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Tutele per i diritti animali
La dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata dall'UNESCO
La Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, proclamata dall'UNESCO nel 1978, rappresenta un riferimento importante in questa direzione. Considerato che ogni animale ha dei diritti; - Considerato che il riconoscimento ed il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere dei crimini contro la natura e contro gli animali; - Considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza della specie nel mondo; - Considerato che genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano; - Considerato che il rispetto degli animali da parte dell'uomo è legato al rispetto degli uomini tra loro; - Considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali. Articolo 1 Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza. Articolo 2 a) Ogni animale ha diritto al rispetto. b) L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali. c) Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo. Articolo 3 a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli. b) Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia. Articolo 4 a) Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto a vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi. b) Ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto. Articolo 5 a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha il diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie. b) Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto. Articolo 6 a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità. b) L'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante. Articolo 7 Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo. Articolo 8 a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale. Articolo 9 Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore. Articolo 10 a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo. b) Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale. Articolo 11 Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita. Articolo 12 a) Ogni atto che comporti l'uccisione di un numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie. b) L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio. Articolo 13 a) L'animale morto deve essere trattato con rispetto. b) Le scene di violenza di cui animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione, a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale. Articolo 14 a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo. b) I diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo. http://animali.tiscali.it/altriamici...i_animali.html |
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La legge 189/2004 contro il maltrattamento degli animali
LA LEGGE “IN PILLOLE” (Fonte Lav) -Maltrattamento e doping: reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 3mila a 15mila euro per chi cagiona una lesione ad un animale, un danno alla salute, o sevizie o comportamenti, fatiche, lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Aumento della metà se deriva la morte dell’animale. -Elevazione da contravvenzione a delitto: non permette l’estinzione del reato con una semplice oblazione ed allunga la prescrizione a 5 anni (7 e mezzo se prorogata) a fronte degli attuali 2 (3 se prorogata) che non permetteva finora, di fatto, la celebrazione dei processi. -Abbandono di animali: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10mila euro. -Detenzione incompatibile con natura degli animali e produttiva di grandi sofferenze: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10mila euro. Si applica anche ai casi previsti dalle leggi speciali. -Spettacoli o manifestazioni: con sevizie o strazio, reclusione da quattro mesi a due anni e multa da 3mila a 15mila euro. Aumento di un terzo se vi sono scommesse o se ne deriva la morte dell’animale impiegato. -Uccisione per crudeltà: reclusione da tre a diciotto mesi. Si supera la distinzione fra uccisione di animale altrui, considerato “patrimonio”, ed uccisione di animale proprio senza maltrattamento (finora non sanzionata, esempio, in eutanasia da un veterinario) o di animale “di nessuno” (previsione finora limitata a cani e gatti ma senza specifica sanzione). -Combattimenti fra animali e competizioni non autorizzate: reclusione da uno a tre anni e multa da 5mila a 160mila euro per chi promuove, organizza o li dirige. Aumento di un terzo se presenti minorenni o persone armate o con promozione attraverso video. -Allevamento, addestramento, fornitura di animali per combattimenti: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila euro. -Effettuazione di scommesse, anche se non presente ai combattimenti o competizioni: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila euro. -In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti: sono sempre disposti la confisca degli animali impiegati sia per i combattimenti che per i maltrattamenti ed affidamento ad associazioni con spese anticipate dallo Stato che potrà rivalersi sul condannato. E’ anche disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’eventuale attività di trasporto, commercio o allevamento di animali; in caso di recidiva è disposta l’interdizione. -Produzione, commercializzazione e importazione pelli di cani o gatti: arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da 5mila a 100mila euro, confisca e distruzione del materiale. -Sperimentazione senza anestesia se non autorizzata: reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 3000 a 15mila euro. -Per l’applicazione della legge: creazione di un coordinamento interforze fra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e Polizie municipali e provinciali. La vigilanza viene ristretta agli animali d’affezione per le guardie particolari giurate delle associazioni. Le entrate derivanti dalle sanzioni saranno destinate dallo Stato alle associazioni affidatarie degli animali sequestrati o confiscati. -Interessi lesi: le associazioni animaliste riconosciute perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge. -Attività formative: possibilità di promozione d’intesa fra Stato e Regioni dell’integrazione dei programmi didattici delle scuole di ogni ordine e grado in materia di etologia e rispetto degli animali. http://animali.tiscali.it/altriamici...o_animali.html |
