|
Impugnazione delle delibere assembleari s.p.a. e cessione della partecipazione
la riforma impone al socio che impugna una partecipazione qualificata e la sua permanenza durante il corso del processo, tanto che in caso di cessione anche parziale della partecipazione il Tribunale non può più pronunciarsi sull'invalidazione. In passato avevo sostenuto che per la denunzia di gravi irregolarità ex art. 2409, per la quale si imponeva e si impone al socio denunziante una partecipazione qualificata, fosse sufficiente rimanere socio durante il procedimento, mentre doveva considerarsi irrilevante la riduzione della sua partecipazione sotto la soglia fissata dalla legge. Il legislatore della riforma prende in considerazione solo una parte di questa conclusione, imponendo a chi vuole vedersi riconosciuta l'invalidazione della delibera impugnata di conservare la partecipazione richiesta (come gli antichi romani che vietavano la cessione del diritto controverso). Però, è espresamente riconosciuto all'alienante la conservazione del diritto al risarcimento (che passa attraverso l'accertamento incidenter tantum dell'invalidità della delibera).
A questo punto, stando così le cose, non è chiaro l'espresso riferimento all'art. 111 c.p.c. (sostituzione processuale e permanenza in giudizio del dante causa), dato che mi sembra evidente che l'acquirente possa avere interesse all'accertamento della delibera impugnata dal suo dante causa e che possa intervenire nel giudizio.
Mettiamo perciò il caso che A impugna una delibera (senza chiedere alcun risarcimento del danno) e poi cede le azioni a B, quest'ultimo che deve fare affinchè il Tribunale si pronunci comunque sull'invalidazione della delibera?
|