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#1 (permalink) |
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Data registrazione: Nov 2003
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Clausola Di Mero Gradimento
Ciao a tutti e ciao Fabio.
Stiamo svolgendo un esercitazione (in Università) sulle clausole di gradimento in generale, ed in particolare sullle clausole di mero gradimento nei consorzi. Secondo voi è possibile inserire in un consorzio una clausola di mero gradimento, ossia una clausola che vieti l'ingresso di nuovi consorziati solo sulla base della mera volontà dei vecchi consorziati? Studiando il nuovo diritto societario ho appreso che ora è ammesso l'uso di tali clausole nel trasferimento di partecipazioni ma solo se sono previste date condizioni (diritto di recesso al socio ecc.., quindi si tutelano sia i soci che non vogliono l'ingresso di altri soci sgraditi, sia il socio stesso non rendolo ostaggio della società? Vi chiedo quali interessi violerebbe una clausola di mero gradimento all'entrata di nuovi consorziati? Grazie. |
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#2 (permalink) |
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Data registrazione: Jul 2002
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Beh la mia valutazione per usare un terminone nomopoietica è questa.
Nalla legislazione previgente le clausole di quel tipo venivano ex lege esluse per le spa mentre si tolleravano maggiormente per le srl (anche perchè esplicitamente si vietavano solo per le spa). Questo derivava dal fatto che mentre la srl era inquadrata come società di famiglia, della famiglia o di pochi soci, che voleva crescere espondendo ai creditori solo il patrimonio societario, la spa era o doveva essere la società a capitale diffuso. Quindi , con la legge dell'85, in pieno boom finanziario, si decise di incentivare lo sviluppo aziendale italiano, specie sotto il profilo patrimoniale e della capitalizzazione attraverso l'azionariato diffuso, quantomeno si cercò di crearne i presupposti. La riforma societaria, prende semplicemente atto della situazione attuale: non esistono grandi società. Quindi, si ammette l'applicazione di tali clausole alle spa a patto che venga comunque tutelato il socio recedente che intenda alienare.questo ha un significato: il legislatore "prende atto" che la spa nel nostro Paese realizza una forma solamente più evoluta di srl ma la composizione spesso, in termini di ripartizione del capitale, non è poi dissimile nelle percentuali. Semplicemente una srl più capitalizzata. Quindi, anzichè collocarsi solo nell'ottica dell'investitore, del terzo, si pone nell'ottica degli azionisti presenti. Morale della favola:tutto cambia affinchè resti come prima |
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#3 (permalink) | |
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Data registrazione: Nov 2003
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#7 (permalink) |
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Data registrazione: Jul 2002
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Detto ciò, alla luce della riforma, le possibilità per il terzo sono ridotte al lumicino, perchè appunto vengono ammesse a patto che sia consentito il recesso al socio con acquisto della partecipazione a un prezzo non inferiore a quello dell'ultimo bilancio..vado a braccio
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#8 (permalink) |
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Data registrazione: Jul 2002
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E' chiaro, per parlare in giuridichese, non so se fai diritto o economia, che è probabile una situazione di litisconsorzio facoltativo in cui la parte terza entri nel processo appoggiando il recedente. In quest'ottica si potrebbe valutare una tutela del terzo che, appoggiando il recedente, chieda la nullità (ad es: in presenza di criteri di recesso non definiti)
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