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Medici responsabilità piu' ampia

15 marzo 2005
Medici, responsabilità ampia
CASSAZIONE • Il chirurgo risponde anche per ciò che accade dopo il trasferimento del paziente




ROMA • L'obbligo di garanzia nei confronti del paziente rende il medico responsabile di tutte le condotte colpose che possono provocare un danno alla salute e dunque alla vita.
Questo vuol dire che sul capo di una equipe operatoria pesa anche la responsabilità delle conseguenze di un intervento chirurgico effettuato a fine turno, in prossimità della notte, quando il presidio medico e paramedico « è notevolmente meno allertabile alle emergenze che non nelle ore del giorno » . E se a nulla rileva il successivo trasferimento dell' « obbligo di garanzia » dal primario al medico di guardia, quest'ultimo, a sua volta, non può invocare le norme contrattuali secondo le quali il suo compito è limitato all'intervento su richiesta. Sulla base di questi principi, la IV sezione penale della Cassazione ( sentenza n. 9739 dell' 11 marzo, scritta dal giudice Ettore Palmieri) ha confermato la condanna per omicidio colposo inflitta dalla corte d'appello di Bari al chirurgo, al medico di guardia e a due infermiere professionali del policlinico del capoluogo per aver provocato la morte di un paziente che, a causa di un incidente domestico, era stato ricoverato con ustioni estese su circa il 50% del corpo.
Quanto al personale paramedico, la responsabilità scatta per non avere dato peso agli allarmi lanciati dai familiari della persona appena operata.
La Cassazione torna dunque a esprimersi su un caso di malasanità con una sentenza che si segnala per due aspetti, quello del contenuto dell' « obbligo di garanzia » e quello del successivo affidamento che, in alcuni casi, può esentare da responsabilità il titolare.
Innanzitutto, per fondare tale obbligo, con il quale il medico diventa garante della vita del paziente, è necessario che tra i due si instauri un rapporto sul piano terapeutico.
A giudizio dei Supremi giudici, questo legame va oltre la prestazione sanitaria in senso stretto, ma si estende alle scelte organizzative e alla gestione dell'assistenza post operatoria.
Nel caso in esame, secondo la Cassazione, il chirurgo è responsabile di avere scelto di eseguire l'intervento a fine turno su un paziente ricoverato da alcuni giorni e non, dunque, appena arrivato in ospedale in condizioni disperate.
In quest'ultimo caso, infatti, nessuno avrebbe potuto contestare la scelta dei tempi dell'operazione. Naturalmente non può bastare questo ad addossare al medico la responsabilità della morte di un paziente. Infatti, nelle motivazioni, i giudici di legittimità spiegano che il chirurgo « non ha usato il comportamento conseguente alla delicatissima posizione di garanzia che gli era propria » , ma « ha abbandonato il paziente a se stesso, avendo la piena consapevolezza di tale abbandono » . Perché, in vista della fase post operatoria, lo ha trasferito a un reparto affidato solo a personale paramedico e a un medico di guardia. Circostanza, questa, che « avrebbe dovuto sapere » e che chiude il cerchio sul piano delle responsabilità organizzative.
Quanto all' « affidamento » dell'obbligo di garanzia, e quindi al « trasferimento » del paziente al medico di guardia, la Cassazione ricorda l'indirizzo secondo il quale tutti gli operatori di una struttura sanitaria sono tenuti a tutelare la salute contro ogni pericolo. Il medico di guardia, in sostanza, non può invocare gli obblighi contrattuali se non ha controllato lo stato del paziente all'inizio del proprio turno e durante la notte.

LA SENTENZA
“Nel caso del dottor (...), il rimprovero di non aver usato il comportamento conseguente alla delicatissima posizione di garanzia che gli era propria, in vista della fase post operatoria, trasferendo tale posizione a un reparto che egli sapeva ( o avrebbe dovuto sapere) affidato solo a personale paramedico (...)
e a un medico di guardia per contratto disponibile solo dietro chiamata o " a richiesta", è stato ineccepibilmente motivato.
Infatti, in tali condizioni, si può dire che egli ha abbandonato il paziente a se stesso, avendo la piena consapevolezza di tale abbandono. Che poi, da tale situazione di abbandono sia derivata la incredibile mancata pratica delle cure... è fatto che risulta attraverso la ricostruzione dinamica degli eventi... Ma di tali successive e gravi omissioni il ricorrente non può valersi... in quanto vale qui la regola... secondo la quale chi versa in colpa non può invocare a propria scusante la condotta colposa altrui." Cassazione, sentenza 9739/ 2005
http://www.assinews.it/rassegna/arti...e150305re.html
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