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Abbanonare un animale è anche un reato "morale"
Randagismo, il ruolo attivo dei cittadini Abbandonare un cane è un reato punito dalle leggi dello Stato (articolo 727 del Codice Penale) con una sanzione fino a 10 milioni di lire; ogni persona ha la possibilità ed il dovere di denunciare alle Forze dell'Ordine chi ha abbandonato, chi maltratta un animale o anche chi non registra il proprio animale all'anagrafe canina. Ma abbandonare un animale è soprattutto un reato "morale", un gesto di profonda inciviltà che come tale non può essere lasciato ancora passare in silenzio. Per questo se tutti saremo in grado di "dare voce" alla nostra coscienza, potremmo fermare coloro che ancora considerano un animale un oggetto da usare finché si vuole e poi gettarlo ai margini di una strada. FIRMA CONTRO L'ABBANDONO DEGLI ANIMALI http://noallabbandonodeglianimali.blog.tiscali.it/ |
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Animali, è record di abbandoni
Non si ferma il fenomeno dell'abbandono degli amici a quattro zampe. I dati forniti dalla LAV, la principale associazione animalista in Italia, sono allarmanti: ogni anno nel nostro Paese vengono abbandonati oltre 150mila animali domestici. L'80% morirà in incidenti stradali, subirà maltrattamenti o potrà essere vittima dell'addestramento dei cani da combattimento, il resto trascorrerà la propria esistenza nell'angusta gabbia di un canile. Se da una parte si è avuta una drastica riduzione di questo costume incivile nelle autostrade dall'altra ha fatto seguito un aumento degli abbandoni nei canili, nelle campagne e di animali di razza, che ha portato ad un tragico record negativo. L'abbandono è un fenomeno purtroppo ancora ampiamente diffuso in Italia da Nord a Sud. "Il randagismo - sottolinea l'associazione animalista - è un fenomeno purtroppo ancora ampiamente diffuso nel nostro Paese da Nord a Sud. Gli abbandoni avvengono tutto l'anno e le punte massime si registrano nel periodo di apertura della caccia; il numero di cani da caccia nei canili e l'aumento di questi proprio da settembre in poi conferma questa barbara usanza". "Per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali domestici, - si legge nel sito della Lega Antivivisezione - sono state approvate la legge nazionale 281 del 1991 e numerose leggi regionali, dotate di sufficiente copertura finanziaria, che affidano alle Amministrazioni comunali compiti di tutela degli animali e precise responsabilità nella prevenzione del randagismo. A dieci anni dall'emanazione della legge, la normativa nazionale è ancora ampiamente disattesa ed intorno a questo vuoto si sono sviluppati fenomeni che fanno del randagismo un vero e proprio business. E' il caso di tanti rifugi privati, molto spesso veri e propri lager, nati da convenzioni tra società con fini di lucro e pubbliche amministrazioni incapaci di trovare soluzioni che tengano conto del rispetto degli animali". http://animali.tiscali.it/cani/artic...abbandoni.html |
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UN BUON ESEMPIO
ECCESSO DI VELOCITA' PER SALVARE ANIMALI, NON C'E' CONTRAVVENZIONE 25 feb 05 - G. Felicetti Il caso di una Guardia zoofila dell'Enpa, sentenza del Giudice di Pace. 25 febbraio 2005 - Non può essere multata per eccesso di velocità una Guardia zoofila nell’esercizio delle sue funzioni. Il Giudice di pace di Parma, Simonetta Mazza, ha accolto il ricorso presentato da Annalisa De Bei, Guardia Zoofila dell’Enpa di Borgotaro. La Guardia, lo scorsa estate, mentre era in servizio, aveva notato, ai margini della strada, un cane ferito. Annalisa De Bei si è immediatamente fermata, ha prestato le prime cure all’animale ma il cane, probabilmente vittima di un investimento, doveva necessariamente essere curato da un veterinario visto che era in corso una pericolosa emorragia interna. Così la Guardia Zoofila ha caricato a bordo della sua vettura il cane e nel frattempo ha allertato una veterinaria. Ma nel tragitto Annalisa De Bei ha superato i limiti di velocità: l’autovelox ha riscontrato una velocità di 72 chilometri orari in un tratto in cui il limite è di 50 chilometri orari. Multata, la Guardia Zoofila ha presentato un ricorso all’Ufficio Territoriale del Governo di Parma, ma la Prefettura ha rigettato l’istanza. Così Annalisa De Bei, assistita dall’avvocato Daniele Carra, ha presentato un ricorso al Giudice di pace. La dottoressa Simonetta Mazza ha accolto il ricorso. “La signora De Bei – ha scritto il giudice nella sentenza – ha fornito prova di avere superato i limiti di velocità al fine di adempiere al proprio dovere di Guardia Zoofila. Nell’esercizio dei propri compiti, le Guardie Zoofile sono da considerarsi a tutti gli effetti agenti di polizia giudiziaria. […] La ratio della scriminante di cui all’articolo 51 del Codice Penale va individuata, nel caso di specie, nel fatto che la signora De Bei abbia agito in adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica, in quanto i compiti assegnati alle Guardie Zoofile derivano da disposizione normativa, il Dpr 31/3/1979 e il D.lgs 532/92. […] Inoltre, come è stato documentato dalla ricorrente – si legge ancora nella sentenza – il comportamento della signora De Bei è ricollegabile alla necessità di sottoporre il cane sofferente alla cure del caso, non potendo operare altrimenti. Nessun rimprovero può essere mosso alla ricorrente e, pertanto, l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Parma merita di essere annullata poiché il fatto è stato commesso nell’adempimento di un dovere”. L’Enpa ringrazia il giudice di pace di Parma per l’attenzione e la sensibilità. La soddisfazione maggiore per la Guardia zoofila dell’Enpa di Borgotaro sta nel fatto che, oltre ad essere riuscita a riaffermare un principio importante, il cane, grazie alle tempestive cure, si è salvato. Il fatto conferma le simili sentenze dei giudici di Pace di Agordo (Belluno) nell’aprile 2003 e di Genova nel luglio dello stesso anno che avevano dato ragione ad un veterinario e a una cittadina che avevano superato i limiti di velocità in auto per accorrere animali in grave pericolo. http://www.animalieanimali.it/tuttiglianimali.asp# |
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