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Joker&Lando ®
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Antitrust anche per i consumatori
CASSAZIONE CIVILE Per le Sezioni unite l'utilizzo delle norme sulla tutela della concorrenza è esteso ai singoli
cittadini ROMA • Più armi nelle mani dei consumatori da fare valere contro i cartelli tra imprese. Ma anche più ostacoli, di fatto, nell'accesso alla giurisdizione. Sono queste le due conseguenze principali della importante sentenza, la n. 2207, delle Sezioni unite civili della Cassazione, depositata ieri. La Suprema corte ha infatti stabilito che la normativa antitrust può essere utilizzata anche dai consumatori e non solo dalle imprese e che i ricorsi vanno proposti davanti alla Corte di appello e non più al giudice di pace. Con un aumento dei costi, vista la necessità di una difesa tecnica, e il salto di un grado di giudizio. La pronuncia è intervenuta nel caso sollevato da un automobilista che aveva citato davanti al giudice di pace una compagnia di assicurazione per chiedere — alla luce dell'accordo emerso sulle tariffe tra le principali compagnie di assicurazione sanzionato dall'Autorità garante della concorrenza — di essere risarcito di quanto versato in più. La sentenza traccia innanzitutto un sintetico quadro normativo del contesto in cui venne approvata la normativa antitrust (la legge n. 287 del 1990): si interveniva — sottolineano i giudici — in un panorama ancora fondamentalmente imperniato sulla logica del Codice civile di protezione dalla concorrenza sleale e, di conseguenza, sulla tutela dell'imprenditore dalla attività scorretta del concorrente. Diversa la logica e il contenuto della disciplina antitrust, che punta a tutelare un più generale bene giuridico e non più solo il pregiudizio subìto dall'imprenditore per effetto di un'intesa illegittima. A essere preso in considerazione è cioè il profilo della plurioffensività dell'accordo vietato, che può danneggiare anche il patrimonio del singolo, concorrente o meno dell'autore o degli autori dell'intesa. La ricostruzione effettuata dalle Sezioni unite smentisce • la precedente pronuncia sul punto della stessa Cassazione (sentenza n. 17475 del 2002) secondo la quale i consumatori, o comunque i soggetti non imprenditori e pertanto terzi rispetto all'intesa, non sono legittimati ad avanzare l'azione di nullità dell'accordo. Ora invece le Sezioni unite sottolineano come «la legge antitrust non è la legge degli imprenditori soltanto, ma è la legge dei soggetti del mercato, ovvero di chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere». Il consumatore, che è l'acquirente finale del prodotto offerto al mercato «chiude la filiera che inizia con la produzione del bene». La funzione illecita di un cartello si realizza così con la costituzione del suo diritto di scelta effettiva tra prodotti in concorrenza con una scelta che è solo apparente e, di fatto, inesistente. Per le Sezioni unite il contratto cosidetto "a valle", concluso dal consumatore, costituisce lo sbocco naturale dell'intesa ed è da considerare essenziale per la realizzazione dei suoi effetti, attuandola in pieno. Stabilita l'applicabilità della normativa antitrust, la conseguenza sul fonte della competenza è quella dell'ingresso della Corte di appello come giudice di prima istanza, con il salto di un grado di giudizio. Senza dimenticare che la previsione si basa su un complesso normativo che, sia pure «datato», le Sezioni unite valutano comunque come coerente con l'esigenza di favorire la sollecita soluzione di controversie che riguardano l'assetto del mercato. Agisce infatti, a parziale compensazione, una sorta di "doppio binario", per cui la legge antitrust ha affidato al Tar Lazio la giurisdizione sulle impugnazioni dell'Autorità. Risarcimento danni con prove più snelle Le rivoluzioni culturali richiedono tempi lunghi. Così anche quella operata dalla legge antitrust introtta in Italia nel 1990, con ritardo rispetto agli altri Paesi europei, ha richiesto alle imprese, alle istituzioni e ai giudici uno sforzo di metabolizzazione. La stessa domanda se la legge antitrust tuteli solo le imprese o anche i consumatori, arbitri e beneficiari della dura lotta tre le imprese, è rimasta fino a oggi senza una risposta certa. Ora, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 