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Scandalo derivati: GLI SWAP NEL MIRINO DELLE PROCURE
GLI SWAP NEL MIRINO DELLE PROCURE
Pag. 32 Economy in edicola, 10 febbraio 2005 n.6 Giovanni Francavilla Che cosa ne sa un elettrauto di un convertible swap? che relazione esiste tra un plain vanilla e un negozio di cancelleria? Come si agganciano le curve forward alla produzione dei mobili da ufficio? A poco a poco si scoperchia il pentolone dei derivati collocati dalle aziende tra il 2000 ed il 2004. E quello che ne viene fuori non sta scritto sulle pagine dell'indagine conoscitiva della commissione finanze della Camera. tradimento, delusione, truffa: sono queste - nel migliore dei casi - le parole che alcuni piccoli imprenditori del Veneto usano per spiegare come si sono << fatti fregare dalla loro banca >>. qui la Cassa di risparmio di Verona prima e Unicredit poi hanno fatto il pieno. <<Il 98% dei casi riguarda la banca di Alessandro Profumo>> afferma il direttore dell'Apindustria locale, Luciano Veronesi. Adesso, qualcuno nel profondo nord-est vuole vederci chiaro. Alcune procure hanno iniziato a mettere il naso nella questione e a portare alla luce eventuali responsabilità penali. Nella provincia veronese e in quelle limitrofe, Brescia, Vicenza, Padova, le voci rimbalzavano: sul collocamento di swap ed altri derivati, tra le carte di alcuni pm spunta l'ipotesi di truffa. E a ben guardare, come ha spiegato ad Economy il sostituto procuratore della Repubblica di Milano, Carlo nocerino, <<si possono delineare profili penalmente rilevanti. Ma occorre valutarli caso per caso>>. Nessuno vuole generalizzare, certo. Ma gli esempi portati dai diretti interessati sono abbastanza chiari. Sia per come sono stati <<piazzati>> i prodotti incriminati sia per come sono stati gestiti dalle banche. Senza trascurare gli effetti sui bilanci, le segnalazioni alla centrale rischi e le eventuali ripercussioni sul piano civilistico e fiscale aziendale. Uno swap sei volte superiore al debito qualcuno è riuscito a venirne fuori. Come Alberto Zamperla, uno dei maggiori produttori di giostre al mondo. <<Avevo sottoscritto un prestito con la banca>> dice <<Mi consigliarono contestaulmente una copertura sui tassi. Poi, un altro istituto, mi ha proposto di stipulare altre operazioni in derivati sui tassi ma la copertura era già stata fatta. Quando ci siamo accorti delle perdite, dovute all'eccesso di copertura, abbiamo chiesto subito di smontare le operazioni in più. E a dicembre siamo arrivati a una transazione con un nuovo prestito a condizioni di favore per estinguere lo swap.>> Una brutta esperienza. <<I derivati sono stati pensati ad esclusivo beneficio della banca>> afferma Zamperla <<è stata un'operazione truffaldina>>. A lui è andata bene, anche perchè i rapporti di forza pendevano dalla parte dell'imprenditore di Altavilla Vicentina. In molti altri casi non è così. E la paura di perdere tutto, di vedersi tagliare i fidi, frena le iniziative dei più piccoli. C'è il cavaliere che doveva ancora ancora ripararsi dai guai di un mutuo in ecu ed è incappato in questo convertible swap quinquennale da 775 mila euro: una cifra sei volte superiore ai debiti di medio e lungo termine della sua azienda. La società di calcestruzzi con uno swap da 5 miliardi di lire su un debito di 2,6 miliardi. ci sono le tre aziende della famiglia Zaglia di Verona che hanno sottoscritto uno swap con un valore nominale vicino alle 155 mila euro a fronte di un fatturato di quasi 70 mila euro. C'è l'azienda che commercializza cancelleria: 470 mila euro di ricavi annui e sulle spalle un derivato da 1,5 milioni. L'azienda metalmeccanica che ha visto lievitare le rate trimestrali del suo swap da 105 a 4955euro. L'azienda che produce macchine e arredamento per ufficio: un patrimonio netto di 33mila euro e un derivato da 500 mila euro. I tassi? Spiegati su un foglio a quadretti. Per tutti la stessa musica: contratti firmati via fax; documenti mai consegnati all'imprenditore; scarsissima informazione sul prodotto. Anzi, da queste parti, gli swap sono stati venduti come <<un'assicurazione, senza rischi e senza costi>> o come <<una conveniente operazione per ridurre gli oneri finanziari>>. Poi quando i tassi cominciavano a scendere, e le rate a lievitare, si sostituiva il vecchio swap con altri prodotti complessi e, peggio, con forti leve finanziarie speculative. Nel giro di quattro anni, hanno visto la luce decine di prodotti. <<L'interest rate swap è uno strumento finanziario utile alle imprese a patto che rispettino alcune condizioni, tre fondamentali>> spiega nicola Benini della Ifa Consulting, società di consulenza indipendente. <<Primo:deve esserci identità tra il valore nozionale dello swap e l'ammontare del debito aziendale; secondo: la durata del prodotto deve corrispondere a quella del debito contratto; terzo: correlezione dei tassi, ovvero se il finanziamento dell'impresa è indicizzato, per esempio all'Euribor, allora anche lo swap deve seguire lo stesso indice o altro indice correlato statisticamente>>. Dunque? <<Condizioni quasi mai rispettate>> afferma Veronesi <<con la conseguenza che invece di coprire si è inconsapevolmente speculato>>. Tutto liscio? Neanche per idea. << Quando i tassi incominciavano a scendere, nel tentativo di "recuperare le perdite" gli ingegneri finanziari delle banche hanno ideato prodotti più complessi, dove entrano in gioco fattori di leva finanziaria e algoritmi che solo esperti della materia sono in grado di analizzare>< rilancia Zeno d'Acquarone, partner di Ifa Consulting. <<Prodotti che non corrispondevano più a logiche di copertura del rischio di tasso, ma che rientrano nella categoria della speculazione>>. Se le perdite non sono più deducibili. Il problema non è di poco conto, perchè chiama in causa un altro elemento che finora è rimasto sotto traccia nella vicenda derivati. Come si contabilizzano nel bilancio di una piccola impresa strumenti di natura speculativa? <<La rappresentazione a bilancio dei prodotti di copertura e di quelli speculativi è completamente diversa>> spiega Marco Bubini, dottore commercialista di Verona, <<la materia è così complessa che richiede una valutazione caso per caso e non si può stabilire una regola generale. Tuttavia il passaggio da uno strumento di copertura ad uno di rischio può comportare l'obbligo di contabilizzare le perdite>>. Non solo. <<I prodotti derivati di ultima generazione, quelli più complessi, potrebbero non rientrare nelle categorie del testo unico sui redditi: va verificata la deducibilità di eventuali perdite.>>. POCO DILIGENTI IL TUF INCHIODA LE BANCHE. INTERVISTA A PIERLUIGI FADEL AVVOCATO DI VERONA Nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati. Così recita l'art. 21 del TUF. Per Pierluigi Fadel dello Studio Fadel & Polati associati di Verona questo è il grimaldello a disposizione delle imprese per farsi valere, in sede di contenzioso civile, nei confronti delle banche che hanno venduto loro prodotti derivati. Che cosa c'entra il Testo Unico della Finanza? Questa norma è imperativa e non può essere derogata. Significa che il regolamento Consob passa in secondo piano? A mio parere sì. L'imprenditore ha firmato il documento in cui afferma di essere operatore qualificato: ma questo non giustifica l'istituto a comportarsi in spregio a quanto dispone l'art. 21 del Tuf. Come si fa a dimostrare che la banca non è diligente? Non spetta all'imprenditore l'onere della prova, ma incombe sul soggetto abilitato, la banca. Su quali presupposti le banche basano la loro difesa? La loro linea difensiva si articola intorno alla figura dell'operatore qualificato. Ritengono di aver negoziato il prodotto in presenza di tutte le condizioni. Questa è la loro tesi. che però dovrà trovare conferma in sede giudiziale. Come? Il prodotto suggerito dalla banca poteva davvero attagliarsi alle condizioni dell'azienda? E qui entriamo nella complessità della questione. Entriamo. Il prodotto derivato serve per coprire l'azienda da debiti a medio-lungo termine. Se invece siamo in presenza di un debito a breve, la banca ha mal venduto il prodotto, non essendoci alcun rischio finanziario da coprire. |
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