Torna indietro   Forum di Finanzaonline.com > Approfondimenti di Finanza > Officine Giuridiche : Legal Financial Forum

Vai al forum
Rispondi
 
Strumenti discussione Valuta discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 11-02-05, 09:05   #1 (permalink)
Member
 
L'avatar di tegio
 
Data registrazione: Nov 2004
Messaggi: 2,508
Popolarità: 20908107
tegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond repute
Ai Famigliari Risarcimento Ampio

11 febbraio 2005
Ai familiari risarcimento ampio
CASSAZIONE CIVILE • Il danno derivante da un grave lutto non può essere limitato in un conteggio cumulativo




ROMA • Vittime secondarie risarcibili al massimo. Quando l'incidente automobilistico crea due orfani e un vedovo, il massimale dell'assicurazione si fa in tre. Perché il danno derivante dal grave lutto non può essere contenuto in un conteggio cumulativo. Il dolore è autonomo e indennizzabile singolarmente, sembra suggerire la Corte di cassazione, in una sentenza inattaccabile sotto il profilo giuridico e umano. La decisione 2653 del 9 febbraio stabilisce che il tetto della risarcibilità è unico solo nel caso in cui gli eredi proseguano, simbolicamente, il percorso legale del danneggiato. Se però, per iniziativa autonoma, citano in giudizio il colpevole dell'evento lesivo, il massimale di risarcibilità raddoppia o triplica a seconda del numero delle cosiddette vittime secondarie.
Giuridicamente è la distinzione tra il diritto agito iure successionis e quello agito iure proprio. Una differenza che la Corte di appello non ha fatto — ed è questo il rimprovero che muove piazza Cavour — confondendo non solo le prerogative ma anche il ruolo dei parenti della persona rimasta uccisa in un incidente automobilistico.
Il caso particolare. In uno scontro violento, ha perso la vita una madre di famiglia. Figli e marito hanno chiesto il ristoro del danno subito all'autore, processato anche penalmente per omicidio colposo. I giudici di merito, hanno riconosciuto l'indennizzabilità per un importo di complessivi cento milioni delle vecchie lire alla famiglia, non considerando persone danneggiate i congiunti. A loro, dunque, spettava in eredità solo quanto avrebbe avuto diritto di ricevere la vittima.
Stando così le cose, il primo chiarimento della Cassazione non ha potuto non riguardare proprio la posizione dei parenti. La qualificazione degli stretti congiunti della persona deceduta ( o gravemente menomata) come possibili persone danneggiate è, per il Collegio di legittimità, « insita nel fatto stesso che anche a loro può essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'evento mortale » .
Dall'identico fatto, cioè l'incidente letale, derivano più conseguenze e, soprattutto, più legittimazioni giuridiche. Quando, infatti, i parenti agiscono iure proprio per il risarcimento del danno, causato dalla morte del proprio caro, in ragione dello stretto rapporto parentale che li lega( va), allora « essi prospettano la lesione di un diritto proprio, derivato dallo stesso evento che ha causato la morte del congiunto e ad esso collegato, in base proprio al principio della regolarità causale » . In tal caso, precisa la Corte, « il limite del risarcimento non è, cumulativamente per tutti, quello previsto per una sola persona danneggiata; ma è distintamente per ognuno di loro quello per ciascuna persona danneggiata » . Cioè, non cento milioni in tre, ma trecento milioni totali è l'importo massimo sborsabile dall'Assicurazione nella vicenda specifica.
La mala gestio. Per un massimale moltiplicato, ce n'è però un altro non intaccabile. All'interno della stessa decisione la Corte salva il limite della singola risarcibilità. I giudici, intervenendo su un altro aspetto " caldo" della materia, infatti, hanno precisato che il danneggiato non può sperare di andare oltre i cento milioni di indennizzo, invocando anche la mala gestio. Il ritardato o scorretto pagamento di quanto dovuto alle vittime o ai loro parenti, ci tiene a precisare la Cassazione, riguarda esclusivamente l'assicurato e la sua compagnia.
Quindi, gli interessi e la rivalutazione sulle somme pagate in ritardo devono sempre rientrare entro il budget di indennizzabilità. Solo al sottoscrittore della polizza, infatti, è consentito sforare il tetto, se chiede conto all'assicuratore della cattiva gestione.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...e110205ri.html
tegio non  è collegato   Rispondi citando
Rispondi

Segnalibri
Annunci 4wnet

Strumenti discussione
Modalità visualizzazione Valuta questa discussione
Valuta questa discussione:

Regole messaggi
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato

Vai al forum


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:20.

Powered by vBulletin® versione 3.8.7
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0

Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits
© 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer.