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Immobili: lotta all'evasione
Mattone: il Fisco affila le armi contro l'evasione
(08/01/2005) Il 2005 sarà l'anno della riscossa contro l'evasione. Ameno nelle intenzioni del Fisco, che affila le armi e si prepara a stanare gli evasori grazie a controlli più intensi e alla sempre più diffusa e frequente richiesta dello strumento numero uno: il codice fiscale. Le novità sono state introdotte dalla Finanziaria 2005, che prevede la richiesta del codice fiscale in una serie di operazioni, in particolare relative al pianeta immobiliare, per incrociare i dati dei contribuenti con quelli indicati, per esempio, in bollette o conti correnti bancari. Le nuove misure sono riepilogate da Fiscooggi.it, la rivista on line dell'Agenzia delle Entrate. Codice anche per allacciare acqua e gas. Fino a oggi il codice fiscale era richiesto solo per allacciare le utenze di elettricità e per stipulare nuovi contratti di assicurazione. Ora si estende anche alle altre bollette di casa, acqua e gas. Inoltre, il codice dovrà essere indicato ogni volta che si chiede un permesso per costruire o fare un qualsiasi lavoro di edilizia. Anche gli enti dovranno trasmettere dati catastali. Altra innovazione - ricorda ancora Fiscooggi - è stata introdotta per far emergere attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, ponendo a carico di aziende, enti pubblici e società l'obbligo di comunicare all'Anagrafe tributaria i dati catastali identificativi dell'immobile nel quale vengono attivate le utenze per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua. Comunicazione a entrate se si cede un immobile. Altra misura antievasione prevista dalla legge Finanziaria è quella che prevede per chiunque ceda la proprietà di un fabbricato di effettuare la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate (e non più, come in passato, all'autorità di pubblica sicurezza). Successivamente l'Anagrafe tributaria provvederà a inoltrare i dati acquisiti (indirizzo dell'immobile, generalità dell'acquirente o di chi riceve la disponibilità del bene) al ministero dell'Interno. Nella Finanziaria è precisato, tuttavia, che la registrazione dell'atto di cessione del fabbricato equivale all'adempimento dell'obbligo della comunicazione. Anche per agenzie immobiliari nuove incombenze. La comunicazione alle Entrate sulla cessione di immobili dovrà essere fatta anche dalle agenzie immobiliari. La comunicazione è dovuta per tutte le cessioni di cui gli intermediari abbiano avuto diretta conoscenza per avervi concorso o assistito in ragione della loro attività. Affitti, contratti nulli se non registrati. Infine la Finanziaria dispone che i contratti di locazione, o comunque relativi alla costituzione di diritti di godimento di immobili o loro porzioni, sono nulli se non registrati. http://www.miaeconomia.it/retrieval/...darticle=73171 |
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#2 (permalink) | |
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Joker&Lando ®
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#4 (permalink) |
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Data registrazione: Jul 2002
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http://www.freeforumzone.com/viewforum.aspx?f=31239
alla cartella "fisco e previdenza" trovi/troverai progressivamente articoli in riferimento alla finanziaria 2005. una guida sugli immobili, aggiornata al 2005 la trovi nella cartella Documenti |
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#5 (permalink) |
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Joker&Lando ®
Data registrazione: Oct 2001
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ciao, mi chiedevo se una locazione non "registrata" essendo nulla non favorisce il locatore che vuole sfrattare il locatario.Se il contratto è nullo non capisco come il locatario possa far valere i suoi diritti.
Cmq è solo una curiosità
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#6 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jul 2002
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C'è già una norma in tal senso
art 13 comma 5 legge 431/98 5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresí richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresí consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti. |
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#7 (permalink) |
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Joker&Lando ®
Data registrazione: Oct 2001
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Quando parla di "somme indebitamente versate" e "somme eventualmente eccedenti" vuole dire che il giudice stabilisce quale deve/doveva essere il canone e ordina la restituzione per la differenza? E come fa, si riferisce all'equo canone?
(ci sono troppi commi nel passo che hai citato )
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