![]() |
| Home | | | Notizie | | | Mercati | | | ETF | | | CFD | | | Forex | | | Forum | | | Quotazioni | | | Servizi | | | Approfondimenti | | | Education | | | Meteo |
|
|
|
|
#1 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: Nov 2004
Messaggi: 2,508
Popolarità: 20908107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Conti dormienti (mah!)
conti dormienti andranno allo Stato
(02/03/2005) I conti correnti dormienti, vale a dire i depositi di denaro presso le banche appartenute a persone decedute o scomparse e quindi inutilizzati da più di cinque anni, andranno alle casse dello Stato. Lo prevede l’articolo 13 del ddl sul Risparmio, approvato oggi alla Camera. Le banche quindi non assorbiranno più le somme depositate e poi dimenticate dai loro correntisti, poiché la norma fissa una serie di misure destinate alla ricerca dei titolari o degli eredi dei titolari di conti correnti. La Camera ha infatti stabilito che i conti dormienti, per i quali non è più possibile rintracciare il legittimo proprietario, vengano depositati presso la Banca d’Italia per dieci anni. Termine oltre il quale le somme verranno devolute allo Stato che le utilizzerà per metà per alimentare il fondo di garanzia per i risparmiatori, mentre l’altra parte andrà a riduzione del debito pubblico. http://www.miaeconomia.it/retrieval/...darticle=74618 |
|
|
|
|
|
#3 (permalink) | |
|
Member
Data registrazione: Nov 2004
Messaggi: 2,508
Popolarità: 20908107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Citazione:
|
|
|
|
|
|
|
#4 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: Nov 2004
Messaggi: 2,508
Popolarità: 20908107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tutti i dubbi dei conti dormienti
(10/10/2005) L’articolo 46 della Finanziaria delle “80 ore”, così definita dal ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, per i tempi strettissimi del varo, prevede di utilizzare i conti dormienti per risarcire i risparmiatori rimasti invischiati nei crac finanziari degli ultimi anni. In pratica: i soldi dimenticati in banca per un certo periodo, si parla di 10 anni, saranno utilizzati per risarcire le vittime di crac come Parmalat o Argentina. Una norma fortemente voluta dal ministro dell’Economia che proprio dopo lo scandalo della Parmalat aveva iniziato la sua battaglia contro il governatore della Banca d’Italia Antonio Fazio. Ma se sono sicuramente lodevoli le intenzioni, non sembra affatto facile mettere in pratica la nuova disposizione. Diversi sono infatti i punti controversi. Innanzitutto sulla somma che si riuscirà a reperire. C’è chi infatti parla di 20 miliardi di euro, ma una stima più realistica non dovrebbe andare al di là dei 10 miliardi. Anche perché ancora non è stata fatta chiarezza su quali liquidità sarà possibile agire. Ci saranno sicuramente i depositi bancari. Ma verranno ricompresi anche gli assegni circolari mai rimborsati, i libretti di risparmio che sono per loro natura dormienti, i titoli azionari e le obbligazionari di persone decedute? E poi i termini. Insomma: da quando iniziano a decorrere questi dieci anni. Dal momento dell’approvazione della legge finanziaria o già da prima? Non resta quindi che attendere i regolamenti che daranno un’indicazione più precisa sui termini e i confini entro i quali verranno considerati questi conti dormienti. Anche perchè ci sono notevoli difficoltà nel riuscire a individuare le stesse liquidità che non sono mosse. Secondo l'articolo 46, infatti, a partire dal prossimo anno le banche dovranno comunicare eventuale esistenza di somme giacenti oltre i 10 anni. Alla Banca d'Italia, poi, è riservato il potere di verifica e di controllo. http://www.miaeconomia.it/retrieval/...&cat=Risparmio |
|
|
|
|
|
#6 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolarità: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
art 27
1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti princı`pi e criteri direttivi: a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgere in contraddittorio, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, secondo criteri di efficienza, rapidita` ed economicita`, dinanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l’adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela; b) previsione dell’indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), la CONSOB abbia accertato l’inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi; c) salvaguardia dell’esercizio del diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all’indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b); d) salvaguardia in ogni caso del diritto ad agire dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni; e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, del potere di emanare disposizioni regolamentari per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. 2. Il Governo e` delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu` decreti legislativi per l’istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti princı`pi e criteri direttivi: a) destinazione del fondo all’indennizzo, nei limiti delle disponibilita` del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attivita` di cui alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, detratti l’ammontare dell’indennizzo di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di risarcimento; b) previsione della surrogazione del fondo nei diritti dell’indennizzato, limitatamente all’ammontare dell’indennizzo erogato, e facolta` di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della banca o dell’intermediario responsabile; c) legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio, in rappresentanza del fondo, per la tutela dei diritti e l’esercizio della rivalsa ai sensi della lettera b), con la facolta` di farsi rappresentare in giudizio a norma dell’articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ovvero anche da propri funzionari; d) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della meta` degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a); e) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB; f) individuazione dei soggetti che possono fruire dell’indennizzo da parte del fondo, escludendo comunque gli investitori professionali, e determinazione della sua misura massima; g) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB. 3. Il Governo e` delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori, che individua l’insieme dei diritti loro riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un’efficace diffusione dell’informazione finanziaria tra i risparmiatori, e per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari. |
|
|
|
|
|
#8 (permalink) |
|
Member
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolarità: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il CTCU sull’utilizzo dei conti dormienti per indennizzare vittime di frodi finanziarie e tango bond: no alla gestione della Banca d’Italia e soprattutto no all’utilizzo per questo scopo!
