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#1 (permalink) |
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finanza?:)no comment
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buoni postali
ciao a tutte-i
20 anni fà ho comprato un buono postale fruttifero ordinario ora questo è scaduto oltre al fatto che i tassi son cambiati ho scoperto amaramente che anche quello che avrei dovuto percepire come interessi dopo i 20 anni e cioè lire 88.800 ogni 2 mesi si son ridotti a 31.000. al mio dissenso espresso all'impiegata mi son sentita rispondere che ora i tassi non sono + come 20 anni fà io ho ribattuto che di solito quando si firma un contrattto o comunque una forma di risparmio che viene vincolata x 20 anni i tassi non dovrebbero essere cambiati essendo questi scritti nero su bianco tempo fà mi venne timbrato il suddetto buono con le modifiche dei tassi ma la dicitura degli 88.000 lire non fu mai cambiata ora chiedo è possibile che si debba accettare questo trattamento? è possibile che le poste possano rubarmi gli interessi che io 20 anni fà avevo accettato e che loro mi avevano proposto? la cifra è modesta è il principio che però non cambia ringrazio già ora chi avrà la cortesia di darmi una risposta sò già che i miei interessi sono andati a farsi benedire però almeno sapere le motivazioni valide e + giuste dal momento che io sono una cittadina ignorante grazie mille |
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Member
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Buoni postali
Purtroppo ti confermo la mia esperienza indiretta in materia.
Ho scritto anche a varie associazioni dei consumatori sul problema ma la risposta è stata che i tassi di interessi sono scesi e l'ufficio postale non ha fatto questa comunicazione direttamente al cliente e la scritta dietro al buono in questo caso non ha validità contrattuale. Inutile dire che una causa non avrebbe valso la pena... come nel tuo caso...ma a me sarebbe piaciuto provarci...
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MEMber
Data registrazione: Mar 2000
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Citazione:
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Gennarino Fan's Club
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Ecco cosa risponde sul tema Poste Italiane via mail.
BUONI POSTALI FRUTTIFERI RENDIMENTO, TASSAZIONE E PRESCRIZIONE con particolare riguardo alle vecchie serie (serie "Q" e precedenti) Tutti i Buoni Postali Fruttiferi sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti (l'Emittente) per propri fini istituzionali. I relativi rendimenti (e le tabelle con il relativo calcolo) sono stabiliti dall'Emittente ed approvati dal Ministero del Tesoro (che e' l'organo di governo e controllo in materia). Pertanto BancoPosta - in quanto semplice collocatrice del prodotto d'investimento a risparmio - non puo' che eseguire disposizioni normative inderogabili. Per ogni precisazione in materia di BPF inoltre si puo' anche consultare il sito ufficiale dell'emittente, www. cassaddpp. it. **************. L'art. 173 dell'ormai abrogato Codice Postale (D. P. R. 29/03/1973 n. 156) stabiliva che "i tassi di interesse dovevano essere corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni e che gli stessi non potevano subire variazioni". Successivamente tale articolo e' stato modificato con il D. L. 30/09/1974 n. 460 (convertito nella Legge 25/11/1974 n. 588) nel seguente modo "le variazioni del saggio d'interesse dei B. P. F..... omissis.... possono essere estese ad una o piu' delle precedenti serie". Tale possibilita' di variazione dei tassi di interesse, voluta dal legislatore per la necessita' di adeguare i tassi d'interesse all'andamento del mercato finanziario, finora e' stata effettivamente utilizzata dall'Emittente solo in tre circostanze, attraverso appositi Decreti Interministeriali Tesoro - Poste. In tali circostanze, quindi, oltre ad emettere nuove "serie", si e' disposta la variazione dei tassi di interesse anche delle "serie" di Buoni Postali emesse in precedente. Per queste vecchie emissioni, quindi, gli importi da corrispondere all'atto della richiesta di rimborso