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Vecchio 20-01-05, 20:32   #1 (permalink)
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Promossa l'Irap pesante delle banche

Promossa l'Irap pesante delle banche
CORTE COSTITUZIONALE Legittime per la Consulta (relatore Franco Gallo) le aliquote maggiorate di istituti di
credito e assicurazioni




ROMA • Nella guerra giudiziaria sull'Irap, la battaglia sull'aliquota maggiorata delle banche se la aggiudica il Fisco. Con la sentenza n. 21 del 2005, depositata ieri (redattore Franco Gallo, presidente Valerio Onida), la Corte costituzionale ha bocciato tutte le censure al regime transitorio di aliquota aggravata per banche e assicurazioni contenuto nella legge Irap (decreto legislativo 446/1997).
È il primo confronto che si risolve a favore dell'Erario, in una partita che si gioca sostanzialmente su tre tavoli. Tolto quello delle banche, restano in piedi l'annosa vicenda della soggezione all'imposta dei professionisti e dei lavoratori autonomi privi di organizzazione e quella — ancora più rilevante — che vede contribuenti e Fisco confrontarsi davanti ai giudici europei di Lussemburgo per risolvere la questione della compatibilità fra l'Irap e le regole comunitarie che vietano imposte che interferiscano sull'applicazione dell'Iva. Questione, quest'ultima, tanto rilevante, che la stessa Corte di cassazione ha ritenuto di sospendere i propri giudizi in attesa della pronuncia del Lussemburgo.
In attesa che si risolvano le altre due questioni, per ora banche e assicurazioni incassano il no dei giudici della Consulta, che ieri hanno bocciato tutte le censure di incostituzionalità alla normativa che ha fissato un prelievo differenziato a loro sfavore.
La disposizione all'esame della Corte è il secondo comma dell'articolo 45 del decreto legislativo 446/1997, che fissava per un periodo di cinque anni un'aliquota più pesante per banche, altri enti e società finanziarie e per le imprese di assicurazione. Per i periodi d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, 1 gennaio 1999 e 1 gennaio 2000 l'aliquota veniva stabilita nella misura del 5,4%; per i due periodi • d'imposta successivi, l'aliquota veniva fissata, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento. In rapporto a questa norma sono stati diversi i giudici che hanno ritenuto non infondati i dubbi di costituzionalità che si potevano porre. I rinvii, in particolare, sono arrivati dalle Commissioni tributarie provinciali di Milano, Bergamo, Cuneo e Genova. Le diverse ordinanze di rimessione, secondo la ricostruzione della Consulta, «muovono dal presupposto per cui la struttura dell'Irap esigerebbe, per intrinseca necessità logica e normativa, l'unicità dell'aliquota da applicarsi all'imponibile, data la confrontabilità, nell'àmbito di tutto il settore privato, della misura del valore aggiunto prodotto». Il condizionale usato nella ricostruzione, avverte che l'estensore della sentenza non condivide questo assunto. Procedendo oltre, però, la sentenza rintraccia nelle ordinanze due censure di fondo successive a questo passaggio. Innanzitutto l'irragionevolezza di qualsiasi differenziazione, anche se prevista in via transitoria, di aliquote per settori, dal momento che da questa sarebbe derivata una violazione del principio di capacità contributiva. Inoltre veniva ritenuto illogico l'addebito dei benefici a un settore — quello agricolo — a carico di un altro, quello delle banche e delle assicurazioni.
È proprio, però, il punto di fondo che non passa il vaglio della Corte. Spiega, infatti, la sentenza che «è errato l'assunto dei giudici rimettenti secondo cui la disciplina dell'Irap, per sottrarsi ai prospettati dubbi di legittimità costituzionale, dovrebbe prevedere un'aliquota unica da applicare alle basi imponibili diversificate ai sensi degli artt. da 4 a 11-bis del d.lgs. n. 446 del 1997». Invece ad avviso della Consulta «la previsione di aliquote differenziate per settori produttivi e per tipologie di soggetti passivi rientra, infatti, pienamente nella discrezionalità del legislatore, se sorretta da non irragionevoli motivi di politica economica e redistributiva».
Nel caso dell'Irap un periodo transitorio "differenziato", viene ritenuto del tutto ragionevole anche in virtù del fatto che l'imposta rappresenta un «tributo sostitutivo di altri tributi e prestazioni imposte» rispetto al quale il legislatore delegato ha voluto «garantire una certa continuità tra il precedente e il nuovo regime, soprattutto in termini redistributivi e di gettito».
La sentenza richiama anche la nota tecnica allegata alla relazione governativa al decreto Irap che aveva evidenziato «uno "sgravio consistente" apportato dall'introduzione dell'Irap per il settore dell'intermediazione finanziaria e un "aggravio significativo" per il settore agricolo». Circostanza che non renderebbe irragionevole una variazione temporanea delle aliquote per arrivare a un prelievo omogeneo per settori rispetto al periodo antecedente l'introduzione dell'Irap. In questo senso viene escluso che il compito sarebbe stato già assolto — come sostenevano i giudici a quo — dalla clausola di salvaguardia contenuta nei commi da 3 a 6 dell'articolo 45 del decreto 446, in quanto operante sui singoli contribuenti, mentre la differenziazione delle aliquote riguarda interi settori.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...e200105ir.html
Mano libera al legislatore nel periodo transitorio