Il maxi emendamento alla Finanziaria in fase di approvazione prevede per il 2006 l’istituzione di un Fondo di indennizzo per le vittime di crac finanziari, alimentato dai conti correnti e dai rapporti bancari definiti “dormienti”. Il CTCU esprime la sua totale contrarietà a tale decisione del Governo e del Parlamento: innanzi tutto non è giusto utilizzare quel denaro per risarcire le vittime dei crac finanziari, denaro che dovrebbe invece finire nella casse dello Stato o degli enti territoriali (Comuni), in quanto divenuto “bene pubblico” (lo Stato è l’erede designato dei conti e dei depositi non reclamati) e venire utilizzato per altre finalità, sociali o di finanza pubblica. No assolutamente neppure al fatto che il paventato Fondo di indennizzo venga affidato al controllo (sic!) e alla gestione della Banca d’Italia, che come tutti oramai sanno, non è di proprietà dello Stato sovrano bensì di alcune banche. Il denaro dei conti dormienti passerebbe dal controllo delle banche nuovamente alle stesse banche: una vera assurdità! IL CTCU esprime tutta la sua contrarietà all’ipotesi sempre più concreta di utilizzare i fondi giacenti sui cd. conti dormienti per il risarcimento dei danni patiti dalle vittime di crac finanziari. Si tratta di una soluzione che non si può condividere, per ovvie ragioni di giustizia sociale oltreché di opportunità. Mentre sempre più banche vengono condannate a risarcire le malefatte nella vendita e collocamento di prodotti finanziari “spazzatura”, lo Stato pensa bene, anzi male, di destinare possibili flussi di cassa pubblici (sono pur tali anche le somme di denaro di conti dormienti privati mai rivendicati da alcuno) a coprire i dissesti causati dai soggetti maggiormente responsabili del sistema finanziario e che dovrebbero essere i soli a mettere mano al portafoglio per risarcire i clienti raggirati. “Perché mai dovrebbero essere i soldi delle casse pubbliche e quindi di tutti i cittadini quelli destinati a coprire i danni causati da banche & co. negli scandali finanziari di questi anni?” - si chiede Wather Andreaus direttore del CTCU – “Che paghino le banche, che quei disastri hanno causato. Del resto quest’ultimo principio di responsabilità era stato anche chiaramente affermato nei disegni di legge a suo tempo presentati (febbraio 2004) da vari esponenti politici per risolvere il problema dei risarcimenti di danni da scandali finanziari”. Non solo ma pare che lo Stato voglia affidare alla Banca d’Italia la verifica di quanti di tali conti siano presenti nel patrimonio, dichiarato od occulto, delle banche italiche e la gestione dei relativi fondi rinvenuti o da rinvenire. Ipotesi pazzesca, sol che si pensi che la Banca d’Italia appartiene quasi in toto allo stesso sistema bancario (la lista completa delle banche che detengono le quote della Banca d’Italia la si può trovare sul sito stesso della Banca d’Italia – www.bancaditalia.it, cliccando su La Banca e le sue funzioni) e quindi non appare di certo il miglior soggetto cui delegare tale funzione. “Meglio far controllare qualcun altro – così ancora Andreaus – viste anche le sconcertanti lacune nella vigilanza bancaria che stanno emergendo sempre più evidenti in queste giorni e in queste ore. Qui si tratta di effettuare un controllo preciso ed affidabile, ad opera di soggetti davvero super-partes”. Inoltre si tratta di eseguire controlli non solo per il presente ma anche per il passato, con indagini a tappeto presso tutte le banche e su eventuali conti off-shore nonché prevedere l’obbligo per le banche di dare comunicazione pubblica ed accessibile a tutti di tutte le evidenze contabili di conti e depositi dormienti dal 1945 ad oggi. Ci si chiede che fine abbiano fatto gli esposti inoltrati dal CTCU nel 2004 alla Procura di Bolzano e alla Corte dei Conti in merito alla vicenda dei conti dormienti in Alto Adige. Ad oggi non vi è stata nessuna notizia se ed a quali accertamenti tali esposti abbiano condotto o se vi siano stati dei risultati a riguardo. La notizia che anche nella vicenda della Bpi di Lodi i raggiri perpetrati a danno dei correntisti abbiano riguardato proprio ed anche i rapporti di conto di persone decedute può destare più di qualche sospetto anche per la situazione locale. Ci si domanda infatti se una tale comportamento sia diffuso nel sistema bancario per ripianare buchi di bilancio e risultati di poco efficienti gestioni societarie. Sul punto un’accurata indagine della Procura e della Corte dei conti è il minimo che si possa chiedere e pretendere! E anche una risposta sarebbe – crediamo – dovuta. |
|
|
|
|
|
#9 (permalink) |
|
Democratico Finanziario
Data registrazione: Feb 2001
Messaggi: 6,091
Popolarità: 42949684 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
...Teniamoci aggiornati se e quando dovesse davvero attivarsi il fondo alimentato dai conti dormienti, dati i 18 mesi potrebbe sforare di qualche mese il termine della prescrizione per i bond argentina, 31 dicembre 2006...
|
|
|
|
![]() |
| Segnalibri |
| Strumenti discussione | |
| Modalità visualizzazione | Valuta questa discussione |
|
|
| Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits | ||
| © 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer. | ||