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Legge sulla Privacy
2 marzo 2005
La privacy trova il terzo rinvio NUOVI TERMINI - Le misure minime sulla sicurezza dei dati sono state spostate dal 30 giugno a fine 2005 ROMA - La proroga della proroga (non ancora scaduta): ieri si è visto anche questo. E così la data sulle misure per proteggere i dati personali contenuti negli archivi viene aggiornata per la terza volta. Il Parlamento ha, infatti, convertito in legge il decreto milleproroghe, che fa slittare da giugno prossimo alla fine dell’anno la data per adeguarsi alle nuove misure minime di di sicurezza. In particolare, si tratta di mettersi al passo con la nuova versione del documento programmatico sulla sicurezza. Conquista altri sei mesi anche la scadenza — fino a ieri prevista per il 30 settembre—riservata a chi non è in grado, per certificati motivi, di proteggere gli archivi entro la fine di dicembre. Avranno tempo fino al 31 marzo 2006. Senza fine. Si è trattato di qualcosa simile a un blitz. Agli inizi di febbraio alla Camera si è, infatti, riusciti a far approvare — proprio la notte prima della relazione del Garante della privacy al Parlamento; dunque, quando l’Authority era totalmente impegnata su altri fronti—un emendamento che proroga la proroga. Un differimento dei termini, infatti, c’era già stato a novembre e aveva spostato a fine giugno 2005 la data per adottare le nuove misure minime di sicurezza previste dal Codice della riservatezza. Non si trattava, però, della prima proroga in materia. La scadenza originaria era stata, infatti, fissata al 30 giugno 2004, ma si era già provveduto a spostarla alla fine dello scorso anno. Il termine era poi diventato il 30 giugno 2005 e ora è aggiornato al 31 dicembre prossimo. Per quanto la commissione Giustizia del Senato non abbia visto con favore questo ulteriore slittamento, non ha, però, potuto far nulla. I margini di manovra erano, infatti, annullati dai tempi strettissimi per la conversione del decreto legge. Pena la decadenza. Dunque, il testo licenziato da Montecitorio è stato avallato senza correzioni. Compresa la proroga della proroga. Il Dps. La novità interessa esclusivamente le nuove misure minime introdotte dal Codice della privacy. Dunque, tutte le altre procedure previste a garanzia della riservatezza erano e rimangono operative. In particolare, il differimento interessa il Dps (Documento programmatico sulla sicurezza), la cui portata è stata estesa dal Codice. Prima, infatti, riguardava solo la gestione dei dati sensibili e giudiziari effettuati con elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico; ora l’adempimento interessa, invece, tutti coloro —soggetti pubblici e privati — che si servono di strumenti elettronici. Inoltre, l’ambito dei dati giudiziari risulta, sempre per effetto del Codice, più ampio. Altra novità rispetto al passato è che il documento programmatico deve essere indicato nella relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio, laddove prevista. La proroga riguarda, inoltre, i soggetti non in grado, entro la fine dell’anno, di adeguare i sistemi alle nuove misure minime di sicurezza. Per costoro — purché siano in grado di dimostrare l’impossibilità di procedere all’operazione — è stato previsto un ulteriore semestre: dovranno mettersi in regola entro la fine di marzo 2006. Il Garante. Negli uffici del Garante non si registrano posizioni ufficiali. Anche se resta confermata l’incredulità — che aveva già accompagnato lo slittamento di novembre scorso — per la nuova iniziativa. Da parte dell’Authority viene fatto notare che operazioni simili causano confusione: intanto perché inducono a pensare che la proroga riguardi tutto il sistema di sicurezza; inoltre, perché così facendo si concentra un’eccessiva attenzione su un adempimento (il documento programmatico) che, per quanto rinnovato, resta un obbligo tutt’altro che complicato. Di fondo rimane, infine, il rilievo che accompagna ogni differimento di termini e cioè l’assoluta indifferenza verso chi ha già provveduto da tempo a mettersi al passo con la legge. ANTONELLO CHERCHI http://www.assinews.it/rassegna/arti...e020305pr.html |
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PRIVACY. Scade a dicembre il termine per rendere trasparenti i dati. Garante prescrive misure
18/07/2005 - 13:26 Il 31 dicembre scade il termine per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni dei regolamenti sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, quegli atti cioè mediante i quali le P.A devono rendere trasparenti ai cittadini quali di queste informazioni così delicate vengono utilizzate (salute, vita sessuale, sfera religiosa, politico-sindacale, origine razziale ed etnica, condanne, carichi pendenti etc.) e per quali fini. In attesa di ricevere, per il previsto parere, gli schemi di regolamento, il Garante ha emanato un provvedimento generale, che verrà pubblicato sulla G.U., con il quale prescrive a tutti i soggetti pubblici le misure per adottare tali atti. Il Garante lancia un monito: se entro fine anno non interverranno questi atti di natura regolamentare "il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dovrà essere interrotto". La prosecuzione del trattamento dei dati risulterebbe, infatti, illecita, con conseguenti responsabilità anche di ordine contabile e per danno erariale. E potrebbe, inoltre, comportare l'inutilizzabilità dei dati trattati indebitamente e il possibile intervento di provvedimenti anche giudiziari di blocco o di divieto del trattamento. "La P.a. ha già potuto beneficiare di un lungo periodo transitorio e di diverse proroghe. - afferma il Garante - Ora non è più accettabile che non sia data piena e integrale attuazione alla normativa privacy proprio dalla P.A. che, nel suo complesso, comprendendo gli apparati centrali e periferici dello Stato, gli enti pubblici nazionali, il sistema delle regioni e delle autonomie locali, le autonomie funzionali, costituisce certamente il più importante settore di trattamento dati del nostro Paese". In vista della scadenza di fine anno, dunque, e allo scopo di contribuire all'adozione dei regolamenti, l'Authority ha innanzitutto intensificato la collaborazione, da tempo in corso, con organismi rappresentativi di soggetti pubblici (Regioni, Autonomie locali, Università, Presidenza del Consiglio, Dipartimento della funzione pubblica) per la redazione dei cosiddetti "schemi tipo" per settori omogenei di enti e di amministrazioni (Comuni, Province, Regioni, Università). Inoltre, proprio col provvedimento in questione ha dato indicazioni precise a tutti gli apparati pubblici affinché possano redigere bozze di regolamento attente ai profili sostanziali del trattamento dati e, allo stesso tempo, meno generiche e più comprensibili dai cittadini. Le amministrazioni dovranno, in particolare, procedere ad una attenta ricognizione dei trattamenti di dati sensibili e giudiziari ed individuare le tipologie di informazioni indispensabili in rapporto alle loro attività istituzionali e le operazioni necessarie per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico che consentono di usare questi dati (compresi trattamenti svolti mediante Internet, le interconnessioni e i raffronti tra banche dati). I soggetti pubblici dovranno indicare anche le modalità con le quali sono usati i dati e mettere in campo adeguate iniziative per assicurare la conoscibilità delle scelte adottate. Infine, sempre per aiutare le amministrazioni, il Garante ha messo a disposizione della P.a. un modello di riferimento per redigere gli schemi di regolamento, consultabile sul sito dell'Autorità www.garanteprivacy.it. HC 2005 - redattore: NZ http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=2138 |
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