2207/2005) ha fatto chiarezza almeno su questo punto. La legge n. 287 del 1990 tutela direttamente chiunque subisca una lesione da parte di comportamenti anticoncorrenziali delle imprese (intese restrittive della concorrenza e abusi di posizione dominante). Anche il consumatore pertanto può attivare gli strumenti processuali previsti dalla legge antitrust e in particolare può proporre un'azione dinanzi alle Corti d'Appello competenti. Ma perché questa incertezza e quali le conseguenze del chiarimento giurisprudenziale? Una prima ragione è di tipo storico. Prima della legge antitrust il valore della concorrenza emergeva nel codice civile del 1942 soltanto sottoforma di repressione degli atti di concorrenza sleale di un imprenditore nei confronti di un altro imprenditore. Il codice aveva cioè, secondo la sentenza della Corte di Cassazione, «un'impronta deontologica e corporativa». Il consumatore dunque veniva ignorato. Anche la legge antitrust, in base a un precedente della stessa Corte di Cassazione ora smentito (Sezione I, n. 17475/2002), poteva essere letta nella prospettiva angusta dell'impresa. La legge antitrust contiene invece alcuni riferimenti, anche se sporadici, ai consumatori. In particolare, tra i casi di abuso di posizione dominate individua anche le restrizioni alla produzione o agli sbocchi o accessi al mercato «a danno dei consumatori» (articolo 2). Ammette che alcune intese restrittive della concorrenza possano essere autorizzate dall'Autorità antitrust quando esse comportino «un sostanziale beneficio per i consumatori» (articolo 4). Ma al di là di questi indizi, lo stesso aggancio al diritto comunitario contenuto nella legge antitrust (articolo 1) determina un salto qualitativo nel senso di offrire una tutela, non tanto del singolo imprenditore, quanto, secondo la sentenza, «della logica e della struttura competitiva del mercato». La Corte di Giustizia Ue pertanto ha stabilito che il consumatore può rivolgersi al giudice nazionale per ottenere il risarcimento del danno conseguente a un illecito antitrust (caso Courage del 2001). Un'altra giustificazione del ruolo secondario dei consumatori è collegata al fatto che per garantire l'effettiva osservanza dei divieti antitrust, la legge del 1990 ha istituito un apposito apparato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. I consumatori sono dunque già in qualche modo protetti. L'incoronazione del consumatore come sovrano del mercato per mano delle Sezioni unite ha alcuni "pro" e alcuni "contro". Sarà più facile ottenere il ristoro dei danni e ciò specie se l'illecito commesso dalle imprese è stato già accertato dall'Autorità antitrust con provvedimento confermato dal giudice amministrativo. La prova del danno "a valle" (aumenti dei prezzi o tariffe contrattuali) dell'illecito anticoncorrenziale sarà quasi automatica. Ma il consumatore sarà costretto a sobbarcarsi le spese di un giudizio davanti alla Corte d'Appello. Spesso il gioco non varrà la candela, anche perché in Italia non è ammessa la "class action" che peraltro, come dimostra l'esempio degli Stati Uniti, ha molte controindicazioni. Se così, forse più che sovrano, il consumatore resterà ancora a lungo "vaso di vetro". http://www.assinews.it/rassegna/arti...e050205an.html |
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Joker&Lando ®
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Ma sui ricorsi è l'Ania a esultare
ROMA • Esulta l'Ania, si arrabbiano le associazioni dei consumatori: la sentenza della Cassazione che trasferisce la competenza sui ricorsi degli assicurati dai giudici di pace alle Corti di appello vede — come accade inevitabilmente in materia di Rc auto — l'associazione delle compagnie assicurative e le sigle consumeristiche schierarsi su fronti contrapposti. «Una sentenza importante che ci dà ragione, assolutamente coerente con la legge 287/90, su cui si fonda il diritto della concorrenza in Italia», è la reazione di Giampaolo Galli. Elio Lannutti dell'Adusbef parla invece di un altro duro colpo ai più elementari diritti dei cittadini, che alla luce del verdetto della Suprema Corte, possono fare ben poco contro il caroassicurazione. Il Codacons non accetta la decisione e si prepara a ignorarla: «Continueremo a ricorrere ai giudici di pace», che «finora hanno riconosciuto numerosi le ragioni degli assicurati».
