Torna indietro   Forum di Finanzaonline.com > Approfondimenti di Finanza > Officine Giuridiche : Legal Financial Forum

Vai al forum
Rispondi
 
Strumenti discussione Valuta discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 28-01-05, 09:23   #1 (permalink)
Member
 
L'avatar di tegio
 
Data registrazione: Nov 2004
Messaggi: 2,508
Popolarità: 20908107
tegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond repute
Co.co.co

28 gennaio 2005
Co.co.co, massimale a 84.049
PREVIDENZA Una circolare Inps passa in rassegna gli aumenti 2005 per gli iscritti alla gestione separata



Dal primo gennaio scorso sono aumentate dello 0,20% le aliquote contributive alla gestione separata del lavoro autonomo, per effetto dell'articolo 45 della legge 326/03. Pertanto, da tale data, per i lavoratori a progetto nonché per i collaboratori coordinati e continuativi, non obbligatoriamente iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, l'aliquota complessivamente dovuta alla gestione separata passa dal 17,80 al 18% e aumenta di un ulteriore punto, passando quindi al 19%, sulla quota di compenso che supera, per il 2005, il limite di 38.641 euro. Come sottolinea l'Inps nella circolare n. 8 del 27 gennaio scorso, restano invariate le aliquote del 15% per i titolari di pensione diretta e quella del 10% per gli altri pensionati e per soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
I liberi professionisti. L'aumento interessa anche i liberi professionisti iscritti alla gestione separata, ossia i professionisti di cui al comma 1 dell'articolo 53 del Tuir, per i quali non operano casse ed enti di categoria. Mentre per i collaboratori e i lavoratori a progetto il carico contributivo è posto per un terzo a carico del lavoratore e per due terzi a carico del committente, la contribuzione dei professionisti è a totale loro carico ed è dovuta con le stesse regole dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il professionista ha facoltà, però, di addebitare al cliente un'importo pari al 4% dell'onorario esposto in fattura, assoggettando peraltro tale importo all'Iva e alla ritenuta d'acconto.
Il massimale annuo. L'obbligo di contribuzione alla gestione separata viene meno al raggiungimento di 84.049 euro, massimale annuo per il 2005 non rapportabile, pertanto, a eventuali minori periodi di occupazione.
Il minimale contributivo. La legge 335/95 non stabilisce alcun minimale contributivo, in quanto i contributi alla gestione separata sono versati secondo il criterio di cassa, sulle somme effettivamente corrisposte ai collaboratori e, in genere, agli iscritti. Vige però un minimale del tutto particolare, stabilito per il 2005 in 13.133 euro annui, che serve per definire il diritto alle prestazioni a carico della gestione stessa. Vale a dire che l'anno è interamente accreditato solo in quanto i contributi siano versati su un imponibile pari, almeno, al suddetto valore. In caso contrario, l'accredito è proporzionato a quanto effettivamente versato.
Gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro. Dal primo gennaio 2005, anche gli associati in partecipazione sono confluiti nella gestione separata, per effetto dell'articolo 1, comma 157, della Finanziaria 2005. Per questi soggetti non è però dovuto il contributo dello 0,50% che finanzia le tutele economiche, pertanto l'aliquota contributiva è del 17,50% (18,50 sui compensi eccedenti il limite di 38.641 euro), fino al raggiungimento del massimale di reddito di 84.049 euro. Il carico contributivo è posto, per il 45%, a carico dell'associato e per la differenza a carico dell'associante.
I lavoratori autonomi occasionali. Alla gestione separata sono iscritti anche i prestatori di lavoro autonomo occasionale, di cui all'articolo 44 della legge 326/03 ma solo quando il compenso annuo superi i 5mila euro.
Da non confondere con questi prestatori d'opera occasionale i "collaboratori" di cui al secondo comma dell'articolo 61 del Dlgs 276/03 che, prestando la propria opera per non oltre 30 giorni nell'anno e per un compenso che non superi i 5mila euro, esulano dall'ambito del lavoro a progetto ma restano, per concorde parere del ministero del Lavoro e dell'Inps, attratti nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative e, quindi, soggetti all'obbligo contributivo nei confronti della gestione separata.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...280105pr4.html
tegio non  è collegato   Rispondi citando
Rispondi

Segnalibri
Annunci 4wnet

Strumenti discussione
Modalità visualizzazione Valuta questa discussione
Valuta questa discussione:

Regole messaggi
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato

Vai al forum


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:14.

Powered by vBulletin® versione 3.8.7
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0

Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits
© 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer.