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Vecchio 21-03-05, 07:50   #1 (permalink)
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ricorso prefetto multa

Un mio amico milanese ricorre sistematicamente al prefetto per le multe che prende,e non ne paga una da tre anni,visto che il prefetto ha l'obbligo di rispondere entro 40 giorni,e se non lo fa la multa viene annullata.
Visto che la prefettura di Milano è intasata di pratiche e corrispondenza da smaltire,i 40 giorni nel suo caso sono sempre decorsi senza avere mai ricevuto una risposta.

Ieri ho preso una multa da 70 euro perchè avevo il certificato di assicurazione ed il libretto a casa,anche se il tagliando di assicurazione era regolarmente esposto sul parabrezza.

Ho inoltre l'obbligo ri portare in visione alle forze di polizia tali documenti entro 30 gg.

La mia obiezione si basa su tre punti:


a) Che senso ha multare uno per questi motivi se il tagliando esposto implica necessariamente l'esistenza di un certificato di assicurazione,e se il libretto lo devo portare in visione,dimostrando quindi di averlo?

b) perchè non basta una autocertificazione,visto che oramai è una prassi giustamente accolta dalla burocrazia?

c) Recenti sentenze della Cassazione hanno esteso il significato di "cittadino" (italiano) contenuto nella nostra Costituzione a "cittadino di qualsiasi paese",visto che ad esempio la Bossi-Fini è stata giudicata parzialmente illegittima proprio perchè al "cittadino" (extracomunitario) negava la possibilità di aspettare in Italia il risultato dei tre gradi di appello previsti per un suo eventuale ricorso a decreto di espulsione,situazione che per la Cassazione negava di fatto l'uguaglianza dei "cittadini" - in senso lato- sancita dalla nostra Costituzione.

Ora,io faccio questa considerazione:

lo Stato italiano si "accanisce" con questi balzerlli su di me in quanto "cittadino" (italiano),ossia completamente schedato (patente,CF,CI,passaporto,eccetera) e quindi impossibilitato a "sfuggire" a tali multe,mentre permette ad altri "cittadini" (extracomunitari) di svolgere tranquillamente attività che per me risulterebbero illegali (vendita abusiva di fiori,di ombrelli,di chincaglieria,di falsi audiovisivi,di capi di vestiario contraffatti) sotto gli occhi indifferenti delle forze dell'ordine,in qualsiasi città italiana.

In definitiva,facile nel mio caso estorcere 70 euro ad un cittadino italiano per avere dimenticato un pezzo di carta a casa,impossibile nei fatti imporre le leggi che regolamentano il commercio a decine e decine di migliaia di cittadini senegalesi,marocchini,pachistani,cinesi e cingalesi.

Trovo questa situazione incostituzionale,in quanto crea una discriminazione tra "cittadini" espressamente vietata dalla nostra Costituzione,come recentemente ribadito dalla autorevole sentenza della Cassazione da me precedentemente menzionata.


Su queste basi farò il mio ricorso,qualcuno mi conferma che se il prefetto non risponde entro 40 giorni la multa risulta annullata?


grazie.

Ultima modifica di asdrubbale99 : 21-03-05 alle ore 07:56
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Vecchio 21-03-05, 09:14   #2 (permalink)
 
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Domanda : la carta di circolazione ce l'avevi o era all'interno del libretto che non avevi ?

Ciao
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Vecchio 21-03-05, 10:26   #3 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da harley-law
Domanda : la carta di circolazione ce l'avevi o era all'interno del libretto che non avevi ?

Ciao
era a casa,in un cassetto.
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Vecchio 21-03-05, 11:52   #4 (permalink)
 
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Citazione:

Scritto da asdrubbale99

era a casa,in un cassetto.
Ok ,allora immagino che avranno tenuto conto anche di questo visto che hai infranto l'art.180 del Codice della strada nel punto a) e non solo nel punto d) da te contestato.

Ricordati di presentarti alle autorità competenti entro i termini prefissati altrimenti ,come potrai leggere sotto al punto 8, ci sarà una legnata di multa.


Ciao

Citazione:


Art. 180 - Possesso dei documenti di circolazione e di guida
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. (1)
---------
(1) art. 3, c. 17, let. -a), Legge 214/2003
---------
5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneità, quando prescritti.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di idoneità tecnica del veicolo e un documento di riconoscimento.
[6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento]. (2)
---------
(2) art. 3, c. 17, let. -b), Legge 214/2003
---------
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 19,95 a euro 81,90.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. (3)
---------
(3) art. 3, c. 17, let. -c), Legge 214/2003
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