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Vecchio 12-01-05, 08:27   #1 (permalink)
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infortunio in itinere:Tragitto casa-lavoro con indennizzo ampio

Tragitto casa-lavoro con indennizzo ampio





ROMA • La Corte costituzionale torna a occuparsi delle norme sulla copertura assicurativa nel tragitto casalavoro. Con l'ordinanza n. 1 del 2005, depositata ieri e scritta da Franco Bile, la Consulta ha respinto come infondata l'eccezione presentata dal tribunale di Trento che considerava illegittimo escludere dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni l'interruzione non necessaria del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. La copertura viene invece riconosciuta solo quando l'interruzione determina una situazione di rischio diversa da quella provocata dallo svolgimento delle ordinarie mansioni lavorative.
L'ordinanza che inaugura il nuovo anno dei provvedimenti della Corte, oltre a salvare la parte del testo unico sull'assicurazione obbligatoria (articolo 2, terzo comma del Dpr 1124/65) fornisce però anche un ulteriore chiarimento: alla luce delle sentenze intervenute nel corso del tempo sulla materia, alle quali lo stesso legislatore rinviava per identificare le caratteristiche dell'interruzione rilevate ai fini dell'esclusione dell'indennizzo, una breve sosta, tale da non alterare le condizioni di rischio dell'assicurato, non ha certo le caratteristiche idonee a rientrare nel campo dell'interruzione che si pone al di fuori della copertura.
Insomma, la Corte costituzionale sposa un'interpretazione restrittiva del concetto di interruzione limitando i casi in cui il risarcimento deve essere corrisposto. Un'interpretazione che l'ordinanza considera in linea con «la tendenziale generalità della regola dell'indennizzabilità dell'infortunio in occasione di lavoro, onde la prevista deroga ad essa non può che essere intesa restrittivamente» e che permette di salvare la norma.
La stessa Consulta, in un precedente intervento (sentenza n. 171 del 2002), aveva affermato che il presupposto esclusivo perché nasca l'obbligo assicurativo è rappresentato dall'esposizione al rischio e che la garanzia si estende a tutti i soggetti che per ragioni di lavoro «intese in senso ampio» sono esposti a un pericolo oggettivamente riferito alle • lavorazioni protette.
A essere respinti sono stati i profili di incostituzionalità che erano stati individuati dai giudici trentini. In particolare la norma, sulla base della loro valutazione, si prestava a un contrasto sotto l'aspetto della discriminazione che avrebbero subìto i lavoratori infortunatisi durante il tragitto casa-lavoro con un'interruzione rispetto agli assicurati ugualmente vittime di infortuni in occasione di lavoro; ma per il tribunale la norma era in conflitto anche con l'articolo 38 della Costituzione, visto che escluderebbe i lavoratori infortunati dalla corresponsione di mezzi adeguati alle esigenze di vita.
Nel caso preso in esame dalla Corte costituzionale, peraltro, l'assicurato si era fermato per non più di cinque minuti in un bar collocato sul normale tragitto casa lavoro, senza che questo avesse comportato una deviazione dal percorso abituale o avesse in qualche modo stravolto le ordinarie abitudini, e, ripreso il tragitto verso la propria abitazione era uscito di strada, rimanendo vittima di un incidente mortale.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...e120105la.html
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Vecchio 21-01-05, 09:24   #2 (permalink)
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Infortunio in itinere indennizzabile anche in caso di breve sosta nel tragitto
21/01/2005

Un'ordinanza dell'11 gennaio 2005 della Corte Costituzionale stabilisce che una breve sosta nel tragitto compiuto dal lavoratore dalla propria abitazione al luogo di lavoro, non in grado di alterare le condizioni di rischio dell'assicurato, non integra l'ipotesi dell'interruzione ai fini dell'esclusione dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere.

La Corte Costituzionale si è espressa in merito all'ordinanza del 29 aprile 2003 del Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra i superstiti di un assicurato deceduto nel percorso dal luogo di lavoro a casa, interrotto solo per una breve sosta,e l'Inail. Nel merito il Tribunale di Trento aveva dichiarato "rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), aggiunto dall'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui esclude dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gli infortuni in itinere in ogni caso di interruzione non necessitata del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro e non solo quando l'interruzione determini l'insorgenza di una situazione di rischio diversa da quella occasionata dallo svolgimento delle mansioni lavorative, così da comportare il venir meno dell'occasione di lavoro".

In conclusione la Corte Costituzionale ha espresso la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.2, terzo comma, del d.P.R. del 30 giugno 1965, n.1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), aggiunto dall'art.12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Trento con l'ordinanza indicata.
http://www2.assinews.it:8080/testi/v...210105tec.html
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Vecchio 23-03-05, 10:54   #3 (permalink)
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Infortunio in itinere e brevi soste lungo il percorso casa-lavoro: l'Inail recepisce il dettato della Corte Costituzionale
23/03/2005

INAIL - ISTRUZIONI OPERATIVE 24 GENNAIO 2005

Oggetto: infortunio in itinere. Interruzioni non necessitate del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Ordinanza della Corte Costituzionale n. 1 del 10 gennaio 2005.

Con ordinanza del 29 aprile 2003, il Tribunale di Trento ha sollevato eccezione di incostituzionalità con riferimento all'articolo 2, comma 3, del Dpr n.1124/1965, integrato dall'ari. 12 del Dlgs n. 38/2000, nella parte in cui esclude dalla copertura assicurativa ogni interruzione non necessaria del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.

Con la recente ordinanza n. 1 del 10 gennaio 2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la
questione sollevata dal giudice rimettente ritenendo che, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, una breve sosta che non alteri le condizioni di rischio per l'assicurato, non integra l'ipotesi dell'interruzione e non si pone al di fuori della copertura assicurativa.

Sulla problematica affrontata dalla Corte, l'Istituto si era già espresso con le "Linee guida per la trattazione degli infortuni in itinere" del 15 giugno 1998, dove, al punto 4.1.2. C, si afferma che " [...] brevi differimenti della partenza o brevi soste lungo 'il tragitto (la brevità va valutata anche in rapporto alle motivazioni dei ritardi), [...] non costituiscono elementi tali da influire negativamente sulla valutazione della compatibilita degli orari".

Alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale, le suddette istruzioni devono ritenersi integrate nel senso che le brevi soste che non espongono l'assicurato a un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuità, non interrompono il nesso causale tra lavoro e infortunio e non escludono l'indennizzabilità dello stesso.

Le Unità Territoriali sono pertanto invitate ad uniformarsi a tale nuovo orientamento giurisprudenziale.

Fonte: "Guida al lavoro", n.6 4 febbraio 2005
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