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Reati societari
Reati societari, sanzioni al raddoppio
DIRITTO DELL'ECONOMIA • Nel disegno di legge sul risparmio previsto un inasprimento delle pene per le scorrettezze gestionali ROMA • Società sempre più a rischio per i reati economici. Almeno in teoria perché poi tutt'altre sarebbero le considerazioni da fare sul piano pratico. Concentratasi la polemica sulla sostanziale conservazione dell'impianto tradizionale del falso in bilancio, sia pure con la significativa aggravante del grave danno ai risparmiatori, è invece passata sotto traccia la stretta decisa dal disegno di legge a tutela del risparmio approvata una settimana fa dalla Camera. Nell'ambito del Titolo V dedicato alla ridefinizione dell'intero sistema punitivo degli illeciti è stato deciso il raddoppio delle sanzioni amministrative a carico degli enti. Di fatto le società, nel caso la pubblica accusa sia in grado di dimostrare che abbiano tratto vantaggio dal delitto commesso da un dipendente, saranno chiamate a risponderne, sia pure in termini patrimoniali. Il giro di vite se verrà confermato dal Senato, rappresenta un'ulteriore evoluzione di quella responsabilità degli enti che venne introdotta nel 2001 con un decreto, il 231, allora molto contestato: per la prima volta, infatti, a essere colpita da sanzioni anche molto gravi, tanto da evidenziare un profilo sostanzialmente penale della disciplina, erano non più le persone fisiche, ma gli enti, dotati o meno di personalità giuridica. Inizialmente i reati vennero circoscritti alle sole corruzione, concussione, frode e truffa nel rapporto con la Pa. Ma solo un anno dopo, la responsabilità degli enti fu interessata da quella riforma dei reati societari che, fortemente voluta dal governo Berlusconi, entrò in vigore nella primavera del 2002, contenendo tra l'altro il tanto contestato nuovo assetto del falso in bilancio. Per ciascuno degli illeciti stabiliti dal Codice civile, non solo per il falso in bilancio, venne così introdotta una sanzione pecuniaria a carico dell'ente che avesse tratto un vantaggio dal reato. Sanzione destinata poi ad aumentare quando il vantaggio fosse stato rilevante. Ora quegli importi vengono raddoppiati. Una maniera per innalzare la forza deterrente in un settore come quello della criminalità economica dove l'allarme sociale è assai diffuso dopo la pioggia di scandali finanziari degli ultimi anni. Il meccanismo è come sempre quello tradizionale delle quote, introdotto già nel 2001, per lasciare il più ampio spazio di manovra all'autorità giudiziaria nella determinazione della pena. Veniva infatti fissato un limite minimo e uno massimo entro il quale la scelta del giudice si sarebbe potuta orientare ( il valore di ciascuna quota è compreso tra un minimo di 258 e un massimo di 1.549 euro). Se la teoria del diritto sottolinea così l'espansione di una disciplina, quella della responsabilità amministrativa degli enti, che il legislatore ha considerato idonea a colpire nel corso del tempo anche la falsificazione monetaria, il terrorismo internazionale e la tratta di persone, la cronaca giudiziaria conduce a qualche riflessione di segno diverso. Finora nessuna società è stata colpita da una sanzione misurata in quote, per un illecito societario. È vero che i processi maturati a partire dal 2002 sono ancora in una fase iniziale, ma i pochi casi registrati dai tribunali si sono concentrati per lo più su episodi di corruzione e, sul piano sanzionatorio, hanno dato luogo soprattutto a misure interdittive prese in via cautelare. Caso che non è invece possibile riproporre nel campo dei reati societari. La riforma del 2002, infatti, esclude l'applicazione delle sanzioni interdittive, contemplate invece dal decreto del 2001. E sono proprio quelle interdittive le sanzioni più temute dalle imprese che si possono trovare a dovere fronteggiare ( è già successo a Milano nel caso Siemens, con il divieto cautelare alla contrattazione con la Pa) situazioni molto pesanti e inedite. Avere così stabilito il raddoppio delle sanzioni pecuniarie alle società può rappresentare un segnale importante, ma forse avrebbe avuto un peso diverso l'allargamento delle sanzioni interdittive anche al settore delicato dei reati societari http://www.assinews.it/rassegna/arti...e120305re.html |
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12 marzo 2005
Amministratori con indipendenza « doc » Proposta la presenza obbligatoria di rappresentanti delle liste di minoranza o con autonomia pari a quella dei sindaci I l Ddl sul risparmio, nella versione approvata il 3 marzo dalla Camera ( si veda « Il Sole 24 Ore » del 5 e 6 marzo) dedica ampio spazio all'amministrazione e controllo delle società quotate e no. Vediamo alcuni dei principali. Organo amministrativo. Nelle società quotate amministrate con sistema " tradizionale", lo statuto deve prevedere che i membri del Cda siano eletti sulla base di liste di candidati, presentate da un numero di soci stabilito dallo statuto stesso ( ma comunque in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale). Inoltre, se il consiglio di amministrazione è composto da più di sette membri, almeno uno deve possedere i requisiti d'indipendenza stabiliti per i sindaci nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da Codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Per le società con governance " monistica", ferma restando la regola già recata dal Codice civile secondo cui almeno un terzo dei componenti del Cda deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci, viene ora proposto che almeno uno del membri del consiglio d'amministrazione sia espresso dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti, purché non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Per il consiglio di gestione, se è composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti d'indipendenza stabiliti per i sindaci nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria ( su questi temi si veda anche l'altro articolo in questa stessa pagina). Obbligazioni. La norma del Codice civile secondo cui la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, viene integrata con la previsione che al computo del predetto limite concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere. Documenti contabili. Negli statuti delle società quotate occorrerà prevedere le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con l'obiettivo di far accompagnare gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per attestarne la corrispondenza al vero. Le regole sulla responsabilità degli amministratori si applicano quindi anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti. Stock option. Se una società approva un piano di attribuzione di azioni a componenti dell'organo amministrativo, a dipendenti o a collaboratori non legati alla stessa da rapporti di lavoro subordinato, ovvero a soggetti che ricoprono analoghi ruoli in altre società del gruppo, prima dell'esecuzione dell'operazione devono essere pubblicate diverse informazioni, a cura del consiglio d'amministrazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Vanno rese pubbliche, tra l'altro: informazioni sulle ragioni che motivano l'adozione del piano, i destinatari, le modalità e le clausole di attuazione ( specificando se l'attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati). Vanno inoltre rese note le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione del prezzo per la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni, i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali è consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi. Le prospettive / Sorvegliati i paradisi fiscali Legami con l'estero nei prospetti italiani N el Ddl sul risparmio, come approvato dalla Camera il 3 marzo, si propone una nuova disciplina per le società italiane quotate che controllano società con sede legale in Stati « i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società » , nonché per società italiane quotate che siano collegate a queste società estere o siano da queste controllate. Gli Stati in questione devono essere individuati con decreti concertati tra il ministro della Giustizia e dell'Economia, se ricorrono determinate situazioni individuate dal Ddl. Ad esempio, quando non sono presenti: • forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto; • il requisito di un capitale sociale minimo e norme che garantiscano effettività e integrità del capitale sociale; • la previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione; • l'obbligo di redigere il bilancio d'esercizio; •la redazione del bilancio in base al principio di rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio; • l'obbligo di deposito del bilancio presso un organo amministrativo o giudiziario; • l'obbligo di sottoporre contabilità e bilancio delle società a verifica da parte di un organo di controllo; • adeguate sanzioni penali per gli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci. Il bilancio della controllata estera. Le società italiane quotate che controllano società non trasparenti dovranno allegare al proprio bilancio di esercizio o consolidato il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i princìpi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i princìpi contabili internazionalmente riconosciuti. Questo bilancio dovrà essere sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, per attestare veridicità e correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio; al bilancio della società italiana è allegato il parere espresso dall'organo di controllo sul bilancio della controllata estera. Il bilancio della controllante italiana. Questo bilancio dovrà contenere una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la controllata estera, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero. http://www.assinews.it/rassegna/arti...120305re2.html |
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