non dovevano piu' essere rilevati dalle tabelle stampate a tergo dei titoli stessi, ma su appositi Prontuari messi a disposizione presso gli Uffici Postali. (Tali tabelle, al momento, sono disponibili anche in Internet, sul sito www. poste. it, dove un'apposito software calcola l'importo di un BPF alla data indicata. L'importo a rimborso fornito da tale funzione di calcolo coincide con quella a disposizione degli uffici postali. E' inoltre possibile acquistare il Prontuario cartaceo per il Pagamento dei BPF delle varie serie. Per informazioni su come acquistarlo chiamare il Call Center di Poste Italiane numero gratuito 803.160). Tali interventi di variazione, in passato hanno disposto un aumento dei tassi di interesse (decreti istitutivi delle serie "M", "N", e "O" rispettivamente del 22/02/1975, 22/06/1976 e 15/06/1981) mentre, in una sola ed unica circostanza (D. M. del 13/06/86 - istituzione serie "Q") - veniva sancita una diminuzione dei tassi d'interesse delle serie emesse in precedenza. Si precisa pertanto che per effetto del D. M. del 13/06/86 (pubblicato sulla G. U. n°148 del 28/06/86), istitutivo della serie di BPF contraddistinti con la lettera "Q", tutti i buoni delle serie precedenti (pertanto, ad es., "O", "N" e "P") si considerano come rimborsati alla data del 31/12/86, ed il relativo montante (capitale + interesse) maturato, viene riconvertito come nuova emissione della serie "Q" con decorrenza 1/01/87 (per i Buoni della serie "P" emessi tra l'01/01/86 e il 30/06/86 i nuovi saggi decorrono dall'01/07/1987) i cui saggi sono stati stabiliti nelle seguenti misure: 8% per i primi 5 anni; 9% dal 6° al 10° anno; 10, 50% dall'11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno. In altre parole: la vita residua dei titoli delle serie "Q" e precedenti in pratica (esclusivamente ai fini del calcolo degli interessi) viene ricalcolata a partire dall'01/01/1987 (per i Buoni della serie "P" emessi tra l'01/01/86 e il 30/06/86 la decorrenza e' dall'01/07/1987), e dunque l'incremento del rendimento (dovuto agli scaglioni temporali dei tassi, articolati a valori crescenti) risulta inferiore, particolarmente rispetto all'aspettativa psicologica di quel risparmiatore che non fosse completamente a conoscenza del quadro normativo di riferimento e al suo meccanismo di concreta applicazione, ma facesse esclusivamente conto sulle tabelle poste sul retro, ma invalidate da disposizioni successive alla stampa del titolo. L'applicazione di quanto sancito dal D. M. 13/06/86 ha deteminato che i BPF vigenti al 1° luglio 1986 hanno usufruito e/o usufruiscono ancora dei seguenti rendimenti netti:. Ø8, 00% dall'1/01/1987 al 31/12/1991 Ø9, 00% dall'1/01/1992 al 31/12/1996 Ø10, 50% dall'1/01/1997 al 31/12/2001 Ø12, 00% dall'1/01/2002 al 31/12/2006 Dal 1° gennaio 2007 e fino al compimento del 30° anno dall'emissione effettiva dei titoli, i BPF usufruiscono di un interesse semplice calcolato nella misura del 12, 00%. (segue) Nessun interesse e' dovuto sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione. Gli interessi (per le serie ordinarie) vengono calcolati su base bimestrale; Il bimestre s'intende maturato il giorno corrispondente numeralmente quello di emissione. Nessun interesse e' dovuto per il bimestre non completamente maturato al momento del rimborso. Il relativo "montante" (capitale + interessi) e' a sua volta fruttifero. Ogni BPF ordinario (cioe' non quelli del tipo "a termine") emesso prima del 28/12/2000, e' fruttifero entro e non oltre il "31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello d'emissione". Quelli emessi dal 28/12/2000 nel giorno e nel mese numeralmente corrispondente quello d'emissione, del ventesimo anno successivo a quello d'emissione. Il credito di qualsiasi BPF si prescrive, secondo l'innovazione introdotta dal D. M. Tesoro, Bilancio e P. E. del 19/12/2000 (pubblicato in G. U. n. 30 del 27/12/2000), dopo dieci anni dalla data della "scadenza naturale" della serie cui il titolo appartiene. Tra l'altro questo decreto (istitutivo delle nuove serie di BPF "A1" e "AA1", e dei c. d. "Buoni dematerializzati"), abrogando il Codice Postale e le relative Disposizioni di Esecuzione limitatamente a quanto concerne i Buoni Postali, ha reso inapplicabile di diritto la norma che consentiva le variazioni di interesse sui Buoni Postali (D. L. 30/09/74 n.460, convertito in legge il 25/11/74 n.588). Cio' comporta che un BPF, una volta emesso, mantiene le condizioni economiche della propria serie, attribuitegli per Legge, per tutta la vita del titolo, senza possibilita' di poterle variare durante il corso naturale di godimento. Oggi, non sussiste piu' quindi la possibilita' di variare i tassi di interesse delle serie dei Buoni emesse in precedenza. Un altro aspetto che ha inciso fortemente sui rendimenti dei BPF, anche quelli delle vecchie serie, e' il regime fiscale. I B. F. P., essendo equiparati ai titoli del debito pubblico, sono assoggettati ad una ritenuta fiscale sugli interessi maturati. Tutti i BPF emessi antecedentemente al 21/09/1986 sono esenti da qualsiasi ritenuta erariale (D. L. 19/09/86 n° 556 convertito nella L. 17/11/86 n° 759). Quelli emessi fra il 21/9/86 ed il 31/8/87 sono soggetti a ritenuta fiscale sugli interessi del 6, 25%, quelli emessi dal 01/09/87 in poi subiscono la ritenuta del 12, 50%, (sempre solo ed esclusivamente sugli interessi maturati). Tutti i Buoni Fruttiferi emessi a partire dal 10.12.1998 sono stati assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D. legis. n. 461 del 21.11.1997, (riordino della disciplina tributaria redditi di capitale e dei redditi diversi - c. d. "Capital gains"), ovvero - se rimborsati dopo 18 o piu' mesi dalla loro sottoscrizione, e fino al 31/12/2003 -all'applicazione del c. d. "equalizzatore fiscale" di cui all'art. 13 D. Legis. 21/11/97 n. 461 come regolato dal D. M. Finanze 30/06/1998. Tale combinato disposto puo' aver fatto si che l'effettiva tassazione sia risultata leggermente superiore alla ordinaria ritenuta fiscale 12, 50%, essendo in pratica l'"equalizzatore" un "coefficiente di rettifica" da applicare agli interessi lordi maturati al momento della corresponsione, per parificare il prelievo fiscale operato in base alla percezione con quello in base alla maturazione. In altre parole: l'equalizzatore e' un coefficiente di rettifica che viene applicato al fine di rendere equivalenti, a parita' di tasso nominale, gli interessi netti maturati su forme di investimenti che prevedono la percezione degli interessi e il versamento della relativa ritenuta solo al momento del rimborso, come appunto nel caso dei BPF, con quelle su cui la ritenuta fiscale viene detratta dagli interessi pagati periodicamente durante la vita del titolo, come nel caso di obbligazioni, titoli c. d. "cedolari" (che "staccano" una cedola periodica, es. CCT, BTP, ecc...) e titoli similari. Tale meccanismo - secondo volonta' del Legislatore - ha consentito di omogeneizzare le imposte gravanti su tutti i redditi provenienti dall'attivita' in titoli, nelle sue diverse forme. A seguito dell'entrata in vigore del d. lgs n.269/2003, a partire dal 1° gennaio 2004 agli interessi dei buoni fruttiferi postali e' applicata un'unica tassazione a titolo di imposta sostitutiva nella misura del 12, 50%, quindi viene di fatto eliminato il coefficiente di rettifica (c. d. equalizzatore fiscale). In particolare, all'art.41 comma 4 il sopraccitato D. lgs abroga l'articolo 13 del d. lgs 461/1997 e stabilisce che questa nuova forma di tassazione ha effetto per i redditi di capitale percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004, mantenendo valida, fino al 31 dicembre, l'applicazione dell'equalizzatore fiscale di cui all'art.13 del d.lgs n.461/1997. |
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Gennarino Fan's Club
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Sentenza della Corte Costituzionale. Mentre i regolamenti successivi imponevano, nel caso di variazione sfavorevole dei tassi, la comunicazione personalizzata al sottoscrittore, cui andava anche garantito il diritto di recesso, all'epoca della variazione (1986) la norma non c'era. Alla Corte, quindi, fu chiesto di pronunciarsi sulla eventuale non eguaglianza tra i cittadini in virtù delle diverse norme. La sentenza dichiarò tutto regolare, invece.
