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Responsabilità contrattuale

14 marzo 2005
La colpa si misura in base a nozioni e problemi
La responsabilità / Contrattuale e non




Quelle dei dottori e dei ragionieri commercialisti sono professioni intellettuali ( articoli 2229 e seguenti del Codice civile e articoli 1176, comma 2, e 2236). Il titolo generale di responsabilità è la colpa cosiddetta « lieve » . Se però la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave. I problemi di speciale complessità sono, in genere, individuati dalla giurisprudenza nelle materie disciplinate da norme di legge particolarmente articolate e di ambiguo significato, e oggetto di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali. La prova dell'esistenza di problemi tecnici di speciale difficoltà incombe sul professionista.
La colpa comprende le ipotesi di negligenza, imprudenza ed imperizia, ovvero di inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La nozione di colpa grave in campo professionale, invece, ricomprende: • gli errori non scusabili per la loro grossolanità; • le ignoranze incompatibili con il grado di addestramento e preparazione che una determinata professione richiede; • la temerarietà sperimentale e ogni altra imprudenza.
Al di fuori delle prestazioni implicanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale è regolata dall'articolo 1176 Codice civile. La norma impone al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale, la « diligenza del buon padre di famiglia » .
Questo tipo di responsabilità viene definita contrattuale; ciò comporta che il cliente insoddisfatto, se intende agire in giudizio, deve provare esclusivamente il conferimento dell'incarico e il danno subito.
Spetta invece al professionista, per andare esente dal risarcimento, dimostrare di aver adempiuto con la massima diligenza ai suoi compiti.
La posizione del cliente insoddisfatto incontra, però, due tipi di difficoltà: 1) la dimostrazione di aver subito un danno e 2) la quantificazione di questo danno.
Secondo la giurisprudenza la sussistenza del danno non comporta necessariamente la prova, in termini di certezza, dell'esito favorevole dell'iniziativa omessa, o viziata. È sufficiente, invece una « ragionevole probabilità » , ai sensi dell'articolo 1225 Codice civile, circa gli effetti vantaggiosi della condotta professionale diligente, colpevolmente omessa. È questa ragionevole probabilità, o chance, in quanto entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente autonoma, a dover essere indennizzata e a fornire la misura del quantum, ossia l'entità del risarcimento, che va liquidato, per l'appunto, in ragione delle concrete e ragionevoli possibilità di risultato utile.
Responsabilità extracontrattuale. Questa è, invece, la responsabilità per danni causati al cliente e non strettamente riconducibili alla violazione di obblighi contrattualmente assunti, trova applicazione il generale principio dell articolo 2043 Codice civile. In base a questa disposizione, chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto, con un comportamento doloso o colposo, è obbligato al risarcimento. Il cliente dovrà quindi provare non solo che la condotta del professionista gli ha causato un danno, ma anche che si tratta di un comportamento con colpa o con dolo
http://www.assinews.it/rassegna/arti...e140305re.html
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