![]() |
| Home | | | Notizie | | | Mercati | | | ETF | | | CFD | | | Forex | | | Forum | | | Quotazioni | | | Servizi | | | Approfondimenti | | | Education | | | Meteo |
|
|
|
|||||||
| Registrazione | Blog | FAQ | Gruppo sociale | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna i forum come gią letti |
![]() |
|
|
Strumenti discussione | Valuta discussione | Modalitą visualizzazione |
|
|
#1 (permalink) |
|
Fornero Republic
Data registrazione: Jul 2004
Messaggi: 10,752
Popolaritą: 42520184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Problema di Diritto Privato...
Il soggetto A č proprietario di un immobile suddiviso in diversi appartamenti; i vari appartamenti sono tutti dati in affitto a terzi; tra i locatari, vi č anche il soggetto B.
Il soggetto A sostiene spese di pulizia ed Enel per le parti comuni. I vari locatari pagano per queste spese una cifra pattuita e risultante dal contratto. Il soggetto B un bel giorno pretende di vedere l'effettivo onere di tali spese per il soggetto A (praticamente, vuole sapere quanto effettivamente A paga per le spese di pulizia ed Enel dell'immobile). Ora la mia domanda č questa: il soggetto A deve per forza mostrare al soggetto B il rendiconto di tali spese? Grazie anticipatamente a chi mi risponderą... P.S.: E' un quesito trovato sulla Settimana Enigmistica (ed. Professional). |
|
|
|
|
|
#2 (permalink) | |
|
Member
Data registrazione: Sep 2003
Messaggi: 419
Popolaritą: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Citazione:
l'immobile non e' un condominio perche' vi e' un unico proprietario non c'e' quindi assemblea condominiale l'inquilino paga in conseguenza di un contratto accettato e firmato ergo l'inquilino non puo' pretendere di visionare nulla o comunque non puo' modificare la metologia di pagamento |
|
|
|
|
|
|
#3 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolaritą: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Legge 27-07-1978, n. 392. Art. 9 - Oneri accessori.
1. Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. 2. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. 3. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. 4. Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 5. La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attivitą imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi. |
|
|
|
![]() |
| Segnalibri |
| Strumenti discussione | |
| Modalitą visualizzazione | Valuta questa discussione |
|
|
| Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits | ||
| © 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer. | ||