SENTENZA N.333 ANNO 2003 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Riccardo CHIEPPA Presidente - Gustavo ZAGREBELSKY Giudice - Valerio ONIDA " - Carlo MEZZANOTTE " - Fernanda CONTRI " - Guido NEPPI MODONA " - Piero Alberto CAPOTOSTI " - Annibale MARINI " - Franco BILE " - Giovanni Maria FLICK " - Francesco AMIRANTE " - Ugo DE SIERVO " - Romano VACCARELLA " - Paolo MADDALENA " - Alfio FINOCCHIARO " ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell’art. 9, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 (Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni), promosso con ordinanza del 5 settembre 2002 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Aliperti Rosa e il Ministero del tesoro ed altri, iscritta al n. 568 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2003. Visti gli atti di costituzione di Aliperti Rosa, delle Poste italiane S.p.A. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell’udienza pubblica del 14 ottobre 2003 il Giudice relatore Annibale Marini; uditi gli avvocati Giorgio Cianfoni per Aliperti Rosa, Gustavo Minervini per Poste italiane S.p.A. e l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza depositata il 5 settembre 2002, il Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell’art. 9, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 (Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni), nella parte in cui, pur disponendo la abrogazione dell’art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), stabiliscono che i rapporti già in essere al momento di detta abrogazione continuano ad essere regolati dalla previgente normativa. Premette il rimettente che, nel giudizio a quo, l’attrice – titolare di buoni postali fruttiferi ventennali sottoscritti nel 1982 – ha, nell’ottobre del 1997, convenuto in giudizio il Ministro del tesoro, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e l’Ente Poste (ora Poste Italiane S.p.A.) chiedendo dichiararsi il proprio diritto a percepire gli interessi maturati nella misura indicata al momento dell’emissione, e riportata sul retro dei suddetti buoni postali, anziché in quella, minore, risultante dalla unilaterale modifica dei tassi intervenuta con il decreto del Ministro del tesoro 13 giugno 1986, emanato di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (Modificazione dei saggi d’interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio). Espone ancora lo stesso giudice che il potere del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni, di modificare il tasso di interesse anche con riferimento a serie di buoni postali già emesse, oltre che a quelle di nuova emissione, deriva dall’art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. Ritenendo siffatta disciplina, a fronte di quella prevista per analoghi servizi offerti dal sistema bancario, lesiva del principio di eguaglianza in danno degli utenti delle Poste, riferisce il medesimo rimettente di avere sollevato, con ordinanza del 16 luglio 1999, questione di legittimità costituzionale della norma suddetta, in riferimento agli artt. 3, 43, 47 e 97 Cost., nella parte in cui appunto consente l’estensione della variazione del tasso d’interesse anche alle serie di buoni postali fruttiferi precedentemente emesse, senza che di tale variazione vi sia previsione e sottoscrizione per accettazione del titolare dei buoni e senza che la stessa sia comunicata al medesimo titolare onde consentirgli il tempestivo esercizio del diritto di recesso. La questione veniva definita con l’ordinanza n. 47 del 2001, con la quale la Corte disponeva la restituzione degli atti al giudice a quo affinché – essendo intervenuto, successivamente alla ordinanza di rimessione, il decreto legislativo n. 284 del 1999, che, all’art. 7, comma 3, espressamente abroga la norma impugnata - valutasse, alla luce di tale jus superveniens, la perdurante rilevanza della questione stessa. Tutto ciò premesso, il rimettente osserva che il citato art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 284 del 1999, pur abrogando l’art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973 a far data dalla entrata in vigore del decreti che stabiliscono le nuove caratteristiche dei buoni postali fruttiferi, dispone tuttavia che "i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori", in tal modo tenendo ferma, a suo avviso, l’applicabilità del suddetto art. 173 alla fattispecie dedotta in giudizio. Ritiene il medesimo rimettente che tale ultima previsione – ribadita dall’art. 9, comma 2, del d.m. 19 dicembre 2000 – presenti i medesimi vizi di legittimità costituzionale già riferibili all’art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, avendo oltretutto aggravato la disparità di trattamento, lesiva del principio di eguaglianza, tra vecchi e nuovi risparmiatori. 2.- Rosa Aliperti, attrice dinanzi al Tribunale di Napoli, si è costituita in giudizio sostenendo la fondatezza della questione sollevata dal rimettente. Ad avviso della parte, infatti, la norma impugnata (e, con essa, quella contenuta nell’art. 9 del d.m. 19 dicembre 2000) sarebbe illegittima quanto meno nella parte in cui non limita la "ultrattività" dell’art. 173 del codice postale ai soli rapporti sorti successivamente alla emanazione del d.m. 13 giugno 1986. 3.- Si è altresì costituita in giudizio la convenuta S.p.A. Poste Italiane, succeduta all’ente Poste, preliminarmente eccependo l’inammissibilità della questione relativa all’art. 9 del d.m. 19 dicembre 2000, trattandosi di norma di rango non legislativo. Nel merito, quanto all’art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 284 del 1999, la parte assume che la norma sarebbe sostanzialmente priva di autonoma portata precettiva, limitandosi a ribadire il principio già espresso dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire. Principio che, ancorché non assistito da garanzia costituzionale al di fuori della materia penale, comunque rappresenterebbe – secondo la giurisprudenza di questa Corte – fondamentale valore di civiltà giuridica. Nessuna violazione del principio di eguaglianza potrebbe d’altro canto ricollegarsi – secondo la stessa parte – ad una disparità di trattamento conseguente alla mera successione di leggi nel tempo. Assume, infine, la S.p.A. Poste Italiane l’infondatezza anche degli argomenti esposti dal rimettente nella precedente ordinanza del 16 luglio 1999. 4.- E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o la manifesta infondatezza della questione. Anche l’Avvocatura rileva, in via preliminare, la natura di atto non legislativo del d.m. 19 dicembre 2000 e la sua conseguente insindacabilità da parte del giudice delle leggi. La stessa parte pubblica ritiene poi – quanto alla questione relativa all’art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 284 del 1999 – che la stessa sia frutto di aberratio, in quanto le censure avrebbero dovuto semmai riguardare l’art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, applicabile nella fattispecie. Ad avviso dell’Avvocatura l’ordinanza di rimessione sarebbe, inoltre, inammissibilmente motivata per relationem, con riferimento alla precedente ordinanza del 16 luglio 1999, ed in ogni caso l’asserita violazione del principio di eguaglianza sarebbe prospettata con riguardo a norme (gli artt. 117 e 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) non utilizzabili quali tertia comparationis, in quanto successive sia alla emissione dei buoni postali di cui si tratta, sia alla emanazione del d.m. 13 giugno 1986, modificativo del saggio di interesse. Nel merito la questione sarebbe, in ogni caso, priva di fondamento, posto che una disciplina che imponesse la costante corresponsione di interessi previsti per epoche di elevata inflazione confliggerebbe sia con il principio di eguaglianza, trattando in maniera indifferenziata situazioni diverse, sia con il principio, presidiato dall’art. 81 della Costituzione, di equilibrio della finanza pubblica. 5.- Nell’imminenza dell’udienza pubblica la S.p.A. Poste Italiane ha depositato una memoria illustrativa, insistendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione. Considerato in diritto 1.- Il Tribunale di Napoli dubita, in riferimento agli artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell’art. 9, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 (Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni), nella parte in cui, pur disponendo la abrogazione dell’art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), stabiliscono che i rapporti già in essere al momento di detta abrogazione continuano ad essere regolati dalla previgente normativa. Tali norme – ad avviso del rimettente – sarebbero in buona sostanza viziate per il fatto di non estendere anche ai buoni postali già emessi la normativa, più favorevole agli utenti, contenuta nell’art. 6 del suddetto decreto ministeriale in tema di pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori. 2.