Torna indietro   Forum di Finanzaonline.com > Approfondimenti di Finanza > Officine Giuridiche : Legal Financial Forum

Vai al forum
Rispondi
 
Strumenti discussione Valuta discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 28-01-05, 15:46   #1 (permalink)
Tendre Poison
 
L'avatar di Tika
 
Data registrazione: Mar 2000
Messaggi: 28,897
Popolarità: 42949685
Tika has a reputation beyond reputeTika has a reputation beyond reputeTika has a reputation beyond reputeTika has a reputation beyond reputeTika has a reputation beyond reputeTika has a reputation beyond reputeTika has a reputation beyond reputeTika has a reputation beyond reputeTika has a reputation beyond reputeTika has a reputation beyond reputeTika has a reputation beyond repute
Approvata l'email certificata

Lo ha deciso il Consiglio dei ministri

L'email certificata varrà come una raccomandata con ricevuta di ritorno. L'ha sancito definitivamente il Consiglio dei ministri varando il decreto che dà completa validità giuridica ai documenti trasmessi via Web. Nel dettaglio, ha precisato il ministro dell'Innovazione Lucio Stanca, la norma "disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificata non solo nei rapporti che cittadini e imprese intrattengono con la Pubblica amministrazione, ma anche nelle relazioni tra uffici pubblici, come pure tra privati".

http://www.tgcom.it/tgtech/articoli/...lo240574.shtml


E' la prima volta che scrivo qui

Un caro saluto a Verm & Solitair
Tika non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28-01-05, 16:43   #2 (permalink)
Trader FullTime
 
L'avatar di cyclical
 
Data registrazione: Feb 2004
Messaggi: 2,782
Popolarità: 42949681
cyclical has a reputation beyond reputecyclical has a reputation beyond reputecyclical has a reputation beyond reputecyclical has a reputation beyond reputecyclical has a reputation beyond reputecyclical has a reputation beyond reputecyclical has a reputation beyond reputecyclical has a reputation beyond reputecyclical has a reputation beyond reputecyclical has a reputation beyond reputecyclical has a reputation beyond repute
Citazione:
Originalmente inviato da Tika
Lo ha deciso il Consiglio dei ministri

L'email certificata varrà come una raccomandata con ricevuta di ritorno. L'ha sancito definitivamente il Consiglio dei ministri varando il decreto che dà completa validità giuridica ai documenti trasmessi via Web. Nel dettaglio, ha precisato il ministro dell'Innovazione Lucio Stanca, la norma "disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificata non solo nei rapporti che cittadini e imprese intrattengono con la Pubblica amministrazione, ma anche nelle relazioni tra uffici pubblici, come pure tra privati".

http://www.tgcom.it/tgtech/articoli/...lo240574.shtml
interessante veramente, grazie per aver riportato la notizia
cyclical non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09-02-05, 09:54   #3 (permalink)
Member
 
L'avatar di FaGal
 
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolarità: 0
FaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond repute
Posta certificata, facciamo chiarezza
di Manlio Cammarata - Le procedure e le infrastrutture della PEC producono una serie di implicazioni sul piano del diritto. Ecco il quadro alla luce delle più recenti novità normative. Cos'è, come funziona, che effetti ha

09/02/05 - Commenti - Roma - Lo schema di decreto sulla posta certificata, approvato dal Governo il 28 gennaio scorso, ha suscitato alcune critiche che non sembrano giustificate, almeno su alcuni punti. Un'attenta lettura delle norme, anche nel contesto delle disposizioni sui documenti informatici, può essere utile per mettere in chiaro gli aspetti più significativi. Partiamo da qualche considerazione di carattere generale.



1. La posta elettronica certificata (PEC) è indispensabile per completare il ciclo del documento informatico. Come tutti sanno ci sono alcuni casi in cui, per disposizione normativa o per tutelare qualche legittimo interesse, è necessaria l'attestazione di un soggetto terzo e fidato sulla spedizione di un documento, ed eventualmente anche del suo ricevimento. Nella maggior parte dei casi, per i documenti cartacei, si usa la posta raccomandata, con o senza avviso di ricevimento.
Per i documenti informatici fino a oggi è mancato uno strumento analogo, per il semplice motivo che i file che dovrebbero attestare i diversi passaggi sono troppo facilmente falsificabili e non ci sono soggetti "terzi" e affidabili che ne possano attestare la corrispondenza ai fatti. Con la PEC disponiamo di uno strumento informatico che equivale in tutto e per tutto alla raccomandata tradizionale, senza ricorrere alla carta.

2. La PEC sta alla e-mail che usiamo da anni esattamente come la raccomandata sta alla posta ordinaria. Così come la raccomandata non rende inutile la posta ordinaria, la PEC non fa venir meno l'utilità della e-mail non certificata, che possiamo continuare a usare. Ci serviremo della PEC solo nei casi in cui ci servano la ricevuta di partenza (con l'attestazione della data e dell'ora) ed eventualmente l'avviso di ricevimento (sempre con l'attestazione della data e dell'ora).

3. Dal punto di vista tecnico la PEC non fa altro che sfruttare alcune funzionalità dei protocolli di posta elettronica, che prevedono la generazione automatica delle ricevute da parte dei server. La normativa aggiunge la "busta di trasporto", che in di fatto comprende in un unico insieme di bit il messaggio e i dati di trasporto che lo accompagnano. La firma digitale del gestore del sistema (apposta dal server con procedura automatica) serve a validare i dati che compongono la busta e quindi consente di accertare se il tutto è integro.

4. Per spedire un messaggio di posta certificata è necessario disporre di una casella presso un provider PEC. La ricevuta di avvenuta consegna (o di mancata consegna) si può avere solo se anche il destinatario ha una casella di PEC: la stessa differenza che c'è tra la raccomandata ordinaria e la raccomandata con avviso di ricevimento.

Tutto qui: piuttosto semplice, no?
Ora è opportuno accennare ad alcuni aspetti che presentano implicazioni sul piano del diritto.

5. La firma digitale sulla busta non ha nulla a che fare con l'eventuale firma digitale sul documento trasmesso: si possono trasmettere con la PEC sia documenti firmati digitalmente sia documenti non firmati. I documenti non firmati non possono acquistare il valore di documenti firmati solo per il fatto che sono trasmessi attraverso la posta certificata: la firma del gestore non dice nulla circa l'effettiva identità del mittente e l'origine del documento.

6. La ricevuta di consegna attesta solo che il messaggio è stato recapitato nella casella del destinatario, non che lo abbia scaricato o letto. Nessun problema: si presume, salvo prova contraria, che il ricevente abbia letto il documento, esattamente come per la raccomandata postale l'avviso di ricevimento non dice nulla sull'effettiva apertura del plico o della busta e sulla lettura del contenuto.

7. A questo punto, qual è il valore legale di una e-mail non certificata? Esattamente quello che aveva prima dell'avvento della PEC: quello di un documento informatico privo di firma, che chiunque potrebbe avere formato o spedito.

E qui occorre una precisazione, perché su questo argomento sono state scritte diverse inesattezze, grazie anche a una normativa che è poco definire confusionaria. Meno male che con l'emanando "Codice dell'amministrazione digitale" il legislatore ha rimesso le cose a posto.

La norma di partenza è quella contenuta nell'art. 15, comma 2, della legge 59/97: "Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge", ma, attenzione, la norma non finisce qui e precisa: "I criteri di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400. Gi schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni".

I "criteri" richiesti dalla legge per la validità ed efficacia dei documenti informatici sono stati emanati con l'ormai storico decreto del Presidente della Repubblica 513/97, che all'art. 2 recitava: "Il documento informatico da chiunque formato, l'archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente regolamento". E all'art. 4: "Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta." Disposizioni e requisiti che riguardavano, appunto, la firma digitale che oggi chiamiamo "forte", perché in quella fase non si pensava nemmeno all'uso di firme non qualificate.

Quella disposizione torna ora nel "codice" di prossima emanazione. Si legge infatti all'art. 17: "1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente decreto ed alle regole tecniche di cui all'articolo 72. - 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72 che garantiscano l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento".

Conclusione: se non c'è la garanzia dell'identificabilità dell'autore e dell'integrità del documento, (che si può avere solo con la firma digitale), il documento stesso non è "valido e rilevante a tutti gli effetti di legge" e non soddisfa il requisito legale della "forma scritta".

Altra cosa è il valore che un documento informatico può assumere di fronte al giudice civile. Anche su questo punto il nuovo codice metterà le cose in chiaro, precisando che il documento con firma digitale vale come un documento cartaceo firmato, quello con firma elettronica "debole" potrà essere valutato dal giudice sulla base della sua affidabilità e quello senza firma varrà come una riproduzione meccanica. Ma su questi aspetti potrà essere utile un altro articolo.

Manlio Cammarata
InterLex

NOTA: Chi volesse poi approfondire alcune questioni più specificamente giuridiche sollevate dal regolamento sulla PEC, può andare a vedere i primi articoli su InterLex di domani, 10 febbraio. E nell'indice della sezione sulla firma digitale ci sono molti altri articoli sulla materia.
http://punto-informatico.it/p.asp?i=51472
FaGal non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02-05-05, 17:24   #4 (permalink)
Member
 
L'avatar di tegio
 
Data registrazione: Nov 2004
Messaggi: 2,508
Popolarità: 20908107
tegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond repute
Il Sole-24 Ore - sezione: NORME E TRIBUTI data: 2005-04-29 - pag: 27
27 Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - E mail con valore legale: sarà come una raccomandata
ROMA • Il primo passo è compiuto: con la pubblicazione sulla « Gazzetta Ufficiale » 97 del 28 aprile delle regole generali, la posta elettronica spedita con determinati accorgimenti ha il medesimo valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno. A prevederlo è il Dpr 68 dell' 11 febbraio 2005, che per diventare pienamente operativo ha, però, bisogno dei dettagli tecnici, ai quali si sta lavorando.

Si tratta, in ogni caso, di un'innovazione significativa, che potrà interessare una parte dei circa 400 milioni di e mail che ogni giorno circolano nel nostro Paese. La novità riguarda i messaggi di posta elettronica scambiati tra le pubbliche amministrazioni, tra i privati e tra questi e le prime. Con un rilevante risparmio di spesa, perché — come ha sottolineato il ministro dell'Innovazione, Lucio Stanca, a fine gennaio, quando il provvedimento è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri — una lettera spedita attraverso i canali tradizionali costa alla pubblica amministrazione circa 20 euro, mentre una e mail solo due.

Il meccanismo. Il perno del nuovo sistema sono i gestori di posta certificata, soggetti pubblici o privati con determinati requisiti — per esempio, devono avere un capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro — iscritti in un elenco tenuto dal Cnipa, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione. I gestori rappresentano i garanti della spedizione del messaggio.

In pratica, il percorso che l'email certificata compie è il seguente: il mittente spedisce al gestore il messaggio di posta elettronica. La prima particolarità è che il messaggio deve essere sottoscritto con la firma elettronica avanzata, cioè quella che prevede un doppio sistema di chiavi ( una pubblica e una privata) a garanzia dell'integrità del contenuto della e mail. Il gestore, una volta preso in carico il messaggio, invia una ricevuta ( anche questa sottoscritta con firma elettronica avanzata) al mittente.

A questo punto, se il gestore del mittente è lo stesso del destinatario, l'operatore invia l'e mail a destinazione e informa il mittente dell'avvenuta consegna. Se, invece, i gestori sono diversi, il primo trasmette all'altro il messaggio e quest'ultimo rilascia una ricevuta di presa in carico dell'e mail. Successivamente, inoltra il messaggio al destinatario e rilascia al mittente una ricevuta di avvenuta consegna. Tutte le ricevute sono sottoscritte con firma elettronica.

I vari passaggi assicurano validità legale ai messaggi. In altre parole, è come se si spedisse una raccomandata con ricevuta di ritorno. E così come accade con la raccomandata, che viene data per consegnata quando il destinatario firma il modulo di avvenuta consegna, anche per la posta elettronica certificata l'avvenuto recapito scatta nel momento in cui l'e mail diventa disponibile sul computer del destinatario e non quando quest'ultimo l'ha effettivamente letta.

L'archivio. In ogni caso, i gestori devono conservare traccia della loro attività: le operazioni di ricevimento e di trasmissione dei messaggi elettronici devono essere conservate per 30 mesi. Questo consente al destinatario che non è riuscito ad accedere all'e mail, di chiederne copia.

I virus. I gestori sono tenuti ( non obbligati) a verificare se il messaggio di posta elettronica è contagiato da virus. Se il controllo dà esito positivo, bloccano la trasmissione e ne informano il mittente. autore: A. CHE
http://www.fabi.it/rassegna/index.htm
tegio non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02-05-05, 17:32   #5 (permalink)
Member
 
L'avatar di tegio
 
Data registrazione: Nov 2004
Messaggi: 2,508
Popolarità: 20908107
tegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond repute
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

11 febbraio 2005, n.68

Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. (GU n. 97 del 28-4-2005)

======================================== ==



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 27, commi 8, lettera e), e 9, della legge

16 gennaio 2003, n. 3;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva

98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,

modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con legge 21 giugno 1986, n.

317, cosi' come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000,

n. 427;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi

dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

espresso nella riunione del 20 maggio 2004;

Vista la nota del 29 marzo 2004, con la quale e' stato richiesto il

parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 28 gennaio 2005;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro

per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze;



E m a n a

il seguente regolamento:



Art. 1.

Oggetto e definizioni



1. Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche e le

modalita' per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione

di documenti informatici mediante posta elettronica certificata.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) busta di trasporto, il documento informatico che contiene il

messaggio di posta elettronica certificata;

b) Centro nazionale per l'informatica nella pubblica

amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA», l'organismo di cui

all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.

39, come modificato dall'articolo 176, comma 3, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) dati di certificazione, i dati inseriti nelle ricevute

indicate dal presente regolamento, relativi alla trasmissione del

messaggio di posta elettronica certificata;

d) dominio di posta elettronica certificata, l'insieme di tutte e

sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa

riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete

Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete;

e) log dei messaggi, il registro informatico delle operazioni

relative alle trasmissioni effettuate mediante posta elettronica

certificata tenuto dal gestore;

f) messaggio di posta elettronica certificata, un documento

informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di

certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati;

g) posta elettronica certificata, ogni sistema di posta

elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione

elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti

informatici;

h) posta elettronica, un sistema elettronico di trasmissione di

documenti informatici;

i) riferimento temporale, l'informazione contenente la data e

l'ora che viene associata ad un messaggio di posta elettronica

certificata;

l) utente di posta elettronica certificata, la persona fisica, la

persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi ente,

associazione o organismo, nonche' eventuali unita' organizzative

interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di posta

elettronica certificata;

m) virus informatico, un programma informatico avente per scopo o

per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico,

dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti,

ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo

funzionamento.

--------------------------------------------------------------------------------



Avvertenza:



Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio.

- Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti

legislativi qui trascritti.

- Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'

europea (G.U.C.E.).



Note alle premesse:



- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i

regolamenti.

- Si riporta il testo vigente dell'art. 15, comma 2,

della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti

locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per

la semplificazione amministrativa):

«2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica

amministrazione e dai privati con strumenti informatici o

telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,

nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti

informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di

legge. I criteri e le modalita' di applicazione del

presente comma sono stabiliti, per la pubblica

amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti

da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma

2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei

regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al

Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle

competenti Commissioni».

- Si riporta il testo dell'art. 27, commi 8, lettera e)

e 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni

ordinamentali in materia di pubblica amministrazione):

«8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della

presente legge sono emanati uno o piu' regolamenti, ai

sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e

dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie

ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) - d) omissis;

e) estensione dell'uso della posta elettronica

nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti

tra pubbliche amministrazioni e privati.

9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su

proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e

per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze.».

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la

disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta

di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi

della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'

regolamentare del Governo, determinano le norme generali

regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle

norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle

norme regolamentari.».

- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, del

decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre

2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

- Testo A), come modificato dal decreto qui pubblicato:

(Vedi allegato).

- La legge 21 giugno 1986, n. 317, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986, n. 151, reca

«Procedura d'informazione nel settore delle norme e

regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai

servizi della societa' dell'informazione in attuazione

della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva

98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del

20 luglio 1998.».

- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed

ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le

materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,

delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'

ed autonomie locali):

«8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e

Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed

autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti

di interesse comune delle regioni, delle province, dei

comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza

Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'

presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per

sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per

gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,

il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione

nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente

dell'Unione province d'Italia - UPI ed il Presidente

dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -

UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati

dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque

rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della

legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere

invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti

di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'

convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi

il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia

richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'

convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio

dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari

regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal

Ministro dell'interno.».

Nota all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto

legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato

dall'art. 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 (Norme in materia di sistemi informativi

automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma

dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre

1992, n. 421.):

«1. E' istituito il Centro nazionale per l'informatica

nella pubblica amministrazione, che opera presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione

delle politiche del Ministro per l'innovazione e le

tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale,

amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza

di giudizio.».



Art. 2.

Soggetti del servizio di posta elettronica certificata



1. Sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata:

a) il mittente, cioe' l'utente che si avvale del servizio di

posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti

prodotti mediante strumenti informatici;

b) il destinatario, cioe' l'utente che si avvale del servizio di

posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti

mediante strumenti informatici;

c) il gestore del servizio, cioe' il soggetto, pubblico o

privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che

gestisce domini di posta elettronica certificata.



Art. 3.

Trasmissione del documento informatico



1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:

«1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si

intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si

intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo

elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica

del destinatario messa a disposizione dal gestore.».







--------------------------------------------------------------------------------



Nota all'art. 3:

- Per il testo dell'art. 14, del decreto del Presidente

della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le

note alle premesse.



Art. 4.

Utilizzo della posta elettronica certificata



1. La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la

cui trasmissione e' valida agli effetti di legge.

2. Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta

elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto

giuridico, e' quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun

procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo

rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche

amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e

puo' essere revocata nella stessa forma.

3. La volonta' espressa ai sensi del comma 2 non puo' comunque

dedursi dalla mera indicazione dell'indirizzo di posta certificata

nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del

soggetto.

4. Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono

dichiarare la esplicita volonta' di accettare l'invio di posta

elettronica certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione

al registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il

dichiarante e puo' essere revocata nella stessa forma.

5. Le modalita' attraverso le quali il privato comunica la

disponibilita' all'utilizzo della posta elettronica certificata, il

proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del

medesimo o l'eventuale cessazione della disponibilita', nonche' le

modalita' di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della

documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche di cui

all'articolo 17.

6. La validita' della trasmissione e ricezione del messaggio di

posta elettronica certificata e' attestata rispettivamente dalla

ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di

cui all'articolo 6.

7. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio

di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di

cui agli articoli 14 e 15.



Art. 5.

Modalita' della trasmissione e interoperabilita'



1. Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal

mittente al proprio gestore di posta elettronica certificata viene da

quest'ultimo trasmesso al destinatario direttamente o trasferito al

gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il

destinatario stesso; quest'ultimo gestore provvede alla consegna

nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

2. Nel caso in cui la trasmissione del messaggio di posta

elettronica certificata avviene tra diversi gestori, essi assicurano

l'interoperabilita' dei servizi offerti, secondo quanto previsto

dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.



Art. 6.

Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna



1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal

mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione

nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono

prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica

certificata.

2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal

destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del

mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.

3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che

il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente

pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e

certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal

mittente, contenente i dati di certificazione.

4. La ricevuta di avvenuta consegna puo' contenere anche la copia

completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato

secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui

all'articolo 17.

5. La ricevuta di avvenuta consegna e' rilasciata contestualmente

alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella

casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario

dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del

soggetto destinatario.

6. La ricevuta di avvenuta consegna e' emessa esclusivamente a

fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le

modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

7. Nel caso in cui il mittente non abbia piu' la disponibilita'

delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati,

le informazioni di cui all'articolo 11, detenute dai gestori, sono

opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

--------------------------------------------------------------------------------



Nota all'art. 6:

- Per il testo dell'art. 14, del decreto del Presidente

della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le

note alle premesse.



(segue)
tegio non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02-05-05, 17:33   #6 (permalink)
Member
 
L'avatar di tegio
 
Data registrazione: Nov 2004
Messaggi: 2,508
Popolarità: 20908107
tegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond repute
Art. 7.

Ricevuta di presa in carico



1. Quando la trasmissione del messaggio di posta elettronica

certificata avviene tramite piu' gestori il gestore del destinatario

rilascia al gestore del mittente la ricevuta che attesta l'avvenuta

presa in carico del messaggio.



Art. 8.

Avviso di mancata consegna



1. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta

consegnabile il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro

ore successive all'invio, la mancata consegna tramite un avviso

secondo le modalita' previste dalle regole tecniche di cui

all'articolo 17.



Art. 9.

Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto



1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica

certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma

elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd),

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su

chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che

consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrita'

e l'autenticita' delle ricevute stesse secondo le modalita' previste

dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

2. La busta di trasporto e' sottoscritta con una firma elettronica

di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrita' e

l'autenticita' del messaggio di posta elettronica certificata secondo

le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.



--------------------------------------------------------------------------------



Nota all'art. 9:

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera dd)

del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre

2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa -

Testo A):

«dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'art. 2,

comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 gennaio

2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta attraverso una

procedura informatica che garantisce la connessione univoca

al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con

mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo

esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo

da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati

successivamente modificati;».





Art. 10.

Riferimento temporale



1. Il riferimento temporale e la marca temporale sono formati in

conformita' a quanto previsto dalle regole tecniche di cui

all'articolo 17.

2. I gestori di posta elettronica certificata appongono un

riferimento temporale su ciascun messaggio e quotidianamente una

marca temporale sui log dei messaggi.

Art. 11.

Sicurezza della trasmissione



1. I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il

messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al

destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta

di trasporto.

2. Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta

elettronica certificata, i gestori mantengono traccia delle

operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti

nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta

elettronica certificata per trenta mesi.

3. Per la tenuta del registro i gestori adottano le opportune

soluzioni tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza,

la sicurezza, l'integrita' e l'inalterabilita' nel tempo delle

informazioni in esso contenute.