Una prima lettura della sentenza 21/2005 della Corte costituzionale propone alcuni temi di riflessione. Il primo attiene al rilievo da riconoscere al carattere transitorio della disciplina considerata, sulla quale la Corte insiste in più punti, segnalando che la discrezionalità del legislatore è particolarmente ampia quando si tratta di dettare disposizioni transitorie, ossia quando si tratta di regolare il passaggio da un regime a un altro. Nella specie, da un regime contrassegnato da un certo carico fiscale, imputabile all'applicazione dei diversi tributi soppressi a seguito dell'introduzione dell'Irap, a uno connotato da un carico minore, attribuibile all'applicazione di quest'unico tributo. La graduazione nel tempo di questo effetto, in sé, non sembra meritare censure.
Se certamente rientrano nella discrezionalità del legislatore la fissazione del livello di imposizione nonché la variazione del livello precedentemente stabilito, mediante un suo innalzamento o abbassamento, altrettanto certamente appartiene a tale discrezionalità anche la scelta della cadenza temporale dell'intervento di modifica. In questa prospettiva si comprende pertanto come la Corte abbia salvato l'aumento dell'aliquota Irap previsto in via transitoria per i settori bancario, finanziario e assicurativo, quale conseguenza «della valutazione circa il minore impatto del nuovo tributo sui detti settori e, dall'altro, di una politica redistributiva volta ad assicurare, in ragione del carattere surrogatorio del tributo, la continuità del prelievo».
Il problema di fondo che la disciplina considerata solleva, tuttavia, travalica i confini della provvisorietà che la connota, riguardando la compatibilità con i principi di eguaglianza e capacità contributiva di una differenziazione della misura del prelievo assisa sul settore produttivo di appartenenza dei contribuenti: può, a parità di forza economica, una banca, una finanziaria, un'assicurazione (per assumere a paradigma le categorie interessate dalla maggiorazione dell'aliquota Irap) essere chiamata a concorrere alle pubbliche spese in misura superiore a un'altra impresa?
Rispondere negativamente all'interrogativo sollevato potrebbe apparire agevole, laddove si assuma che la capacità contributiva, intesa quale forza economica, costituisca, non solo il presupposto e il limite massimo, ma altresì il parametro della contribuzione alle pubbliche spese, sicché a eguale forza economica dovrebbe corrispondere eguale contribuzione. A complicare il quadro, e a rendere la risposta assai più ardua, intervengono però almeno due fattori, ai quali posso qui solo accennare.
In primo luogo la possibilità di utilizzare la leva fiscale per la realizzazione di programmi di politica economica e sociale, con conseguente modulazione del prelievo fiscale. Nell'Irap questa possibilità forma peraltro oggetto di esplicita previsione, laddove si attribuisce alle regioni la facoltà di variare l'aliquota base in misura differenziata per settori di attività e per soggetti passivi. Questa previsione soggiace al generale controllo di ragionevolezza, il cui espletamento inevitabilmente richiede un'analisi assai più rigorosa e attenta nel caso in cui l'esercizio della facoltà in questione si sostanzi nell'enucleazione di categorie da penalizzare, e non da agevolare.
In secondo luogo l'incertezza che attualmente contrassegna la nozione di capacità contributiva. Occore sottolineare, infatti, che accanto alla tradizionale tesi secondo cui questa è costituita dai soli beni scambiabili sul mercato e monetizzabili si contrappone quella, alla cui elaborazione l'introduzione dell'Irap ha dato un forte impulso, secondo cui essa è ravvisabile altresì nella posizione sociale del contribuente, nel ruolo che occupa all'interno della comunità. Un prelievo maggiore a carico di settori produttivi occupanti un ruolo centrale sul mercato potrebbe, solo adottando questo secondo filone di pensiero, non essere necessariamente inteso quale proiezione di finalità extrafiscali, ma quale mezzo per una piena realizzazione del principio del concorso alle spese pubbliche in ragione della peculiare capacità contributiva delle imprese di questi settori.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...200105ir2.html
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