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La Consulta blinda il segreto Consob
MF
La Consulta blinda il segreto Consob
Sulla riservatezza dell'attività la corte costituzionale dà ragione a cardia su tutta la linea.
I giudici costituzionali sono intervenuti dopo che il Consiglio di stato aveva espresso dubbi sul rifiuto di piazza Verdi di fornire documenti interni a una società di revisione, che voleva utilizzarli in una causa con un cliente
Quasi meglio di una cassaforte. I fascicoli e i documenti raccolti dalla Consob nel corso della normale attività di vigilanza sono infatti totalmente inaccessibili. Gli ultimi a sbattere il naso nel niet di Lamberto Cardia sono stati i rappresentanti legali di una società di revisione. Una richiesta nata dopo l'avvio di una causa tra la stessa società e un cliente, successiva a procedimento sanzionatorio promosso di fronte alla Consob dallo stesso cliente e concluso con l'archiviazione delle accuse. I revisori, per rafforzare di fonte ai giudici la propria posizione, volevano presentare gli atti dell'istruttoria Consob, conclusasi positivamente per loro, ma la Commissione non ha voluto sentire ragione, obiettando che la regola è di mantenere riservati gli atti della propria attività di vigilanza. Una motivazione che non ha convinto la società di revisione, tant'è che è scattato un ricorso al Tar del Lazio contro il diniego dei funzionari di Cardia. Anche in questo caso però la società di revisione si è sentita nuovamente ripetere che Consob aveva fatto bene a rifiutare la richiesta. A quel punto la società ha deciso comunque di andare avanti, presentando un ricorso al Consiglio di stato.
Che da parte sua ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sulla legge Draghi nella parte ´in cui assoggetta al segreto d'ufficio l'intera documentazione in possesso della Consob'. In particolare, il Consiglio di stato ha rilevato che ´la disposizione censurata è in contrasto con l'art. 3 della costituzione in quanto prevede un divieto di accesso ai documenti in possesso di Consob, che irragionevolmente omette di considerare la sussistenza di interessi idonei a giustificare la segretezza delle informazioni'.
La stessa norma determinerebbe inoltre una ´irragionevole disparità di trattamento tra i soggetti interessati ad acquisire i documenti in possesso di Consob e quelli detenuti da altre amministrazioni'. Un dubbio su cui sono intervenuti in giudizio sia Consob sia la presidenza del consiglio per ribadire che il fondamento della vicenda risiede nella salvaguardia del pubblico risparmio, non a caso tutelato anche dalla costituzione. Bisogna, dunque, evitare che senza il filtro della Consob possano essere comunicate al mercato al mercato ´notizie in grado di falsarne il corretto andamento', anche perché ´le informazioni richieste non rimarrebbero nella sfera esclusiva dell'interessato'. Rilevando inoltre che verrebbe alterata ´la posizione di parità tra le parti se Consob avesse obbligo di fornire notizie a una di esse'. E una sola. Obiezioni che hanno convinto la Consulta che le ha richiamate nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale.
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