4. I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque,

l'esistenza di servizi di emergenza che in ogni caso assicurano il

completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute.



Art. 12.

Virus informatici



1. Qualora il gestore del mittente riceva messaggi con virus

informatici e' tenuto a non accettarli, informando tempestivamente il

mittente dell'impossibilita' di dar corso alla trasmissione; in tale

caso il gestore conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo

le modalita' definite dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

2. Qualora il gestore del destinatario riceva messaggi con virus

informatici e' tenuto a non inoltrarli al destinatario, informando

tempestivamente il gestore del mittente, affinche' comunichi al

mittente medesimo l'impossibilita' di dar corso alla trasmissione; in

tale caso il gestore del destinatario conserva i messaggi ricevuti

per trenta mesi secondo le modalita' definite dalle regole tecniche

di cui all'articolo 17.



Art. 13.

Livelli minimi di servizio



1. I gestori di posta elettronica certificata sono tenuti ad

assicurare il livello minimo di servizio previsto dalle regole

tecniche di cui all'articolo 17.



Art. 14.

Elenco dei gestori di posta elettronica certificata



1. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio

di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in

un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo.

2. Le pubbliche amministrazioni ed i privati che intendono

esercitare l'attivita' di gestore di posta elettronica certificata

inviano al CNIPA domanda di iscrizione nell'elenco dei gestori di

posta elettronica certificata.

3. I richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta

elettronica certificata diversi dalle pubbliche amministrazioni

devono avere natura giuridica di societa' di capitali e capitale

sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro.

4. I gestori di posta elettronica certificata o, se persone

giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti

all'amministrazione devono, inoltre, possedere i requisiti di

onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di

amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui

all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

e successive modificazioni.

5. Non possono rivestire la carica di rappresentante legale, di

componente del consiglio di amministrazione, di componente del

collegio sindacale, o di soggetto comunque preposto

all'amministrazione del gestore privato coloro i quali sono stati

sottoposti a misure di prevenzione, disposte dall'autorita'

giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della

legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono

stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della

riabilitazione, alla reclusione non inferiore ad un anno per delitti

contro la pubblica amministrazione, in danno di sistemi informatici o

telematici, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro

l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria.

6. Il richiedente deve inoltre:

a) dimostrare l'affidabilita' organizzativa e tecnica necessaria

per svolgere il servizio di posta elettronica certificata;

b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche,

dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti,

in particolare della competenza a livello gestionale, della

conoscenza specifica nel settore della tecnologia della posta

elettronica e della dimestichezza con procedure di sicurezza

appropriate;

c) rispettare le norme del presente regolamento e le regole

tecniche di cui all'articolo 17;

d) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione

adeguati e tecniche consolidate;

e) utilizzare per la firma elettronica, di cui all'articolo 9,

dispositivi che garantiscono la sicurezza delle informazioni gestite

in conformita' a criteri riconosciuti in ambito europeo o

internazionale;

f) adottare adeguate misure per garantire l'integrita' e la

sicurezza del servizio di posta elettronica certificata;

g) prevedere servizi di emergenza che assicurano in ogni caso il

completamento della trasmissione;

h) fornire, entro i dodici mesi successivi all'iscrizione

nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata,

dichiarazione di conformita' del proprio sistema di qualita' alle

norme ISO 9000, successive evoluzioni o a norme equivalenti, relativa

al processo di erogazione di posta elettronica certificata;

i) fornire copia di una polizza assicurativa di copertura dei

rischi dell'attivita' e dei danni causati a terzi.

7. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione, la domanda si

considera accolta qualora il CNIPA non abbia comunicato

all'interessato il provvedimento di diniego.

8. Il termine di cui al comma 7 puo' essere interrotto una sola

volta esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che

integrino o completino la documentazione presentata e che non siano

gia' nella disponibilita' del CNIPA o che questo non possa acquisire

autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla

data di ricezione della documentazione integrativa.

9. Il procedimento di iscrizione nell'elenco dei gestori di posta

elettronica certificata di cui al presente articolo puo' essere

sospeso nei confronti dei soggetti per i quali risultano pendenti

procedimenti penali per delitti in danno di sistemi informatici o

telematici.

10. I soggetti di cui al comma 1 forniscono i dati, previsti dalle

regole tecniche di cui all'articolo 17, necessari per l'iscrizione

nell'elenco dei gestori.

11. Ogni variazione organizzativa o tecnica concernente il gestore

ed il servizio di posta elettronica certificata e' comunicata al

CNIPA entro il quindicesimo giorno.

12. Il venire meno di uno o piu' requisiti tra quelli indicati al

presente articolo e' causa di cancellazione dall'elenco.

13. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo

sull'attivita' esercitata dagli iscritti all'elenco di cui al

comma 1.

--------------------------------------------------------------------------------



Note all'art. 14:

Si riporta il testo dell'art. 26 del testo unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

«Art. 26 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e

indipendenza degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti

che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e

controllo presso banche devono possedere i requisiti di

professionalita' onorabilita' e indipendenza stabiliti con

regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze

adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza

dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di

amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal

consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o

dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di

inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.

2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di

indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto

della banca si applica il comma 2.

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le

cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica

e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le

modalita' indicate nel comma 2.».

La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1956, n. 227, reca

«Misure di prevenzione nei confronti delle persone

pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita».

- La legge 31 maggio 1965, n. 575, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1965, n. 138, reca

«Disposizioni contro la mafia».



Art. 15.

Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi

dell'Unione europea



1. Puo' esercitare il servizio di posta elettronica certificata il

gestore del servizio stabilito in altri Stati membri dell'Unione

europea che soddisfi, conformemente alla legislazione dello Stato

membro di stabilimento, formalita' e requisiti equivalenti ai

contenuti del presente decreto e operi nel rispetto delle regole

tecniche di cui all'articolo 17. E' fatta salva in particolare, la

possibilita' di avvalersi di gestori stabiliti in altri Stati membri

dell'Unione europea che rivestono una forma giuridica equipollente a

quella prevista dall'articolo 14, comma 3.

2. Per i gestori di posta elettronica certificata stabiliti in

altri Stati membri dell'Unione europea il CNIPA verifica

l'equivalenza ai requisiti ed alle formalita' di cui al presente

decreto e alle regole tecniche di cui all'articolo 17.



Art. 16.

Disposizioni per le pubbliche amministrazioni



1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente

l'attivita' di gestione del servizio di posta elettronica

certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori

pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza

previste dal presente regolamento.

2. L'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata

rilasciate a privati da pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco

di cui all'articolo 14, comma 2, costituisce invio valido ai sensi

del presente decreto limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le

amministrazioni medesime ed i privati cui sono rilasciate le caselle

di posta elettronica certificata.

3. Le pubbliche amministrazioni garantiscono ai terzi la libera

scelta del gestore di posta elettronica certificata.

4. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano

all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile,

nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo

tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della

Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni

normative.
tegio non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12-05-05, 15:39   #7 (permalink)
Member
 
L'avatar di tegio
 
Data registrazione: Nov 2004
Messaggi: 2,508
Popolarità: 20908107
tegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond repute
Posta Elettronica Certificata, maggiore sicurezza nella trasmissione dati
12/05/2005 - 12:23


Il sistema di posta elettronica certificata (PEC) è stato sperimentato a partire dal 2002 quando si è avvertita l'esigenza di migliorare il servizio e di renderlo maggiormente sicuro.

Il vecchio decreto 445 del 2000 introduceva una serie di vincoli e requisiti, in particolare prescrive che "il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato". Il servizio così concepito non prevedeva, però, alcuna garanzia di concepimento rendendosi necessaria la definizione di un nuovo modello di trasmissione dei documenti.

Il Decreto del Presidente della Repubblica entrato in vigore lo scorso 28 aprile introduce alcune significative novità: identifica il soggetto gestore che permette la realizzazione del servizio e sarà responsabile di garantire l'interoperabilità tra i servizi resi disponibili a tutti gli utenti.

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. "Certificare" l'invio e la ricezione significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte venga conservata per un periodo di tempo definito a cura dei gestori, con lo stesso valore giuridico delle ricevute.

http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=911
tegio non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23-11-05, 12:09   #8 (permalink)
Member
 
L'avatar di tegio
 
Data registrazione: Nov 2004
Messaggi: 2,508
Popolarità: 20908107
tegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond repute
Da gennaio Posta Elettronica Certificata
23/11/2005 - 11:27
"La Posta Elettronica Certificata da gennaio sarà uno dei più innovativi sistemi di comunicazione elettronica a disposizione del Paese, non solo per la Pubblica amministrazione, ma anche per i cittadini e le imprese". Lo ha sottolineato il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, Lucio Stanca.

