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Vecchio 25-01-05, 08:52   #1 (permalink)
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Bocciata parzialmente patente a punti

Patente, un freno al taglio dei punti
La Consulta: il trasgressore deve essere identificato




ROMA • Era nell'aria da tempo. La Corte costituzionale ha bocciato una parte della normativa sulla patente a punti, il secondo comma dell'articolo 126-bis del Codice della strada: i punti potranno essere decurtati soltanto dalla licenza di guida della persona che ha commesso "materialmente" l'infrazione. Non sarà possibile, dunque, imporre al proprietario del veicolo di indicare chi fosse alla guida, sotto la "minaccia" di veder tolti i punti dalla propria patente in caso di mancata contestazione immediata dell'infrazione. È la sintesi della sentenza n. 27/2005 della Corte costituzionale, depositata ieri. È la seconda volta dal 30 giugno 2003 — data di entrata in vigore del decreto legge 151/03, convertito nella legge 214/03 — che la Consulta si pronuncia sulla illegittimità della nuova normativa, che contiene le modifiche più recenti al Codice (si vedano anche gli articoli nelle pagine seguenti). Infatti, l'8 aprile dell'anno scorso la Corte costituzionale aveva depositato la sentenza 114/04, con la quale ha stabilito che non bisogna più versare la cauzione per presentare il ricorso al giudice di pace contro verbali per infrazioni stradali. L'articolo illegittimo era in quel caso il 204-bis, comma 3, del Codice.
La sentenza. La Consulta, nella sentenza 27/05, ha dichiarato illegittimo l'articolo 126 bis, comma 2, del Codice della strada nella parte in cui prevede che, in caso di mancata identificazione del trasgressore, i punti devono essere decurtati al proprietario del veicolo, salvo che questi non comunichi, entro 30 giorni, il nome e i dati della patente di chi era alla guida in quel momento. La Corte costituzionale ha stabilito infatti che, se non vi è l'identificazione del guidatore, resta l'obbligo per il proprietario di fornire, entro 30 giorni, il nome e il numero della patente di chi ha commesso la violazione. Se ciò non avviene, però, per il proprietario dell'auto non può scattare la sanzione accessoria della perdita di punti.
Lo scenario. La sentenza della Consulta elimina la disparità tra chi commette infrazioni stradali che comportano la perdita di punti e chi commette tutti gli altri illeciti amministrativi: la legge 689/81 prevede come principio generale che la responsabilità sia personale e che il proprietario di un bene può essere chiamato a rispondere con il trasgressore solo per le sanzioni pecuniarie (rispetto alle quali la patente a punti è cosa diversa). Eliminata anche la disparità tra i proprietari di veicoli: d'ora in poi, sia per le persone fisiche sia per quelle giuridiche scatterà una multa supplementare di 357 euro se non risponderanno alla richiesta di indicare il trasgressore (prima per le persone fisiche c'era la decurtazione).
Ma ci sono dubbi sulla possibilità di vedersi restituiti i punti decurtati illegittimamente prima della pubblicazione in «Gazzetta» della sentenza. Infatti, il proprietario del veicolo che ha già avuto sentenza definitiva sfavorevole o ha fatto scadere i termini per impugnare il verbale (60 giorni dalla notifica) non dovrebbe avere chance. La sentenza della Corte Costituzionale, infatti, non è retroattiva ma ha valore dal giorno della sua pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale». A meno che il legislatore — dicono i giudici di pace — non intervenga con un provvedimento per sanare il passato.
Le possibilità. E qualche spiraglio si potrebbe aprire: «Personalmente — spiega il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Pietro Lunardi — credo che la sentenza debba essere retroattiva: se una norma è iniqua, va rispettato chi è stato colpito. Chi si interessa di questo è il ministero dell'Interno, io esprimerò il mio parere ma la decisione è collegiale. La palla passa ora ai miei collaboratori e ai tecnici del Viminale, che si impegneranno a fare in modo che la sentenza della Consulta sia applicata il prima possibile. Faranno un tavolo tecnico, anche per mettere a punto nuove soluzioni che permettano alle Forze dell'Ordine di identificare nel modo più sicuro ed evidente possibile i conducenti che commettono eventuali infrazioni».

Una decisione che mette a rischio l'effetto deterrenza

La sentenza 27/05 della Consulta fissa un punto fermo su uno degli aspetti più controversi del nuovo sistema sanzionatorio per la licenza di guida. Ma lascia aperti alcuni dubbi applicativi e potrebbe ridurre l'efficacia deterrente della patente a punti. Resta poi all'orizzonte un'ulteriore questione creata dallo stesso pacchetto di modifiche al Codice della strada che, nell'estate 2003, introdusse la patente a punti (il Dl 151/03 e la sua legge di conversione, la 214/03): la validità delle multe per gli eccessi di velocità rilevati con apparecchi non presidiati da agenti.
Il principio. Dalle 28 pagine scritte dalla Corte costituzionale emerge chiaro soltanto che è illegittimo togliere punti al proprietario del veicolo se non comunica all'organo di polizia chi era alla guida al momento dell'infrazione. Quindi, la sottrazione si può applicare solo ai conducenti identificati, cioè a quelli fermati subito dopo la violazione o a quelli indicati dal proprietario del veicolo che risponda alla richiesta d'identificazione quando riceve a casa il verbale.
I dubbi. L'interrogativo più importante è che cosa accadrà a chi ha già subìto decurtazioni che ora la Consulta dichiara illegittime: otterrà la restituzione dei punti anche se non ha mai fatto ricorso? Inoltre, resta affidato all'interpretazione di agenti, prefetti e giudici di pace il trattamento di chi effettua la comunicazione in ritardo o dichiarando di non ricordare chi fosse il conducente: potrebbe esserci la sostanziale impunità (come avviene da anni nei casi in cui è prevista la sospensione della patente) oppure una multa di 357 euro, che si aggiunge alla sanzione pecuniaria già prevista per la violazione commessa. Questa multa supplementare è la stessa prevista per le aziende (e le persone giuridiche) proprietarie di veicoli se omettono la comunicazione; per queste la sentenza sembra non cambiare alcunché.
La deterrenza. L'efficacia residua della patente a punti dopo la sentenza 27/05 è legata alla possibile estensione della multa supplementare alle persone fisiche che dichiarano di non sapere chi guidasse il loro veicolo al momento dell'infrazione. Se prevarrà l'interpretazione che punisce chi non indica il conducente, la deterrenza sarà immutata. Se prevarrà la tesi dell'impunità, si tornerà alla prima, poco incisiva versione del provvedimento, rimasta in vigore dal 30 giugno al 12 agosto 2003: i punti si potranno di fatto sottrarre solo a chi verrà fermato subito dopo la violazione, cioè a una minoranza di trasgressori. Infatti, la modalità alternativa per identificare il conducente sarebbe teorica: invitare il proprietario a indicare chi guidasse senza applicare la multa supplementare se dichiara di non ricordarlo equivale a lasciargli una scappatoia. La stessa lasciata di fatto dal Codice in caso di infrazioni da sospensione della patente e che nel 2003 aveva indotto il Parlamento al blitz con cui introdusse nel Dl 151 la decurtazione automatica per il proprietario "smemorato", ora dichiarata illegittima.
Senza la multa supplementare, a "difendere" l'efficacia della patente a punti sarà non il Codice, ma solo un decreto ministeriale: quello del 29 luglio 2003 con cui, disciplinando i corsi di recupero dei punti, si vietò l'iscrizione a più di un corso per ogni decurtazione subita. In questo modo, almeno, si mise un tetto alla possibilità di "ricaricare" la patente semplicemente frequentando una scuola guida.
Gli autovelox automatici. Il Dl 151/03, modificando l'articolo 201 del Codice, stabilì che alcune infrazioni, tra cui eccessi di velocità e passaggi col rosso, possono essere rilevate anche da apparecchi non presidiati da agenti, purché debitamente omologati. Alcuni Comuni (soprattutto del Centro-Nord) che avevano installato velocimetri Autovelox in postazioni fisse hanno continuato a usarli senza agenti anche dopo l'estate 2003. Il ministero delle Infrastrutture, con la nota 3610 dell'11 novembre 2004, ha "bocciato" tale uso, analogamente a quanto aveva fatto l'Interno a giugno 2004 per i passaggi col rosso. E analoga potrebbe essere la conclusione: per chi paga la multa non c'è più nulla da fare, per chi fa ricorso il verbale si annulla.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...e250105pa.html
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Vecchio 25-01-05, 08:53   #2 (permalink)
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La Corte ferma gli automatismi
Fin dal varo della norma si era temuta la bocciatura




La decurtazione di punti dalla patente di guida effettuata nei confronti del proprietario del veicolo, nel caso in cui questi ometta di comunicare, entro 30 g iorni dalla richiesta, le generalità del conducente al momento dell'irregolarità, è costituzionalmente illegittima, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Questo quanto ha affermato la Corte costituzionale (presidente Valerio Onida, estensore Alfonso Quaranta), con la sentenza 27/2005, dichiarando l'illegittimità dell'articolo 126-bis del Codice della strada. La Corte pone termine, dunque, ai dubbi sulla legittimità di una sanzione amministrativa personale, dal serio contenuto "afflittivo", indipendentemente da qualsiasi comportamento colpevole del sanzionato.
Il contenuto della disposizione illegittima. L'articolo 126-bis, comma 2 prevede che, nel caso di mancata identificazione del conducente al momento della commissione della infrazione, la segnalazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (per la decurtazione dei punti), deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che questi «non comunichi, entro 30 giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione». Nel caso di proprietario persona giuridica, la sanzione si applica nei confronti del legale rappresentante, o di un suo delegato, tenuto a fornire i dati, sempre che, anche in questa ipotesi, non si provveda a comunicare i dati identificativi del conducente. Infine, l'omessa comunicazione dei dati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Contro queste disposizioni si sono sollevate una pluralità di obiezioni.
La pronuncia. La Corte costituzionale non ha dovuto soffermarsi sui singoli profili di illegittimità, una volta verificata la palese irragionevolezza della sanzione amministrativa in sé, in quanto contrastante con l'articolo 3, anche alla luce dei principi generali in tema di illeciti amministrativi, espressi dagli articoli 3 e 6 della legge 689/1981. Disposizioni, queste ultime, che prevedono espressamente sia la personalità della responsabilità per illecito amministrativo, sia la solidarietà passiva tra proprietario della cosa (il veicolo) e autore della violazione per il solo caso di sanzioni amministrative pecuniarie.
Secondo la Corte, infatti, l'articolo 126-bis, comma 2, «intervenendo in materia diversa dalla responsabilità per il pagamento di somme e in una ipotesi di sanzioni di carattere schiettamente personale, pone a carico del proprietario del veicolo, solo perché tale, una autonoma sanzione, appunto, personale, prescindendo dalla violazione, al medesimo proprietario direttamente ascrivibile, di regole disciplinanti la circolazione stradale». Tuttavia la Corte, pur escludendo la sanzione personale della decurtazione dei punti, ha affermato che, se il proprietario omette di comunicare i dati del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 180, comma 8 (aggiuntiva rispetto a quella per l'infrazione commessa e della quale il proprietario risponde in solido). Secondo la Corte, poi, la richiesta dei dati del conducente non può essere effettuata al proprietario prima che venga definito il procedimento relativo alla sanzione principale: infatti «in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione».
Le osservazioni. La sentenza non può che essere condivisa. Per giungere alla dichiarazione di illegittimità, il giudice delle leggi non ha avuto necessità di affrontare i profili sottoposti dai giudici remittenti: l'evidenza dell'illegittimità risalta dalla rilevata irragionevolezza di una, come la definisce la Corte, «sanzione assolutamente sui generis». D'altra parte, richiamando la natura personale della sanzione e i principi degli articoli 3 e 6 della legge 689/1981, la Corte, pur non affrontando espressamente la questione della estensione agli illeciti amministrativi dell'articolo 27 della Costituzione, ha di fatto affermato il principio di personalità della responsabilità per le sanzioni amministrative personali.
Forse alcune distinzioni possono essere effettuate sulla sanzione pecuniaria per omessa comunicazione dei dati. Sembra possibile distinguere la posizione del proprietario che omette del tutto la comunicazione, dal caso del proprietario che comunica espressamente la sua impossibilità di fornire i dati, perché non a conoscenza dell'identità del conducente al momento dell'infrazione. Mentre nel primo caso può trovare ragionevole applicazione la sanzione pecuniaria, nel secondo caso l'irrogazione non sembra possibile. Infatti, in questa seconda ipotesi, la legge richiederebbe al proprietario una dichiarazione che questi non può rendere. E se una dichiarazione ha contenuto impossibile, non possono derivarne sanzioni.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...250105pa2.html
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Vecchio 25-01-05, 08:54   #3 (permalink)
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Sì al recupero dei punti sottratti
Ma l'efficacia della sentenza andrà valutata caso per caso Efficacia dall'uscita in «Gazzetta»
Restituzione della «dote» intaccata




Dal momento della pubblicazione della sentenza n. 27/2005 della Corte costituzionale, che ha rivisto le regole in caso di irregolarità, le modalità di decurtazione dei punti sulla patente cambieranno in relazione alle violazioni per le quali non è stato individuato l'effettivo trasgressore.
Finora la mancata identificazione del conducente imponeva all'organo di polizia procedente di effettuare la segnalazione a carico del proprietario del veicolo, salvo che questi non comunicasse, entro 30 giorni dalla definizione del verbale, le generalità del conducente al momento dell'infrazione. Questa procedura era esperibile solo nei confronti di proprietari in quanto persone fisiche e titolari di patente, mentre in relazione alle persone giuridiche l'articolo 126 bis del Codice della strada prevede esclusivamente l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 180, comma 8, pari a 357 euro — dopo il recente adeguamento delle somme — da corrispondere a titolo di violazione.
I casi statisticamente più rilevanti sono costituiti dalle infrazioni alla disciplina della sosta quando i veicoli vengono posteggiati negli spazi riservati ai mezzi pubblici o ai taxi, sui parcheggi riservati ai diversamente abili o nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici, stante la normale assenza del conducente. In tutti i casi di mancata identificazione del conducente, la possibilità di giungere alla decurtazione del punteggio, sarà d'ora in avanti subordinata alla diligente collaborazione del proprietariopersona fisica del veicolo e alla comunicazione all'organo di polizia dei dati del conducente: in assenza di questi adempimenti, nessuna decurtazione sarà possibile.
La Corte, nella motivazione della sentenza, precisa che nel caso di omessa comunicazione (intesa quantomeno come mancata risposta all'invito a indicare i dati del trasgressore, si veda anche l'articolo sotto) si applica la sanzione prevista nell'articolo 180. Precisazione quantomai utile che, da un lato, equipara proprietario-persona fisica e proprietario-persona giuridica sotto il profilo delle conseguenze e, dall'altro, chiarisce i dubbi che erano sorti sull'applicabilità della sanzione pecuniaria: infatti, nel periodo immediatamente successivo all'emanazione della legge 214/03, non era mancato chi aveva posto in dubbio l'applicabilità della sanzione pecuniaria, sulla base del fatto che si riteneva sufficiente la decurtazione dei punti.
Riassumendo, il procedimento imposto dalla sentenza è questo: in caso di mancata identificazione del trasgressore per una violazione comportante detrazione di punteggio, l'or• gano di polizia chiederà al proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente, unico soggetto nei confronti del quale è legittimo operare la decurtazione; • in caso di omessa comunicazione entro 30 giorni dalla definizione del verbale, si procederà a notificare al proprietario il verbale di violazione in base all'articolo 126 bis, comma 2 del Codice, proprio in rapporto alla mancata comunicazione.
Ben più problematica la situazione rispetto agli effetti retroattivi della sentenza. Per quanto riguarda le violazioni per le quali non è ancora stata effettuata decurtazione, nulla quaestio, in quanto l'organo di polizia non potrà procedere, in ossequio al dettato della Consulta, a nessun taglio, per il principio espresso dall'articolo 136 della Costituzione, ribadito dall'articolo 30, comma 3 della legge 87/53.
Il vero problema, sul quale è lecito aspettarsi interpretazioni dissimili, è costituito dai casi di decurtazione effettuata. È possibile distinguere: punteggio decurtato e interamente recuperato grazie alla frequenza di corsi; !
" punteggio decurtato e parzialmente recuperato; # punteggio decurtato e non recuperato.
Le tre situazioni potrebbero sbrigativamente essere considerate identiche, sulla base della considerazione che gli effetti si sarebbero ormai consolidati e, di conseguenza, si potrebbero ritenere fuori dalla portata della sentenza. In realtà, a un più approfondito esame, solo la prima situazione ! può ritenersi esaurita su un piano giuridico, avendo concluso il proprio ciclo amministrativo.
Per quanto riguarda le altre (casi # ), il ragionamento è diverso, in quanto sono espressione di un procedimento in corso che si concluderà con il recupero totale dei punti o con la revisione della patente di guida (articolo 128 del Codice). Se questa impostazione è corretta, ne deriva che siamo di fronte a un procedimento amministrativo in itinere, che non ha ancora consolidato i propri effetti: non ci si trova, insomma, di fronte a esiti consolidati e insuscettibili di modifica. Quindi, la sentenza è efficace anche in tali casi, imponendo la rettifica e il recupero totale del punteggio.

Il caso / Le conseguenze per le flotte aziendali
Le imprese restano vincolate
Le persone giuridiche sono tenute a indicare il conducente del veicolo

In apparenza, per loro non cambia nulla. Le persone giuridiche proprietarie di veicoli (comprese le aziende che hanno un parco auto) restano obbligate a comunicare il nome e i dati della patente delle persone cui affidano i mezzi, se queste commettono infrazioni che comportano perdite di punteggio. Infatti, la sentenza 27/05 depositata ieri dalla Consulta sulla patente a punti tocca l'articolo 126-bis, comma 2 del Codice della strada solo nella parte riservata alle persone fisiche. Ma la pronuncia dei giudici costituzionali riporta in primo piano una questione aperta dal Dl 151/03 per le persone giuridiche e rimasta irrisolta: è possibile eludere l'obbligo di comunicazione dichiarando di non essere in grado di risalire a chi era alla guida? L'elusione comporta il "risparmio" dei 357 euro previsti come sanzione dall'articolo 180, comma 8 del Codice per chi non ottempera all'obbligo di fornire le informazioni richieste dagli organi di polizia. La multa è giuridicamente a carico del legale rappresentante della persona giuridica proprietaria o di un soggetto da lui delegato. Ma nulla impedisce che i 357 euro vengano poi addebitati, per esempio, al dipendente che guidava l'auto aziendale al momento dell'infrazione.
Il problema torna in primo piano perché ora, con il nuovo regime che scaturisce dalla sentenza 27/05, si pone anche per le persone fisiche: per queste ultime, infatti, la mancata comunicazione non comporta più la perdita di punti, ma l'applicazione della multa di 357 euro.
Nella pratica, quando un'infrazione non viene contestata immediatamente al trasgressore, si invia a casa del proprietario del veicolo il verbale, che contiene la richiesta di identificare il conducente al momento dell'infrazione. La risposta dell'interessato vale ai fini di tutte le sanzioni accessorie previste dal Codice per quella violazione (le più comuni sono la decurtazione dei punti e la sospensione della patente).
Il punto fondamentale è che cosa s'intenda per mancata comunicazione. L'articolo 126-bis, a proposito del nome e dei dati del trasgressore usa l'espressione «ometta di fornirli». Non chiarisce se l'omissione consista solo nel fatto di non rispondere alla richiesta di dati o anche nel rispondere che non si è in grado di indicare il trasgressore: nel primo caso, per evitare la multa supplementare di 357 euro per mancata comunicazione, basterebbe inviare una risposta scritta in cui si dichiara l'impossibilità di individuare il conducente, specificandone le ragioni. Starà poi all'organo di polizia che procede decidere se chiedere ulteriori spiegazioni, avviare accertamenti autonomi per verificare che la dichiarazione del proprietario non sia solo una scusa oppure per archiviare il verbale senza sottrarre punti. La prassi più diffusa sin da quando (1993) la richiesta di identificazione veniva inviata per applicare la sospensione della patente è stata quella dell'archiviazione senza ulteriori conseguenze.
Ma qualcuno, interpretando alla lettera l'espressione «ometta di fornirle», potrebbe affermare che l'omissione si verifica per il solo fatto di non aver indicato i dati del trasgressore, pur avendo risposto alla richiesta. In questo caso, la multa di 357 euro scatterebbe anche per chi dichiara di non poter indicare il conducente. Un'interpretazione del genere, alla luce dei princìpi generali fissati dalla legge 689/81 per gli illeciti amministrativi, presuppone che sia una colpa non ricordare a chi si è affidato il proprio veicolo. Su questo la discussione dottrinale è aperta.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...250105pa3.html
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Vecchio 25-01-05, 08:55   #4 (permalink)
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« Penalità soltanto al trasgressore sorpreso al volante » . Critiche da centrodestra e centrosinistra

La Consulta: patente a punti in parte illegittima


ROMA — I punti della patente possono essere tolti solo al trasgressore sorpreso al volante. La Corte Costituzionale ha bocciato ieri la parte del nuovo codice della strada che prevede l'identificazione a posteriori del guidatore. In caso di dubbio finora veniva sanzionato il proprietario del veicolo, salvo che lui stesso non avesse fornito il nome di chi era in quel momento alla guida ( o di una nonnetta pronta a sacrificare i propri punti). D'ora in avanti non sarà più possibile. Per evitare l' « irragionevole » situazione in cui il titolare della vettura innocente si trovi per « fatto altrui » ad essere sanzionato. La sentenza avrà efficacia a partire dalla pubblicazione in Gazzetta, che potrebbe avvenire già domani o mercoledì prossimo. Restano in vigore tutte le altre norme del codice che, secondo la polizia stradale, ha fatto diminuire i morti sulle strade di quasi il 10%. I PUNTI - Nelle 28 pagine di motivazione della sentenza scritta da Alfonso Quaranta la Corte analizza i numerosissimi ricorsi arrivati da giudici di pace di Mestre, Genova- Voltri, Mestre, Ficarolo, Bra, Montefiascone, Lanciano, Carrara e Casale Monferrato. E li accoglie in parte, dichiarando illegittimo l'articolo 126 bis comma 2 del nuovo codice. Ciascuno è responsabile delle proprie azioni, ricorda la Consulta. Da lì la censura della sanzione irragionevole che « non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo » . Ma il principio viene applicato solo a questa parte che « viene direttamente ad incidere sull'autorizzazione alla guida » , ipotesi assimilabile alla sospensione della patente. LA MULTA - Diverso il caso della multa. Il proprietario dell'auto dovrà continuare a pagarla anche per conto terzi. I giudici, comunque, lasciano intatto l'obbligo per il proprietario dell'auto di fornire entro 30 giorni il nome e il numero di documento dell'autore dell'infrazione, come previsto dall'articolo 180. Ma la pena per le violazioni è solo pecuniaria: una multa da 343,85 euro a 1.376,55 euro. Questo anche per evitare disparità tra i possessori di auto privati e le società, oppure tra chi possiede un'auto, ma non ha una patente e chi invece ha la patente ed è proprietario di una vettura. Ma questo punto potrebbe risultare controverso alla luce di due sentenze della Cassazione che sottolineano come l'obbligo per il cittadino si limiti al presentarsi e al collaborare: anche senza fornire nomi e cognomi, quindi.
La sentenza specifica « la possibilità per il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, di conferire alla materia un nuovo e diverso assetto » .
Quasi un garbato appello a intervenire. Una legge a riguardo sarebbe utile anche per pareggiare i conti tra i sanzionati del passato ( per i quali la sentenza non vale) e quelli del futuro ( per i quali ha effetto). REAZIONI
- A caldo la sentenza ha generato qualche critica nel centrodestra. « La Consulta sembra avere più a cuore le interpretazioni giuridiche che la sicurezza » ha dichiarato il ministro Gasparri. « Inficia gran parte del lavoro del Parlamento » ha rincarato Pezzella ( An). Polemiche rientrate in serata dopo l'autocritica del ministro Lunardi.
Perplessità sugli effetti della sentenza anche nel centrosinistra. « La patente a punti è una delle poche cose buone che ha fatto il governo Berlusconi, l'impianto va salvaguardato » , avverte Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori. « Il Parlamento — aggiunge l'ex ministro delle Infrastrutture — ora non può esimersi neanche dal fare una norma transitoria che si faccia carico della sostanziale disparità di trattamento tra chi dopo questa sentenza riotterrà i punti e chi non li riavrà più » . « La sentenza allarga le maglie della prevenzione e apre i varchi alla furbizia » , aggiunge Ermete Realacci, della Margherita invocando più controlli. « Il governo poteva evitare questa brutta figura visto che nel dibattito noi definimmo quel punto proprio irragionevole » recriminano invece i ds con Pierluigi Bersani. Virginia Piccolillo

Trucchi, scuse, bugie Le furbizie anti- multa

ROMA — Gli italiani che fanno i furbi.
Che non vogliono punti tagliati sulla patente. Facce toste. Senza vergogna. L'altro giorno, racconta un vigile di servizio in piazza del Parlamento, « ho fermato un automobilista che, guidando, parlava al telefonino » . Non l'aveva riconosciuto. « Era un deputato. Ma gli ho contestato ugualmente l'infrazione, esattamente come hanno stabilito i giudici della Consulta e lui...
beh, lui m'ha detto subito che non aveva alcun telefonino. Ma poi... » . Poi s'è sentita una vocina metallica e isterica provenire dal basso, come stesse tra le gambe dell'onorevole. « Era la moglie che urlava: Mariooo! » . L'onorevole aveva nascosto il cellulare, ancora acceso, in un posto non riferibile.
Storie così, in un giorno che comunque rilasserà migliaia di automobilisti. La sentenza della Corte Costituzionale « purtroppo, ci farà fare un passo indietro » , dicono i funzionari della Polstrada, che chiedono di restare anonimi, niente nome e niente cognome, perché su questa storia, « se diciamo la verità, rischiamo di farci male » .
Però, lo stesso, ripetono: ci sono voluti mesi di fatica vera « per modificare le abitudini stradali degli italiani, per incutergli un poco di timore » e adesso, invece, « tutto diventerà più complicato » .
Più di quanto già non lo fosse. Perché poi gli italiani s'erano fatti venire qualche ideuzza per riuscire a schivare i temuti punti. Esempio: certi avevano cominciato « a intestare l'automobile a due, tre persone diverse — racconta un funzionario della polizia Stradale — . E questo, ovviamente, ci complicava moltissimo il lavoro quando, per esempio, dovevamo sanzionare un eccesso di velocità rilevato in autostrada: come facevamo infatti a stabilire chi fosse al volante? » .
Ancora. « C'erano pure quelli che una volta ricevuta la multa a casa, entro i trenta giorni stabiliti dalla legge, ci scrivevano dicendo che alla guida del veicolo non c'erano loro, ma una certa tal dei tali » . Che invece era... « O era la moglie, o la madre, che magari avevano la patente ma non guidavano più: o addirittura poteva essere la figlia minorenne.
Che così si beccava il reato di " guida senza patente", facendoci però perdere mesi, con la multa che andava, veniva, tra ricorsi e controricorsi » .
Lasciamo stare che i siti web sono pieni di mappe degli autovelox. A Napoli, sulle prime, avevano cominciato a vendere magliette con la cintura di sicurezza disegnata. « Ma naturalmente — racconta Angelo Giuliani, comandante del primo gruppo dei vigili urbani di Roma — non mancano quelli che, appena fermati da una pattuglia, se la tendono addosso... e poi, quando gli facciamo notare che non è agganciata, ci guardano allibiti e ci dicono: certo che non è agganciata... l'ho appena sganciata, per parlare con lei. Non si può? » .
Paradossi dialettici. E anche giuridici. A Roma, racconta l'avvocato Giacinto Canzona, « un ciclista passò con il rosso un semaforo e, per questo, si vide togliere dieci punti sulla patente in un colpo. Il ricorso, così, si basò sul concetto che fosse appunto paradossale equiparare una bicicletta a una moto » . A Torino, per questo genere di ricorsi, è stata addirittura aperta un'agenzia. « Il cliente entra e ci spiega il genere di ricorso di cui ha bisogno: e siccome noi li abbiamo prestampati... » .
Vigili urbani e agenti della Stradale sottolineano un pericolo: « L'obbligo di dover identificare chi commette l'infrazione peggiorerà la scena stradale soprattutto in città come Roma, Napoli, Palermo, Bari » . Dove, temono, « si tornerà a passare con il rosso senza davvero mezzo scrupolo. Dove torneranno certo quelli che guidano, con disinvoltura, contromano. Dove troveremo sempre più automobili parcheggiate davanti alle fermate degli autobus o nei posti riservati ai disabili » . Italiani furbi. Italiani disonesti.
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Lunardi: la sentenza è ineccepibile, ma la legge è sana e resterà. Sulle strade 18 mila agenti in più

« Il verdetto sia retroattivo » . Attesi migliaia di ricorsi


ROMA — Il primo commento arriva da Lecce, dove il ministro delle Infrastrutture sta inaugurando la nuova tangenziale: « Il parere della Corte costituzionale — dice Pietro Lunardi — è ineccepibile, assolutamente non va discusso, né contestato » . Anzi: « L'articolo secondo il quale i punti vengono decurtati anche quando non è possibile identificare il conducente — spiega — era l'unico sul quale avevo forti dubbi. Ma non si dica che la patente a punti viene cancellata. La legge è sana e resta valida » .
Questione chiusa? Nemmeno per sogno. Non tanto per le parole di Mario Tassone: « E' una pronuncia che vanifica l'operato del governo » commenta il vice ministro alle Infrastrutture, che poi è costretto a limare il suo giudizio: « Si apre un varco attraverso il quale in troppi potrebbero tentare di passare » . A tenere aperto il caso è piuttosto la conferenza stampa convocata in serata a Roma, dopo il rientro dalla Puglia.
Se anche Lunardi aveva dei dubbi, perché non è intervenuto per cambiare la legge prima della sua approvazione definitiva? « Non faccio nomi e cognomi — risponde il diretto interessato — ma c'è stata una parte importante, che non fa parte di questo ministero, fortemente propensa a portare avanti la formula bocciata dalla Consulta. Io ero contrario » . Se non è un'accusa, poco ci manca.
Rientrato a Roma, e dopo aver consultato i suoi tecnici, Lunardi prende posizione anche sull'altro punto delicato della questione: la retroattività della sentenza, cioè la possibilità di restituire i punti a chi se li è visti togliere in base alla norma bocciata dalla Consulta. « Personalmente — dice — credo che la sentenza debba essere retroattiva: se una norma è iniqua va rispettato chi è stato colpito. Chi si interessa di questo è però il ministero dell'Interno, io esprimerò il mio parere ma la decisione è collegiale. La palla passa ora ai miei collaboratori e ai tecnici del Viminale » . Tradotto: il problema non è stato ancora risolto ed è proprio questa circostanza a far capire come nelle prossime settimane i ricorsi potrebbero essere davvero numerosi.
Gli esperti dei ministeri di Interno ed Infrastrutture dovranno occuparsi anche delle misure da adottare per limitare i danni. E' sempre Lunardi a spiegare come: « Il tavolo tecnico dovrà mettere a punto nuove soluzioni che permettano alle forze dell'ordine di identificare nel modo più sicuro ed evidente i conducenti delle auto autori di eventuali infrazioni » . In modo da evitare che chi non viene fermato la faccia franca. In attesa di queste nuove misure ( e per non vanificare i risultati raggiunti, il numero dei morti nel 2004 è sceso del 9,4%) si chiede uno sforzo supplementare a polizia e carabinieri: « Ci saranno 18 mila agenti in più l'anno — dice sempre Lunardi — che scenderanno in campo grazie alla decisione di liberare le scorte ai trasporti eccezionali che saranno a carico di società private » . « Sapevo che l'articolo contestato era attaccabile » Calati del 9,4% i morti in auto in una lettera inviatagli già prima di Natale. Si tratta di circa 50 mila pattuglie che verranno recuperate in seno alla Stradale grazie alla chiusura notturna di alcuni degli 82 distaccamenti e a una norma che consente di delegare la scorta dei « trasporti eccezionali » ai privati.
Il fatto è che 135 pattuglie in più al giorno (+ 10%) non potranno fare certo la differenza lungo i 155 mila chilometri di strade italiane su cui potenzialmente circolano 50 milioni di veicoli. E' come pretendere di svuotare il mare con un bicchiere.
Anche perché, come ricorda un tecnico come Giordano Biserni dell'Asaps ( Associazione amici della polizia stradale): « Non esiste proprio che adesso la polizia si metta a correre su autostrade e superstrade pur di identificare i conducenti. A meno che non si vogliano provocare degli incidenti... » .
Insomma il danno è fatto ma Lunardi non intende pagarne il conto. Così oggi, nel vertice con il dicastero degli Interni, il ministro girerà la « multa » della Consulta al collega del Viminale.
Con una motivazione precisa: « A guidare non ero io... » .

Sono salvi i punti perduti? Giuristi e avvocati: sì, anzi no

ROMA — La patente a punti resta. E per chi verrà sorpreso a superare i limiti di velocità, a parlare al telefonino o in altre infrazioni pericolose nulla cambia: i punti verranno decurtati.
Potrà farla franca solo chi non sarà pizzicato alla guida. Ma la situazione generata dalla nuova sentenza è per altri aspetti confusa. E i giudici di pace, che hanno avuto ragione nel sollevare i ricorsi alla Corte Costituzionale, preannunciano: « Ci sarà una valanga di ricorsi » .
Il primo dubbio sorge sul destino delle patenti di chi ha già subito una decurtazione di punti, proprio per la violazione a questa parte del codice ritenuta « irragionevole » dai giudici della Consulta. « Chi ha perso punti non li riavrà » avverte l'avvocato amministrativista, Andrea Guarino. « Le sentenze della Consulta non sono retroattive, — concorda l'ex presidente della Corte Costituzionale, Antonio Baldassarre — o almeno lo sono solo nei limiti in cui c'è qualcosa ancora aperto. Quindi chi si è rivolto al giudice di pace potrà riottenere i punti » .
« Ma se l'addebito non è stato contestato — aggiunge — non c'è più nulla da fare » .
Non la pensa così Francesco Mollo, copresidente della federazione giudici di pace: « Quella sanzione — chiarisce — è stata ritenuta illegittima, dunque i proprietari delle auto sono stati puniti ingiustamente. Quindi potranno fare ricorso al ministero dell'Interno che gestisce l'anagrafe dei punti e farseli riassegnare » . I giudici di pace esultano per il fatto di aver ottenuto ragione per la seconda volta: già lo scorso aprile infatti la Consulta aveva dichiarato illegittima quella norma che imponeva di pagare una cauzione agli automobilisti che volevano impugnare la multa » .
Un'altra ipotesi l'avanza l'altro presidente dei giudici di pace, Gabriele Longo: « I punti che sono stati già tolti dalla patente non si potranno più avere, ma se si arrivasse a totalizzare venti punti e la patente venisse quindi ritirata, contro questo provvedimento di ritiro si potrebbe ricorrere al prefetto o al giudice di pace, facendo notare che una parte di quei punti tolti era dovuta alla norma del codice della strada poi dichiarata illegittimo dalla Corte Costituzionale » .
Ma cosa accade se la contravvenzione è arrivata ma non è stata ancora « definita » ? In questo caso la sentenza vale. Davanti al prefetto e davanti al giudice di pace il proprietario dell'auto potrà pagare la multa senza che gli siano sottratti punti dalla patente.
Quanti poi siano già stati sanzionati ma non abbiano ancora ricevuto la notifica del provvedimento potranno recarsi, dopo la comunicazione del provvedimento, negli uffici di polizia e comunicare il nome di chi era alla guida. Ma potranno anche dire di non ricordarlo. In questo caso oltre alla multa però rischiano un'altra sanzione, da 343,35 euro a 1.376,55. Ma anche questo punto rischia di fare arrivare altri ricorsi.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...r250105pa.html
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La Corte costituzionale: non punibile il proprietario anche se non comunica il nome di chi guidava al momento dell´infrazione

Patente a punti, no della Consulta


"Legge da cambiare, vanno tolti solo a chi è stato identificato"


Bersani: la maggioranza avrebbe dovuto darci ascolto prima
Il sottosegretario Tassone: così si torna indietro. Gasparri critica i giudici

ELSA VINCI

ROMA - La patente torna ad essere una faccenda strettamente personale: perde i punti soltanto il conducente identificato nel momento in cui commette l´infrazione. La Corte Costituzionale ha bocciato in parte una norma del codice della strada che ha introdotto la patente con contatore. D´ora in poi chi presta la propria auto a un amico o a un familiare imprudente non rischierà più di vedere intaccato il punteggio della propria patente. Resta però l´obbligo di fornire, «entro 30 giorni dalla richiesta», i dati personali di chi era alla guida quando è stato violato il codice. Altrimenti, precisa l´Alta Corte, il proprietario dell´auto incorre in una ulteriore «sanzione pecuniaria». Da 343,35 a 1.376,55 euro.
Con la sentenza 27 scritta dal giudice Alfonso Quaranta e firmata dal presidente Valerio Onida, la Corte Costituzionale ha accolto alcune questioni di legittimità sollevate da diversi giudici di pace (Voltri, Mestre, Ficarolo, Bra, Montefiascone, Lanciano, Carrara e di Casale Monferrato). La censura si è abbattuta sull´articolo 126-bis comma 2 del nuovo codice della strada, nella parte in cui prevede che, in caso di mancata identificazione del trasgressore, i punti devono esser tolti al proprietario del veicolo, salvo che questi non comunichi, entro 30 giorni, il nome e gli estremi della patente di chi guidava l´auto al momento dell´infrazione. La Corte giudica questa disposizione «irragionevole» (viola l´art.3 della Costituzione), perché «dà vita a una sanzione assolutamente ?sui generis´»: pur trattandosi di «una sanzione di natura personale, non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo». La differenza rispetto ad altre sanzioni amministrative come, ad esempio, il fermo del veicolo, sta nel «carattere schiettamente personale della sanzione», che «viene direttamente ad incidere sull´autorizzazione alla guida». Ma la Corte non si ferma qui. E aggiunge che resta comunque l´obbligo per il proprietario dell´auto di comunicare all´organo di polizia che procede i dati personali e della patente di chi era alla guida dell´auto al momento dell´infrazione. Un obbligo, questo, che per la Corte ha lo scopo di fugare dubbi su una «ingiustificata disparità di trattamento» tra i proprietari che possono essere persone fisiche ma anche giuridiche (aziende, società etc), oppure tra chi non ha la patente ma comunque possiede una macchina.
Si annunciano ricorsi a valanga, basti pensare che secondo stime dell´associazione giudici di pace sono tra 150 e 200 mila quelli già presentati per multe non contestate al conducente. Non soltanto. La sentenza salva i punti ma rischia di aprire un nuovo contenzioso proprio sull´ottavo comma dell´articolo 180 del codice della strada che prevede l´ulteriore sanzione pecuniaria per il proprietario che non denuncia il responsabile dell´infrazione. I giuristi si dividono: se la Consulta mette il freno ai furbi, c´è una scuola di pensiero, forte di almeno due sentenze della Cassazione, secondo cui la ratio dell´articolo è quella più generale di rispondere all´invito della polizia.
«La sentenza rischia di farci tornare al passato - dice Mario Tassone, vice ministro dei Trasporti - Per garantire diritti formali si è inficiato il diritto alla sicurezza e alla vita». Secondo i dati della Polstrada e dei carabinieri la patente a punti ha ridotto il numero di vittime da alta velocità del 10 per cento in un anno. Critici sulla pronuncia dell´Alta Corte il ministro delle Comunicazioni Gasparri e il sottosegretario agli Interni Mantovano. «Se ci avesse ascoltati, il governo avrebbe evitato una brutta figura», commenta l´eurodeputato ds Pierluigi Bersani. Ci fu battaglia in aula in sede di approvazione della legge proprio sulla responsabilità del proprietario dell´auto. Adesso i giudici costituzionali mantengono ferma «la possibilità per il legislatore di conferire alla materia un nuovo e diverso assetto». Nella sentenza non si dice mai se si tratta di una decisione retroattiva, dunque salvo intervento legislativo chi ha perso i punti non potrà riaverli. La pronuncia avrà i suoi effetti dal giorno di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, presumibilmente già domani.



Dal Codacons a una parte dei giuristi l´invito a impugnare i provvedimenti già in corso

Consumatori all´assalto parte la pioggia dei ricorsi


CATERINA PASOLINI

ROMA - È in arrivo una pioggia di ricorsi, da parte dell´esercito di automobilisti che si sono visti togliere punti dalla patente, per un´infrazione contestata in seguito e non di persona. A confermare l´ondata di pratiche in arrivo per giudici di pace e prefetti sono le stesse associazioni dei consumatori che nel 2004 hanno dato assistenza legale a chi cercava di districarsi nella legge a punti. Codacons e Adoc sono oberate di lavoro, di chiamate e richieste di chiarimenti in queste ore, ma sono soprattutto soddisfatte per la decisione della Consulta. Come il presidente dell´Aci, Franco Lucchesi, entusiasta anche perché «noi siamo stati tra i primi a sottolineare l´illegittimità costituzionale della norma ora abolita».
E se i ricorsi al giudice di pace l´anno scorso sono stati più di 350mila, poco meno di 200mila erano proprio per contravvenzioni non contestate immediatamente al guidatore. «Ci aspettiamo almeno un raddoppio dei ricorsi. E conti che solo noi l´anno scorso ne abbiamo presentati più di centomila, vincendone una gran parte», dice l´avvocato del Codacons Alessandra Cinquina. Erano casi di automobilisti multati perché accusati di aver parlato al telefono o di essere passati col rosso. Ma nessuno glielo aveva contestato subito di persona, la multa era arrivata dopo a casa.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...p250105pa.html
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Vecchio 25-01-05, 08:59   #7 (permalink)
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La Consulta sul meccanismo previsto dal nuovo codice della strada. Salva la sanzione pecuniaria.

Patente a punti, delazione bocciata

Illegittimo punire il proprietario se non dice chi era alla guida

Patente a punti ridimensionata. È illegittimo togliere i punti di patente a chi è solo proprietario dell'auto qualora non abbia fornito alla polizia i dati identificativi del conducente del veicolo, responsabile dell'infrazione. Al più sarà assoggettato alla sanzione pecuniaria per omessa informazione agli uffici di polizia e sarà costretto a pagare dai 343 ai 1.376 euro. Come anticipato da ItaliaOggi del 20/7/2004, la Corte costituzionale ha bocciato in parte (sentenza n. 27, depositata ieri, redattore Alfonso Quaranta) il meccanismo sanzionatorio introdotto con il nuovo codice della strada (dlgs 285/95 come modificato dal dl 152/2003), dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, nella parte in cui dispone la decurtazione dei punti in capo al proprietario del veicolo se, in caso di mancata identificazione del conducente del veicolo, non provveda alla segnalazione alla comunicazione, entro 30 giorni dalla richiesta, alla polizia dei dati personali e delle patente del conducente.
Le motivazione della Consulta. Tra i numerosi parametri di incostituzionalità evocati dalle 11 ordinanze presentate da nove giudice di pace, la Consulta ha accolto la censura relativa all'art. 3 sotto il profilo della irragionevolezza della disposizione impugnata che darebbe vita ´a una sanzione assolutamente sui generis, giacché la stessa, pur essendo di natura personale (decurtazione dei punti, ndr) non appare riconducibile a un contegno direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale'. I giudici della Corte sono giunti a questa conclusione attraverso la ricostruzione della disciplina generale del sistema sanzionatorio previsto per gli illeciti amministrativi (legge 689/81). Sistema che regge su due principi: quello della personalità della responsabilità amministrativa e del principio di solidarietà ma per le sole sanzioni pecuniarie. Principio quest'ultimo fatto proprio dal codice della strada: dal rispetto di questo contesto esula l'articolo 126-bis, comma II, sotto censura, che intervenendo in materia diversa dalla responsabilità per pagamento di somme e in una ipotesi di sanzione di carattere ´schiettamente' personale pone a carico del proprietario del veicolo ´solo perché tale' una autonoma sanzione personale, prescindendo dalla violazione, al medesimo proprietario direttamente ascrivibile, di regole disciplinanti la circolazione stradale. È vero, riconosce la Corte, che la sua stessa giurisprudenza ha affermato negli anni che la responsabilità del proprietario di un veicolo per le violazioni di chi commette da chi si trova alla guida è un principio generale. Tuttavia le ipotesi considerate riguardavano sempre sanzioni con carattere di patrimonialità visto che la sanzione del fermo amministrativo non incide sulla persona del proprietario ma sulla sua disponibilità del bene. Diversamente la decurtazione dei punti che, come la sospensione della patente, incide sulla ´legittimazione soggettiva alla conduzione del veicolo, che fa emergere l'irragionevolezza della scelta legislativa di porre la stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile della infrazione stradale'. Tuttavia, nella fattispecie (omessa comunicazione dei dati del conducente) scatta la sanzione pecuniaria.

Illegittima la legge regionale Toscana. Con la sentenza n. 26, la Consulta ha dichiarato illegittima la legge della Toscana che detta la disciplina per il reclutamento del personale comprendendovi anche quello delle amministrazioni centrali degli uffici periferici di amministrazione e di enti pubblici a carattere regionale o pluriregionali presenti nel territorio regionale.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...o250105se.html
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Vecchio 26-01-05, 08:54   #8 (permalink)
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Patente, ricorsi senza certezze
CODICE DELLA STRADA Dopo la sentenza della Consulta restano i dubbi sulla restituzione dei punti e sulla
sanzione supplementare di 357 euro



