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accesso gratis ai dati personali
Accesso gratis ai propri dati personali
Lo stabilisce il Garante della privacy, secondo cui le imprese pubbliche e private che detengono dati personali dei cittadini devono consentire agli stessi un accesso gratuito. Con poche eccezioni 10/03/05 - News - Roma - Non si deve né si dovrà pagare l'accesso ai file che contengono i propri dati personali detenuti da società pubbliche o private. Lo ha ricordato il Garante per la privacy spiegando che un modesto contributo alle spese è invece dovuto nel caso in cui se ne chieda la trascrizione su particolari supporti o le ricerche diano esito negativo. Il contributo richiesto per queste operazioni non può comunque superare i costi effettivamente sostenuti per la ricerca e gli importi massimi stabiliti dal Garante. Nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo è stato pubblicato un provvedimento del Garante su questo fronte, in cui si individuano criteri e contributi spese, eventualmente dovuti, in caso di esercizio dei diritti di accesso. "Gli importi - spiega il Garante - sono stati determinati tenendo conto di una serie di fattori: la normativa comunitaria ed internazionale, la necessità di non rendere oneroso l’esercizio del diritto di accesso, i contributi già previsti dalla legge (d.P.R. n. 501/1998) prima dell’entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei dati personali". Il principio a cui ci si richiama è quello esplicitato dal Codice, secondo cui la conferma dell'esistenza dei propri dati, la loro comunicazione e la loro origine, nonché le modalità di trattamento, sono tutte notizie a cui il cittadino deve poter liberamente accedere. Ma il Codice, allo scopo di evitare richieste immotivate che possono pesare inutilmente sulle spalle dell'impresa, prevede appunto la possibilità di chiedere un contributo spese alle condizioni determinate dall'Autorità. "Chi si rivolge a enti pubblici e privati, impegnandoli in ricerche, spesso laboriose, che non portano a nulla, perché i suoi dati non risultano essere stati mai trattati - spiega il Garante - dovrà versare un contributo spese fino ad un massimo di dieci euro, importo sostanzialmente corrispondente a quello già previsto dalla precedente normativa (£ 20.000)". Attenzione però: il contributo non può essere chiesto quando i dati, cancellati o non più reperibili, risultano comunque trattati in precedenza. E si scende a due euro e mezzo se le ricerche sono effettuate in modo elettronico e la risposta, negativa, è fornita oralmente. Il contributo è invece di venti euro nel caso in cui la risposta sia positiva (si confermi, quindi, di detenere i dati) e contemporaneamente l’interessato chieda che i dati siano riportati su supporti particolari come audiovisivi, lastre, nastri, di maggior costo rispetto agli ordinari floppy disk o Cd rom. Si tratta sempre, di un importo massimo perché il contributo non può comunque eccedere i costi effettivamente sostenuti e documentabili. Considerato, infine, che un contributo spese può essere chiesto, in base al Codice, anche quando le ricerche sono difficoltose e richiedono un notevole impiego di mezzi, il Garante, con separato provvedimento, ha accolto, solo per il 2005, la richiesta di un sistema di informazioni creditizie che intendeva avvalersi di questa possibilità in particolari ipotesi (contributi per supplementi di istruttoria, spese postali). http://punto-informatico.it/p.asp?i=51863 |
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Contributo spese in caso di esercizio dei diritti dell'interessato
(G.U. del'8 marzo 2005, n. 55) Registro delle Deliberazioni n. 14 del 23 dicembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO l'art. 12, lett. a), della direttiva europea n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai dati personali che lo riguardano e a talune informazioni sul loro trattamento deve essere garantito liberamente e senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi; VISTO l'art. 8 della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98; VISTI gli articoli da 7 a 10 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) in tema di esercizio dei diritti dell'interessato e, in particolare, di esercizio del diritto di accesso; RILEVATO che il principio introdotto dalla previgente disciplina (art. 13, comma 2, legge n. 675/1996; art. 17, commi 7 e 8, d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501) e confermato dal Codice è quello della tendenziale gratuità dell'esercizio del diritto di accesso, trattandosi appunto di un diritto e non di richiesta di prestazione dietro corrispettivo; VISTO l'art. 10, commi 7 e 8, del Codice in riferimento all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), secondo cui si può eventualmente chiedere all'interessato un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata in ciascun caso specifico, anziché la copertura di tutti gli eventuali costi derivanti dall'esercizio del diritto, solo a seguito di alcune richieste (richiesta di conferma dell'esistenza o meno di dati personali che riguardano l'interessato, oppure dell'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento o della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; CONSIDERATO che il predetto contributo spese può essere chiesto quando non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato e che il medesimo contributo, oltre a non poter eccedere i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico, non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale; rilevato