- Va in primo luogo rilevato che il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 è fonte di rango non legislativo e non è dunque suscettibile di sindacato di legittimità costituzionale. 2.1.- La questione relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, è inammissibile per difetto di rilevanza non dovendo il rimettente fare applicazione alcuna della norma impugnata. Va, infatti, considerato che il rapporto dedotto nel giudizio a quo, riguardando – come risulta dall’ordinanza di rimessione - buoni postali fruttiferi sottoscritti nel 1982 e presentati per la riscossione nel 1997, è sorto e si è totalmente esaurito in epoca anteriore alla abrogazione dell’art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, a nulla ovviamente rilevando la circostanza che il giudizio ad esso relativo sia tuttora pendente. Il rapporto stesso resta, dunque, disciplinato dal suddetto art. 173 in base ai principi generali in tema di successione di leggi nel tempo, e non certo per effetto della disposizione impugnata, la quale, disponendo che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti dalla stessa indicati (e cioè al 27 dicembre 2000) continuano ad essere regolati dalle norme anteriori, si riferisce evidentemente alla disciplina (futura) dei rapporti che – diversamente da quello dedotto in giudizio – non sono ancora esauriti alla data suddetta. Il rimettente, in definitiva, avrebbe dovuto eventualmente impugnare l’art. 173 del citato d.P.R. n. 156 del 1973, applicabile ratione temporis alla fattispecie sottoposta al suo esame, ma tale norma non risulta sottoposta, dall’ordinanza di rimessione, allo scrutinio di legittimità costituzionale. E’ ben vero che, nella suddetta ordinanza, il rimettente richiama espressamente "tutto quanto già esposto nella precedente ordinanza del 16.7.99", con la quale egli aveva appunto sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 173, ma va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’oggetto della questione di legittimità costituzionale deve essere individuato dall’ordinanza di rimessione né può essere integrato mediante il puro e semplice rinvio ad atti diversi, sia pure intervenuti nel medesimo procedimento (ordinanza n. 498 del 2002). È appena il caso, poi, di rilevare che l’ordinanza di questa Corte n. 47 del 2001, con la quale, a seguito della abrogazione dell’art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, sono stati restituiti gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza, non contiene una qualsivoglia implicita statuizione in ordine al merito della questione o alla applicabilità della nuova legge al caso di specie. E’ sufficiente, al riguardo, ricordare che, in caso di jus superveniens direttamente attinente la normativa oggetto di censura, la valutazione circa la perdurante rilevanza della questione spetta al giudice a quo e che il provvedimento di restituzione degli atti risponde appunto all’unico fine di consentire tale necessaria valutazione. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell’art. 9, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 (Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l’ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2003. Riccardo CHIEPPA, Presidente Annibale MARINI, Redattore Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2003. |
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grazie grazie mille voltaire sempre gentile e disponibile come sempre
sapevo che non avrei potuto far niente però almeno un tentativo di capirci qualcosa in + andava fatto grazie mille margherita
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finanza?:)no comment
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Citazione:
io in effetti non contesto il fatto che hanno rettificato i tassi fino al 20° anno ma che non hanno specificato che poi sarebbero cambiati anche quelli dopo il 20°se tu guardi il tuo timbro vedrai che riguarda solo i 20 anni e non dal 20 al 30 che è dove guadagni di + a questo punto avrebbero dovuto modificare anche la cifra che sarebbe dovuta essere corrisposta ogni 2 mesi dopo il 20° anno o sono troppo pignola ciao margherita |
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