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Tendre Poison
Data registrazione: Mar 2000
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Approvata l'email certificata
Lo ha deciso il Consiglio dei ministri
L'email certificata varrà come una raccomandata con ricevuta di ritorno. L'ha sancito definitivamente il Consiglio dei ministri varando il decreto che dà completa validità giuridica ai documenti trasmessi via Web. Nel dettaglio, ha precisato il ministro dell'Innovazione Lucio Stanca, la norma "disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificata non solo nei rapporti che cittadini e imprese intrattengono con la Pubblica amministrazione, ma anche nelle relazioni tra uffici pubblici, come pure tra privati". http://www.tgcom.it/tgtech/articoli/...lo240574.shtml E' la prima volta che scrivo qui ![]() Un caro saluto a Verm & Solitair
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Trader FullTime
Data registrazione: Feb 2004
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Posta certificata, facciamo chiarezza
di Manlio Cammarata - Le procedure e le infrastrutture della PEC producono una serie di implicazioni sul piano del diritto. Ecco il quadro alla luce delle più recenti novità normative. Cos'è, come funziona, che effetti ha 09/02/05 - Commenti - Roma - Lo schema di decreto sulla posta certificata, approvato dal Governo il 28 gennaio scorso, ha suscitato alcune critiche che non sembrano giustificate, almeno su alcuni punti. Un'attenta lettura delle norme, anche nel contesto delle disposizioni sui documenti informatici, può essere utile per mettere in chiaro gli aspetti più significativi. Partiamo da qualche considerazione di carattere generale. 1. La posta elettronica certificata (PEC) è indispensabile per completare il ciclo del documento informatico. Come tutti sanno ci sono alcuni casi in cui, per disposizione normativa o per tutelare qualche legittimo interesse, è necessaria l'attestazione di un soggetto terzo e fidato sulla spedizione di un documento, ed eventualmente anche del suo ricevimento. Nella maggior parte dei casi, per i documenti cartacei, si usa la posta raccomandata, con o senza avviso di ricevimento. Per i documenti informatici fino a oggi è mancato uno strumento analogo, per il semplice motivo che i file che dovrebbero attestare i diversi passaggi sono troppo facilmente falsificabili e non ci sono soggetti "terzi" e affidabili che ne possano attestare la corrispondenza ai fatti. Con la PEC disponiamo di uno strumento informatico che equivale in tutto e per tutto alla raccomandata tradizionale, senza ricorrere alla carta. 2. La PEC sta alla e-mail che usiamo da anni esattamente come la raccomandata sta alla posta ordinaria. Così come la raccomandata non rende inutile la posta ordinaria, la PEC non fa venir meno l'utilità della e-mail non certificata, che possiamo continuare a usare. Ci serviremo della PEC solo nei casi in cui ci servano la ricevuta di partenza (con l'attestazione della data e dell'ora) ed eventualmente l'avviso di ricevimento (sempre con l'attestazione della data e dell'ora). 3. Dal punto di vista tecnico la PEC non fa altro che sfruttare alcune funzionalità dei protocolli di posta elettronica, che prevedono la generazione automatica delle ricevute da parte dei server. La normativa aggiunge la "busta di trasporto", che in di fatto comprende in un unico insieme di bit il messaggio e i dati di trasporto che lo accompagnano. La firma digitale del gestore del sistema (apposta dal server con procedura automatica) serve a validare i dati che compongono la busta e quindi consente di accertare se il tutto è integro. 4. Per spedire un messaggio di posta certificata è necessario disporre di una casella presso un provider PEC. La ricevuta di avvenuta consegna (o di mancata consegna) si può avere solo se anche il destinatario ha una casella di PEC: la stessa differenza che c'è tra la raccomandata ordinaria e la raccomandata con avviso di ricevimento. Tutto qui: piuttosto semplice, no? Ora è opportuno accennare ad alcuni aspetti che presentano implicazioni sul piano del diritto. 5. La firma digitale sulla busta non ha nulla a che fare con l'eventuale firma digitale sul documento trasmesso: si possono trasmettere con la PEC sia documenti firmati digitalmente sia documenti non firmati. I documenti non firmati non possono acquistare il valore di documenti firmati solo per il fatto che sono trasmessi attraverso la posta certificata: la firma del gestore non dice nulla circa l'effettiva identità del mittente e l'origine del documento. 6. La ricevuta di consegna attesta solo che il messaggio è stato recapitato nella casella del destinatario, non che lo abbia scaricato o letto. Nessun problema: si presume, salvo prova contraria, che il ricevente abbia letto il documento, esattamente come per la raccomandata postale l'avviso di ricevimento non dice nulla sull'effettiva apertura del plico o della busta e sulla lettura del contenuto. 7. A questo punto, qual è il valore legale di una e-mail non certificata? Esattamente quello che aveva prima dell'avvento della PEC: quello di un documento informatico privo di firma, che chiunque potrebbe avere formato o spedito. E qui occorre una precisazione, perché su questo argomento sono state scritte diverse inesattezze, grazie anche a una normativa che è poco definire confusionaria. Meno male che con l'emanando "Codice dell'amministrazione digitale" il legislatore ha rimesso le cose a posto. La norma di partenza è quella contenuta nell'art. 15, comma 2, della legge 59/97: "Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge", ma, attenzione, la norma non finisce qui e precisa: "I criteri di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400. Gi schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni". I "criteri" richiesti dalla legge per la validità ed efficacia dei documenti informatici sono stati emanati con l'ormai storico decreto del Presidente della Repubblica 513/97, che all'art. 2 recitava: "Il documento informatico da chiunque formato, l'archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente regolamento". E all'art. 4: "Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta." Disposizioni e requisiti che riguardavano, appunto, la firma digitale che oggi chiamiamo "forte", perché in quella fase non si pensava nemmeno all'uso di firme non qualificate. Quella disposizione torna ora nel "codice" di prossima emanazione. Si legge infatti all'art. 17: "1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente decreto ed alle regole tecniche di cui all'articolo 72. - 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72 che garantiscano l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento". Conclusione: se non c'è la garanzia dell'identificabilità dell'autore e dell'integrità del documento, (che si può avere solo con la firma digitale), il documento stesso non è "valido e rilevante a tutti gli effetti di legge" e non soddisfa il requisito legale della "forma scritta". Altra cosa è il valore che un documento informatico può assumere di fronte al giudice civile. Anche su questo punto il nuovo codice metterà le cose in chiaro, precisando che il documento con firma digitale vale come un documento cartaceo firmato, quello con firma elettronica "debole" potrà essere valutato dal giudice sulla base della sua affidabilità e quello senza firma varrà come una riproduzione meccanica. Ma su questi aspetti potrà essere utile un altro articolo. Manlio Cammarata InterLex NOTA: Chi volesse poi approfondire alcune questioni più specificamente giuridiche sollevate dal regolamento sulla PEC, può andare a vedere i primi articoli su InterLex di domani, 10 febbraio. E nell'indice della sezione sulla firma digitale ci sono molti altri articoli sulla materia. http://punto-informatico.it/p.asp?i=51472 |
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Data registrazione: Nov 2004
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Il Sole-24 Ore - sezione: NORME E TRIBUTI data: 2005-04-29 - pag: 27
27 Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - E mail con valore legale: sarà come una raccomandata ROMA • Il primo passo è compiuto: con la pubblicazione sulla « Gazzetta Ufficiale » 97 del 28 aprile delle regole generali, la posta elettronica spedita con determinati accorgimenti ha il medesimo valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno. A prevederlo è il Dpr 68 dell' 11 febbraio 2005, che per diventare pienamente operativo ha, però, bisogno dei dettagli tecnici, ai quali si sta lavorando. Si tratta, in ogni caso, di un'innovazione significativa, che potrà interessare una parte dei circa 400 milioni di e mail che ogni giorno circolano nel nostro Paese. La novità riguarda i messaggi di posta elettronica scambiati tra le pubbliche amministrazioni, tra i privati e tra questi e le prime. Con un rilevante risparmio di spesa, perché — come ha sottolineato il ministro dell'Innovazione, Lucio Stanca, a fine gennaio, quando il provvedimento è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri — una lettera spedita attraverso i canali tradizionali costa alla pubblica amministrazione circa 20 euro, mentre una e mail solo due. Il meccanismo. Il perno del nuovo sistema sono i gestori di posta certificata, soggetti pubblici o privati con determinati requisiti — per esempio, devono avere un capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro — iscritti in un elenco tenuto dal Cnipa, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione. I gestori rappresentano i garanti della spedizione del messaggio. In pratica, il percorso che l'email certificata compie è il seguente: il mittente spedisce al gestore il messaggio di posta elettronica. La prima particolarità è che il messaggio deve essere sottoscritto con la firma elettronica avanzata, cioè quella che prevede un doppio sistema di chiavi ( una pubblica e una privata) a garanzia dell'integrità del contenuto della e mail. Il gestore, una volta preso in carico il messaggio, invia una ricevuta ( anche questa sottoscritta con firma elettronica avanzata) al mittente. A questo punto, se il gestore del mittente è lo stesso del destinatario, l'operatore invia l'e mail a destinazione e informa il mittente dell'avvenuta consegna. Se, invece, i gestori sono diversi, il primo trasmette all'altro il messaggio e quest'ultimo rilascia una ricevuta di presa in carico dell'e mail. Successivamente, inoltra il messaggio al destinatario e rilascia al mittente una ricevuta di avvenuta consegna. Tutte le ricevute sono sottoscritte con firma elettronica. I vari passaggi assicurano validità legale ai messaggi. In altre parole, è come se si spedisse una raccomandata con ricevuta di ritorno. E così come accade con la raccomandata, che viene data per consegnata quando il destinatario firma il modulo di avvenuta consegna, anche per la posta elettronica certificata l'avvenuto recapito scatta nel momento in cui l'e mail diventa disponibile sul computer del destinatario e non quando quest'ultimo l'ha effettivamente letta. L'archivio. In ogni caso, i gestori devono conservare traccia della loro attività: le operazioni di ricevimento e di trasmissione dei messaggi elettronici devono essere conservate per 30 mesi. Questo consente al destinatario che non è riuscito ad accedere all'e mail, di chiederne copia. I virus. I gestori sono tenuti ( non obbligati) a verificare se il messaggio di posta elettronica è contagiato da virus. Se il controllo dà esito positivo, bloccano la trasmissione e ne informano il mittente. autore: A. CHE http://www.fabi.it/rassegna/index.htm |
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Data registrazione: Nov 2004
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 febbraio 2005, n.68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. (GU n. 97 del 28-4-2005) ======================================== == IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 27, commi 8, lettera e), e 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004; Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con legge 21 giugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 20 maggio 2004; Vista la nota del 29 marzo 2004, con la quale e' stato richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2004; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2005; Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e definizioni 1. Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche e le modalita' per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) busta di trasporto, il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata; b) Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA», l'organismo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato dall'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; c) dati di certificazione, i dati inseriti nelle ricevute indicate dal presente regolamento, relativi alla trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata; d) dominio di posta elettronica certificata, l'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete; e) log dei messaggi, il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate mediante posta elettronica certificata tenuto dal gestore; f) messaggio di posta elettronica certificata, un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati; g) posta elettronica certificata, ogni sistema di posta elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici; h) posta elettronica, un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici; i) riferimento temporale, l'informazione contenente la data e l'ora che viene associata ad un messaggio di posta elettronica certificata; l) utente di posta elettronica certificata, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi ente, associazione o organismo, nonche' eventuali unita' organizzative interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di posta elettronica certificata; m) virus informatico, un programma informatico avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento. -------------------------------------------------------------------------------- Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. - Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea (G.U.C.E.). Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo vigente dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): «2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalita' di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni». - Si riporta il testo dell'art. 27, commi 8, lettera e) e 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione): «8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi: a) - d) omissis; e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati. 9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. - Testo A), come modificato dal decreto qui pubblicato: (Vedi allegato). - La legge 21 giugno 1986, n. 317, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986, n. 151, reca «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998.». - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il Presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato dall'art. 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.): «1. E' istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.». Art. 2. Soggetti del servizio di posta elettronica certificata 1. Sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata: a) il mittente, cioe' l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici; b) il destinatario, cioe' l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici; c) il gestore del servizio, cioe' il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata. Art. 3. Trasmissione del documento informatico 1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: «1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.». -------------------------------------------------------------------------------- Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 14, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note alle premesse. Art. 4. Utilizzo della posta elettronica certificata 1. La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione e' valida agli effetti di legge. 2. Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, e' quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e puo' essere revocata nella stessa forma. 3. La volonta' espressa ai sensi del comma 2 non puo' comunque dedursi dalla mera indicazione dell'indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto. 4. Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volonta' di accettare l'invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione al registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e puo' essere revocata nella stessa forma. 5. Le modalita' attraverso le quali il privato comunica la disponibilita' all'utilizzo della posta elettronica certificata, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del medesimo o l'eventuale cessazione della disponibilita', nonche' le modalita' di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 17. 6. La validita' della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6. 7. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15. Art. 5. Modalita' della trasmissione e interoperabilita' 1. Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al proprio gestore di posta elettronica certificata viene da quest'ultimo trasmesso al destinatario direttamente o trasferito al gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso; quest'ultimo gestore provvede alla consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. 2. Nel caso in cui la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tra diversi gestori, essi assicurano l'interoperabilita' dei servizi offerti, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. Art. 6. Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna 1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata. 2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. 3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. 4. La ricevuta di avvenuta consegna puo' contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 5. La ricevuta di avvenuta consegna e' rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. 6. La ricevuta di avvenuta consegna e' emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 7. Nel caso in cui il mittente non abbia piu' la disponibilita' delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati, le informazioni di cui all'articolo 11, detenute dai gestori, sono opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. -------------------------------------------------------------------------------- Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 14, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note alle premesse. (segue) |
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Art. 7.
Ricevuta di presa in carico 1. Quando la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tramite piu' gestori il gestore del destinatario rilascia al gestore del mittente la ricevuta che attesta l'avvenuta presa in carico del messaggio. Art. 8. Avviso di mancata consegna 1. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all'invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. Art. 9. Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto 1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrita' e l'autenticita' delle ricevute stesse secondo le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 2. La busta di trasporto e' sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrita' e l'autenticita' del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. -------------------------------------------------------------------------------- Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera dd) del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A): «dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;». Art. 10. Riferimento temporale 1. Il riferimento temporale e la marca temporale sono formati in conformita' a quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 2. I gestori di posta elettronica certificata appongono un riferimento temporale su ciascun messaggio e quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi. Art. 11. Sicurezza della trasmissione 1. I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto. 2. Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, i gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per trenta mesi. 3. Per la tenuta del registro i gestori adottano le opportune soluzioni tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza, la sicurezza, l'integrita' e l'inalterabilita' nel tempo delle informazioni in esso contenute. 4. I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque, l'esistenza di servizi di emergenza che in ogni caso assicurano il completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute. Art. 12. Virus informatici 1. Qualora il gestore del mittente riceva messaggi con virus informatici e' tenuto a non accettarli, informando tempestivamente il mittente dell'impossibilita' di dar corso alla trasmissione; in tale caso il gestore conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le modalita' definite dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 2. Qualora il gestore del destinatario riceva messaggi con virus informatici e' tenuto a non inoltrarli al destinatario, informando tempestivamente il gestore del mittente, affinche' comunichi al mittente medesimo l'impossibilita' di dar corso alla trasmissione; in tale caso il gestore del destinatario conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le modalita' definite dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. Art. 13. Livelli minimi di servizio 1. I gestori di posta elettronica certificata sono tenuti ad assicurare il livello minimo di servizio previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. Art. 14. Elenco dei gestori di posta elettronica certificata 1. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo. 2. Le pubbliche amministrazioni ed i privati che intendono esercitare l'attivita' di gestore di posta elettronica certificata inviano al CNIPA domanda di iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata. 3. I richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata diversi dalle pubbliche amministrazioni devono avere natura giuridica di societa' di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro. 4. I gestori di posta elettronica certificata o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione devono, inoltre, possedere i requisiti di onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 5. Non possono rivestire la carica di rappresentante legale, di componente del consiglio di amministrazione, di componente del collegio sindacale, o di soggetto comunque preposto all'amministrazione del gestore privato coloro i quali sono stati sottoposti a misure di prevenzione, disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione non inferiore ad un anno per delitti contro la pubblica amministrazione, in danno di sistemi informatici o telematici, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria. 6. Il richiedente deve inoltre: a) dimostrare l'affidabilita' organizzativa e tecnica necessaria per svolgere il servizio di posta elettronica certificata; b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia della posta elettronica e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate; c) rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all'articolo 17; d) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate; e) utilizzare per la firma elettronica, di cui all'articolo 9, dispositivi che garantiscono la sicurezza delle informazioni gestite in conformita' a criteri riconosciuti in ambito europeo o internazionale; f) adottare adeguate misure per garantire l'integrita' e la sicurezza del servizio di posta elettronica certificata; g) prevedere servizi di emergenza che assicurano in ogni caso il completamento della trasmissione; h) fornire, entro i dodici mesi successivi all'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata, dichiarazione di conformita' del proprio sistema di qualita' alle norme ISO 9000, successive evoluzioni o a norme equivalenti, relativa al processo di erogazione di posta elettronica certificata; i) fornire copia di una polizza assicurativa di copertura dei rischi dell'attivita' e dei danni causati a terzi. 7. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione, la domanda si considera accolta qualora il CNIPA non abbia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego. 8. Il termine di cui al comma 7 puo' essere interrotto una sola volta esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano gia' nella disponibilita' del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 9. Il procedimento di iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata di cui al presente articolo puo' essere sospeso nei confronti dei soggetti per i quali risultano pendenti procedimenti penali per delitti in danno di sistemi informatici o telematici. 10. I soggetti di cui al comma 1 forniscono i dati, previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 17, necessari per l'iscrizione nell'elenco dei gestori. 11. Ogni variazione organizzativa o tecnica concernente il gestore ed il servizio di posta elettronica certificata e' comunicata al CNIPA entro il quindicesimo giorno. 12. Il venire meno di uno o piu' requisiti tra quelli indicati al presente articolo e' causa di cancellazione dall'elenco. 13. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita' esercitata dagli iscritti all'elenco di cui al comma 1. -------------------------------------------------------------------------------- Note all'art. 14: Si riporta il testo dell'art. 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: «Art. 26 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalita' onorabilita' e indipendenza stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia. 2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto della banca si applica il comma 2. 3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2.». La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1956, n. 227, reca «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita». - La legge 31 maggio 1965, n. 575, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1965, n. 138, reca «Disposizioni contro la mafia». Art. 15. Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi dell'Unione europea 1. Puo' esercitare il servizio di posta elettronica certificata il gestore del servizio stabilito in altri Stati membri dell'Unione europea che soddisfi, conformemente alla legislazione dello Stato membro di stabilimento, formalita' e requisiti equivalenti ai contenuti del presente decreto e operi nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 17. E' fatta salva in particolare, la possibilita' di avvalersi di gestori stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea che rivestono una forma giuridica equipollente a quella prevista dall'articolo 14, comma 3. 2. Per i gestori di posta elettronica certificata stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea il CNIPA verifica l'equivalenza ai requisiti ed alle formalita' di cui al presente decreto e alle regole tecniche di cui all'articolo 17. Art. 16. Disposizioni per le pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l'attivita' di gestione del servizio di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento. 2. L'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata rilasciate a privati da pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, costituisce invio valido ai sensi del presente decreto limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le amministrazioni medesime ed i privati cui sono rilasciate le caselle di posta elettronica certificata. 3. Le pubbliche amministrazioni garantiscono ai terzi la libera scelta del gestore di posta elettronica certificata. 4. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative. |
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Posta Elettronica Certificata, maggiore sicurezza nella trasmissione dati
12/05/2005 - 12:23 Il sistema di posta elettronica certificata (PEC) è stato sperimentato a partire dal 2002 quando si è avvertita l'esigenza di migliorare il servizio e di renderlo maggiormente sicuro. Il vecchio decreto 445 del 2000 introduceva una serie di vincoli e requisiti, in particolare prescrive che "il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato". Il servizio così concepito non prevedeva, però, alcuna garanzia di concepimento rendendosi necessaria la definizione di un nuovo modello di trasmissione dei documenti. Il Decreto del Presidente della Repubblica entrato in vigore lo scorso 28 aprile introduce alcune significative novità: identifica il soggetto gestore che permette la realizzazione del servizio e sarà responsabile di garantire l'interoperabilità tra i servizi resi disponibili a tutti gli utenti. La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. "Certificare" l'invio e la ricezione significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte venga conservata per un periodo di tempo definito a cura dei gestori, con lo stesso valore giuridico delle ricevute. http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=911 |
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Da gennaio Posta Elettronica Certificata
23/11/2005 - 11:27 "La Posta Elettronica Certificata da gennaio sarà uno dei più innovativi sistemi di comunicazione elettronica a disposizione del Paese, non solo per la Pubblica amministrazione, ma anche per i cittadini e le imprese". Lo ha sottolineato il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, Lucio Stanca. "La Posta Elettronica Certificata da gennaio sarà uno dei più innovativi sistemi di comunicazione elettronica a disposizione del Paese, non solo per la Pubblica amministrazione, ma anche per i cittadini e le imprese". Lo ha sottolineato il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, Lucio Stanca. Concluso l'iter normativo del decreto dello stesso Ministro, che ha fissato le regole della PEC e previsto standard di qualità e livelli di servizio, il CNIPA-Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione ha già avviato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della circolare che reca le modalità di accreditamento all'elenco pubblico dei Gestori di Posta elettronica certificata, che includerà gli operatori come Internet service provider, certificatori di firma digitale e società di servizi informatici, creando così una pluralità di fornitori di questo innovativo servizio. Essi, operando in concorrenza, stimoleranno la nascita di modelli sempre più sicuri, efficienti ed economici senza costringere gli utenti internet a modificare abitudini procedurali o adottare software particolari. In tal modo, ha sottolineato Stanca, "ancora una volta la PA funge da volano per l'evoluzione del sistema imprenditoriale privato e per il mercato promovendo così la crescita qualitativa del settore oltre che dei servizi". Il ministro ha poi ricordato che dal primo gennaio prossimo con l'entrata in vigore del Codice dell'Amministrazione digitale cittadini e imprese avranno diritto ad usare l'e-mail certificata nelle comunicazioni con la Pubblica amministrazione, oltre che tra di loro. Tale modello, che nasce da una lunga sperimentazione ed è stato condiviso grazie ad un ampio dibattito non solo con gli operatori ma anche in sede parlamentare, consentirà di far diventare esecutivi progetti di e-Government nelle Pa centrali e locali per migliorare la qualità e la rapidità delle relazioni con i cittadini ed imprese. Ad esempio, ha ricordato il ministro Stanca, le Regioni Marche e Lombardia sono già pronte per usare la PEC nelle comunicazioni non solo all'interno ma anche verso l'esterno, al posto dei sistemi tradizionali. Tra l'altro il mondo della giustizia (penale, civile, amministrativa e tributaria) ha già in corso progetti che utilizzeranno la PEC per snellire, in totale sicurezza, la trasmissione di atti e documenti. Il ministro Stanca ha poi riferito che "i fornitori di tecnologia hanno già provvisto di moduli di posta elettronica certificata i loro sistemi, siano essi proprietari che open source", ed ha infine ricordato che "la PEC può essere utilizzata da qualsiasi connessione internet, senza limiti di strumenti tecnologici connessi alla rete (pc, palmari, smartphone, etc.) e di localizzazione". Il testo è disponibile sul sito www.innovazione.gov.it HC 2005 - redattore: NZ http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=4417 |
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P.A. Firma digitale, Cnipa e Adobe PDF siglano accordo
16/02/2006 - 17:16 Il CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) e Adobe Systems Inc. infatti sottoscritto un protocollo d'intesa che riconosce Adobe PDF (Portable Document Format) quale formato valido per la firma digitale, così come definita dal Codice dell'Amministrazione Digitale. Secondo l'accordo a breve i circa due milioni e mezzo di possessori di firma digitale in Italia non saranno più costretti ad installare particolari programmi per la verifica dei documenti sottoscritti digitalmente. Il riconoscimento del formato Adobe PDF quale standard di riferimento per la firma digitale amplia le possibilità di utilizzo e le modalità di fruizione a disposizione degli utenti. "L'accettazione del formato PDF" - ha dichiarato Livio Zoffoli, Presidente del CNIPA - "come formato che presenta i requisiti di legge per la firma digitale rientra nelle strategie del CNIPA, organismo attuatore delle politiche del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, volte a dare un ulteriore impulso significativo alla diffusione della firma digitale nel nostro Paese, non solo perché questo è uno dei dieci principali obiettivi del Piano per l'e-Government varato dall'attuale legislatura, ma anche e soprattutto per stimolare, mediante l'innovazione tecnologica, una effettiva semplificazione degli adempimenti che cittadini ed imprese affrontano nei rapporti con la Pubblica amministrazione, centrale e locale". 2006 - redattore: SB http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=6099 |
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