che il Garante può individuare l'importo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente; RILEVATO che l'esistenza di dati che riguardano l'interessato deve intendersi confermata, agli effetti dell'applicazione del presente provvedimento, anche quando i dati cancellati o non più reperibili risultino, comunque, essere stati trattati in precedenza; CONSIDERATO che, se risulta confermata l'esistenza di dati, può essere chiesto un contributo spese quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione; RITENUTA la necessità di determinare in termini generali la predetta misura del contributo spese relativamente ai menzionati casi di esercizio del diritto di accesso ai dati personali o a talune informazioni; CONSIDERATO ALTRESÌ: 1. Casi considerati di esercizio dei diritti Il presente provvedimento riguarda le seguenti istanze rivolte a qualunque titolare del trattamento pubblico o privato, in conformità al Codice (artt. 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), 8 e 9): * richiesta di ottenere conferma dell'esistenza di dati personali; * richiesta di ottenere la comunicazione dei dati in forma intelligibile; * richiesta di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati; * richiesta di conoscere le finalità del trattamento; * richiesta di conoscere le modalità del trattamento; * richiesta di conoscere la logica applicata al trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. Il contributo spese in esame non si riferisce, quindi, all'esercizio di diritti dell'interessato diversi da quelli sopra specificamente indicati (ad esempio, non è ipotizzabile un contributo in caso di richiesta di rettificazione o di opposizione al trattamento). Gli importi massimi del contributo spese qui previsti in base al Codice sono determinati tenendo conto della normativa comunitaria e internazionale, della corrispondente misura prevista anteriormente al Codice e della necessità di non rendere oneroso l'esercizio dei diritti dell'interessato. Il principio generale resta, infatti, quello secondo cui l'esercizio del diritto di accesso ai dati che riguardano l'interessato è gratuito. 2. Casi in cui non risulta confermata l'esistenza dei dati In riferimento ai casi in cui non può ritenersi confermata l'esistenza dei dati, va nuovamente rilevato che il contributo spese non è integralmente compensativo di tutti gli eventuali costi di un riscontro. Tale contributo, per disposizione di legge, non può in ogni caso eccedere i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. Ciò premesso, l'importo massimo che può essere richiesto è determinato dal Garante nella misura di euro dieci, in termini sostanzialmente corrispondenti all'importo già previsto direttamente dalla normativa previgente (L. 20.000; art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998). Con riferimento al medesimo caso in cui non risulti confermata l'esistenza dei dati, lo stesso contributo è individuato forfettariamente in misura pari a euro 2,50, in relazione al caso in cui i dati siano trattati con strumenti elettronici e la risposta (negativa) sia fornita oralmente. Il contributo spese di cui al presente punto 2 non può essere chiesto quando i dati, cancellati o comunque non reperibili, risultano essere stati comunque trattati in precedenza. 3. Casi in cui risulta confermata l'esistenza dei dati Negli altri casi in cui, a seguito di una richiesta dell'interessato, risulta invece confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, l'esercizio del diritto è gratuito, ma può essere chiesto un contributo spese in presenza di una richiesta di riprodurre uno speciale supporto su cui i dati personali figurano. L'interessato può infatti richiedere specificamente la riproduzione di uno speciale supporto sul quale sono presenti già i dati personali (art. 10, comma 8). Tale caso riguarda solo le richieste di comunicare i dati in forma intelligibile e non attiene, inoltre, alle richieste di trasporre i dati su supporti di uso più comune, come ordinari floppy disk o cd-rom, concernendo solo richieste attinenti a determinati supporti di maggior costo quali audiovisivi, lastre, nastri o altri specifici supporti magnetici. In riferimento a questi casi, si deve ritenere legittima la richiesta, rivolta all'interessato, di contribuire alla particolare spesa necessaria per comunicare i dati, sempre che l'interessato medesimo abbia chiesto specificamente di ottenere in tale forma la comunicazione dei dati che lo riguardano. Sulla base di una valutazione ponderata delle principali situazioni verificabili, e della circostanza che si tratta anche in questo caso di un contributo, va ritenuta congruo l'importo di euro venti. Si tratta di un importo massimo in quanto, anche in questo caso, il contributo non può comunque eccedere i costi effettivamente sostenuti e documentabili nel caso specifico; VISTI gli altri atti d'ufficio; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello; TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: determina gli importi relativi al contributo spese in caso di esercizio dei diritti dell'interessato nei termini di cui in motivazione e prescrive ai titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali di adottare le misure necessarie indicate nel presente provvedimento per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti. Roma, 23 dicembre 2004 IL PRESIDENTE Rodotà IL RELATORE Santaniello IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1104892 |
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