"La Posta Elettronica Certificata da gennaio sarà uno dei più innovativi sistemi di comunicazione elettronica a disposizione del Paese, non solo per la Pubblica amministrazione, ma anche per i cittadini e le imprese". Lo ha sottolineato il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, Lucio Stanca. Concluso l'iter normativo del decreto dello stesso Ministro, che ha fissato le regole della PEC e previsto standard di qualità e livelli di servizio, il CNIPA-Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione ha già avviato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della circolare che reca le modalità di accreditamento all'elenco pubblico dei Gestori di Posta elettronica certificata, che includerà gli operatori come Internet service provider, certificatori di firma digitale e società di servizi informatici, creando così una pluralità di fornitori di questo innovativo servizio. Essi, operando in concorrenza, stimoleranno la nascita di modelli sempre più sicuri, efficienti ed economici senza costringere gli utenti internet a modificare abitudini procedurali o adottare software particolari. In tal modo, ha sottolineato Stanca, "ancora una volta la PA funge da volano per l'evoluzione del sistema imprenditoriale privato e per il mercato promovendo così la crescita qualitativa del settore oltre che dei servizi".

Il ministro ha poi ricordato che dal primo gennaio prossimo con l'entrata in vigore del Codice dell'Amministrazione digitale cittadini e imprese avranno diritto ad usare l'e-mail certificata nelle comunicazioni con la Pubblica amministrazione, oltre che tra di loro.
Tale modello, che nasce da una lunga sperimentazione ed è stato condiviso grazie ad un ampio dibattito non solo con gli operatori ma anche in sede parlamentare, consentirà di far diventare esecutivi progetti di e-Government nelle Pa centrali e locali per migliorare la qualità e la rapidità delle relazioni con i cittadini ed imprese. Ad esempio, ha ricordato il ministro Stanca, le Regioni Marche e Lombardia sono già pronte per usare la PEC nelle comunicazioni non solo all'interno ma anche verso l'esterno, al posto dei sistemi tradizionali. Tra l'altro il mondo della giustizia (penale, civile, amministrativa e tributaria) ha già in corso progetti che utilizzeranno la PEC per snellire, in totale sicurezza, la trasmissione di atti e documenti.


Il ministro Stanca ha poi riferito che "i fornitori di tecnologia hanno già provvisto di moduli di posta elettronica certificata i loro sistemi, siano essi proprietari che open source", ed ha infine ricordato che "la PEC può essere utilizzata da qualsiasi connessione internet, senza limiti di strumenti tecnologici connessi alla rete (pc, palmari, smartphone, etc.) e di localizzazione".

Il testo è disponibile sul sito www.innovazione.gov.it



HC 2005 - redattore: NZ

http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=4417
tegio non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16-02-06, 17:58   #9 (permalink)
Member
 
L'avatar di tegio
 
Data registrazione: Nov 2004
Messaggi: 2,508
Popolarità: 20908107
tegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond repute
P.A. Firma digitale, Cnipa e Adobe PDF siglano accordo
16/02/2006 - 17:16


Il CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) e Adobe Systems Inc. infatti sottoscritto un protocollo d'intesa che riconosce Adobe PDF (Portable Document Format) quale formato valido per la firma digitale, così come definita dal Codice dell'Amministrazione Digitale. Secondo l'accordo a breve i circa due milioni e mezzo di possessori di firma digitale in Italia non saranno più costretti ad installare particolari programmi per la verifica dei documenti sottoscritti digitalmente.

Il riconoscimento del formato Adobe PDF quale standard di riferimento per la firma digitale amplia le possibilità di utilizzo e le modalità di fruizione a disposizione degli utenti. "L'accettazione del formato PDF" - ha dichiarato Livio Zoffoli, Presidente del CNIPA - "come formato che presenta i requisiti di legge per la firma digitale rientra nelle strategie del CNIPA, organismo attuatore delle politiche del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, volte a dare un ulteriore impulso significativo alla diffusione della firma digitale nel nostro Paese, non solo perché questo è uno dei dieci principali obiettivi del Piano per l'e-Government varato dall'attuale legislatura, ma anche e soprattutto per stimolare, mediante l'innovazione tecnologica, una effettiva semplificazione degli adempimenti che cittadini ed imprese affrontano nei rapporti con la Pubblica amministrazione, centrale e locale".

2006 - redattore: SB
http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=6099
tegio non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16-02-06, 18:43   #10 (permalink)
Member
 
L'avatar di FaGal
 
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolarità: 0
FaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond repute
Perchè non offrono il servizio gratuito, invece di fare chiacchiere....
FaGal non  è collegato   Rispondi citando
Rispondi

Segnalibri
Annunci 4wnet

Strumenti discussione
Modalità visualizzazione Valuta questa discussione
Valuta questa discussione:

Regole messaggi
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato

Vai al forum


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:15.

Powered by vBulletin® versione 3.8.7
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0

Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits
© 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer.