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Vecchio 09-03-05, 17:37   #1 (permalink)
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Clausola Di Mero Gradimento

Ciao a tutti e ciao Fabio.
Stiamo svolgendo un esercitazione (in Università) sulle clausole di gradimento in generale, ed in particolare sullle clausole di mero gradimento nei consorzi. Secondo voi è possibile inserire in un consorzio una clausola di mero gradimento, ossia una clausola che vieti l'ingresso di nuovi consorziati solo sulla base della mera volontà dei vecchi consorziati?
Studiando il nuovo diritto societario ho appreso che ora è ammesso l'uso di tali clausole nel trasferimento di partecipazioni ma solo se sono previste date condizioni (diritto di recesso al socio ecc.., quindi si tutelano sia i soci che non vogliono l'ingresso di altri soci sgraditi, sia il socio stesso non rendolo ostaggio della società? Vi chiedo quali interessi violerebbe una clausola di mero gradimento all'entrata di nuovi consorziati? Grazie.
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Vecchio 09-03-05, 19:32   #2 (permalink)
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Beh la mia valutazione per usare un terminone nomopoietica è questa.

Nalla legislazione previgente le clausole di quel tipo venivano ex lege esluse per le spa mentre si tolleravano maggiormente per le srl (anche perchè esplicitamente si vietavano solo per le spa). Questo derivava dal fatto che mentre la srl era inquadrata come società di famiglia, della famiglia o di pochi soci, che voleva crescere espondendo ai creditori solo il patrimonio societario, la spa era o doveva essere la società a capitale diffuso. Quindi , con la legge dell'85, in pieno boom finanziario, si decise di incentivare lo sviluppo aziendale italiano, specie sotto il profilo patrimoniale e della capitalizzazione attraverso l'azionariato diffuso, quantomeno si cercò di crearne i presupposti. La riforma societaria, prende semplicemente atto della situazione attuale: non esistono grandi società. Quindi, si ammette l'applicazione di tali clausole alle spa a patto che venga comunque tutelato il socio recedente che intenda alienare.questo ha un significato: il legislatore "prende atto" che la spa nel nostro Paese realizza una forma solamente più evoluta di srl ma la composizione spesso, in termini di ripartizione del capitale, non è poi dissimile nelle percentuali. Semplicemente una srl più capitalizzata. Quindi, anzichè collocarsi solo nell'ottica dell'investitore, del terzo, si pone nell'ottica degli azionisti presenti.

Morale della favola:tutto cambia affinchè resti come prima
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Vecchio 10-03-05, 10:47   #3 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da FabioGalletti
Beh la mia valutazione per usare un terminone nomopoietica è questa.

Nalla legislazione previgente le clausole di quel tipo venivano ex lege esluse per le spa mentre si tolleravano maggiormente per le srl (anche perchè esplicitamente si vietavano solo per le spa). Questo derivava dal fatto che mentre la srl era inquadrata come società di famiglia, della famiglia o di pochi soci, che voleva crescere espondendo ai creditori solo il patrimonio societario, la spa era o doveva essere la società a capitale diffuso. Quindi , con la legge dell'85, in pieno boom finanziario, si decise di incentivare lo sviluppo aziendale italiano, specie sotto il profilo patrimoniale e della capitalizzazione attraverso l'azionariato diffuso, quantomeno si cercò di crearne i presupposti. La riforma societaria, prende semplicemente atto della situazione attuale: non esistono grandi società. Quindi, si ammette l'applicazione di tali clausole alle spa a patto che venga comunque tutelato il socio recedente che intenda alienare.questo ha un significato: il legislatore "prende atto" che la spa nel nostro Paese realizza una forma solamente più evoluta di srl ma la composizione spesso, in termini di ripartizione del capitale, non è poi dissimile nelle percentuali. Semplicemente una srl più capitalizzata. Quindi, anzichè collocarsi solo nell'ottica dell'investitore, del terzo, si pone nell'ottica degli azionisti presenti.

Morale della favola:tutto cambia affinchè resti come prima
Ok, ma se si mettesse una clausola in cui si disponga che la relativa decisione di ammissione sia deliberata da un assemblea straordinaria con determinato quorum (ad es due terzi) dei consorziati? In tal caso, come si concilierebbe un impugnativa da parte di che non è ancora consorziato? (cioè se l'assemblea decide con mero gradimento l'entrata di un nuovo consorziato, come può impugnare una delibera assembleare chi non è legittimato a farlo?) Spero di essere stato chiaro...
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Vecchio 10-03-05, 10:55   #4 (permalink)
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La impugna semplicemente se ritiene che sia contra legem. La nullità può essere fatta valere dalle part (recedente) o di chi ne abbia interesse (subentrante)
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Vecchio 10-03-05, 10:57   #5 (permalink)
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E può essere rilevata anche d'ufficio
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Vecchio 10-03-05, 11:03   #6 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da FabioGalletti
E può essere rilevata anche d'ufficio
mi cospargo la testa di cenere...sei grande! Grazie, mi hai salvato da una figuraccia! ciao
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Vecchio 10-03-05, 11:49   #7 (permalink)
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Detto ciò, alla luce della riforma, le possibilità per il terzo sono ridotte al lumicino, perchè appunto vengono ammesse a patto che sia consentito il recesso al socio con acquisto della partecipazione a un prezzo non inferiore a quello dell'ultimo bilancio..vado a braccio
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Vecchio 10-03-05, 11:53   #8 (permalink)
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E' chiaro, per parlare in giuridichese, non so se fai diritto o economia, che è probabile una situazione di litisconsorzio facoltativo in cui la parte terza entri nel processo appoggiando il recedente. In quest'ottica si potrebbe valutare una tutela del terzo che, appoggiando il recedente, chieda la nullità (ad es: in presenza di criteri di recesso non definiti)
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