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Normativa antiriciclaggio
Normativa antiriciclaggio
23/02/2005 Modalità di incasso dei premi e di successivo accreditamento degli stessi alle imprese da parte degli agenti. L'ANIA fa il punto sulla normativa antiriciclaggio con una circolare rivolta alle imprese associate. Nella Circolare 7, prot. 7, del 9 gennaio 2004, L'ANIA aveva reso nota la posizione dell’Ufficio Italiano Cambi relativamente alle operazioni di pagamento dei premi effettuati presso le agenzie assicurative per un importo superiore a € 12.500,00. In quella circostanza l’UIC aveva manifestato di non ritenere corretta, ai sensi della normativa antiriciclaggio, la prassi di consentire all’agente di ricevere dalla clientela pagamenti di importo superiore a € 12.500,00 e di versare gli stessi su di un conto corrente a lui intestato, anche sul presupposto esplicito di tale sua qualità (c.d. conto esterno dell’impresa). Per l’UIC, infatti, la procedura corretta da seguire in tali casi prevedeva che l’agente ricevesse mezzi di pagamento solo se intestati direttamente all’impresa riversando i premi incassati esclusivamente su conti correnti intestati alla compagnia. A distanza di alcuni mesi, tuttavia, l’UIC, rispondendo ad alcuni quesiti, sembra avere modificato la precedente interpretazione con una nuova posizione, che può ritenersi oramai consolidata perché ribadita in più di una circostanza e, da ultimo, in data 24 gennaio u.s. In particolare, l’Autorità, nell’esprimere la sua posizione circa la corretta procedura che le imprese di assicurazione dovrebbero seguire nell’incasso dei mezzi di pagamento di qualsiasi natura per un importo superiore a € 12.500,00 per il tramite del canale agenziale, ha individuato “due possibili alternative nelle procedure di incasso premi superiori alla soglia di € 12.500,00, entrambe in linea con la normativa antiriciclaggio: - il contante o l’assegno intestato alla compagnia sono versati su di un conto di pertinenza della stessa, su cui l’agente è delegato ad operare in base al rapporto giuridico in essere con l’impresa preponente; - il contante o l’assegno intestato all’agente e recante la clausola di non trasferibilità sono versati su di un conto intestato all’agente stesso il quale provvederà a retrocedere all’impresa gli importi incassati secondo le modalità concordate tra loro”. Va peraltro sottolineato che nell’ultima risposta dell’UIC non si rinviene più, come in precedenza, alcun riferimento alla circolare 533/D dell’ISVAP. Riteniamo che ciò sia dovuto all’interpretazione fornita al riguardo dall’Istituto di Vigilanza nella lettera del 12.11.2004, da noi trasmessa in pari data (cfr. circ. 211, prot. 0405, distr. 27). Pertanto, allo stato attuale, l'ANIA ritiene che si possa considerare assolutamente simmetrica la posizione dell’Organismo di Vigilanza e quella dell’UIC. Clicca qui per visualizzare i pareri dell’UIC http://www2.assinews.it:8080/testi/PROT0057CIRC37.zip |
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