8 marzo 2005
Privi di esenzione i servizi alle assicurazioni
Le attività di "back-office", svolte da una società nei confronti di una compagnia di assicurazioni, sono operazioni imponibili Iva e non possono essere considerate esenti. Con la sentenza pronunciata nella causa C-472/03, depositata il 3 marzo 2005, la Corte di giustizia Ue ha ritenuto che una serie di servizi svolti da una società olandese nei confronti di una compagnia di assicurazioni dello stesso Paese non possono essere considerate intermediazioni assicurative e quindi esenti da Iva,
ma devono essere assoggettate a imposta trattandosi di prestazioni generiche. Queste le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della società di assicurazioni: accettazione delle domande di assicurazione; trattamento delle modifiche contrattuali e tariffarie; emissione, amministrazione e cessazione delle polizze; gestione dei sinistri; fissazione e pagamento delle commissioni agli intermediari; sviluppo e gestione della tecnologia dell’informazione; trasmissione di informazioni alla società di assicurazioni e agli intermediari; elaborazione di relazioni per i contraenti. Inizialmente la società aveva applicato l’Iva ma poi aveva chiesto il rimborso all’amministrazione fiscale olandese, sostenendo che i servizi effettuati erano sostanzialmente assimilati all’intermediazione assicurativa e, come tali esenti da Iva secondo l’articolo 13 della sesta direttiva Ue (articolo 10 del Dpr 633/72). Secondo la Corte Ue, invece, le prestazioni non configurano un’intermediazione di servizi assicurativi. Infatti, manca l’aspetto essenziale della funzione di intermediazione di assicurazione come, ad esempio, ricercare e mettere in relazione i clienti con l’assicuratore. Inoltre, manca l’esistenza del potere di impegnare l’assicurazione in modo tale da riconoscere alla prestazione le caratteristiche proprie di un intermediario. Nel caso esaminato, invece, la società ha svolto una semplice attività di servizi, senza alcuna relazione contrattuale con gli assicurati. Le prestazioni di "back-office", conclude la Corte, non possono essere esenti ma sono imponibili. R.PO.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...e080305as.html