RISPARMIO TRADITO
Un tribunale, Fiorani e i rimborsi dei Cirio bond
ROMA — « Si deve ritenere che l'intermediario è venuto meno all'obbligo di curare l'interesse dell'investitore, obbligo che si spinge fino al punto di imporre al primo di valutare l'adeguatezza di ogni operazione disposta dal secondo » . Con questa motivazione la nona sezione del Tribunale civile di Roma, presieduta da Ernesto Caliento, ha condannato qualche settimana fa la Banca Popolare di Lodi guidata da Gianpiero Fiorani a risarcire nove persone che avevano acquistato Cirio bond restituendo loro l'intero ammontare dell'investimento oltre agli interessi legali. La cifra non è astronomica: 100 mila euro in tutto. Ma per la prima volta un Tribunale ritiene una banca responsabile di aver violato le regole « di informazione e di valutazione dell'adeguatezza dell'operazione » nella vendita di obbligazioni Cirio a ri sparmiatori che erano pure suoi correntisti. Con una decisione destinata forse a rappresentare un precedente.
I nove piccoli investitori, nella causa patrocinata dagli avvocati Carlo Felice Giampaolino e Alessandro Lendvai, avevano sostenuto di aver acquistato i bond Cirio emessi a Lussemburgo ( poi andati in default) nell'agosto del 2000 su proposta della banca e senza adeguata informazione. Il ricorso al Tribunale precisava inoltre che « le obbligazioni non erano accompagnate da prospetto informativo, essendo riservate a investitori istituzionali » .
La Popolare di Lodi ha replicato sostenendo di aver « adempiuto a tutti gli obblighi previsti » , chiedendo ai risparmiatori notizie circa le precedenti esperienze in investimenti finanziari e la propensione al rischio, consegnando loro il « documento sui rischi generali » degli investimenti e valutando « l'adeguatezza dell'operazione » . Anche se questa valutazione, è la tesi della banca, sarebbe stata « resa impossibile dal rifiuto dei clienti a fornire le informazioni richieste » .
Il giudice è invece arrivato alla conclusione che l'istituto sarebbe venuto meno « al dovere di informarsi in ordine alla tipologia e affidabilità del titolo » assumendo « un comportamento non diligente e non rispondente alla necessità di proteggere investitori non professionali » . Secondo il Tribunale, inoltre, il rifiuto del risparmiatore a fornire notizie non può « assumere il significato di un esonero o di una limitazione di responsabilità dell'intermediario nei confronti dell'investitore non professionale » . Caliento ricorda al proposito che i risparmiatori avrebbero dichiarato « di aver sottoscr itto i documenti consegnati dalla controparte senza sapere cosa stessero firmando » , e che il regolamento Consob « impone agli intermediari di astenersi da operazioni non adeguate » . E secondo il giudice era « chiaro » , trattandosi di correntisti, sui quali la banca disponeva quindi di proprie informazioni, « che l'operazione proposta non fosse adeguata in relazione alla loro situazione patrimoniale e alla scarsa propensione al rischio » . La banca avrebbe perciò violato « i doveri di informarsi e informare » , omettendo « informazioni sulle caratteristiche dei titoli » e « sulla non destinazione primaria ai risparmiatori » .
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