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Vecchio 26-02-05, 15:20   #1 (permalink)
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La classificazione degli investitori: se sono esperti hanno minore tutela

La classificazione degli investitori: se sono esperti hanno minore tutela
Il panorama internazionale / Regole a confronto Come funziona in Italia, Uk e Germania



E cco una panoramica della calssificazione degli investitori nei principali mercati europei.
In Inghilterra i clienti vengono classificati come investitori privati, intermedi e controparti di mercato. A seconda del grado di sofisticazione dell'investitore, diminuisce la tutela da parte del regolatore. Se un investitore professionista è considerato controparte di mercato, perde la tutela del codice di condotta per cui la banca che vende un prodotto risponde solo nel caso di false dichiarazioni. Quando l'operatore inglese presta i propri servizi di investimento in Italia, è tenuto ad applicare le norme sui servizi di investimento italiane e, in base a una delibera del Cesr ( l'organismo che raggruppa le autorità di mercato europee), non può considerare il proprio cliente controparte di mercato, ma solo operatore qualificato.
In Italia le banche e altri intermediari finanziari sono operatori qualificati ai quali non si applicano alcune regole di protezione previste per gli investitori retail. Le persone giuridiche, gli enti territoriali e limitate categorie di persone fisiche possono autocertificarsi operatore qualificato.
In ogni caso, secondo l'articolo 21 del Tuf, l'intermediario che opera con qualunque tipo di cliente è soggetto all'obbligo di agire con correttezza e di ottenere il miglior risultato possibile per l'investitore. Secondo l'articolo 23 del Tuf, « nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta » .
In Germania dove non c'è autocertificazione, ma è la banca a decidere se un investitore è qualificato, anche gli investitori professionisti sono tutelati dalle regole di condotta e non esiste la figura della controparte di mercato esente da regole. La direttiva Ue ( Market for Financial Investment Instrument Directive) approvata e ancora da recepire in diversi Paesi distingue tra cliente al dettaglio, cliente professionale, controparte qualificata e market maker e consente al cliente di non accettare di essere considerato controparte di mercato. Inoltre l'intermediario può considerare il proprio cliente controparte qualificata solo se il cliente risponde a certi requisiti.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...s260205cl.html
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Vecchio 26-02-05, 15:30   #2 (permalink)
nel blù ..
 
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In Italia un promotore finanziario è considerato operatore qualificato, purché lo dichiari in sede di apertura del contratto di negoziazione titoli, o successivamente se lo diventa. Non so cosa succede se omette di comunicarlo ...
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Vecchio 26-02-05, 15:49   #3 (permalink)
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mica ho capito ...
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Vecchio 26-02-05, 16:08   #4 (permalink)
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Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari
(adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successivamente modificato con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1° marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000, n. 13082 del 18 aprile 2001 e n. 13710 del 6 agosto 2002) (1)





Art. 31
(Rapporti tra intermediari e speciali categorie di investitori)

1. A eccezione di quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e salvo diverso accordo tra le parti, nei rapporti tra intermediari autorizzati e operatori qualificati non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, comma 1, fatta eccezione per il servizio di gestione, e commi 2 e 3, 32, commi 3, 4 e 5, 37, fatta eccezione per il comma 1, lettera d), 38, 39, 40, 41, 42, 43, comma 5, lettera b), comma 6, primo periodo, e comma 7, lettere b) e c), 44, 45, 47, comma 1, 60, 61 e 62.

2. Per operatori qualificati si intendono gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i promotori finanziari, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante (36).
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Vecchio 26-02-05, 16:15   #5 (permalink)
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Ma non capisco il punto: la normativa dice che è operatore qualificato de iure..ma non capisco cosa intendi
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Vecchio 26-02-05, 16:34   #6 (permalink)
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Beh non è molto importante, riguarda la tutela dei promotori finanziari nei propri investimenti (naturalmente non gliene fregherà niente a nessuno ...). Essendo operatori qualificati hanno meno tutele rispetto agli altri investitori, ma il punto è che se la banca non lo sa, non può riservare meno tutele.
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Vecchio 26-02-05, 16:44   #7 (permalink)
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Allora il problema merita un approfondimento: come non sa? Sono ex lege operatori qualificati, non debbono firmare alcuna autodichiarazione.
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Vecchio 26-02-05, 16:51   #8 (permalink)
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Per intenderci, se investe per suo conto, anche se la banca non sa, comunque de iure e de facto risulta essere un investitore che ha conoscenza di quanto fa. E' come se un dipendente di banca, addetto all'area titoli, investisse in borsa tramite la propria banca facendo incetta di bond argentini e poi facesse causa alla stessa....appare chiaro, non solo giuridcamente, ma da un punto di vista di vista logico la responsabilità di chi glieli ha venduti è attenuata. Poi, giuridicamente parlando, per chi è investitore professionale vi sono limitazioni del caso che tu hai citato
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Vecchio 26-02-05, 16:52   #9 (permalink)
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Pardon, operatore qualificato
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Vecchio 26-02-05, 16:56   #10 (permalink)
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poi è chiaro che ogni storia è a sè, che si tratta di appurare caso per caso, che il promotore finanziario non è un'analista etc...un avvocato si appellerebbe a tutto...ma la realtà è che la bilancia della diligenza penderebbe un po' di meno a favore dell'investitore. Anche nel caso dei bond argentini, non dimentichiamolo, parliamo sempre di responsabilità della banca ma nel caso, non tout court; d'altronde come si dice proprio in questi frangenti la sentenza fa stato tra le parti
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