Prova rovesciata nei risarcimenti richiesti alla Pa
La Cassazione torna ad occuparsi di responsabilità civile delle amministrazioni pubbliche, allineandosi a una pronuncia della Corte costituzionale (n. 156/99) e smentendo un filone giurisprudenziale che riteneva gli enti sempre colpevoli per i danni causati da oggetti in custodia, oppure per sinistri stradali addebitabili alle pessime condizioni dell’asfalto. La sentenza 3745, emessa il 23 febbraio dalla II sezione civile, ha notevolmente ridimensionato gli obblighi della Pa. La Cassazione ha respinto una domanda di risarcimento per l’incendio di un cassonetto della spazzatura, sottolineando che l’ente è responsabile solo nei limiti del dovere di controllo. Ma l’onere di vigilanza non è sempre esercitabile, in particolar modo quando «i beni da controllare siano innumerevoli». Per vedere esaudita la richiesta di rimborso, il cittadino «avrebbe dovuto provare, attraverso mezzi istruttori, che poteva ravvisarsi una responsabilità a carico della Pubblica Amministrazione». Sostanzialmente —rimarca la Corte — c’è un’inversione dell’onere della prova e spetta alla parte lesa dimostrare una situazione di mancata vigilanza su quelle categorie di beni utilizzate da terzi. La presunzione di responsabilità (definita nell’articolo 2051 del Codice civile) non è applicabile quando non è possibile un efficace controllo da parte della Pa «tale da impedire l’insorgere di cause di pericolo per i cittadini ». Una tesi pienamente concordante con la Consulta che non ha applicato la norma del codice alle amministrazioni pubbliche «nel caso in cui sul bene di proprietà non sia possibile, per la notevole estensione e per le modalità di uso da parte di terzi, un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l’insorgere di cause di pericolo per gli utenti». Nel caso esaminato dalla Cassazione, il giudice di pace aveva condannato l’azienda municipalizzata a risarcire 2mila euro per i danni causati a un’autovettura, investita dall’incendio di un cassonetto durante la notte di San Silvestro. In appello, il tribunale di Roma aveva ribaltato la decisione ravvisando l’assenza di responsabilità dell’azienda proprietaria del cassonetto, mandato in fiamme da terzi. È stato necessario l’intervento della Cassazione per confermare l’estraneità della società municipalizzata, perché materialmente impossibilitata a vigilare su tutti i cassonetti disposti sul territorio. Lo stesso ragionamento vale per la cattiva manutenzione delle strade che può causare incidenti o gravi problemi alle vetture, mentre non può esser fatto per le autostrade. Queste ultime, per definizione, devono essere controllate e garantire le condizioni di sicurezza; per gli eventuali danni, scatta la responsabilità diretta dell’ente proprietario (o del soggetto privato gestore della la tratta) che non può esimersi dalla vigilanza.
GABRIELE MASTELLARINI
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