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Vecchio 24-01-05, 11:00   #1 (permalink)
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responsabilità datore infortuni

Datore assente, non c'è colpa
Cassazione Penale. Sicurezza lavoro con limiti "ragionevoli"




Al datore di lavoro non si può chiedere l'impossibile. L'insieme degli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza trova, sempre, il limite delle generale ragionevolezza. Riprendendo e rafforzando un filone giurisprudenziale che rifiuta l'immagine di un imprenditore inchiodato in azienda 24 ore su 24, la Cassazione detta le condizioni del divieto di accesso al cantiere per la magistratura penale.
Tre sono le certezze evidenziate nella sentenza 1238 della quarta sezione penale, depositata il 19 gennaio. Per la Corte, il dovere di controllo del titolare, e dei soggetti a lui equiparati, implica una «gestione oculata» dell'ambiente lavorativo, non certo la presenza fisica continuata. L'obbligo di informare il dipendente sui rischi dell'attività, ad avviso dei giudici, è circoscritto al solo incarico ricoperto e non a tutti i pericoli dell'azienda. Infine, precisa la decisione, non c'è mancata custodia dei mezzi di cantiere se "muletti" e carrelli hanno le chiavi attaccate, ma i lavoratori non addestrati sanno che gli è proibito guidarli.
Nel corretto bilanciamento delle garanzie, dunque, è giusto punire il datore che non abbia adottato tutte le le misure prevenzionistiche e protezionistiche; come però è giusto proteggerlo dai risvolti penali di una condotta negligente e imprevedibile dello stesso lavoratore. Come nel caso deciso dalla Cassazione.
I giudici di piazza Cavour, sposando la conclusione della Corte di appello di Torino, non hanno riscontrato profili di colpa specifica, né generica, a carico dell'addetto al servizio di prevenzioni infortuni e del responsabile di un cantiere piemontese, per la morte di un elettricista. L'uomo era rimasto ucciso in un incidente, per essersi, di sua iniziativa, messo alla guida di uno dei veicoli adibiti alla movimentazione del materiale, per il quale non avera l'autorizzazione.
Nessuno dei motivi di ricorso presentati dal procuratore generale della Repubblica ha avuto successo in Cassazione. Per la Corte, il dipendente era stato edotto dei rischi del suo impiego e, al pari di tutti gli altri lavoratori, sapeva di non dover toccare i mezzi di cantiere, nonostante avessero le chiavi inserite nel quadro. Su tutto, però, ha prevalso un ragionamento di umana possibilità.
Ricordando il principio in base al quale nessuno è tenuto all'impossibile, la Corte ha spiegato che non è la presenza fisica del datore (o del suo preposto) il rimedio assoluto ai rischi lavorativi; ribadendo, anche se con un diverso ragionamento, le posizioni espresse già dalla giurisprudenza. La sezione lavoro della Cassazione, infatti, ha detto che l'obbligo di vigilare affinché siano impediti atti o manovre rischiose del dipendente «non comporta una continua vigilanza nell'esecuzione di ogni attività, né il dovere di affiancare un preposto ad ogni lavoratore impegnato in mansioni richiedenti la prestazione di una sola persona, o di organizzare il lavoro in modo da moltiplicare verticalmente i controlli fra i dipendenti». Al capo, in sostanza, è richiesta «solo una diligenza rapportata in concreto al lavoro da svolgere» (sentenza 6282/96)
http://www.assinews.it/rassegna/arti...240105re3.html
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