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Data registrazione: Feb 2002
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assegno circolare smarrito
Tizio paga Caio con un assegno circolare; Caio smarrisce l'assegno ricevuto e fa denuncia di smarrimento
caso A: assegno non trasferibile con la denuncia di smarrimento il beneficiario dell'assegno si reca presso la banca trattaria e chiede l'emissione del duplicato che avviene trascorsi 20gg 1) giusto? 2) è il beneficiario che chiede l'emissione del duplicato recandosi presso la banca pesso la quale l'assegno è stato emesso (pur non essendo cliente, magari)? il termine è di 20 gg? caso B: assegno trasferibile con la denuncia di smarrimento il beneficiario dell'assegno si reca in tribunale proponendo ricorso per l'ammortamento del titolo; notifica il ricorso alla banca trattaria, la quale affigge nei propri locali la comunicazione relativa; contestualmente il giudice dispone la pubblicazione in G.U. del decreto di ammortamento; trascorsi 15 gg dall'affissione/pubblicazione, sempre che nessuno si sia presentato per riscuotere l'assegno, il beneficiario si reca in banca per ottenere la dichiarazione per cui nessuno si è presentato per la riscossione; con tale dichiarazione il beneficiario si reca in tribunale per ottenere la certificazione di non interposta opposizione, ottenuta la quale può richiedere la riemissione del titolo giusto? che ci manca? l'affissione nei locali della banca, probabilmente, è immediata ma il decreto del giudice? e la pubblicazione in G.U.? da quando decorrono i 15 gg? mille grazie per la pazienza
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Member
Data registrazione: Jul 2002
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Capo IX
Dell'ammortamento. Art. 69 In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno bancario, se ne può fare denuncia al trattario e chiedere l'ammortamento con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui l'assegno bancario è pagabile o al pretore del luogo in cui il richiedente ha domicilio. Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali dell'assegno bancario. Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel più breve termine possibile un decreto con il quale, menzionando i dati dell'assegno bancario, ne pronuncia l'ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore. Il decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al traente e al trattario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Malgrado la denuncia, il pagamento dell'assegno bancario al detentore prima della notificazione del decreto libera il trattario. Art. 70 L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con citazione, da notificarsi al ricorrente, al trattario e al traente per comparire davanti al tribunale del luogo di pagamento. Art. 71 Durante il termine stabilito nell'art. 69 il ricorrente può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti ed è in facoltà di esigere il pagamento dell'assegno mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario della somma. Art. 72 Trascorso il termine indicato nell'art. 69 senza opposizione, o rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, l'assegno bancario smarrito non ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale, comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva che respinge l'opposizione, esigere il pagamento. Art. 73 Nel caso di assegno bancario emesso colla clausola «non trasferibile» non si fa luogo ad ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente. Art. 74 L'ammortamento estingue ogni diritto derivante dall'assegno dichiarato inefficace, ma non pregiudica le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne l'ammortamento. Art. 75 Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui. L'azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita della azione nascente dal titolo. Art. 76 L'interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto l'atto interruttivo. Art. 86 In quanto non siano incompatibili con la natura dell'assegno circolare o non siano derogate dalle norme della presente legge, sono applicabili all'assegno circolare le disposizioni della cambiale relative alla girata , al pagamento , al protesto , al regresso , alla prescrizione , nonché quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci , e alle sottoscrizioni ; ed anche quelle dell'assegno bancario sbarrato da accreditare , non trasferibile e turistico . Nella procedura di ammortamento dell'assegno circolare si applicano le disposizioni degli artt. 69 e 74, con le seguenti modificazioni. Il ricorso deve essere fatto al presidente del tribunale del luogo in cui sia uno stabilimento dell'istituto emittente o al pretore del luogo in cui il ricorrente ha domicilio . La notificazione del decreto deve essere fatta ad uno dei più vicini stabilimenti dell'istituto, il quale, a spese del ricorrente, ne darà subito comunicazione a tutti i recapiti presso i quali l'assegno è pagabile. L'eventuale opposizione deve essere proposta, con citazione da notificarsi al ricorrente ed al rappresentante dell'istituto, dinanzi al tribunale che ha emesso il decreto o, nel caso di decreto emesso dal pretore, dinanzi al tribunale nella cui giurisdizione è compresa la pretura. La denuncia di smarrimento non rende responsabile l'istituto che paga l'assegno circolare al detentore prima della notificazione del decreto. Parimenti la notificazione del decreto non rende responsabile l'istituto qualora il pagamento del titolo venga effettuato presso uno stabilimento o un recapito al quale, per fatto non imputabile all'istituto, non sia ancora pervenuta la notizia del decreto. Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un assegno circolare emesso con la clausola «non trasferibile» non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo venti giorni dalla denuncia, il pagamento dell'assegno presso la filiale alla quale fu fatta la denuncia. |
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