e di rimborso spese e soprattutto De Benedetti aveva ottenuto, immediatamente, ed in contanti, la somma di 27 miliardi a fronte di tratte che, sia pure per il maggior importo di 32 miliardi, sarebbero scadute soltanto il 30 novembre 1982, e tutto ciò non era certo nell'interesse del Banco Ambrosiano, ma unicamente perché l'imputato abbandonasse la gestione di quell'azienda, ed in aperta violazione dell'art. 38 della legge bancaria all'epoca vigente, posto che ogni accordo era stato raggiunto quando ancora l'imputato faceva parte del consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano.



Riproponendo le argomentazioni del primo giudice, osservava altresì la Corte di Appello di Milano che allorquando De Benedetti era entrato a far parte del consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano, non solo Calvi era già stato arrestato perché accusato di gravi infrazioni valutarie, ma era stato già pubblicato l'elenco degli affiliati alla P2. Ed il nome di Calvi, accomunato a quelli di Sindona, Rizzoli, Tassan Din, Gelli e Pazienza, tutti iscritti alla stessa loggia massonica, era apparso su quotidiani di notevole diffusione.
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Vecchio 24-03-05, 17:39   #10 (permalink)
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La Corte di Appello di Milano dava atto che De Benedetti era entrato a far parte del Banco Ambrosiano perseguendo l'ambita prospettiva di assumere la presidenza, come peraltro gli era stato lasciato intravedere dallo stesso Calvi, né poneva in dubbio il fatto che De Benedetti fosse animato dal proposito di riorganizzare quell'azienda secondo innovati criteri di efficienza e di trasparenza, come era stato preannunciato dall'imputato nel corso di un'intervista rilasciata il 19 novembre 1981 al quotidiano La Repubblica.



La stessa Corte ricordava altresì che vani erano risultati tutti i tentativi fatti da De Benedetti per realizzare il suo ambizioso programma, ma soprattutto deludenti erano state le pur legittime aspettative di acquisire immediate ed esaurienti informazioni sull'esposizione debitoria e sulle cause che l'avevano determinata.



Ricordavano altresì entrambi i giudici di merito che il 27 novembre 1981 De Benedetti aveva ricevuto una lettera anonima dalla Svizzera contenente generiche minacce; il 4 dicembre 1981 lo stesso Calvi, che già lo aveva emarginato, gli aveva raccomandato "particolare attenzione", asserendo che a Roma stavano preparando su di lui un dossier che sarebbe apparso sulla stampa in relazione alla P2; l'8 dicembre successivo, apparsa la notizia di un nuovo mandato di comparizione per Calvi, De Benedetti, preoccupatosi, decide di scrivergli una lettera, chiedendo espressamente di essere messo al corrente della situazione italiana ed estera del gruppo ed invoca una risposta scritta su tutti i quesiti proposti; ma Calvi non solo non risponde, ma il 21 dicembre, alla presenza di Rosone e Micheli, lo invita a non insistere con quelle richieste, perché mai avrebbe da lui ricevuto risposta alcuna, ed anzi gli propone di apporre la sua sigla ai margini di ogni quesito indicato sull'originale della lettera pervenuta il 13 dicembre, sì da far apparire, contrariamente al vero, che tutte le domande poste avevano ottenuto adeguate risposte; ma De Benedetti aveva rifiutato energicamente tale proposta ed aveva inviato a Calvi un'altra lettera con la quale, dopo aver dato atto che nessuna risposta ai vari quesiti aveva ottenuto, chiedeva che gli venissero posti a disposizione il rapporto ispettivo della Banca d'Italia, sottoscritto dal dr. Padalino e le controdeduzioni presentate dal Banco Ambrosiano; il 19 dicembre solleciterà invano la risposta, sinché, il 12 gennaio 1992, riunitasi per la terza volta, la Commissione Finanza, nella quale De Benedetti rivestiva la carica di vice presidente, lo stesso imputato ebbe modo di dare pubblicamente atto che, sostanzialmente, non era stato posto in grado di esercitare le sue funzioni: egli non si limitò, in quella sede, a manifestare genericamente il suo dissenso sul funzionamento della stessa commissione, ma precisò che gli argomenti venivano posti all'ordine del giorno senza alcuna preventiva informazione, sicché non era possibile dare un motivato giudizio, per la "totale disinformazione" delle materie sottoposte all'esame.