È stata proprio questa la strada scelta dalle associazioni dei consumatori nelle migliaia di richieste di rimborsi per polizze Rc auto troppo care, dopo che la Corte aveva dato il via libera ai ricorsi presso il giudice di pace per le cause con valore al di sotto dei due milioni di lire (1032 euro). Una via che le sigle consumeristiche valutano più rapida ed economica, perché — contrariamente a quanto accade per la Corte d'appello — non è necessaria l'assistenza legale. La stessa scelta era stata fatta contro la Unipol assicurazioni dall'automobilista cui il giudice di pace di Avellino aveva dato ragione. E dal ricorso della compagnia è scaturita la pronuncia con cui la Cassazione ha fatto marcia indietro. La scelta di ieri restringe ulteriormente il campo il campo per il braccio di ferro compagnie-consumatori, dopo che nel 2003 un decreto (ribattezzato dai consumatori «salvacompagnie») aveva limitato la competenza dei giudici di pace a rimborsi inferiori a 1.100 euro, escludendo la possibilità di ricorso per i firmatari di contratti di massa (cioè sottoscritti su formulari). A monte della vicenda rimborsi c'è la nota istruttoria dell'Antitrust sull'Rc auto, che nel 2000 si concluse con la pesante multa da 700 miliardi di lire inflitta alle principali 38 compagnie assicurative operanti in Italia (il Consiglio di Stato ha ridotto a 17 le compagnie accusate di cartello e a 314 milioni di euro la multa complessiva). L'autorità guidata da Giuseppe Tesauro giudicò una «grave violazione della normativa a tutela della concorrenza» il sistematico scambio di informazioni realizzato dalle compagnie attraverso una società di consulenza, la Rc log (gruppo Iama consulting). Con lo scambio di informazioni sulle «condizioni commerciali e contrattuali effettivamente praticate da ciascuna impresa alla propria clientela», le imprese — secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato — avevano dato vita a un cartello in grado di imporre premi «più elevati rispetto a quelli che si registrerebbero in un mercato concorrenziale». Un comportamento anti-concorrenziale che ha portato a un aggravio per i consumatori, stimato in 7mila miliardi di lire. Citando quella decisione, ieri l'Ania ha sottolineato che «le imprese furono sanzionate per il solo fatto di essersi scambiate informazioni sui prezzi in vigore», senza «che vi fosse alcuna prova che tale scambio avesse facilitato o fosse prodromico a intese sui prezzi da praticare in futuro sul mercato, ossia a un cartello»: la pronuncia di ieri della Cassazione è accolta perciò con favore dall'associazione degli assicuratori, perché «costituisce un'ulteriore garanzia sul fatto che vengano applicati i principi di diritto nella controversa questione». Nel frattempo un altro faro dell'Antitrust rimane acceso sul settore: lo scorso luglio è stata avviata una nuova istruttoria sull'accordo stipulato (ma in seguito disdetto) tra l'Ania e le associazioni dei periti assicurativi per verificare se questa sia dannosa per la concorrenza. Un'indagine che ha spinto due settimane fa Tesauro a inviare i propri ispettori nella sede dell'associazione delle compagnie di assicurazione. http://www.assinews.it/rassegna/arti...050205an2.html |
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