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#1 (permalink) |
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revolution
Data registrazione: May 2004
Messaggi: 2,699
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Ricorco Giudice Di Pace Contro Enasarco
Nel Marzo 2004 mi è stato revocato un mandato di agenzia e contemporaneamente versato importo FIRR per l'anno 2003 di cui ho certificazione (per l'esattezza in data 08.03.2004). Ho richiesto il rimborso FIRR immediatamente, ma a tutt'oggi, nonostante numerosi solleciti, non sono neanche stato preso in considerazione (non mi hanno neanche risposto).
Rientrando l'importo (circa 1900 Euro) tra quelli trattabili dal Giudice di Pace, posso rivolgermi a quest'ultimo per ottenere quanto mi spetta, o quelli dell'Enasarco possono fare come gli pare?? Se qualcuno è in grado di darmi un parere, ringrazio di cuore anticipatamente. |
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#2 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
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LIQUIDAZIONE F.I.R.R.
Aggiornata al 02.01.2005 L’indennità Risoluzione Rapporto viene liquidata dalla Fondazione ENASARCO all’agente all’atto della cessazione del rapporto con la ditta o le ditte mandanti. La liquidazione viene effettuata a fonte della ricezione dell’apposito Modello 1845 compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalla ditta preponente. In mancanza di tale comunicazione, l’agente potrà inviare copia autenticata della lettera di disdetta o di accettazione delle dimissioni da parte della ditta, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (mod. 5014 per i rapporti individuali - mod. 5080 per i rapporti societari) da cui risulti l’esatta data di cessazione del rapporto. In presenza di rapporti cessati dopo il 31/12/73 la Fondazione, in sede di liquidazione, deve operare la ritenuta d’acconto del 20% ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 25 D.P.R. 29/9/73 n. 600 e successive modifiche. Nel caso di attività svolta sotto forma societaria, la ditta preponente deve comunicare la cessazione del rapporto di agenzia utilizzando il Modello 1845 per le Società di persone ed il Modello 1845 ter per le società di capitali. L’eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovrà, di conseguenza, essere effettuata, a nome della Società, da un socio illimitatamente responsabile indicando i dati fiscali della Società stessa, nonchè di tutti i soci agenti componenti la medesima, o dall’amministratore unico nel caso di Società di capitali. Il F.I.R.R., in tale caso, viene liquidato direttamente alla Società di agenzia - e non ai singoli soci - senza operare perciò, trattandosi di reddito d’impresa, alcuna ritenuta fiscale. Nel caso di decesso dell’agente operante in forma individuale, la liquidazione del F.I.R.R. viene effettuata a favore degli eredi dello stesso. Gli eredi dell’agente dovranno compilare apposita domanda ed inviarla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, unitamente alla documentazione richiesta, alla Fondazione ENASARCO - Servizio F.I.R.R. - Via Antoniotto Usodimare, 31 - 00154 Roma, o consegnarla a mano presso gli Uffici della Fondazione. Gli aventi diritto alla liquidazione hanno la facoltà di autorizzare alla riscossione una sola persona, con delega sottoscritta ed autenticata. L’erede delegato dovrà inoltre precisare il proprio numero di codice fiscale. In mancanza di delega ogni erede dovrà fornire i propri dati anagrafici e fiscali. In caso di mancata ricezione di importi F.I.R.R. liquidati, debita segnalazione deve essere inoltrata al Servizio F.I.R.R. - Ufficio Riscontri. ATTENZIONE: Qualora un socio receda dalla Società prima della cessazione del rapporto, lo stesso non può richiedere la liquidazione del F.I.R.R. in quanto il mandato conferito alla Società costituisce un rapporto di agenzia autonomo, non assumendo il singolo socio alcuna rilevanza, tenuto conto che il F.I.R.R. forma parte integrante del patrimonio della Società. Tale socio, pertanto, può richiedere alla Società stessa la liquidazione della quota parte di sua spettanza. Liquidazione Firr effettuata dalla ditta committente. Si precisa che l’indennità per la risoluzione del rapporto di agenzia sia liquidata dall'Enasarco che dalla ditta committente, è esclusa da IVA ex art. 2, co. 3, lett. a), D.P.R. 633/1972 e, quindi, non è soggetta a fatturazione. Inoltre, per quanto riguarda le imposte sui redditi, tale indennità, quale reddito a tassazione separata ex art. 16, co. 1, lett. d), D.P.R. 917/1986, è soggetta al momento della liquidazione alla ritenuta d’acconto del 20% (da versare con codice tributo 1042). Va segnalato, per completezza, che con decorrenza 01 gennaio 2001, per effetto dell’art. 6, co. 1, L. 388/2000 sono soggette a tassazione separata anche le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle società di persone. http://www.studioconsult.it/liquidfirr.html |
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#4 (permalink) | |
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revolution
Data registrazione: May 2004
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Citazione:
Per quanto riguarda la pratica, ho inviato tutto il materiale necessario nei 10 gg. successivi alla ricezione del recesso della mandante (Marzo 2004). Da allora ho ricevuto la liquidazione dei versamenti relativi all'anno 2002 (che la mandante ha effettuato nel Marzo 2003), e niente altro. Nel Febbraio 2004 la mandante ha versato circa altri 2000 Euro (per l'anno 2003), e di questi soldi non ho avuto notizia (nonostante i numerosi solleciti effettuati, sia per e-mail che per raccomandata). Nel conto on line ancora non appaiono i versamenti dei soldi che mi devono essere liquidati: la mia domanda sorge dal fatto che non mi pare normale che dopo oltre 1 anno dall'invio della mandante (di cui non ho dubbi, in quanto trattasi di una banca che mi ha fornito certificazione in tal senso), ancora non si abbiano gli accrediti in conto e la relativa liquidazione. Possono fare come gli pare? E l'idea del giudice di pace? Di nuovo grazie, e complimenti perchè ho notato che il Legal Financial Forum praticamente vive grazie alla tua disponibilità
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#7 (permalink) | |
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revolution
Data registrazione: May 2004
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Citazione:
Posso o non posso fare il ricorso al GdP? Thanks. |
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#8 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
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http://www.federagenti.org/enasarco/firr.asp sollecita con modulo; non ha competenza giudice di pace ma devi pigliarti un patrocinatore (consulente del lavoro o avvocato ma che tratti cause di lavoro consiglio) perchè competente è il giudice del lavoro
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#9 (permalink) | |
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revolution
Data registrazione: May 2004
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