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Vecchio 24-01-05, 10:57   #1 (permalink)
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responsabilità scolastica

A scuola vigilanza a tempo pieno
Insegnanti, presidi e personale ausiliario sono responsabili per il mancato controllo sugli alunni




Docenti, presidi e personale ausiliario sono chiamati — ciascuno per la propria parte — a svolgere compiti di sorveglianza sugli studenti. Ma quali sono i limiti della loro responsabilità in sede civile ed eventualmente penale e amministrativa? Cominciando dalla responsabilità civile, le pronunce della magistratura hanno chiarito che gli insegnanti rispondono solo nel tempo in cui gli alunni sono sottoposti alla loro vigilanza, altrimenti, per tutto il tempo in cui il minore fruisce della prestazione scolastica, risponde comunque il personale scolastico cui è «affidato». Vediamo in concreto chi è responsabile nel corso di una normale giornata di scuola: Entrata a scuola. Se un incidente a un alunno avviene in aula nei 5 minuti prima dell'inizio effettivo delle lezioni, risponde il docente: il contratto scuola prevede infatti che i docenti si trovino nelle aule con questo anticipo, per accogliere i ragazzi. Risponde, invece, il personale ausiliario addetto all'ingresso e ai piani o il dirigente scolastico che non ha organizzato adeguatamente le modalità d'ingresso in modo da evitare discontinuità nella vigilanza dei minori, se il fatto dannoso avviene prima che il singolo docente abbia assunto l'onere di vigilanza, cioè prima che l'alunno sia entrato in classe, specie se si è consentito l'ingresso anticipato a scuola e la sosta fuori dalle aule.
In classe. La prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto dannoso è relativa all'età e al grado di maturazione degli allievi: occorre dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile, specie in relazione a precedenti noti, frequenti, simili. Il docente risponde, ad esempio, se il danno causato da un compagno di classe trova origine in un clima di generale irrequietezza causata dalla momentanea assenza dello stesso insegnante, o dalla mancanza di idonee misure preventive.
Attività sportiva. La responsabilità è esclusa se: il docente era nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell'evento dannoso; erano state preventivamente adottate tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare situazioni di pericolo; il gioco non era di per sé pericoloso; non sono state violate le regole del gioco. Quindi i giudici hanno, ad esempio, ritenuto non responsabile l'insegnante, se il minore scivola da un'altalena adatta all'età a causa di un movimento erroneo imprevedibile, mentre lo hanno ritenuto responsabile in caso di caduta da uno scivolo provocata dalla spinta di un compagno, perché il gesto, ancorché repentino, non era imprevedibile, in quanto l'esperienza quotidiana deve far prevedere gesti inconsulti dai bambini.
L'intervallo. Fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee a evitare pericoli; in particolare devono essere presenti in classe o, se esiste un piano di sorveglianza, laddove previsto (ad esempio nei corridoi). Il docente non è responsabile solo se, pur essendo presente, l'evento è repentino e fortuito.
Uscita. la scuola è responsabile fino alla riconsegna ai genitori, effettiva o potenziale, cioè secondo le modalità consuete indicate dagli stessi genitori. Alle elementari è utile far dichiarare ai genitori con quali modalità e a chi desiderano che avvenga la riconsegna dei figli. Se i genitori chiedono che il figlio venga lasciato andare a casa a piedi, scatta la riconsegna "potenziale". Ma se i genitori tardano ad arrivare, l'alunno non può essere lasciato senza vigilanza, neppure se vi è stato accordo con i genitori di lasciarlo in un certo luogo in attesa che questi lo raggiungano. In gita. I viaggi di istruzione sono a tutti gli effetti attività didattica della scuola. Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di avere adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto (si vedano gli altri servizi).
Ma i genitori restano responsabili del comportamento scorretto dei figli anche in gita, soprattutto nelle situazioni (ad esempio: riposo notturno) ove va dato il dovuto rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (così detta culpa in educando).
Si pensi a casi in cui certe spericolate acrobazie sui terrazzi sono avvenute in albergo e nel cuore della notte, magari mentre i poveri docenti montavano la guardia in corridoio. È evidente che non può essere richiesto a nessuno di essere sempre e ovunque presente e di non dormire tutta la notte.

L'inchiesta / Nelle aule
Docenti in rivolta, rischi eccessivi e tutela inadeguata

Troppi rischi, e nessun riconoscimento economico. È questa l'opinione di gran parte dei docenti italiani quando si parla delle responsabilità legate alla loro professione.
Il dibattito si è riacceso nelle ultime settimane, dopo che il Tribunale di Firenze ha condannato a quattro e sei mesi di reclusione i due insegnanti che il 27 febbraio 2002 accompagnarono in gita Ambra Cacioppo, 11 anni, e 44 suoi compagni di scuola. Nel tentativo di arrampicarsi per gioco su un muretto la bambina perse la vita, e gli insegnanti ora sono stati ritenuti colpevoli di omessa vigilanza. Per i genitori, costituitisi parte civile, il Tribunale ha stabilito un risarcimento di 200mila euro che sono stati liquidati dalla Cattolica assicurazioni, la compagnia che tutela l'istituto (scuola privata in questo caso).
In gita. Nelle sale insegnanti delle scuole la sentenza fa discutere e riporta sotto i riflettori il tema delle tutele per i rischi che, non solo in gita, si corrono nell'esercizio della professione. Se le responsabilità penali sono personali, e quindi "intutelabili", diverso è il caso delle richieste di risarcimento danni. «Dopo la morte di Ambra — testimonia ad esempio Gianna Soldaini, vicaria del dirigente scolastico al secondo circolo didattico di Firenze — le disponibilità ad accompagnare i ragazzi in gita sono diminuite».
Le gite sono il tema più sentito, anche perché il moltiplicarsi delle responsabilità non porta praticamente nulla in busta paga. Alla sede della Gilda (il sindacato autonomo degli insegnanti) mostrano un assegno di 1,55 euro appena giunto a un docente come compenso per una gita di un giorno e, sottolinea il coordinatore nazionale Alessandro Ameli, «noi invitiamo i nostri aderenti a non andare in gita». Anche a causa di queste tensioni, i «viaggi d'istruzione» diminuiscono: secondo Telefono Blu, l'associazione di tutela del turista, fra il 2001 e il 2003 il loro numero si è ridotto del 13,4%, e il fatturato del settore è crollato del 29,4 per cento.
In classe. Il problema, però, non si affaccia solo nei pochi giorni all'anno dedicati alle gite, ma accompagna anche la vita quotidiana nelle scuole. «Negli ultimi tempi — testimonia Mariella Rovetti, dirigente scolastico del circolo 3 di Firenze — le richieste di risarcimento da parte dei genitori stanno aumentando nettamente». La scuola, come capita nella maggioranza dei casi, ha stipulato un'assicurazione che gli insegnanti pagano versando una piccola quota annuale (in genere inferiore ai 10 euro), «ma a volte la copertura non è sufficiente e la maggior parte dei colleghi ha firmato delle polizze individuali».
È il caso degli iscritti alle organizzazioni sindacali, che in genere offrono questa tutela ai propri aderenti. La Gilda si è rivolta a Reale Mutua, mentre la Cisl e la Cgil scuola ha scelto Unipol per rimediare a quella che il segretario Enrico Panini definisce «una carenza gravissima», legata al fatto che «non esiste alcun obbligo per la scuola, mentre quando i rischi sono strettamente connessi all'esercizio della professione dovrebbero essere interamente a carico del datore di lavoro». Una richiesta non nuova, che fino a oggi però non ha mai incontrato il successo. Anche quello ottenuto nel 2002 — con il contratto dei dirigenti scolastici, che contemplava un'assicurazione individuale — è rimasto confinato sulla carta perché, spiega Panini, «nonostante l'accordo e lo stanziamento dei fondi, dopo due anni la norma rimane inapplicata».
Le opzioni. Le strade possibili per gli insegnanti in cerca di tutela, quindi, rimangono due. L'assicurazione della scuola, che come detto non è obbligatoria e va esaminata per capire il tipo di copertura garantita, e quelle individuali, offerte gratis dai sindacati oppure stipulate personalmente. In quest'ultimo caso il costo varia a seconda dei livelli di tutela ma in media
oscilla fra i 70 e i 100 euro l'anno.
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Vecchio 24-01-05, 10:58   #2 (permalink)
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Lo Stato paga i danni e poi si «rivale»
Causa civile / Il risarcimento




