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Vecchio 24-03-05, 12:49   #1 (permalink)
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Per le multe "scappare" all'estero non serve più.

Decisione Consiglio dell'Unione Europea 24/02/2005, n. 2005/214/GAI, G.U.U.E. 22/03/2005, n. L 76 16


:: RECIPROCO RICONOSCIMENTO UE SANZIONI PECUNIARIE
Per le multe "scappare" all'estero non serve più.


Entro il 2007 riconoscimento transfrontaliero per le decisioni nazionali in materia di sanzioni pecuniarie.
E' questa l'importante iniziativa assunta dal Consiglio UE con la decisione-quadro del 24 febbraio scorso pubblicata nella GUUE odierna.
Sarà così possibile l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento, che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in materia civile quanto in materia penale.
Tale principio dovrebbe applicarsi alle sanzioni pecuniarie comminate dalle autorità giudiziarie o amministrative al fine di facilitare l’esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state comminate.
La presente decisione quadro include anche le sanzioni pecuniarie comminate per infrazioni al codice della strada.
Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito all’autorità o alle autorità che, ai sensi della propria legislazione nazionale, sono competenti ai sensi della presente decisione quadro, allorché detto Stato membro è lo Stato della decisione o lo Stato di esecuzione.
Una decisione, corredata del certificato previsto secondo il formato riportato nel provvedimento, può essere trasmessa all’autorità competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria.
I seguenti reati, se punibili nello Stato della decisione e quali definiti dalla legislazione dello Stato della decisione, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia punibilità del fatto, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni:
— partecipazione ad un’organizzazione criminale,
— terrorismo,
— tratta di esseri umani,
— sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
— traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
— traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
— corruzione,
— frode, compresa quella che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
— riciclaggio di proventi di reato,
— falsificazione e contraffazione di monete, tra cui l’euro,
— criminalità informatica,
— criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
— favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali,
— omicidio volontario, lesioni personali gravi,
— traffico illecito di organi e tessuti umani,
— rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
— razzismo e xenofobia,
— furti organizzati o con l’uso di armi,
— traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte,
— truffa,
— racket ed estorsioni,
— contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
— falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
— falsificazione di mezzi di pagamento,
— traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
— traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
— traffico di veicoli rubati,
— stupro,
— incendio volontario,
— reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
— dirottamento di aereo/nave,
— sabotaggio,
— infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida e ai periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose,
— contrabbando di merci,
— violazione dei diritti di proprietà intellettuale,
— minacce e atti di violenza contro le persone anche in occasione di eventi sportivi,
— danno penale,
— furto,
— reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati nell’attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato CE o del titolo VI del trattato UE.

Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono una decisione trasmessa secondo le procedure indicate senza richiesta di ulteriori formalità e adottano immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l’autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione previsti. L’esecuzione della decisione è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione analogamente ad una sanzione pecuniaria del medesimo.
Le autorità di detto Stato sono le sole competenti per prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e per stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi che pongono fine all’esecuzione.
La sanzione pecuniaria inflitta ad una persona giuridica riceve esecuzione anche se lo Stato di esecuzione non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche.
Gli stati dovranno adottare tutte le misure idonee a rendere operativa la decisione del Consiglio entro il 22 marzo 2007.

http://www.ipsoa.it/lalegge/Document...inkparam=Primo
pietro66 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24-03-05, 13:51   #2 (permalink)
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Gli stati dovranno adottare tutte le misure idonee a rendere operativa la decisione del Consiglio entro il 22 marzo 2007.

vedremo....
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Vecchio 24-03-05, 14:49   #3 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da FabioGalletti
Gli stati dovranno adottare tutte le misure idonee a rendere operativa la decisione del Consiglio entro il 22 marzo 2007.

vedremo....

sono un inguaribile ottimista ....
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