ROMA • È una vera e propria matassa quella nelle mani del Viminale. Dopo la sentenza 27/05, con la quale la Corte costituzionale ha bocciato parte della normativa sulla patente a punti (un passaggio del secondo comma dell'articolo 126-bis del Codice della strada), diventa difficile per il ministero dell'Interno sbrogliare i problemi legati alla restituzione dei punti sottratti "illegittimamente" e su cui si preannunciano migliaia di ricorsi da parte dei cittadini.
I nodi che il Viminale (una prima riunione si è tenuta ieri sera con i colleghi delle Infrastrutture) deve sciogliere non stanno solo nella restituzione, auspicata esplicitamente dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti Pietro Lunardi («credo che la sentenza — ha detto lunedì scorso il ministro — debba essere retroattiva: se una norma è iniqua, va rispettato chi è stato colpito»). Ci sono anche altre questioni aperte dalla sentenza 27/05: i tecnici del Viminale, per esempio, sono chiamati a dare certezze su che cosa accada ai proprietari di veicoli che ricevono a casa multe con l'invito a dichiarare chi fosse alla guida al momento dell'infrazione e rispondono che non sono in grado di stabilirlo. Dal tenore della sentenza, sembrerebbero soggetti al pagamento di una sanzione supplementare di 357 euro, che però appare anch'essa a rischio di illegittimità.
• La sentenza. La Consulta ha ritenuto illegittima la decurtazione effettuata nei confronti del proprietario del veicolo, nel caso in cui questi ometta di comunicare, entro 30 giorni dalla richiesta, le generalità e i dati della patente del trasgressore. Questo perché, spiega la sentenza 27/05, viola l'articolo 3 della Costituzione. Per procedere alla decurtazione, occorre quindi che il conducente sia identificato: o fermandolo subito o facendolo successivamente indicare dal proprietario del veicolo.
I ricorsi. Secondo Intesaconsumatori (che riunisce le sigle Adoc, Adusbef, Codacons e Federconsumatori) i punti sottratti indebitamente vanno restituiti. «La declaratoria di incostituzionalità di una legge — spiegano le associazioni — determina la caducazione ex ante della norma. Di conseguenza, è come se la norma abrogata non fosse mai esistita nell'ordinamento e da questa inconfutabile decisione occorre ripristinare la precedente disposizione. In caso contrario, rilancia Intesaconsumatori, «la nostra offensiva sarà ancora più incisiva, con centinaia di migliaia di ricorsi ai giudici di Pace».
Il riaccredito. Della restituzione dei punti ha parlato Lunardi, ma la competenza è del ministero dell'Interno. A quello delle Infrastrutture spetta solo la tenuta dell'Anagrafe nazionale dei conducenti, dove sono registrati i dati di tutti i patentati, compresi i punti a disposizione di ciascuno. Il Dtt (la ex Motorizzazione, che dipende dal ministero di Lunardi) gestisce l'Anagrafe effettuando le decurtazioni e i riaccrediti di punti che vengono stabiliti e comunicati dalle Forze dell'Ordine.
Gli altri nodi. Da un lato, la sentenza 27/05 ha richiamato la natura personale della sanzione, salvando dalla decurtazione il proprietario che non era alla guida del veicolo al momento dell'infrazione. Dall'altro restano dubbi sulla sanzione pecuniaria per omessa comunicazione dei dati. Infatti, il Viminale dovrebbe diramare disposizioni agli organi di polizia su come trattare i casi in cui il proprietario comunica di non sapere chi fosse alla guida. La Consulta lascia intendere che va applicata la stessa sanzione di 357 euro finora prevista dall'articolo 126-bis del Codice per le persone giuridiche proprietarie di veicoli che effettuano una comunicazione dello stesso tenore. Ciò riporta in primo piano una questione finora rimasta sotto traccia perché riguardava le sole persone giuridiche: è legittimo multare un soggetto solo perché dichiara di non sapere chi guidava? Le sanzioni amministrative possono scattare se chi le commette agisce almeno con colpa. E alcuni giuristi ritengono che non sapere chi guidava non sia una colpa.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...e260105pa.html
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Vecchio 26-01-05, 08:55   #9 (permalink)
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Vertice tra i ministeri Interni e Infrastrutture: nuove norme per identificare i conducenti. Prima causa vinta a Treviso

"Sanatoria per la patente a punti"


Pioggia di ricorsi, la richiesta dei giudici di pace


Lunardi: più controlli e multe salate per chi non denuncia i trasgressori

ELSA VINCI

ROMA - Vertice tra ministeri da day after. All´indomani della sentenza della Consulta, che impedisce il taglio dei punti al proprietario di un´auto qualora non sia stato identificato il conducente che commette l´infrazione, i tecnici del Viminale e quelli del ministero dei Trasporti hanno trascorso il pomeriggio di ieri alla ricerca di una soluzione normativa che consenta l´identificazione di chi ha violato il codice della strada. Dai Tasporti arriva l´ipotesi di un ulteriore aumento della sanzione suppletiva per il proprietario che non denuncia il conducente trasgressore, agli Interni decidono di sguinzagliare un maggior numero di agenti-motociclisti. Al momento soltanto lavori in corso ma l´obiettivo dei ministri Pisanu e Lunardi è quello di salvare lo spirito della legge sulla patente a punti che in un anno ha ridotto del dieci per cento le vittime da alta velocità. «Più controlli e multe salate per chi non denuncia i trasgressori», avverte infatti il ministro dei Trasporti.
Intanto i giudici di pace chiedono il condono-punti.
«Per evitare decine di migliaia di ricorsi e un incremento del contenzioso ai limiti dell´insostenibile le penalità vanno restituite. Non resta che varare una sanatoria. Al ministro dei Trasporti, favorevole alla cancellazione delle sanzioni, basterebbe firmare un decreto». Franco Petrelli, fondatore dell´associazione nazionale giudici di pace, che presiede con carica onoraria, racconta che da ieri nelle aule in cui si amministra la giustizia da vita quotidiana si temono decine di migliaia di ricorsi. Nell´ufficio del giudice di pace di Roma non si parlava d´altro. «Mi hanno tolto i punti mentre ero a casa con l´influenza, c´è il certificato medico, ho prestato la macchina a mia madre ma quella non ricorda. Che devo fare?», chiede una donna agli impiegati. La gente si è rivolta via fax o via e-mail alle associazioni, da Cittadinanzattiva a Intesaconsumatori, chiedendo chiarimenti. L´avvocato Carlo Rienzi del Codacons spiega che può presentare ricorso al giudice di pace chi sta ancora entro i 60 giorni dalla notifica della multa, e che agli altri non resta che presentare istanza al prefetto o al ministero dei Trasporti chiedendo la "grazia". «Il perdono - dice - è reso possibile dal quarto comma dell´articolo 30 della legge 87 del 1953, che consente a un ministro di annullare d´ufficio una sanzione. Ma per evitare una pioggia di ricorsi l´unica via è un decreto ministeriale che consenta la restituzione dei punti».
La decisione della Consulta ieri non era ancora in vigore, la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale è prevista oggi, ma a Treviso è stato vinto un ricorso per mancata identificazione. «Non è finita - avverte il giudice di pace - anche la sanzione suppletiva al proprietario che non denuncia il conducente appare come un mostro giuridico». Franco Petrelli prevede ricorsi a valanga anche su questa norma, sa già che i giudici di pace sulla patente a punti torneranno a rivolgersi alla Consulta.
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27 gennaio 2005



Polizze Rc auto e quelle tariffe a senso unico

«La sentenza della Consulta sulla patente a punti non inciderà sulle tariffe delle polizze Rc auto » . Gli assicuratori si affrettano a prendere le distanze dalle possibili conseguenze che potrebbe avere la modifica di un provvedimento nato per aumentare la sicurezza e diminuire gli incidenti. A dire il vero gli automobilisti stanno ancora aspettando, sempre dalle compagnie di assicurazione, interventi sulle tariffe da quando è entrato in vigore il meccanismo della patente a punti e, dati alla mano, c'è stato un calo degli incidenti. In pratica: non è bastata una legge per far scendere i prezzi delle polizze, non servirà una sentenza della Corte costituzionale per ritoccare i listini. La colpa, secondo gli assicuratori, è del costo dei risarcimenti. Che continua a crescere. Come il costo delle polizze.

http://www.assinews.it/rassegna/arti...r270105rc.html
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