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Vecchio 10-02-05, 11:37   #1 (permalink)
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Cirio bond, Intesa vince in Corte

Cirio bond, Intesa vince in Corte
La banca milanese assolta a Monza in un processo per la vendita di obbligazioni




ROMA • Banca Intesa assolta a Monza. Banca popolare di Lodi condannata a Roma. Stanno procedendo così, a macchia di leopardo, le azioni legali dei risparmiatori rivolte contro gli istituti di credito che hanno collocato i Cirio bond. Il sistema bancario, salvo iniziative isolate, ha deciso di confrontarsi con la clientela su terreno del " risparmio tradito" adottando il metodo del caso per caso: una strategia che sta emergendo anche in altri campi come quello dei Tango bond e dei derivati strutturati venduti alle imprese. Le recenti sentenze del Tribunale di Monza e quello di Roma sui Ciriobond sono diverse nelle conclusioni: ma sono il risultato di uno stesso complesso percorso a tappe che è passato per l'articolo 21 del Tuf, per le modalità di collocamento nel grey market rispetto alla sollecitazione al pubblico risparmio con prospetto, per la propensione a rischio dei singoli investitori.
Intesa assolta a Monza. Due investitrici hanno intentato una complessa causa civile contro Banca Intesa, con l'obiettivo di ottenere la nullità dei contratti di acquisto di obbligzioni Telecom Argentina e Del Monte rispettivamente per importi di 61mila e 30mila euro. Senza alcuna azione risarcitoria. I giudici D'Aietti ( presidente), Re e Roda ( relatore) hanno assolto la banca, giungendo a una serie di conclusioni. Innanzitutto hanno ricordato che un contratto è nullo quando è contrario a norme " imperative" e che l'art. 21 del Tuf impone alle banche obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza, oltrechè l'acquisizione di informazioni dai clienti, la riduzione del conflitto d'interessi. Per questo Collegio, le norme del Tuf e i regolamenti attuativi della Consob « non possono che definirsi di ordine pubblico » . Entrando nel merito, però, i giudici hanno ritenuto che la " doglianza" sulla riconducibilità della negoziazione delle obbligazioni Del Monte all'ipotesi di sollecitazione al pubblico risparmio « è infondata » . La vendita di questi bond è stata effettuata con negoziazione su base individuale per conto proprio. Banca Intesa deteneva transitoriamente e temporaneamente un certo quantitativo di obbligazioni Del Monte per far fronte alle richieste di acquisto della clientela. La negoziazione per conto proprio, secondo i giudici, « non può essere equiparata in nessun modo alla sollecitazione al pubblico » .
Anche sul presunto inadempimento da parte di Banca Intesa degli obblighi di informazione, i giudici hanno dato ragione alla banca che « per ben sei volte ha richiesto informazioni alle clienti » , senza successo. Non da meno, il Tribunale di Monza ha ritenuto che le investitrici in questione, titolari di un patrimonio di oltre tre miliardi di vecchie lire, dal 1986 avevano investito in titoli a rischio medioalto. Anche in merito al conflitto d'interessi, il caso non sussiste: Banca Intesa, viene detto nella sentenza, non aveva all'epoca alcun rapporto di finanziamento con Del Monte.
Popolare Lodi colpevole a Roma.
Un gruppo di sei investitori si è rivolto al Tribunale di Roma richiedendo la nullità dei contratti di acquisto di Cirio bond a tasso variabile 30/ 05/ 03 nonchè un risarcimento danni per circa 70mila euro in totale. I giudici Caliento ( presidente), De Masi, Muscolo hanno stabilito che i titoli sono stati venduti con modalità legittima, non nell'ambito di un'offerta pubblica ma nel grey market. Ciònonostante, richiamando gli obblighi dell'articolo 21 del Tuf, hanno riscontrato « violazione da parte della banca dei doveri di informarsi e di informare e delle regole generali di comportamento del Tuf » .
http://www.assinews.it/rassegna/arti...e100205ba.html
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Vecchio 10-02-05, 11:39   #2 (permalink)
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Investitore sofisticato? Niente rimborso

IL CASO / Sentenza a Monza sui titoli Del Monte favorevole a Intesa

La banca vi ha venduto titoli senza rating rivolti alla clientela professionale, come i Del Monte Finance del gruppo Cirio? L'operazione è avvenuta sul cosiddetto grey market, rappresentato dai giorni che precedono la quotazione stessa del bond e durante i quali c'è una sorta di « prenotazione » dell'emissione? Non è detto che il risparmiatore abbia diritto al rimborso. Soprattutto se si tratta di un cliente abituato a rischiare pur di guadagnare.
Dopo le cause favorevoli ai risparmiatori sul fronte dei crac societari, emergono anche casi in cui il giudice dà ragione all'istituto di credito. Come è avvenuto nella sentenza emessa dal tribunale di Monza pochi giorni fa che ha respinto la richiesta di annullamento dell'acquisto di 61 mila euro di titoli Del Monte e 30 mila euro di Telecom Argentina avanzata da parte di una cliente nei confronti di Banca Intesa.
Va sottolineato che l'ordinamento giuridico italiano non prevede che stesse sentenze possano diventare precedenti per altri casi, come negli Usa. Ma indicazioni utili, se si ha intenzione di fare causa alla propria banca, possono emergere. Il tribunale di Monza ha ritenuto che il profilo di rischio dell'investitore possa delinearsi dal suo « passato finanziario » anche qualora si sia scelto di non dare informazioni alla banca sull'argomento. Gli investimenti precedenti del cliente che Banca Intesa ha portato come prova hanno funzionato da mappatura genetica dimostrando che la propensione in questo caso non era proprio quella di un Bot- people. E' come se il giudice avesse separato virtualmente la situazione di un pensionato che ignaro ha gettato buona parte della liquidazione in società decotte, da risparmiatori che consapevolmente inseguivano gli alti rendimenti offerti dai bond di questo genere.
Ma il tribunale ha fatto anche un altro passo: non c'è stata nemmeno sollecitazione all'investimento anche se i titoli erano immessi sul mercato per fondi e banche. Prevale per il tribunale di Monza il fatto che la stessa Banca d'Italia ha riconosciuto legittima la prassi delle banche di vendere i bond del proprio portafoglio ai clienti che ne fanno richiesta. Infine il giudice ha fatto anche due conti sottolineando che la perdita nel caso di questi titoli è inferiore a quella registrata dagli indici di Borsa dal 2000 a oggi.

http://www.assinews.it/rassegna/arti...r100205ba.html
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Vecchio 10-02-05, 13:08   #3 (permalink)
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Citazione:
Infine il giudice ha fatto anche due conti sottolineando che la perdita nel caso di questi titoli è inferiore a quella registrata dagli indici di Borsa dal 2000 a oggi

Questa è una vera ...(aggiungete il termine che desiderate)...

Il resto, invece, può essere giusto: anche se l'investitore non ha comunicato le informazioni su rischio, esperienza, ecc., la banca, per valutare l'adeguatezza, si basa sulle informazioni di cui è comunque in possesso, compresi i precedenti investimenti. E' proprio la Consob a stabilirlo in alcune comunicazioni.

Ovvio che per un vero giudizio occorre leggere la sentenza.
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