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Nuovi Confini Per L'infortunio
21 febbraio 2005
Nel dlgs 38/00 prevista la tutela assicurativa per i dipendenti durante il percorso casa-lavoro. Nuovi confini per l'infortunio in itinere Le brevi soste che non espongono a rischi sono indennizzabili Una breve sosta nel tragitto che porta al lavoro, fatta per esempio, per consumare uno spuntino, non interrompe la copertura assicurativa dall'infortunio in itinere. L'infortunio accaduto sul pianerottolo di casa mentre si esce per recarsi al lavoro, invece, non è risarcito dall'Inail. Sono queste due nuove ipotesi di infortunio in itinere elaborate dall'Inail a seguito di interventi giurisprudenziali in materia. La copertura assicurativa del tragitto compiuto dai lavoratori per recarsi al lavoro è entrata a far parte della disciplina normativa con il dlgs n. 38/00 (riforma dell'Inail). Ma la giurisprudenza opera un continuo aggiornamento dei criteri per il diritto al risarcimento. Vediamo qual è l'attuale quadro di disciplina. L'infortunio in itinere L'introduzione dell'infortunio in itinere nell'oggetto dell'assicurazione Inail è avvenuta ad opera del dlgs n. 38/00, con un ritardo di oltre 30 anni dalla previsione della delega governativa in materia prevista dall'articolo 31 della legge n. 15/63. L'introduzione è operata con l'inserimento di un nuovo comma all'articolo 2 e all'articolo 210 del T.u. Inail (dpr n. 1124/65), anche in riferimento alla speciale tutela assicurativa prevista per il settore agricolo. Ai sensi di tale disposizione, salvo il caso di interruzione o di deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e di ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione s'intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. In ogni caso, invece, restano esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida. La disciplina Fino all'avvento della nuova disciplina (in vigore dal 16 marzo 2000), il vuoto normativo, che si traduceva in pratica nella totale mancanza di criteri obiettivi per la delineazione specifica della figura del particolare tipo di infortunio, ha sempre costretto a ricondurre l'infortunio in itinere all'infortunio sul lavoro strettamente inteso. Di conseguenza, l'evento era osservato con necessaria verifica dei requisiti tipici dell'infortunio sul lavoro, principalmente la causa violenta e l'occasione di lavoro. Anzi, soprattutto l'occasione di lavoro, in quanto il rischio doveva essere in connessione con l'attività espletata. L'occasione di lavoro, presupposto essenziale insieme alla causa violenta per il riconoscimento della tutela sociale all'infortunio in itinere, si ha in presenza di un collegamento tra evento, percorso e lavoro, e della trasformazione del rischio generico della strada in rischio professionale. Il nesso causale tra evento, percorso seguito e lavoro può dirsi esistente in ricorrenza delle seguenti condizioni: ¥ l'infortunio è accaduto sul tragitto che costituisce l'itinerario normale per recarsi dal luogo di abituale dimora al luogo di lavoro e viceversa; ¥ il tragitto è percorso per ragioni di lavoro; ¥ l'infortunio è accaduto in orario ricollegabile con quello lavorativo. La prima condizione prevede, dunque, la sussistenza di particolari requisiti: il luogo di dimora, il luogo di lavoro e il percorso normale. Il luogo di dimora è il luogo dove il lavoratore ha fissato la propria residenza; può anche essere la residenza secondaria, purché abbia carattere di stabilità anche temporanea, come il luogo di soggiorno estivo della famiglia o la casa dove il lavoratore trascorre abitualmente il fine settimana con la propria famiglia; o anche può essere il luogo dove il lavoratore dimora temporaneamente o pernotta occasionalmente per ragioni di lavoro. È luogo di lavoro non solo quello dove l'assicurato presta abitualmente la sua attività, ma ogni luogo in cui il lavoratore deve recarsi su direttive del datore di lavoro per esigenze legate al rapporto di lavoro. Il percorso normale è l'itinerario giustificato dalle condizioni di viabilità che, di norma, coincide con il percorso più breve e diretto. Ciò non esclude la giustificazione di un diverso percorso, anche più lungo e meno diretto, se risulta più logico in relazione allo stato della viabilità delle strade; mentre, non vi rientra mai l'eventuale deviazione nel tragitto effettuata dal lavoratore per ragioni personali. La seconda condizione richiede che il tragitto sia percorso perché dovuto da ragioni inerenti o scaturenti dall'attività lavorativa dell'assicurato. Quindi, essa è soddisfatta in tutti i casi in cui il lavoratore si reca in azienda o presso altri luoghi per motivi comunque riferibili al lavoro, come per esempio, per percepire la paga, per consegnare o ricevere documenti. Infine, la terza condizione vuole che l'infortunio risulti essere capitato in orario se non di lavoro almeno a questo collegabile. Una valutazione da farsi con dovuta flessibilità, tenendo conto delle oscillazioni di orario normalmente connesse con le condizioni di viabilità e considerando che brevi differimenti della partenza o brevi soste lungo il tragitto, accompagnate o meno da deviazioni, non costituiscono elementi tali da influire negativamente. L'esistenza di un rischio professionale, sia esso specifico o generico aggravato, può aversi in presenza di diverse ipotesi, in considerazione delle esigenze organizzative dell'attività lavorativa e delle esigenze di vita, umane, familiari ed economico-sociali del lavoratore. Le ipotesi tradizionali per le quali è consolidato l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale sono le seguenti: ¥ necessità di percorrere una strada determinata che conduce esclusivamente al luogo di lavoro o, comunque, presenti pericoli particolari per il lavoratore rispetto alle ordinarie vie di comunicazione; ¥ necessità di servirsi di mezzi di trasporto forniti o prescelti e prescritti dal datore di lavoro in relazione con le esigenze dell'attività lavorativa; ¥ necessità di utilizzare mezzi di trasporto privati in quanto il posto di lavoro è collocato in luogo irraggiungibile con i mezzi pubblici, oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro; ¥ necessità di utilizzare il mezzo privato, pur in presenza di mezzi pubblici, per rispondere ad una chiamata urgente del datore di lavoro; ¥ necessità di trasportare, a piedi o su un mezzo di locomozione personale, strumenti di lavoro che intralciano i normali movimenti. La breve sosta Con ordinanza n. 1/05, la Corte costituzionale, adita dal tribunale di Trento, è intervenuta in merito alla disciplina della tutela degli infortuni in itinere per dichiarare la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale sollevata all'articolo 2 del T.u. infortuni. Secondo il tribunale di Trento, la disciplina violerebbe i principi costituzionali in quanto escluderebbe dalla copertura assicurativa gli infortuni in itinere in tutti i casi d'interruzione e non soltanto quando l'interruzione determina l'insorgenza di una situazione di rischio diversa da quella occasionata dallo svolgimento delle mansioni lavorative, così da comportare il venir meno dell'occasione di lavoro. La pronuncia della Corte costituzionale, di parere opposto, evidenzia piuttosto che una breve sosta che non alteri le condizioni di rischio per l'assicurato: ¥ non integra l'ipotesi dell'interruzione; ¥ non si pone al di fuori della copertura assicurativa. L'Inail, al riguardo, ha evidenziato la novità secondo cui non esiste un nesso logico automatico tra ´breve sosta' e ´interruzione', nel senso che la prima, se non dettata da cause o motivi di forza maggiore, sia sempre ed inevitabilmente da ritenere causa di interruzione della tutela assicurativa (questa era la tesi erroneamente sostenuta dal tribunale di Trento mediante un'errata interpretazione dell'articolo 2 del dpr n. 1124/65). In altre parole, le brevi soste che non espongono l'assicurato ad un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuità, non interrompono il nesso causale tra lavoro e infortunio e non escludono, pertanto, l'indennizzabilità dello stesso. Il significato di itinere L'articolo 12 del dlgs n. 38/00, nel codificare la disciplina in materia di infortunio in itinere, ha previsto la tutela assicurativa per gli eventi lesivi occorsi ai lavoratori ´durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoroÉ..'. Sull'argomento, l'Inail ha fornito interessanti chiarimenti (circolare 12/1/04) spiegando, in primo luogo, che dalla disposizione normativa non si evince se il rischio in itinere protetto includa anche le pertinenze e le aree comuni (pianerottoli, scale, cortili, viali, strade interne ecc.) rispettivamente dell'abitazione e del luogo di lavoro. Le conclusioni dell'istituto assicuratore sono state due. Relativamente all'abitazione del lavoratore, l'Inail ritiene che l'infortunio avvenuto entro l'ambito domestico, inteso come comprensivo delle pertinenze dell'abitazione e delle parti condominiali (pianerottoli, scale, cortili), non rientra nell'ambito dell'infortunio in itinere; ove ne ricorrano tutte le condizioni, può rientrare nella tutela l'infortunio occorso nelle strade che, pur di proprietà privata, sono destinate a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata e sono, perciò, aperte al traffico di un numero indeterminato di veicoli. Relativamente al luogo di lavoro, l'istituto ha ritenuto che l'infortunio occorso fuori dalle pertinenze di tale luogo di lavoro va inquadrato come ´infortunio in itinere', mentre quello occorso all'interno delle pertinenze deve essere inquadrato come ´infortunio in attualità di lavoro'. http://www.assinews.it/rassegna/arti...o210205in.html |
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[QUOTE=tegio]21 febbraio 2005
Nel dlgs 38/00 prevista la tutela assicurativa per i dipendenti durante il percorso casa-lavoro. Nuovi confini per l'infortunio in itinere Le brevi soste che non espongono a rischi sono indennizzabili È luogo di lavoro non solo quello dove l'assicurato presta abitualmente la sua attività, ma ogni luogo in cui il lavoratore deve recarsi su direttive del datore di lavoro per esigenze legate al rapporto di lavoro. Quoto solo questa frase perche vorrei sapere se nel caso di negozi in più citta il dipendente è assicurato lo stesso, perchè mi sembra che per andare da un punto vendita ad un altro bisogna avere qualifica almeno 1° livello, senò necessita lattera di trasferimento. Qualcuno sa dirmi se è esatto? grazie DMC |
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