Osservava infine la Corte di Appello di Milano che, nonostante i pressanti e reiterati tentativi fatti dall'avvocato Chiaraviglio, portavoce di Calvi nelle trattative per indurre De Benedetti a lasciare il Banco Ambrosiano, e pur dopo l'intervento dell'avvocato Prisco, sempre dimostratosi solidale con Calvi, De Benedetti non aveva voluto modificare la motivazione della lettera di dimissioni da lui sottoscritta, motivazione che riproduceva una sua conclusiva constatazione, e cioè l'essere posto nella condizione di non poter esercitare le sue funzioni.



Ciononostante la Corte rilevava che sussistevano motivi sufficienti per confermare la decisione del primo giudice, in quanto dalle su esposte circostanze emergeva che l'imputato era a conoscenza delle difficoltà economiche del Banco Ambrosiano: egli, non sapeva solo delle vicende personali di Calvi, coinvolto nel processo per infrazioni valutarie, ma ampi squarci sul rapporto Padalino erano stati aperti dalla stampa, e, soprattutto, De Benedetti, dopo aver fatto esaminare i bilanci da un consulente di sua fiducia, cioè dal prof. Vitali, sapeva che soltanto nell'arco di pochi mesi erano affluiti al Banco Ambrosiano Andino, ed in un Paese che non poteva assorbire investimenti imponenti, ben 700 milioni di dollari; sapeva quale contributo aveva offerto lo IOR a Calvi nelle vane operazioni distrattive, com'era dimostrato - secondo la Corte - dal fatto che De Benedetti nel corso di un colloquio, al Vaticano, con il cardinale Silvestrini, non aveva esitato a definire "ladro" monsignor Marcinkus; ed infine, dopo averne parlato con il Ministro del Tesoro, una volta dimessosi, si era rivolto a Luigi Lucchini, raccomandandogli di disfarsi presto delle azioni del Banco Ambrosiano.



Pertanto, quando si era dimesso ed aveva definito ogni rapporto economico con il Banco Ambrosiano, l'imputato, secondo la concorde valutazione dei giudici di merito, non solo conosceva in quali condizioni quella banca versava, ma aveva approfittato di una posizione di forza all'interno della compagine del Banco Ambrosiano, posizione derivante dal fatto che la sua presenza, a causa delle pressanti richieste di conoscere la genesi e l'ammontare delle esposizioni estere ed in Italia, rappresentava un grosso rischio per Calvi che temeva il pericolo della scoperta dell'architettura del suo sistema, per ottenere non solo quello che aveva versato per entrare a far parte del Banco Ambrosiano, ma anche ulteriori benefici di carattere economico, a danno della stessa banca.



Il fatto poi che i finanziamenti concessi dal Banco Ambrosiano all`"Italmobiliare" di Pesenti fossero stati tutti rimborsati non escludeva, a parere della Corte, il reato, posto che il rimborso era avvenuto in epoca successiva e, comunque, esso concerneva un debito che non era stato assunto nell'interesse della banca finanziatrice.



Né De Benedetti, a giudizio della Corte di Appello di Milano, poteva ignorare che il sostegno finanziario a tutta l'operazione era fornito dal Banco Ambrosiano: la rapidità dell'operazione, il fatto poi che si fosse fatta intervenire una fiduciaria, la società "Cofircont", i rapporti che legavano Pesenti a Calvi, erano tutte circostanze che deponevano secondo l'impugnata sentenza per il fatto che l'artefice di tutta l'operazione era Calvi e che questi agiva quale dominus del Banco Ambrosiano, tanto più che la Centrale altro non era che la finanziaria della stessa banca.