In caso di danni subiti dagli alunni nella scuola statale, la legge 312 del 1980 esclude una responsabilità diretta degli insegnanti nei confronti delle famiglie. L'amministrazione si surroga al personale, cioè si sostituisce nell'obbligazione risarcitoria verso i terzi danneggiati.
La rivalsa dello Stato. Solo dopo la conclusione del processo civile (a cui di solito il personale scolastico non è neppure chiamato a partecipare) — quindi anche a distanza di diversi lustri — lo Stato può farsi vivo per chiedere al dipendente la rivalsa di quanto eventualmente è stato costretto a pagare alla famiglia del minore danneggiato.
Questa azione di rivalsa viene preceduta da un atto di costituzione in mora, cui segue una citazione in giudizio da parte della Procura regionale della Corte dei conti, per danno erariale. Il dipendente, però, anche se l'amministrazione è stata a suo tempo condannata dai giudici civili, non è detto che venga condannato dalla Corte dei conti a risarcire il danno allo Stato.
Infatti, occorre che l'evento dannoso sia imputabile al docente per dolo o colpa grave (mentre in sede civile è sufficiente una colpa lieve). In pratica si deve essere trattato di una grave inosservanza dei doveri d'ufficio, di una mancanza della minima diligenza o prudenza richiesta nel caso concreto.
Lo scopo della norma è quello di mitigare i rischi intrinsecamente connessi con l'esercizio di pubbliche funzioni.
In definitiva, in caso di sinistro, il docente deve fare molta attenzione nello stilare la relazione sull'accaduto che viene richiesta dal dirigente, perché è su questa relazione iniziale che si baseranno poi gran parte del processo civile e soprattutto amministrativo.
La responsabilità penale. Come spiegato nel servizio in alto a sinistra, il caso della morte della bambina di Firenze (che frequentava, perlatro, una scuola privata) ha portato alla ribalta la responsabilità in sede penale cui gli insegnanti possono andare incontro. Infatti, nel caso in cui il giudice ritenga che si sia verificata un'omissione sulla vigilanza (come è accaduto secondo la sentenza di primo grado a Firenze) i docenti rispondono di omicidio colposo o lesioni colpose del tragico evento che colpisca un alunno loro affidato.
Altra fattispecie di reato in cui talvolta possono incorrere gli insegnanti — anche se si tratta di ipotesi ormai desuete — è l'abuso dei mezzi di correzione (articolo 571 Codice penale).
Il reato consiste nell'esercizio di mezzi di correzione, ognuno dei quali sarebbe di per sé consentito, ma che, in condizioni di cumulo o modalità che si traducano in un abuso, possono causare una malattia fisica o psicologica agli alunni.
Del tutto diverso è il caso delle percosse, che sono punite per il reato specifico (articolo 581 Codice penale) e sono comunque e sempre vietate. Naturalmente è sempre legittima un'azione anche molto energica, se si tratta di salvare sé o altri da un pericolo grave (stato di necessità), come ad esempio strattonare con forza un alunno che si spenzola da una finestra. Altra scriminante è la legittima difesa, come ad esempio se l'insegnante allontana con forza o mantiene a distanza un alunno che intende colpirlo. Attenzione infine alla corretta tenuta dei registri, che possono comportare ipotesi di falso materiale o ideologico (ad esempio se si mettono voti per interrogazioni mai avvenute).
http://www.assinews.it/rassegna/arti...240105re2.html
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