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Revisori
Controllori più « compatibili »
Aumentano anche i vincoli per scongiurare possibili conflitti di interesse Tra le disposizioni contenute nel Ddl risparmio, nella versione approvata dalla Camera, vanno segnalate quelle concernenti i sistemi di controllo delle società quotate e no. Nella disciplina delle società per azioni si vuole dare più tutela all'investitore/ risparmiatore: il " vecchio" sistema di controlli interni, fondati sulla presenza maggioritaria di amministratori indipendenti, è stato considerato insufficiente per garantire la dialettica societaria, indispensabile al buon andamento dell'impresa; si punta quindi a potenziare l'efficacia dei meccanismi, favorendo la dialettica rappresentativa nella compagine sociale con il rafforzamento del ruolo di vigilanza degli azionisti di minoranza. I controlli interni. Il testo della Camera detta ulteriori garanzie a presidio dell'indipendenza, dell'efficienza e della trasparenza dell'operato degli organi di controllo interno, che possono sinteticamente riassumersi: ! nella valorizzazione dell'interesse delle minoranze a verificare la correttezza e la regolarità della gestione societaria, prevedendo a tal fine una loro rappresentanza sia nel consiglio di amministrazione, sia nell'organo di controllo, ed estendendo al contempo i necessari poteri di verifica; " nell'attribuzione all'autorità di vigilanza, anziché allo statuto, del potere di stabilire le modalità per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza, prevedendo altresì che il presidente del collegio sindacale o del comitato per il controllo della gestione sia nominato dall'assemblea tra i membri eletti dalla minoranza; # nella garanzia, tramite obbligatoria e preventiva comunicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, circa la massima trasparenza dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, nonché del consiglio di amministrazione per le società che scelgono il sistema monistico; $ nel rafforzamento dei sistemi interni di controllo, mediante l'ampliamento delle competenze e dei poteri degli organi a ciò deputati ( ad esempio, la possibilità per il collegio sindacale di sollevare, con apposita delibera, azione di responsabilità verso gli amministratori) e introducendo forme di pubblicità e limiti al cumulo degli incarichi di controllo presso le società che fanno ricorso al capitale di rischio; % nella previsione, con regolamento, dei nuovi requisiti di onorabilità degli amministratori e di professionalità dei componenti degli organi di controllo delle quotate. In questa prospettiva di rafforzamento della dialettica intrasocietaria, è previsto ad esempio l'abbassamento del quorum richiesto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, nonché misure volte ad agevolare la partecipazione della minoranza alla formazione delle decisioni dell'assemblea dei soci delle quotate. L'organo di controllo deve poi esprimere all'unanimità un parere vincolante per la nomina della società di revisione da parte dell'assemblea e deve avallare l'autorizzazione del Cda a compiere operazioni con parti correlate per valori superiori ai 100mila euro per esercizio. I controlli esterni. La nuova disciplina dei controlli esterni intende salvaguardare l'efficacia dell'attività di revisione contabile neutralizzando i possibili conflitti d'interessi. Vi sono perciò misure che incidono sia sulle società di revisione e sui soggetti con esse collegati, sia direttamente sulle persone fisiche in esse operanti, demandando all'autorità di vigilanza la determinazione delle caratteristiche degli incarichi e dei rapporti suscettibili di compromettere l'indipendenza della società di revisione. Vengono inoltre individuati alcuni servizi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete non possono fornire alla società sottoposta alla revisione o alle società da essa controllate, collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo. Quanto all'incompatibilità, compare il divieto di conferire l'incarico di revisione a soggetti in situazioni di conflitto d'interessi, derivanti da rapporti professionali intercorsi nel triennio antecedente tra i gruppi cui appartengono la società sottoposta a revisione e il soggetto incaricato della revisione stessa, ovvero da circostanze di qualsiasi altro tipo atte a comprometterne l'indipendenza. Si prevede inoltre un congruo periodo di tempo durante il quale chi ha prestato la propria opera nell'ambito della società di revisione non può assumere incarichi presso la società che ha conferito il mandato. http://www.assinews.it/rassegna/arti...120305re3.html |
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