Quanto agli altri imputati la sentenza della Corte di Appello pronunciata il 16 giugno 1996, confermava altresì il giudizio di equivalenza tra le già concesse attenuanti generiche e le ravvisate aggravanti nei confronti di Pellicani Emilio, Cassella Gennaro, e riduceva le pene, determinandole, per Pellicani, in anni 4 e mesi 6 di reclusione, per Cassella in anni 4 e mesi 10 di reclusione; concedeva altresì le attenuanti generiche che erano state negate dal primo giudice a Bianchi Adriano, Di Mase Giacomo, Von Castelberg Carlo, Prisco Giuseppe, Davoli Mario, Carboni Flavio, Bagnasco Orazio, che giudicava equivalenti alle circostanze aggravanti, e riduceva per tutti le pene, cosi determinandole:



- anni 4 e mesi 6 di reclusione per Bianchi, Von Castelberg, Ciarrapico, Davoli e Pellicani;



- in anni 4 e mesi 2 di reclusione per Bagnasco;



- in anni 4 e mesi 10 di reclusione per Di Mase e Cassella;



- in anni 5 e mesi 3 di reclusione per Mennini;



- in anni 5 e mesi 4 di reclusione per Prisco;



- in anni 5 e mesi 7 di reclusione per Valeni Manera;



- in anni 8 di reclusione per Mazzotta e per Pazienza;



- in anni 8 e mesi 6 di reclusione per Carboni;



- in anni 12 di reclusione per Gelli ed Ortolani.



Con la stessa sentenza venivano altresì confermate le statuizioni civili del primo giudice e veniva disposta la condanna al pagamento delle spese ed onorari in favore delle parti civili che erano intervenute nel giudizio di appello.



Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione sia gli imputati che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano.



Il Procuratore Generale ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 2358 c.c. in relazione all'art. 2630, comma 1, c.c., nei confronti di Bagnasco Orazio, Davoli Mano, Di Mase Giacomo, Prisco Giuseppe, Von Castelberg Carlo, in relazione al capo della sentenza impugnata e con la quale tali imputati erano stati assolti dal reato previsto dall'art. 223, n. 1, della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), sostenendo che la Corte di Appello aveva fornito un'interpretazione riduttiva del contenuto precettivo degli artt. 2630, primo comma, e 2358 c.c., non considerando che la società Suprafin rappresentava una struttura permanente disponibile, nella strategia di Calvi, al controllo della circolazione del titolo del Banco Ambrosiano, tant'è vero che tra il 1975 ed il 1979 erano stati disposti tre aumenti di capitale, ed ancora, sia nel 1981 che nel 1982 erano state cedute azioni che erano state poi collocate sul mercato, sicché il sostegno finanziario da parte del Banco Ambrosiano era stato costante e si era realizzato con il continuo avallo del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.



Con gli altri due motivi il Procuratore Generale denunciava l'errata applicazione degli artt. 133 e 62-bis c.p., censurando, anche sotto il profilo della completezza della motivazione, la decisone con la quale erano state concesse le attenuanti generiche a Carboni Flavio, ed i criteri utilizzati dall'impugnata sentenza ai fini della determinazione della pena nel confronti dello stesso imputato, nonché nei confronti di Mazzotta Maurizio e Pazienza Francesco.



Gli imputati Davoli, Bagnasco, Valeri Manera, Gelli ed Ortolani, oltre ad aver impugnato, come gli altri, la suddetta sentenza, hanno anche proposto ricorso per cassazione avverso tutte le ordinanze pronunciate dalla Corte di Appello di Milano nel corso del giudizio di appello, ma nei motivi hanno specificato che rilievi critici riguardavano, in modo particolare, le due ordinanze pronunciate, rispettivamente all'udienza del 21 marzo 1996 ed a quella successiva del 5 giugno 1996.



Con la prima la Corte di Appello aveva respinto, giudicandole infondate, le eccezioni sollevate dalla difesa di Ortolani Umberto sulla ritualità del giudizio, eccezioni che l'imputato riproporrà nei motivi di ricorso depositati dal suo difensore; ed analoga decisione aveva assunto in relazione alla richiesta presentata dalla difesa di Bagnasco Orazio tendente ad ottenere la rinnovazione parziale del dibattimento al fine di poter interrogare Paul Marcinkus e Luigi Mennini, preposti alla direzione dello lor, sul ruolo da entrambi svolto in questa complessa vicenda.



Con la stessa ordinanza veniva invece accolta la richiesta delle parti civili, concernente l'acquisizione della documentazione che riguardava le decisioni assunte dall'autorità elvetica nel confronti di Licio Gelli ed era dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione d'illegittimità costituzionale proposta in relazione agli artt. 41-bis, 44 e 348 terzo comma, c.p.p. 1930.



Con la successiva ordinanza del 5 giugno 1996 la Corte di Appello di Milano respingeva un'ulteriore richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento proposta nell'interesse di Bagnasco Orazio, e diretta ad ottenere l'espletamento di una perizia contabile.



Un'analoga richiesta era già stata respinta dal Tribunale il 4 marzo 1991, in quanto si era ritenuto che l'accertamento della situazione patrimoniale del Banco Ambrosiano doveva ritenersi definitivamente acquisita alla data del 6 agosto 1982, giorno in cui era intervenuto il decreto del Ministro del Tesoro che aveva disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la liquidazione coatta amministrativa.



Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Milano giudicavano superfluo qualsiasi accertamento tecnico, ritenendo esaurienti ed affidabili le relazioni tecniche dei commissari liquidatori, tanto più che le loro conclusioni erano state confermate da specifiche indagini espletate dalla Guardia di Finanza nonché dai risultati dell'espletata istruttoria.



Quanto all'enunciazione dei numerosi motivi di ricorso, sia principali che aggiuntivi, e quasi tutti illustrati da analitiche memorie, il Collegio ne riserva l'esposizione all'atto della valutazione del loro contenuto e della loro rilevanza processuale, nel tentativo di offrire una più organica trattazione, imposta più che dalla pluralità e complessità delle problematiche illustrate, dalla necessità di correlare i rilievi critici prospettati dalle difese dei ricorrenti alla specificità delle singole posizioni.





Motivi della decisione



Osserva la Corte che preliminare rispetto ad ogni altra questione sollevata dai ricorrenti è quella prospettata dalla difesa degli imputati De Benedetti Carlo e Ciarrapico Giuseppe in relazione alla disciplina normativa applicabile nei procedimenti instaurati nei loro confronti.



Entrambi hanno sostenuto nei motivi di ricorso - ed il problema è stato riproposto all'attenzione della Corte anche nel corso della discussione - che nei loro confronti si sarebbero dovute applicare le norme del nuovo codice di procedura penale, in quanto ricorrevano entrambe le condizioni previste dall'art. 242, lett. a) e c), disp.att. c.p.p. approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271: il reato ad essi ascritto era stato contestato in epoca successiva al 24 ottobre 1989, ed altrettanto era avvenuto per la riunione dei procedimenti riguardanti ciascuno dei due ricorrenti.



Osserva il Collegio che il rilievo dedotto nell'interesse dei due imputati è infondato.



Risulta dagli atti - e di ciò hanno dato atto entrambe le sentenze dei giudici di merito - che l'imputato De Benedetti era stato ripetutamente interrogato dal giudice istruttore sul fatto reato che costituirà poi oggetto di formale contestazione allorquando la Corte di Appello di Milano, sostituitasi alla soppressa sezione istruttoria, il 5 marzo 1990 emetterà nei suoi confronti il mandato di comparizione.



Del resto, non va dimenticato che ancor prima che si concludesse l'istruttoria, il pubblico ministero sin dal 31 marzo 1987, pur dopo aver ravvisato nella condotta di De Benedetti il reato di estorsione, aveva espressamente chiesto un supplemento di istruttoria e proprio al fine di stabilire se poteva concorrere un'ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione, tant'è vero che aveva chiesto di accertare, in modo specifico, se l'imputato fosse stato colpevole dell'effettiva provenienza dal Banco Ambrosiano delle somme che alle sue richieste erano state corrisposte.



Ed il giudice istruttore, conclusa l'istruttoria, non a caso avvertì la necessità di manifestare le sue decisioni in relazione anche a quell'accusa.



Quanto all'imputato Ciarrapico bisogna considerare che in data 23 marzo 1988 era stato eseguito, su delega del giudice istruttore, il sequestro della documentazione bancaria che concerneva l'operazione finanziaria in relazione alla quale era stata ipotizzata la sua partecipazione al reato di bancarotta fraudolenta, sequestro il cui verbale andava depositato, com'è realmente avvenuto.



Inoltre, il coimputato dello stesso reato ascritto a Ciarrapico, Mazzotta Maurizio, e la sua posizione non è stata separata da quella di Ciarrapico, oltre ad essere stato destinatario di due mandati di cattura, uno emesso il 18 aprile 1983 ed i secondo il 19 giugno 1983, non eseguiti a causa della sua protratta latitanza, una volta costituitosi, era stato interrogato dal giudice istruttore il 27 ed il 28 giugno 1988 anche in relazione a quella specifica accusa che coinvolgeva sia lui che il coimputato Ciarrapico.



Ed in base a quanto disposto dall'art. 242, lett. a), disp.att. c.p.p., perché un procedimento in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale prosegua con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, sono sufficienti due condizioni, e cioè che sia stato compiuto un atto di istruzione del quale sia previsto il deposito e che il fatto sia stato contestato all'imputato o sia stato enunciato in un mandato ovvero in un ordine rimasto senza effetto.



E non può certamente contestarsi che l'interrogatorio risponda ad entrambi i requisiti: esso non solo è un mezzo con il quale il giudice procede alla contestazione del fatto reato, ma il processo verbale nel quale è contenuto deve formare oggetto di deposito, al pari di quanto è prescritto per qualsiasi provvedimento di sequestro penale.



Del tutto irrilevante deve ritenersi il fatto che i mandati di comparizione siano stati emessi per De Benedetti il 5 marzo 1990 e per Ciarrapico il 10 ottobre dello stesso anno, e cioè successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice, posto che per entrambi i procedimenti si era già consolidata una situazione processuale che rendeva obbligatoria l'osservanza del codice del 1930.



Né a diversa conclusione può pervenirsi sulla base del fatto che la riunificazione dei due procedimenti, riguardanti i due imputati ricorrenti, sia avvenuta, con il procedimento cumulativo dal quale erano stati separati, quando già era entrato in vigore il nuovo codice, perché la riunione aveva ad oggetto procedimenti che erano tutti sottoposti alla medesima disciplina normativa, e cioè a quella del codice del 1930, e quindi non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 242, lett. c), disp.att. c.p.p.



Ne consegue che neppure si profilava l'ammissibilità di un intervento della Corte Costituzionale, sollecitato dalla difesa di Ciarrapico con il secondo motivo di ricorso, in relazione alla mancata previsione di una sanzione di nullità per la violazione dell'art. 242 disp.att. c.p.p., una volta accertatosi, sulla base delle considerazioni su esposte, che nessuna delle disposizioni contenute in quella nonna risulta essere stata violata.



Non può neppure essere condiviso il rilievo formulato dalla difesa del ricorrente Ciarrapico Giuseppe con l'istanza presentata il 30 marzo 1998 e riproposto nel corso della discussione, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 513 del codice di procedura penale nuovo.



È doveroso dare atto che la stessa difesa aveva fatto discendere l'onere dell'immediata applicazione di quella norma, nella sua nuova formulazione, dal fatto che il procedimento dovesse essere sottoposto alla disciplina normativa del nuovo codice, presupposto rivelatosi inesistente.



Comunque, questa Corte non può esimersi dall'osservare che, pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite del 25 febbraio 1998 (ric. Gerina) che ha ritenuto applicabile in cassazione, nel silenzio della legge, la disciplina transitoria contenuta nell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267, la questione non è proponibile nel procedimento in esame.



E ciò non perché il problema - come pur sarebbe agevole osservare - non era stato ritualmente proposto all'attenzione del Collegio attraverso una specifica censura dedotta tempestivamente con i motivi di ricorso: riesce difficile, infatti, conciliare lo "ius superveniens" con gli effetti preclusivi alla sua applicazione, conseguenti al mancato rispetto della tempestiva deduzione della sua violazione, se la deducibilità si dissocia dalla concreta operatività della normativa sopravvenuta.



Vero è, invece, che non è questa sede nella quale è possibile applicare sopravvenuti divieti di utilizzazione della prova.



Nel codice del 1930 non operava il principio della separazione delle fasi che, recepito nel nuovo codice, è il presupposto dal quale discendono i limiti di utilizzabilità, nel dibattimento, degli atti assunti nella fase delle indagini preliminari; così come non esisteva una sanzione generale di inutilizzabilità per le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.



Né a diversa conclusione può pervenirsi per effetto dell'immediata applicabilità dell'art. 192 c.p.p. nuovo anche di procedimenti sottoposti alla precedente normativa, posto che questa norma, come più volte è stato osservato sia da larga parte della dottrina che dalla giurisprudenza di questa Corte, disciplina soltanto i criteri di valutazione della prova, ma non riguarda certamente né la sua acquisizione né la sua legittima e possibile utilizzazione processuale.
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